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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 31/07/2025, n. 1181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1181 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La CORTE DI APPELLO DI PALERMO Sezione Prima Civile
riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
1) Dott. Giovanni D'Antoni Presidente rel.
2) Dott.ssa Daniela Pellingra Consigliere
3) Dott.ssa Maria Letizia Barone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1690/2022 del R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avvocato TIZIANA CIPOLLONE
( Email_1 parte appellante contro
, nato a [...] il [...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dagli Avvocati SERENA LOMBARDO
( e VALERIA LICATA ( Email_2 Email_3 parte appellata
***
Conclusioni per la parte appellante:
1 Respinta ogni contraria istanza;
In accoglimento dell'appello proposto ed in parziale riforma della sentenza impugnata;
Dire e dichiarare che il giudice di prime cure ha violato, nella liquidazione della somma riconosciuta in favore della sig.ra in via di regresso, l'art. 261 Pt_1
c.c., la legge L. 219/12 e gli artt. 8 e 14 della Convenzione EDU per tutte le ragioni esposte al punto 1 dell'atto di appello da pag. 4 a pag. 12; Conseguentemente, si chiede la condanna del sig. al pagamento della somma di euro 91.723,33 (somma determinata dal dott. Controparte_1
nella perizia di parte depositata in atti) decurtata dell'importo di euro 26.000,00 di cui Per_1 alla sentenza di primo grado, già corrisposta dal sig. alla sig.ra e ciò per un residuo CP_1 Pt_1 ancora dovuto di euro 65.723,33 oltre spese straordinarie, interessi e rivalutazione monetaria;
In subordine, si chiede la condanna del sig. al pagamento della minore somma di euro CP_1
81.100,00 (somma così determinata dall'ammontare del contributo al mantenimento che nello stesso periodo il sig. versava in favore della figlia decurtata dell'importo di euro CP_1 Per_2
26.000,00 di cui alla sentenza di primo grado, già corrisposta dal sig. alla sig.ra e ciò CP_1 Pt_1 per una differenza ancora dovuta di euro 55.100,00 oltre spese straordinarie, interessi e rivalutazione monetaria o di altra maggiore o minore somma che questa Ecc.ma Corte di Appello vorrà individuare;
Dire e dichiarare che il giudice di prime cure ha violato l'art. 91 e 92 c.p.c. in ordine alla disposta compensazione delle spese di lite per le ragioni esposte al punto 2 dell'atto di appello da pag. 12 a pag. 14; Dire e dichiarare che la memoria di replica allegata alla istanza di rimessione della causa sul ruolo era quella avversaria come rilevato al punto 2 dell'atto di appello;
Conseguentemente, condannare il sig. al pagamento delle Controparte_1 spese di lite di primo grado non sussistendo i presupposti per una compensazione;
In via istruttoria, ove ritenuto opportuno, si chiede ammettersi CTU contabile, richiesta già formulata in primo grado, al fine di determinare l'esatto importo dovuto all'appellante dal sig.
a titolo di rimborso spese, tenuto conto del decreto n. 89327/18 (in atti al Controparte_1 fascicolo di primo grado) e del decreto emesso nel giudizio portante NRG 491/17 (in atti al fascicolo di primo grado) che comprenda nel conteggio non solo le spese ordinarie ma anche quelle straordinarie sostenute dalla sig.ra dalla nascita di fino al maggio 2017 (data Pt_1 Per_3 da cui decorre il mantenimento disposto dal Tribunale) (cfr. atto di appello).
Conclusioni per la parte appellata:
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
- Rigettare i motivi di appello per le motivazioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta depositata in data 17/03/2023 perché destituito di fondamento e,
2 per l'effetto, confermare la sentenza n. 1113/2022 emessa dal Tribunale di Palermo in data 05.03.2022;
- Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente grado di giudizio.
