TRIB
Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 10/04/2025, n. 1144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1144 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4543/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. GRAZIOSO RAFFAELE, con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Marigliano, alla via San Vincenzo 18,
e
, assistito e difeso dall'Avv. MALESCI Parte_2
VINCENZO, con il quale elettivamente domicilia in San Vitaliano, alla via
Mazzini 8, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione ad uso abitativo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 10 aprile 2025 ex art. 429, c.1, c.p.c. con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo ed ogni questione ritenuta assorbita.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, seppur nei limiti che seguono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie,
pag. 2/7 agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava a Parte_2
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto a Parte_1
dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Tanto premesso, in buona sostanza, l'odierno opponente, nel sostenere la non debenza della somma ingiunta di € 1.350,00 – come richiesta dalla per morosità del primo nel pagamento di tre mensilità di canone – Pt_2
ha affermato:
- che dal dicembre 2019 all'agosto 2020 ha condotto in locazione l'appartamento a tal titolo concesso dall'opposta, sito in Scisciano, via
Selva, con ratei mensili di canone pari ad € 450,00;
- che in data 10.12.2019 ha provveduto al versamento in favore della locatrice dell'importo di € 1.350,00, somma pari a tre mensilità di canone, due delle quali versate a titolo di deposito cauzionale;
pag. 3/7 - che nell'agosto del 2020 il contratto di locazione, solo in tal mese redatto in forma scritta e registrato, veniva consensualmente risolto tra le parti, con rilascio dell'immobile ed invio delle relative chiavi al recapito dell'opposta a mezzo posta in data 1.9.2020;
- che, pertanto, non avendo la locatrice provveduto a restituire le somme detenute a titolo di deposito cauzionale – trattenendole, d'intesa con il conduttore, a copertura dei ratei di canone insoluti di luglio e agosto 2020
– questi ultimi (effettivamente non pagati) andavano ritenuti in tal misura compensati, mentre la mensilità di settembre non dovuta, atteso che l'immobile era a suo dire stato rilasciato nell'agosto 2020.
Si costituiva in giudizio la locatrice opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, spiegando altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di ulteriori spettanze, al riguardo, deducendo:
- che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'immobile era stato rilasciato soltanto in data 13.9.2020, giusta verbale di consegna delle chiavi a firma congiunta, versato in atti, ciò che comportava il sorgere dell'obbligo al versamento della mensilità di settembre 2020, atteso che, per contratto, il pagamento era previsto entro il giorno nove di ciascun mese;
- che l'eccezione di compensazione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale, ovvero a garanzia degli obblighi contrattuali, era da ritenersi inammissibile, perché formulata in modo generico e irrituale, e comunque infondata, atteso che, nella specie, l'inquilino aveva arrecato danni o comunque modifiche ad alcuni arredi, come contestato nel ridetto verbale di consegna, nonché si era reso inadempiente nel pagamento delle utenze ed imposte, non volturate da esso conduttore, relative all'immobile locato,
pag. 4/7 sicché ravvisava la legittima ritenzione della somma versatale a titolo di deposito cauzionale;
- pertanto, domandava altresì condanna del conduttore opponente al pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 2.309,70 a titolo di utenze imposte e tasse indebitamente versate in suo luogo da essa opponente, o della diversa somma risultante all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
o0o
Ebbene, va anzitutto rilevato che l'eccepita compensazione del credito di cui all'importo di € 900,00 pari a due mensilità di canone detenute dalla opposta a titolo di deposito cauzionale, appare ammissibile, tenendo conto del complessivo contenuto dell'atto introduttivo e delle difese svolte dalla controparte.
La stessa, si palesa altresì fondata, nella misura in cui, alla cessazione degli effetti del contratto sorge in via automatica il diritto alla restituzione delle somme a cauzione in favore del conduttore, in disparte ogni accertamento dell'insussistenza dei danni ovvero dell'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore.
Invero, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. n. 18069/2019
e n. 194/2023), la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso. Tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, si pone come una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del pag. 5/7 danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Il locatore, tuttavia, può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, soltanto a condizione di proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati.
