TRIB
Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 19/03/2025, n. 1657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1657 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Segue verbale del 19/03/2025
pagina 1 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Codecasa, ha pronunciato ex art. 420 c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 12389/2024 promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. COCILOVO Parte_1 C.F._1
ROBERTO giusta procura in atti.
RICORRENTE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato regolarmente con il rito degli irreperibili, ha intimato Controparte_2
sfratto per morosità a dall'immobile, locato ad uso abitativo, con contratto scritto Controparte_1
dell'1.9.2023 e regolarmente registrato versato in atti, sì come meglio individuato in domanda (da pagina 2 di 5 intendersi qui integralmente trascritta sul punto), citando detta o a comparire davanti al CP_1
Giudice cui ha chiesto la convalida di rito oltre alla emissione dell'ordinanza di rilascio.
Il ha allegato l'esistenza del contratto scritto e registrato (contratto che ha pure versato in atti, CP_2
dal quale si evince pure l'immissione nella disponibilità del bene da parte del conduttore), nonché lo scadere del termine di adempimento contrattualmente previsto quanto alle pigioni dal mese di febbraio
2024 alla data dell'intimazione, per un totale di euro 4.800,00.
All'udienza di convalida del 27.11.2024, attestato il persistere della morosità, si rilevava che l'atto di citazione era stato notificato con il rito degli irreperibili;
il Giudice, quindi, disponeva il mutamento del rito, come da provvedimento a verbale;
non venivano depositate memorie integrative e all'odierna udienza, nella contumacia del convenuto, la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni di parte attrice, sì come raccolte all'allegato verbale.
La domanda è fondata e merita accoglimento nei termini in cui si dirà.
Intanto, per giurisprudenza pacifica, la notifica ex art. 143 c. p. c. è incompatibile con il procedimento di convalida di sfratto, per cui le domande di parte intimante debbono essere esaminate nelle forme del rito ordinario;
sempre per giurisprudenza pacifica la domanda di convalida contiene in sé
implicitamente la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento, di condanna all'adempimento, nonché di rilascio.
Alla parte che agisce per la risoluzione del contratto e l'adempimento compete soltanto allegare e dimostrare il titolo obbligatorio e la scadenza del termine per l'adempimento; compete poi a controparte eventualmente dimostrare di avere esattamente adempiuto (ovvero qualsivoglia altra causa estintiva dell'obbligazione).
Nelle locazioni abitative, la gravità dell'inadempimento è presunta.
pagina 3 di 5 Ora, parte attrice ha interamente adempiuto ai propri oneri di allegazione e prova, mediante il deposito del contratto di locazione, dal quale si deduce, come detto che il bene è entrato nella disponibilità del conduttore.
E' pacifico il mancato pagamento del canone da oltre un anno e tale lasso di tempo è un periodo senz'altro “grave”, tale da menomare la fiducia del locatore nel conduttore.
Vanno quindi integralmente accolte le ragioni di parte attrice: il contratto de quo deve essere dichiarato risolto per grave inadempimento del conduttore;
va condannata a rilasciare Controparte_1
conseguentemente l'immobile immediatamente libero da cose e persone.
Secondo soccombenza, parte convenuta va condannata a rifondere controparte delle spese di lite, che si liquidano come in dispositivo.
P. t. m.
Il Giudice, Elena Anna Codecasa, definitivamente pronunziando nella causa iscritta al n. indicato in epigrafe:
- pronunzia la risoluzione del contratto indicato in parte motiva, per inadempimento del conduttore, Controparte_1
- condanna a rilasciare immediatamente l'immobile a , libero Controparte_1 Controparte_2
da cose e persone;
- condanna infine a rifondere a parte intimante le spese di lite che liquida in Controparte_1
euro 1.200,00 per compensi ed euro 92,00 per spese, oltre c. p. a. e i. v. a.e rimborso forfettario come per legge.
Sentenza resa ex articolo 420 c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
pagina 4 di 5 Catania, 19 marzo 2025
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
IL GIUDICE
dott. Elena Codecasa
pagina 5 di 5