Conclusioni per il PG:
chiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
1. Con sentenza n. 1113/2022 dei giorni 5/14.3.2022 il Tribunale di Palermo ha condannato a pagare a la somma di euro 26.000,00 – oltre Controparte_1 Parte_1
interessi al tasso legale dalla domanda al saldo – a titolo di rimborso pro-quota delle spese che la aveva sostenuto per il mantenimento ordinario e straordinario del Pt_1 figlio , nato il 13.12.2009 dalla relazione con l riconosciuto da quest'ultimo Per_3 CP_1
il 24.4.2015, nel periodo intercorrente tra la nascita del bambino e il 15.5.2017, data della sentenza mediante la quale il medesimo Tribunale aveva posto a carico dell CP_1
l'obbligo di corrispondere alla un assegno mensile di euro 350,00, oltre al 50% Pt_1
delle spese straordinarie, a titolo di contributo al mantenimento del figlio.
2. Sull'appello proposto da con atto di citazione notificato il 10.10.2022, Parte_1
la causa, nel contraddittorio con costituito e resistente, e col P.G., è Controparte_1
stata assunta in deliberazione sulle conclusioni trascritte in epigrafe, in esito a udienza trattata mediante scambio di memorie scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., alla scadenza dei termini di complessivi giorni 40 assegnati alle parti ex art. 190 c.p.c. giusta ordinanza depositata il 3.4.2024.
***
3. Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta l'omessa considerazione, da parte del Tribunale, di una serie di circostanze che, se solo fossero state valutate, avrebbero a suo avviso imposto una quantificazione ben più cospicua dell'importo complessivo del regresso spettantele per aver provveduto, da sola, a far fronte a tutte le esigenze del bambino nel non breve periodo intercorso tra la sua nascita e il giorno in cui l'Autorità Giudiziaria aveva finalmente fatto obbligo al riottoso di Controparte_1 contribuire economicamente alle esigenze del minore.
Lamenta, in particolare, che il primo giudice avrebbe fatto applicazione di un
3 generico criterio equitativo senza tuttavia tenere in adeguata considerazione: il decreto mediante il quale il Tribunale di Palermo aveva posto a carico dell' l'obbligo di CP_1
contribuire al mantenimento del figlio con un assegno mensile di euro 350,00; il Per_3
decreto emesso dal Tribunale civile di Palermo nel procedimento iscritto al n. 4707/17 in esito al quale all' era stato fatto obbligo di contribuire al mantenimento della CP_1 figlia legittima nata dall'unione con un'altra donna, con un assegno mensile di Per_2
euro 750,00; la perizia di parte a firma del dott. che offriva elementi utili per Per_1
quantificare, senza far uso di equità, il complessivo importo da liquidare alla sig.ra Pt_1
a titolo di rimborso spese.
Dopo aver rappresentato che il Tribunale aveva in definitiva dato corso a un trattamento diverso tra due figli consanguinei in palese violazione della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che tra l'altro vieta trattamenti diversi tra figli naturali e legittimi, ha poi richiamato l'attenzione della Corte sull'omessa considerazione del <> da lei dedicato alla cura e all'assistenza del figlio, nonché delle conseguenze che ne erano scaturite sul suo rendimento lavorativo, ed aveva trascurato anche il fatto che l'omessa partecipazione del padre al mantenimento del bambino era del tutto ingiustificato.
Si duole, infine, della aspecifica determinazione dell'importo, dimentica della documentazione dimostrativa delle spese straordinarie sostenute.
4. Col secondo motivo l'appellante si duole della compensazione delle spese di lite deducendo che la sua domanda era stata integralmente accolta, che le eccezioni di controparte erano state tutte rigettate, e che comunque essa effettivamente aveva chiesto la condanna dell' l pagamento della somma di euro 91.723,33 e tuttavia in CP_1
via subordinata ne aveva chiesto la condanna al pagamento della somma maggiore o minore individuata dal decidente, sicchè sotto ogni profilo la sua posizione doveva ritenersi vittoriosa.
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5. Va subito detto che le doglianze riferite al tempo dedicato alla cura del figlio, alle conseguenze lavorative dipendenti dall'essersi la dedicata da sola all'allevamento Pt_1 del bambino, e dall'assertivamente ingiustificato rifiuto opposto dall' contribuire CP_1 alle esigenze del minore, attengono a profili risarcitori o etici estranei al giudizio.