Ciò posto, va nella specie rilevato che, pur risultando pacifico l'inadempimento di parte opponente con riguardo ai canoni di luglio, agosto e settembre 2020, per converso non risulta fornita alcuna prova di ulteriori illeciti, danni e insoluti a carico del stante l'assoluta Pt_1
inammissibilità ed inconferenza delle relative deduzioni istruttorie da parte opposta, sicché ogni pretesa di ulteriori addebiti, all'infuori di quella vantata col provvedimento monitorio, deve ritenersi del tutto priva di pregio.
In proposito, va rimarcato che le ricevute di bollette e tasse risultano intestate alla sig.ra , senza che ciò possa in alcun modo deporre a Pt_2
favore della tesi di parte opponente, ritenuto altresì che, come risulta incontestato, al civico indicato sui detti documenti insisterebbe più di una unità abitativa, ciò che preclude al giudicante ogni indagine in merito.
Ne deriva che, sussistendone i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., ben possa operarsi compensazione delle spettanze dovute per le mensilità portate dal decreto opposto, con la somma pari ad € 900 versata a titolo cauzionale dal conduttore ed a questi dovuta in restituzione, con relativa estinzione del debito per l'importo corrispondente.
pag. 6/7 Di contro, va ciò nondimeno osservato come infondata si palesi la doglianza di parte attorea in ordine all'insussistenza dell'obbligo di pagamento della mensilità di settembre 2020, atteso che la ricevuta di spedizione della missiva del 1.9.2020, versata in atti, priva di ogni nota di accompagnamento relativamente al suo contenuto, non convince ai fini di prova della dazione delle chiavi, risultando invece provato da parte opposta che la consegna dell'immobile sia effettivamente avvenuta in data
13.9.2020, allorché il relativo debito di pagamento del rateo di canone era già maturato.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, disattesa ogni ulteriore domanda spiegata in riconvenzionale, il complessivo credito vantato risulta ad oggi ridotto ad € 450,00, oltre interessi, ciò che determina, in ogni caso, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Stante la, pur parziale, reciproca soccombenza delle parti in lite, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione in parte qua;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1026/2022 del 19.5.2022 per le ragioni di cui in motivazione e condanna l'opponente al pagamento della somma pari ad € 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 10/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Nola
Il Tribunale di Nola, I sezione civile, in persona del giudice unico dott.ssa
Valeria Ferraro, ha pronunziato la seguente:
SENTENZA nella causa iscritta al n. 4543/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi tra
, assistito e difeso dall'Avv. GRAZIOSO RAFFAELE, con il Parte_1
quale elettivamente domicilia in Marigliano, alla via San Vincenzo 18,
e
, assistito e difeso dall'Avv. MALESCI Parte_2
VINCENZO, con il quale elettivamente domicilia in San Vitaliano, alla via
Mazzini 8, avente ad OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo per canoni di locazione ad uso abitativo, sulle seguenti CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate.
Decisa all'udienza del 10 aprile 2025 ex art. 429, c.1, c.p.c. con lettura del dispositivo in pubblica udienza all'esito della camera di consiglio e contestuale deposito telematico della relativa motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta in conformità a quanto disposto dal nuovo testo dell'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla legge 18 giugno
2009 n. 69 (pubblicata sulla G.U. n. 140 del 19 giugno 2009 ed in vigore dal 4 luglio 2009), mediante la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, omettendo lo svolgimento del processo ed ogni questione ritenuta assorbita.
L'opposizione è parzialmente fondata e va, pertanto, accolta, seppur nei limiti che seguono.
In via preliminare, è necessario sottolineare prima di tutto come il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, lungi dal limitarsi ad una mera indagine relativa alla corretta adozione del provvedimento monitorio, abbia una finalità ben più ampia, in quanto lo stesso “nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, - e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione” (cfr. Cass. SS.UU.
n. 7448/93, nonché Cass. Civ. n. 1657/2004). Esso, pertanto, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, "si configura come un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione in cui il giudice deve statuire sulla pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e sulle eccezioni sollevate dalla controparte" (cfr., ex multis, Cass. Civ. nn. 6663/2002,
15378/2000, 15339/2000, 9787/97, 1052/95, 12278/92, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. nn. 9927/2004, 2997/2004,
1750/2003, 1185/2003).
