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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 13/03/2025, n. 148 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 148 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3100/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3100/2021, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
nata in [...], il [...], cittadina Parte_1 ecuadoriana, con l'Avv. Alessandra Bisio e Anna Maria Rivarolo
- ricorrente -
contro nato in [...], il [...], cittadino Controparte_1
ecuadoriano, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 8.4.2022.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi cf e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
cf matrimonio celebrato in San Sebastiano Curone in data
[...] C.F._2
1 25 settembre 2004 e trascritto presso i registri di detto Comune alla parte I anno 2004 n. 2, con applicazione della legge dell'Ecuador (articoli 106 e 109 codice civile così come sostituito dall'articolo 110 codice civile), ai sensi dell'art. 8 punto C) regolamento 1259/2010, quale legge della cittadinanza comune dei coniugi con le specifiche annotazioni e trascrizioni da parte dell'Autorità competente. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 19.10.2021, la Sig.ra ha Parte_1 rappresentato: che, nel 1998, è giunta in Italia dall'Ecuador; che, nel 2000, anche il Sig.
è giunto in Italia dall'Ecuador; che, in data 25.9.2004, Controparte_1
a San Sebastiano Curone, ha contratto matrimonio civile col Sig. Controparte_1
che i coniugi, al momento del matrimonio, erano già genitori di (nata nel
[...] Per_1
1994) e di (nata nel 1998), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i Per_2
coniugi hanno stabilito la residenza della famiglia in San Sebastiano Curone;
che, nel 2007,
“il marito ha lasciato con una decisione unilaterale e senza alcun motivo la casa coniugale, interrompendo la convivenza”, trasferendosi in Ecuador, senza più dare alcuna notizia di sé; che ha redditi propri, rivelatisi sufficienti sia per sé sia per le figlie, allorché erano interamente a suo carico;
che sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3, lett. a),
Regolamento UE n. 2201/2003, posto che la ricorrente risiede abitualmente in Italia, da oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio e che è applicabile la legge ecuadoriana, in forza dell'art. 8, lett. c), Regolamento UE n. 1259/2010, essendo entrambi i coniugi cittadini ecuadoriani.
2. Con ordinanza in data 3.4.2022, resa all'esito dell'udienza, innanzi a sé, dell'1.4.2022, il
Presidente del Tribunale ha rimesso le parti innanzi al Giudice Istruttore, senza assumere provvedimenti provvisori e urgenti.
3. All'udienza del 6.12.2022, i difensori della ricorrente hanno chiesto di poter precisare le conclusioni, in vista della pronuncia di una sentenza non definitiva quanto alla giurisdizione e alla legge applicabile.
4. All'udienza del 28.2.2023, i difensori della ricorrente hanno precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con sentenza non definitiva in data 7.3.2023, il Collegio, rilevato che, “quanto alla giurisdizione in ordine alla domanda di divorzio, trova applicazione - ratione temporis
(applicato l'art. 100 del Regolamento UE n. 1111/2019) - l'art. 3, Regolamento UE n.
2 2201/2003, sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, secondo cui “[…] sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi […]””, rilevato che “pacificamente il
Regolamento UE n. 2201/2003 trova applicazione anche quando i coniugi siano cittadini di uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e quando i coniugi neppure siano residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea (Corte di Giustizia 29.11.2007)”, rilevato che, “nel caso di specie, la ricorrente, tramite le certificazioni dello stato civile depositate, ha provato di essere abitualmente residente in Italia da oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio”, rilevato che, “quanto alla legge applicabile in ordine alla domanda di divorzio, trova applicazione l'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, secondo cui: “[…] i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro” e l'art. 8 del medesimo Regolamento
UE, secondo cui “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale””, rilevato che, “in forza dell'art. 4 del Regolamento UE n.
3 1259/2010, “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”” e rilevato che, “nel caso di specie, in difetto di accordo sulla legge applicabile, non essendo le parti entrambe residenti in Italia, sin dal 2007, deve essere applicata la legge dello Stato di cui i coniugi sono entrambi cittadini, ossia la legge ecuadoriana”, ha dichiarato, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio, la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge ecuadoriana, rimettendo, poi, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore, con separata ordinanza in pari data, con la quale ha anche disposto, ai sensi dell'art. 14, L. 218/1995, l'acquisizione della legge ecuadoriana applicabile, da parte del Ministero della Giustizia.
6. Sono seguite numerose udienze, in attesa dell'acquisizione della legge ecuadoriana applicabile da parte del . La ricorrente ha anche provveduto a Controparte_2
notificare nuovamente il resistente, compiendo così tutto quanto il suo potere per consentire l'opponibilità della decisione.
7. All'udienza del 25.2.2025, la ricorrente ha rappresentato “di aver depositato la legge straniera pervenuta dal , corredata dalla traduzione asseverata”, ha precisato le CP_2
conclusioni e ha rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
8. Quanto alla sussistenza della giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge ecuadoriana, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio, è qui integralmente richiamato il contenuto della menzionata sentenza non definitiva in data 7.3.2023.
9. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 110 (sostituito dall'art. 11 L. R.O. 526-2S 19-VI-2015), punti 3 e 9, del codice civile ecuadoriano. In particolare, dall'istruttoria, risulta tanto la
“mancanza di armonia come stato abituale tra i coniugi”, al punto che il marito, da anni, non ha più dato notizie di sé alla moglie, la quale - a sua volta - da anni insiste nella domanda di divorzio, così manifestando chiaramente la sua totale disaffezione, quanto l'“abbandono ingiustificato del tetto coniugale per più di sei mesi ininterrottamente”, da parte del marito.
10. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), compensi medi, in complessivi Euro 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
e accessori di legge, devono essere, per metà, poste a carico del resistente, Sig.
[...]
in virtù del principio della soccombenza e, per metà, Controparte_1
compensate, considerati la natura del giudizio e la non opposizione.
4
P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri Controparte_1
e a San Sebastiano Curone, il 25.9.2004
[...] Parte_1
(“Anno 2004 Parte I Serie - N. 2”);
- condanna il resistente, Sig. a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, Sig.ra la somma di Euro 3.808,00, oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15% del compenso liquidato, e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il l'11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Alessandria, Sezione Civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Paolo Rampini Presidente
Dott. Giuseppe Bersani Giudice
Dott. Marco Bonci Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento recante il numero R.G. 3100/2021, in materia di scioglimento del matrimonio, promosso da:
nata in [...], il [...], cittadina Parte_1 ecuadoriana, con l'Avv. Alessandra Bisio e Anna Maria Rivarolo
- ricorrente -
contro nato in [...], il [...], cittadino Controparte_1
ecuadoriano, contumace
- resistente -
Intervento del Pubblico Ministero in data 8.4.2022.
Conclusioni del ricorrente: “voglia il Tribunale Ill.mo - Dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi cf e Parte_1 C.F._1 Controparte_1
cf matrimonio celebrato in San Sebastiano Curone in data
[...] C.F._2
1 25 settembre 2004 e trascritto presso i registri di detto Comune alla parte I anno 2004 n. 2, con applicazione della legge dell'Ecuador (articoli 106 e 109 codice civile così come sostituito dall'articolo 110 codice civile), ai sensi dell'art. 8 punto C) regolamento 1259/2010, quale legge della cittadinanza comune dei coniugi con le specifiche annotazioni e trascrizioni da parte dell'Autorità competente. - Con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
MOTIVAZIONE
1. Con ricorso in data 19.10.2021, la Sig.ra ha Parte_1 rappresentato: che, nel 1998, è giunta in Italia dall'Ecuador; che, nel 2000, anche il Sig.
è giunto in Italia dall'Ecuador; che, in data 25.9.2004, Controparte_1
a San Sebastiano Curone, ha contratto matrimonio civile col Sig. Controparte_1
che i coniugi, al momento del matrimonio, erano già genitori di (nata nel
[...] Per_1
1994) e di (nata nel 1998), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
che i Per_2
coniugi hanno stabilito la residenza della famiglia in San Sebastiano Curone;
che, nel 2007,
“il marito ha lasciato con una decisione unilaterale e senza alcun motivo la casa coniugale, interrompendo la convivenza”, trasferendosi in Ecuador, senza più dare alcuna notizia di sé; che ha redditi propri, rivelatisi sufficienti sia per sé sia per le figlie, allorché erano interamente a suo carico;
che sussiste la giurisdizione italiana, in forza dell'art. 3, lett. a),
Regolamento UE n. 2201/2003, posto che la ricorrente risiede abitualmente in Italia, da oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio e che è applicabile la legge ecuadoriana, in forza dell'art. 8, lett. c), Regolamento UE n. 1259/2010, essendo entrambi i coniugi cittadini ecuadoriani.
2. Con ordinanza in data 3.4.2022, resa all'esito dell'udienza, innanzi a sé, dell'1.4.2022, il
Presidente del Tribunale ha rimesso le parti innanzi al Giudice Istruttore, senza assumere provvedimenti provvisori e urgenti.
3. All'udienza del 6.12.2022, i difensori della ricorrente hanno chiesto di poter precisare le conclusioni, in vista della pronuncia di una sentenza non definitiva quanto alla giurisdizione e alla legge applicabile.
4. All'udienza del 28.2.2023, i difensori della ricorrente hanno precisato le conclusioni, rinunciando alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
5. Con sentenza non definitiva in data 7.3.2023, il Collegio, rilevato che, “quanto alla giurisdizione in ordine alla domanda di divorzio, trova applicazione - ratione temporis
(applicato l'art. 100 del Regolamento UE n. 1111/2019) - l'art. 3, Regolamento UE n.