4 6. Erra, l'appellante, là dove invoca una determinazione dell'assegno identica a quella disposta dal medesimo Tribunale di Palermo in favore della figlia nata dall'unione dell' on altra donna. CP_1
6.1. I condivisi principi richiamati dalla in punto di divieto di Pt_1
discriminazione tra figli legittimi e figli nati fuori dal matrimonio, non consentono, infatti, tout court, di estendere al figlio delle odierne parti il trattamento che altro giudice ha riservato all'altra figlia. Ove mai si trattasse effettivamente di “mantenimento”, infatti, non potrebbe procedersi a mera parificazione perché il mantenimento spettante a e a dipenderebbero dalle condizioni economiche e dalla possibilità Per_3 Per_2
contributiva anche delle rispettive madri oltre che dall'età di ciascuno dei figli. Ma, più in radice, ha comunque valenza assorbente il fatto che nella specie non si verte, appunto, in ipotesi di determinazione dell'assegno di mantenimento, ma piuttosto di ristoro pro-quota degli esborsi sostenuti dal genitore che da solo ha provveduto al mantenimento del figlio.
6.2. Ed erra, l'appellante, anche là dove, come ipotesi subordinata, chiede che il tantundem dovutole dall' sia almeno determinato moltiplicando l'assegno di CP_1
350,00 euro per ciascuno dei mesi intercorsi tra la nascita di e il 15.5.2017. Per_3
In giurisprudenza, infatti, si è avuto modo di chiarire che il "quantum" dovuto in restituzione nel periodo di mantenimento esclusivo non può essere determinato aritmeticamente sulla base dell'importo stabilito per il futuro nella pronuncia relativa al riconoscimento del figlio naturale, sia pur via via devalutato (Cass. 22506/2010). La
Corte di legittimità, nell'occasione, ha appunto annullato con rinvio una decisione che aveva operato una liquidazione in base a un mero automatismo rapportato alla quantificazione del mantenimento del minore per il periodo successivo all'inizio del giudizio, e ha osservato che i criteri di liquidazione per i due periodi avrebbero dovuto essere tenuti distinti e diversificati, inerendo a domande con diverso oggetto, ed in particolare quella di rimborso attenendo alla definizione dei rapporti pregressi tra condebitori solidali, quali genitori tenuti, ai sensi degli artt. 261 e 148 c.c., al mantenimento del figlio da entrambi riconosciuto, e segnatamente al diritto di regresso dell'uno nei confronti dell'altro, ex art. 1199 c.c. <
l'accertamento del quantum dovuto in restituzione, quantum che, sebbene suscettibile di
5 liquidazione equitativa, trova limite negli esborsi in concreto o presumibilmente sostenuti dal genitore che ha per intero affrontato la spesa e che in entrambi i casi, non può prescindere ne' dalla considerazione del complesso delle specifiche, molteplici e nel tempo variabili esigenze effettivamente soddisfatte o notoriamente da soddisfare nel periodo da considerare ai fini del rimborso, ne' dalla valorizzazione delle sostanze e dei redditi di ciascun genitore, quali all'epoca goduti ed evidenziati, eventualmente in via presuntiva, dalle risultanze processuali, ne' dalla correlazione con il tenore di vita di cui il figlio ha diritto di fruire, da rapportare a quello dei suoi genitori>>.
6.3. Non è condivisibile, poi, neanche l'evocazione della c.t.p. redatta dal dott.
, per il semplice fatto che il professionista ha ben chiarito, nelle premesse del suo Per_1 elaborato di essere stato dalla <incaricato di determinare le somme cui avrebbe avuto Pt_1 diritto la ricorrente a titolo di mantenimento del minore sin dalla sua nascita Persona_4 utilizzando quale parametro di riferimento la misura riconosciuta in favore della sorella Per_5 nella considerazione che non possono sussistere delle differenze di trattamento a seconda se
[...]
il figlio sia nato da una relazione coniugale o extraconiugale>>. Risultando con ciò evidente che la relazione è affetta da un vizio genetico, già testè stigmatizzato là dove si è esclusa l'indiscriminata parificazione tra l'uno e l'altro assegno e là dove l'odierna appellante ha omesso di considerare che non si versa affatto in ipotesi di quantificazione dell'assegno di mantenimento bensì di azione di regresso per il recupero della quota parte degli esborsi sostenuti.