Venendo dunque in rilievo, come autorevolmente affermato dal supremo organo di nomofilachia, un ordinario giudizio di cognizione, di questo debbono applicarsi anche le consuete regole in tema di riparto dell'onere probatorio, le quali prevedono che ove il creditore, come nel caso di specie,
pag. 2/7 agisca per l'adempimento, “deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (cfr. Cass. SS.UU. n. 13533/2001, nonché, in senso sostanzialmente conforme, Cass. Civ. n. 982/2002).
Orbene, posto che, nell'ambito del giudizio instaurato ai sensi degli articoli
645 e ss. c.p.c., “per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto. Ciò esplica i suoi effetti…nell'ambito dell'onere della prova…”
(cfr., ex multis, Cassazione civile, sez. III, sentenza n. 23174 del
31/10/2014), ne consegue che, nella specie, spettava a Parte_2
dimostrare la fonte della propria pretesa, mentre era tenuto a Parte_1
dimostrare l'eventuale esistenza di fatti impeditivi, modificativi od estintivi della pretesa della prima.
Tanto premesso, in buona sostanza, l'odierno opponente, nel sostenere la non debenza della somma ingiunta di € 1.350,00 – come richiesta dalla per morosità del primo nel pagamento di tre mensilità di canone – Pt_2
ha affermato:
- che dal dicembre 2019 all'agosto 2020 ha condotto in locazione l'appartamento a tal titolo concesso dall'opposta, sito in Scisciano, via
Selva, con ratei mensili di canone pari ad € 450,00;
- che in data 10.12.2019 ha provveduto al versamento in favore della locatrice dell'importo di € 1.350,00, somma pari a tre mensilità di canone, due delle quali versate a titolo di deposito cauzionale;
pag. 3/7 - che nell'agosto del 2020 il contratto di locazione, solo in tal mese redatto in forma scritta e registrato, veniva consensualmente risolto tra le parti, con rilascio dell'immobile ed invio delle relative chiavi al recapito dell'opposta a mezzo posta in data 1.9.2020;
- che, pertanto, non avendo la locatrice provveduto a restituire le somme detenute a titolo di deposito cauzionale – trattenendole, d'intesa con il conduttore, a copertura dei ratei di canone insoluti di luglio e agosto 2020
– questi ultimi (effettivamente non pagati) andavano ritenuti in tal misura compensati, mentre la mensilità di settembre non dovuta, atteso che l'immobile era a suo dire stato rilasciato nell'agosto 2020.
Si costituiva in giudizio la locatrice opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione, spiegando altresì domanda riconvenzionale di condanna al pagamento di ulteriori spettanze, al riguardo, deducendo:
- che, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, l'immobile era stato rilasciato soltanto in data 13.9.2020, giusta verbale di consegna delle chiavi a firma congiunta, versato in atti, ciò che comportava il sorgere dell'obbligo al versamento della mensilità di settembre 2020, atteso che, per contratto, il pagamento era previsto entro il giorno nove di ciascun mese;
- che l'eccezione di compensazione delle somme versate a titolo di deposito cauzionale, ovvero a garanzia degli obblighi contrattuali, era da ritenersi inammissibile, perché formulata in modo generico e irrituale, e comunque infondata, atteso che, nella specie, l'inquilino aveva arrecato danni o comunque modifiche ad alcuni arredi, come contestato nel ridetto verbale di consegna, nonché si era reso inadempiente nel pagamento delle utenze ed imposte, non volturate da esso conduttore, relative all'immobile locato,
pag. 4/7 sicché ravvisava la legittima ritenzione della somma versatale a titolo di deposito cauzionale;
- pertanto, domandava altresì condanna del conduttore opponente al pagamento dell'ulteriore somma pari ad € 2.309,70 a titolo di utenze imposte e tasse indebitamente versate in suo luogo da essa opponente, o della diversa somma risultante all'esito del giudizio, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c..
o0o
Ebbene, va anzitutto rilevato che l'eccepita compensazione del credito di cui all'importo di € 900,00 pari a due mensilità di canone detenute dalla opposta a titolo di deposito cauzionale, appare ammissibile, tenendo conto del complessivo contenuto dell'atto introduttivo e delle difese svolte dalla controparte.
