Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/01/2025, n. 380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 380 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dr. Ciro Cardellicchio, presso il Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 16 gennaio 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della Sezione Lavoro, al. n. 6271/2024 RG TRA
rappresentato e difeso dall'avv. NAPOLITANO CARLO Parte_1
Ricorrente
E
in persona del legale rappresentante pro-tempore rappresentato e difeso CP_1
dall'avv. CUCCURULLO RAFFAELE
Resistente Fatto e diritto
Con l'atto di ricorso in atti il ricorrente in epigrafe esponeva: che era stato assunto a far data dal 1.8.2001 con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alle dipendenze dell' con qualifica di infermiere – Controparte_2
categoria D, in servizio presso la UOC Pneumotisiologia Federico II del PO Monaldi;
che in ragione della categoria lavorativa di appartenenza aveva svolto e svolgeva la sua prestazione lavorativa su turni di lavoro;
che in virtù di tale articolazione aveva svolto la propria prestazione lavorativa in giornate festive infrasettimanali nel periodo dal 2018 al 2022, analiticamente indicate nel ricorso con specificazione delle relative ore lavorate;
che per tali prestazioni non aveva mai avanzato richiesta, nel mese successivo, del turno di riposo compensativo;
che per l'anno 2023 l'Azienda aveva invece riconosciuto la relativa indennità per le giornate lavorate, come risultava dalle buste paga versate in atti.
Deduceva che, ai sensi dell'art. 9 del CCNL integrativo comparto sanità del 20.9.2001, così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità 2016-2018, l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dava titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a
equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo.
Concludeva chiedendo di “accertare e dichiarare il diritto del sig. , dipendente Parte_2
dell' all'applicazione dell'art. 9 del CCNL comparto sanità integrativo del 20.9.2001 CP_3
così come modificato dall'art. 29 del CCNL comparto sanità del 2016-2018 e dell'art. 31 commi 7 e
8 del predetto ultimo CCNL, per i turni di lavoro prestati nelle giornate infrasettimanali festive” analiticamente indicate in ricorso e per l'effetto condannare l' a Controparte_4
corrispondere la somma complessiva di € 5784.45, oltre interessi legali dalla data di maturazione di ogni singolo rateo fino al soddisfo.
Si costituiva l' che evidenziava: in via preliminare, la nullità del Controparte_2
ricorso per violazione dell'art. 414 c.p.c. e dell'art. 2967 c.c., contestando i documenti allegati quanto al loro contenuto e quindi allo svolgimento dell'attività; l'intervenuta prescrizione del credito per l'anno 2019, in assenza di atti interruttivi anteriori al ricorso notificato in data 10.4.2024; nel merito, l'infondatezza della domanda, deducendo che per il personale turnista la prestazione resa nei giorni festivi infrasettimanali rientrava nell'ordinaria articolazione dell'orario di lavoro, come confermato dal parere ARAN prot. n. 0020036/2015; che, in ogni caso, parte ricorrente non aveva mai esercitato l'opzione tra riposo compensativo e trattamento economico nel termine di trenta giorni previsto dalla norma contrattuale;
che, secondo quanto risultante dall'istruttoria della , il ricorrente aveva comunque fruito Pt_3
di riposi compensativi in misura superiore a quelli consentiti. Contestava i conteggi elaborati da controparte, evidenziando che l'eventuale somma riconoscibile sarebbe stata pari a € 530,16.
Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
La causa, istruita documentalmente, veniva decisa come da sentenza di cui era data lettura.
In via preliminare, va respinta l'eccezione di nullità del ricorso formulata dalla resistente. Gli elementi costitutivi della domanda risultano infatti sufficientemente specificati nell'atto introduttivo, con puntuale indicazione delle giornate festive infrasettimanali lavorate e del numero di ore prestate in ciascuna di esse, come documentato dai tabulati presenza allegati. La contestazione circa il contenuto della documentazione prodotta attiene al merito della controversia e non alla ritualità della domanda.
Parzialmente fondata è l'eccezione di prescrizione. Come documentato in atti, il ricorrente ha infatti inviato all' formale messa in mora, del 14 dicembre 2023 idonea ad interrompere il decorso CP_2
del termine quinquennale di cui all'art. 2948 c.c. ad eccezione del compenso rivendicato per le giornate del 6 gennaio, 2 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto 19 settembre 2018.
Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento per quanto di ragione . 3
La disciplina del trattamento economico spettante ai dipendenti pubblici per il lavoro prestato nelle festività infrasettimanali trova il suo fondamento nella legge n. 260/1949 (modificata dalla legge n.
90/1954), che ha previsto il diritto alla normale retribuzione globale di fatto giornaliera, oltre alla retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestate con la maggiorazione per il lavoro festivo.