2 2201/2003, sulla competenza giurisdizionale e l'efficacia delle decisioni in materia matrimoniale e responsabilità genitoriale, secondo cui “[…] sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: - la residenza abituale dei coniugi, o - l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o - la residenza abituale del convenuto, o - in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o - la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, ha ivi il proprio «domicile»; b) di cui i due coniugi sono cittadini o, nel caso del Regno Unito e dell'Irlanda, del «domicile» di entrambi i coniugi […]””, rilevato che “pacificamente il
Regolamento UE n. 2201/2003 trova applicazione anche quando i coniugi siano cittadini di uno Stato che non sia membro dell'Unione Europea e quando i coniugi neppure siano residenti in uno Stato membro dell'Unione Europea (Corte di Giustizia 29.11.2007)”, rilevato che, “nel caso di specie, la ricorrente, tramite le certificazioni dello stato civile depositate, ha provato di essere abitualmente residente in Italia da oltre un anno prima dell'introduzione del giudizio”, rilevato che, “quanto alla legge applicabile in ordine alla domanda di divorzio, trova applicazione l'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, secondo cui: “[…] i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale purché si tratti di una delle seguenti leggi: a) la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della conclusione dell'accordo; o b) la legge dello Stato dell'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora al momento della conclusione dell'accordo; o c) la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della conclusione dell'accordo; o d) la legge del foro” e l'art. 8 del medesimo Regolamento
UE, secondo cui “in mancanza di una scelta ai sensi dell'articolo 5, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato: a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale, o, in mancanza;
b) dell'ultima residenza abituale dei coniugi sempre che tale periodo non si sia concluso più di un anno prima che fosse adita l'autorità giurisdizionale, se uno di essi vi risiede ancora nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
c) di cui i due coniugi sono cittadini nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale;
o, in mancanza;
d) in cui è adita l'autorità giurisdizionale””, rilevato che, “in forza dell'art. 4 del Regolamento UE n.
3 1259/2010, “la legge designata dal presente regolamento si applica anche ove non sia quella di uno Stato membro partecipante”” e rilevato che, “nel caso di specie, in difetto di accordo sulla legge applicabile, non essendo le parti entrambe residenti in Italia, sin dal 2007, deve essere applicata la legge dello Stato di cui i coniugi sono entrambi cittadini, ossia la legge ecuadoriana”, ha dichiarato, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio, la sussistenza della giurisdizione italiana e l'applicabilità della legge ecuadoriana, rimettendo, poi, la causa sul ruolo del Giudice Istruttore, con separata ordinanza in pari data, con la quale ha anche disposto, ai sensi dell'art. 14, L. 218/1995, l'acquisizione della legge ecuadoriana applicabile, da parte del Ministero della Giustizia.
6. Sono seguite numerose udienze, in attesa dell'acquisizione della legge ecuadoriana applicabile da parte del . La ricorrente ha anche provveduto a Controparte_2
notificare nuovamente il resistente, compiendo così tutto quanto il suo potere per consentire l'opponibilità della decisione.
7. All'udienza del 25.2.2025, la ricorrente ha rappresentato “di aver depositato la legge straniera pervenuta dal , corredata dalla traduzione asseverata”, ha precisato le CP_2
conclusioni e ha rinunciato alla concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., talché la causa è stata rimessa al Collegio, che qui decide, nei termini che seguono.
8. Quanto alla sussistenza della giurisdizione italiana e all'applicabilità della legge ecuadoriana, in relazione alla domanda di scioglimento del matrimonio, è qui integralmente richiamato il contenuto della menzionata sentenza non definitiva in data 7.3.2023.
9. La domanda diretta ad ottenere lo scioglimento del matrimonio deve essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 110 (sostituito dall'art. 11 L. R.O. 526-2S 19-VI-2015), punti 3 e 9, del codice civile ecuadoriano. In particolare, dall'istruttoria, risulta tanto la
“mancanza di armonia come stato abituale tra i coniugi”, al punto che il marito, da anni, non ha più dato notizie di sé alla moglie, la quale - a sua volta - da anni insiste nella domanda di divorzio, così manifestando chiaramente la sua totale disaffezione, quanto l'“abbandono ingiustificato del tetto coniugale per più di sei mesi ininterrottamente”, da parte del marito.
10. Le spese di lite liquidate, in applicazione del D.M. 55/2014 (come modificato dal D.M.
147/2022), procedimenti ordinari, valore indeterminabile (basso), compensi medi, in complessivi Euro 7.616,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso liquidato,
e accessori di legge, devono essere, per metà, poste a carico del resistente, Sig.
[...]
in virtù del principio della soccombenza e, per metà, Controparte_1
compensate, considerati la natura del giudizio e la non opposizione.
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P.Q.M.
il Tribunale di Alessandria, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra i Sig.ri Controparte_1
e a San Sebastiano Curone, il 25.9.2004
[...] Parte_1
(“Anno 2004 Parte I Serie - N. 2”);
- condanna il resistente, Sig. a corrispondere alla Controparte_1
ricorrente, Sig.ra la somma di Euro 3.808,00, oltre spese Parte_1
generali nella misura del 15% del compenso liquidato, e accessori di legge, a titolo di spese di lite.
Manda alla Cancelleria per le comunicazioni di legge.
Così deciso in Alessandria, il l'11 marzo 2025
Il Giudice Il Presidente
(Dott. Marco Bonci) (Dott. Paolo Rampini)
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