La stessa, si palesa altresì fondata, nella misura in cui, alla cessazione degli effetti del contratto sorge in via automatica il diritto alla restituzione delle somme a cauzione in favore del conduttore, in disparte ogni accertamento dell'insussistenza dei danni ovvero dell'infondatezza di eventuali pretese risarcitorie del locatore.
Invero, secondo giurisprudenza ormai consolidata (cfr. Cass. n. 18069/2019
e n. 194/2023), la funzione del deposito cauzionale, nel contratto di locazione, è di garantire il locatore per l'adempimento di tutti gli obblighi, legali e convenzionali, gravanti sul conduttore, a cominciare da quello di pagamento dei canoni e neppure escluso quello di recedere dal contratto dando il dovuto preavviso. Tale istituto, sulla scorta dei caratteri comuni alle varie forme di cauzione diffuse nella pratica degli affari, si pone come una forma di garanzia dell'eventuale obbligazione di risarcimento del pag. 5/7 danno, ivi compresa quella relativa al danno da lucro cessante, con la conseguenza che sulla somma o sul valore dei beni ricevuti l'accipiens potrà invero agevolmente soddisfarsi ove la controparte gli abbia cagionato un danno e per l'ammontare del danno stesso.
Il locatore, tuttavia, può sottrarsi all'obbligo di restituzione del deposito, che sorge con la conclusione della locazione, soltanto a condizione di proporre domanda giudiziale per l'attribuzione, in tutto o in parte, dello stesso a copertura di specifici danni subiti o di importi rimasti impagati.
Ciò posto, va nella specie rilevato che, pur risultando pacifico l'inadempimento di parte opponente con riguardo ai canoni di luglio, agosto e settembre 2020, per converso non risulta fornita alcuna prova di ulteriori illeciti, danni e insoluti a carico del stante l'assoluta Pt_1
inammissibilità ed inconferenza delle relative deduzioni istruttorie da parte opposta, sicché ogni pretesa di ulteriori addebiti, all'infuori di quella vantata col provvedimento monitorio, deve ritenersi del tutto priva di pregio.
In proposito, va rimarcato che le ricevute di bollette e tasse risultano intestate alla sig.ra , senza che ciò possa in alcun modo deporre a Pt_2
favore della tesi di parte opponente, ritenuto altresì che, come risulta incontestato, al civico indicato sui detti documenti insisterebbe più di una unità abitativa, ciò che preclude al giudicante ogni indagine in merito.
Ne deriva che, sussistendone i presupposti di cui all'art. 1243 c.c., ben possa operarsi compensazione delle spettanze dovute per le mensilità portate dal decreto opposto, con la somma pari ad € 900 versata a titolo cauzionale dal conduttore ed a questi dovuta in restituzione, con relativa estinzione del debito per l'importo corrispondente.
pag. 6/7 Di contro, va ciò nondimeno osservato come infondata si palesi la doglianza di parte attorea in ordine all'insussistenza dell'obbligo di pagamento della mensilità di settembre 2020, atteso che la ricevuta di spedizione della missiva del 1.9.2020, versata in atti, priva di ogni nota di accompagnamento relativamente al suo contenuto, non convince ai fini di prova della dazione delle chiavi, risultando invece provato da parte opposta che la consegna dell'immobile sia effettivamente avvenuta in data
13.9.2020, allorché il relativo debito di pagamento del rateo di canone era già maturato.
Per tutto quanto diffusamente illustrato, disattesa ogni ulteriore domanda spiegata in riconvenzionale, il complessivo credito vantato risulta ad oggi ridotto ad € 450,00, oltre interessi, ciò che determina, in ogni caso, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo per cui è causa.
Stante la, pur parziale, reciproca soccombenza delle parti in lite, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione in parte qua;
2) revoca il decreto ingiuntivo n. 1026/2022 del 19.5.2022 per le ragioni di cui in motivazione e condanna l'opponente al pagamento della somma pari ad € 450,00, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3) compensa integralmente le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Nola, in data 10/04/2025.
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Ferraro
pag. 7/7