Tale diritto è stato specificamente ribadito per i dipendenti delle istituzioni sanitarie dalla legge n.
520/1952, che, nel contemperare le peculiari esigenze del servizio con la tutela dei lavoratori, ha previsto il diritto a un riposo compensativo da godere entro trenta giorni o, in alternativa, al pagamento doppio della giornata festiva.
In questo contesto si è inserita la contrattazione collettiva del comparto sanità che, all'art. 44 del
CCNL 1.9.1995, ha previsto una specifica indennità per il personale turnista, maggiorata in caso di servizio prestato in giorno festivo. L'art. 9 del CCNL integrativo 20.9.2001 (ora art. 29 CCNL 2016-
2018) ha poi stabilito che “l'attività prestata in giorno festivo infrasettimanale dà titolo, a richiesta del dipendente da effettuarsi entro trenta giorni, a equivalente riposo compensativo o alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario con la maggiorazione prevista per il lavoro straordinario festivo”.
La questione controversa attiene alla cumulabilità di tale ultimo trattamento con l'indennità di turno prevista dall'art. 44 CCNL 1995 per il personale turnista.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che le due indennità sono tra loro cumulabili in quanto volte a compensare disagi di natura diversa: l'una la maggiore gravosità del lavoro su turni, l'altra la prestazione resa in un giorno che dovrebbe essere di riposo (Cass. ord. n. 1505/2021,
n. 2006/2022, n. 6716/2021, n. 33126/2021, n. 19747/2023).
In particolare, la Suprema Corte ha evidenziato che l'art. 9 CCNL 20.9.2001, nel riconoscere il diritto al riposo compensativo o al trattamento per lavoro straordinario festivo, attiene al regime dell'orario di lavoro che si riduce per tutti i dipendenti, turnisti e non turnisti, nelle settimane in cui ricadano festività. La circostanza che i turnisti siano normalmente tenuti a lavorare anche nei giorni festivi non fa venir meno il loro diritto a prestare l'attività negli stessi limiti orari degli altri lavoratori.
L'indennità di turno ex art. 44, invece, ha natura e finalità diverse, essendo volta a compensare in misura fissa il particolare disagio connesso all'articolazione del lavoro su turni. Il suo preteso carattere onnicomprensivo non trova riscontro nel dato testuale della norma, che anzi prevede espressamente i casi di non cumulabilità con altri emolumenti.
A diverse conclusioni non può condurre il richiamo al parere ARAN, che non costituisce interpretazione autentica della clausola contrattuale ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 165/2001. 4
Nel caso di specie, è documentalmente provato che il ricorrente ha prestato attività lavorativa nelle giornate festive infrasettimanali indicate in ricorso, come risulta dai cartellini presenza prodotti.
Non è contestato che per tali prestazioni non abbia fruito del riposo compensativo né percepito il relativo trattamento economico, almeno fino al 2023.
L'eccezione relativa alla mancata richiesta nei termini del riposo compensativo non è fondata, atteso che il decorso del termine di 30 giorni comporta unicamente la perdita della facoltà di optare per il riposo, permanendo il diritto alla corresponsione del compenso per lavoro straordinario festivo.
Quanto alla dedotta fruizione di riposi compensativi, l' non ha dimostrato che si trattasse di CP_2
riposi specificamente collegati alle festività infrasettimanali lavorate, né ha prodotto le relative richieste del dipendente previste dalla norma contrattuale.
In ordine alla quantificazione del credito, i conteggi elaborati nel ricorso appaiono corretti nell'applicazione dei criteri di calcolo previsti dall'art. 31 commi 7-8 CCNL 2016-2018. Del resto, lo stesso metodo di calcolo è stato seguito dall' nel riconoscere l'indennità per l'anno 2023, CP_2
come emerge dalle buste paga prodotte.
La contestazione sul quantum sollevata dalla resistente, oltre a non essere supportata da specifici elementi di riscontro, appare contraddetta dal fatto che le giornate festive infrasettimanali indicate nella relazione della coincidono con quelle dedotte in ricorso. Pt_3
Deve essere esclusivamente decurtato l'importo rivendicato per le giornate del 6 gennaio, 2 aprile, 25 aprile, 1 maggio, 15 agosto 19 settembre 2018 pari ad €. 913,82 per cui compete la residua somma di €. 4.915,18.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
P.Q.M.
Ogni diversa istanza e deduzione disattese
Condanna l al pagamento in favore di parte ricorrente della somma di Controparte_2
€ 4.915,18, oltre interessi legali dalla maturazione dei singoli crediti al saldo;
Condanna la resistente alla rifusione delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in €
800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege.
Napoli Il Giudice