6.4. Ben il giudice di primo grado, pertanto, non si è attenuto al dato costituito dall'assegno di mantenimento in altro giudizio disposto in favore della figlia dell' CP_1
non si è attenuto al mero dato costituito dalla determinazione in euro 350,00 dell'assegno spettante al figlio delle parti a far data dalla sentenza del 2017, , e ha Per_3 omesso di acquietarsi su una c.t.p. basata su presupposti giuridicamente erronei.
6.5. Sottolineandosi come risulti esauriente, e incontestata nel suo nucleo essenziale, la disamina degli atti operata dallo stesso Tribunale, osserva la Corte, poi, che non v'è spazio neanche per la c.t.u. sollecitata dall'appellante, versandosi in ipotesi di “prova” - ancorchè con connotazioni logico deduttive - rimessa a specifico onere della parte, e non già di accertamento tecnico suscettibile di determinazione da parte di un consulente, specie ove si ponga mente al fatto che il Tribunale ha fatto buon uso del
6 corposo compendio documentale disponibile ricostruendo le condizioni dei genitori del piccolo in vista della presumibile consistenza delle spese che la potrebbe Per_3 Pt_1
aver sostenuto per far fronte alle esigenze del figlio di genitori che producevano all'epoca quei determinati redditi.
6.6. E dunque, dovendocisi attenere alle prove disponibili, il giudizio di tipo inevitabilmente equitativo espresso dal Tribunale resiste alle censure formulate dall'appellante, peraltro formulato con prudente apprezzamento del tenore di vita presumibilmente goduto dal minore grazie alle risorse di cui disponeva la e che Pt_1 questa potrebbe ragionevolmente aver destinato all'allevamento della prole, con l'inevitabile approssimazione dovuta alla impossibilità di < scontrini fiscali dalla gestazione di >> (così dedotta dalla con valutazione Per_3 Pt_1 condivisa dal primo giudice, che ha in proposito correttamente affermato che non può all'evidenza richiedersi al genitore che ha provveduto a sostenere da solo le spese per il mantenimento e per l'istruzione del figlio di essere in grado di provare in modo puntuale l'entità del credito maturato nei confronti dell'altro genitore non ha mai assolto ai suoi obblighi), e traendo spunto dalla documentazione che la stessa odierna appellante giudica lacunosa, che non è stata presa in considerazione dal c.t.p., e che la non ha ritenuto di ricondurre a unità avendo preferito riversare nel fascicolo Pt_1 telematico piuttosto disordinatamente fatture, ticket e ricevute di pagamento di varia natura.
7. E' parzialmente fondato, invece, il secondo motivo di appello.
Lo stesso Tribunale ha invero dato atto della “parziale” soccombenza reciproca, con ciò ponendo le premesse per la compensazione delle spese che questa Corte ritiene equa nella misura di un mezzo, apparendo evidente che la posizione di Parte_1 risulta vittoriosa ancorchè in misura largamente inferiore rispetto alla domanda formulata in via principale.
8. L'accoglimento parziale dell'impugnazione giustifica anche la compensazione parziale delle spese del presente grado del giudizio, nella misura di un terzo, avuto riguardo alla modesta incidenza del motivo di appello relativo alla distribuzione delle spese processuali rispetto a quello afferente al vero e proprio merito della causa.
9. Le spese del doppio grado si liquidano in dispositivo con riferimento alla tariffa
7 ratione temporis vigente, cause di valore compreso tra euro 26.001 e 52.000,00, quattro fasi in Tribunale e tre fasi in Corte di Appello, difficoltà media.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti e il Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza n. 1113/2022 dei giorni 5/14.3.2022 emessa dal Tribunale di
Palermo, impugnata da nei confronti di , dichiara le Parte_1 Controparte_1 spese del giudizio di primo grado compensate per un mezzo e per l'effetto condanna l' rifondere il restante 50% delle spese alla , che liquida – nella misura già CP_1 Pt_1
ridotta - in complessivi euro 3.808,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Conferma nel resto l'impugnata sentenza.
Dichiara compensate per due terzi le spese del giudizio di appello e per l'effetto condanna l a rifondere il restante 33% alla , che liquida – nella misura già CP_1 Pt_1
ridotta - in complessivi euro 2.315,00, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge se dovute.
Palermo, 23/10/2024
Il Presidente est.
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44.
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