CASS
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2025, n. 37853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37853 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da RA ER, nato a [...] il [...] avverso l’ordinanza del 12/05/2025 del Tribunale di Bari visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere FE ND;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ER RA per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato a quest'ultimo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37853 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 29/10/2025 2 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e per difetto di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata. Sotto il primo profilo la difesa ha sottolineato che l'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve essere apprezzata nel momento in cui viene applicata la misura e che, nel caso di specie, la misura è stata emessa dopo circa dieci mesi dai fatti contestati, senza che, in tale apprezzabile intervallo di tempo, il ricorrente abbia posto in essere altri fatti aventi rilievo penale. Viene contestata, sotto il secondo profilo, l’adeguatezza della misura, che finirebbe per avere una funzione meramente afflittiva e non cautelare, in quanto non potrebbe prevenire il rischio di recidiva e, al contempo, non consentirebbe all'interessato di poter fruire di alcun presofferto cautelare, trattandosi di misura non custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che non viene in discussione il profilo della gravità indiziaria, ritenuta sussistente sia dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di misura per difetto di esigenze cautelari, che dal Tribunale per il riesame, e sulla quale non viene dedotto alcun motivo di ricorso. 3. E’, altresì, opportuno precisare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paglianiti, Rv. 270628 – 01). 4. Il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base: a) dell’intensità del dolo e della capacità a delinquere, desunte dalle modalità di commissione del fatto, consistito, dapprima, nel rifiutarsi di fermarsi all'alt impartito dalla pattuglia e, poi, nello speronare l'auto dei carabinieri e nel darsi alla fuga con una serie di manovre spericolate, in pieno 3 giorno, tanto da mettere in pericolo l'incolumità dei passanti;
b) delle precedenti condanne (per furto e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e del procedimento pendente per rapina aggravata. Da tali elementi l’ordinanza impugnata ha dedotto che il ricorrente è soggetto indifferente alle regole e di indole aggressiva, indole su cui non hanno influito le precedenti esperienze giudiziarie. La spiccata pervicacia nel commettere reati e la scarsa capacità di autocontrollo hanno fatto, quindi, ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle generiche doglianze dedotte con il ricorso. 5. La censura relativa all’adeguatezza della misura applicata è inammissibile perché formulata in modo del tutto generico e perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, proprio alla luce del lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto, ha ritenuto adeguata a tutelare le perduranti esigenze cautelari la meno gravosa misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 6. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FE ND Ercole AP
udita la relazione svolta dal consigliere FE ND;
udite le conclusioni del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Flavia Alemi, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe indicata il Tribunale di Bari, investito ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. dell'appello del pubblico ministero avverso l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari aveva rigettato l'istanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di ER RA per il reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato a quest'ultimo la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sospendendo l’esecuzione del provvedimento sino alla sua definitività. Penale Sent. Sez. 6 Num. 37853 Anno 2025 Presidente: APRILE ERCOLE Relatore: TONDIN FEDERICA Data Udienza: 29/10/2025 2 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato per violazione dell'art. 274, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. e per difetto di motivazione in ordine all’attualità delle esigenze cautelari e alla adeguatezza della misura applicata. Sotto il primo profilo la difesa ha sottolineato che l'attualità del pericolo di reiterazione del reato deve essere apprezzata nel momento in cui viene applicata la misura e che, nel caso di specie, la misura è stata emessa dopo circa dieci mesi dai fatti contestati, senza che, in tale apprezzabile intervallo di tempo, il ricorrente abbia posto in essere altri fatti aventi rilievo penale. Viene contestata, sotto il secondo profilo, l’adeguatezza della misura, che finirebbe per avere una funzione meramente afflittiva e non cautelare, in quanto non potrebbe prevenire il rischio di recidiva e, al contempo, non consentirebbe all'interessato di poter fruire di alcun presofferto cautelare, trattandosi di misura non custodiale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. Va premesso che non viene in discussione il profilo della gravità indiziaria, ritenuta sussistente sia dal Giudice per le indagini preliminari, che aveva respinto la richiesta di misura per difetto di esigenze cautelari, che dal Tribunale per il riesame, e sulla quale non viene dedotto alcun motivo di ricorso. 3. E’, altresì, opportuno precisare che, in tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, o l’assenza delle esigenze cautelari, è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti, o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paglianiti, Rv. 270628 – 01). 4. Il Tribunale ha motivato la sussistenza del pericolo di reiterazione di reati della stessa specie sulla base: a) dell’intensità del dolo e della capacità a delinquere, desunte dalle modalità di commissione del fatto, consistito, dapprima, nel rifiutarsi di fermarsi all'alt impartito dalla pattuglia e, poi, nello speronare l'auto dei carabinieri e nel darsi alla fuga con una serie di manovre spericolate, in pieno 3 giorno, tanto da mettere in pericolo l'incolumità dei passanti;
b) delle precedenti condanne (per furto e per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità) e del procedimento pendente per rapina aggravata. Da tali elementi l’ordinanza impugnata ha dedotto che il ricorrente è soggetto indifferente alle regole e di indole aggressiva, indole su cui non hanno influito le precedenti esperienze giudiziarie. La spiccata pervicacia nel commettere reati e la scarsa capacità di autocontrollo hanno fatto, quindi, ritenere concreto e attuale il pericolo di reiterazione del reato. Tale motivazione, logica e immune da vizi, non è scalfita dalle generiche doglianze dedotte con il ricorso. 5. La censura relativa all’adeguatezza della misura applicata è inammissibile perché formulata in modo del tutto generico e perché non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato che, proprio alla luce del lasso di tempo intercorso dalla commissione del fatto, ha ritenuto adeguata a tutelare le perduranti esigenze cautelari la meno gravosa misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. 6. All’inammissibilità del ricorso consegue l’obbligo al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 28 reg. esec. cod. proc. pen. Così deciso il 29/10/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente FE ND Ercole AP