Sentenza 16 settembre 1982
Massime • 2
La regolamentazione collettiva legittimamente vigente per i rapporti di lavoro del personale di una determinata azienda non è innovata da sopravvenute variazioni intervenute nella posizione associativa dell'imprenditore.*
Ai fini della liquidazione dell'indennità di anzianità, ove nel corso dell'unico rapporto di lavoro sia stato convenuto che lo stesso sia regolato per un certo periodo dal contratto collettivo di una determinata categoria e, successivamente, da quello di altra categoria, è legittima la contestuale pattuizione con la quale le parti, nel dichiarare applicabile quest'ultimo contratto, abbiano stabilito, a regolamento dei loro rapporti, la misura convenzionale in cui l'anzianità già maturata sotto il vigore della precedente contrattazione avrebbe dovuto essere calcolata nella liquidazione della relativa indennità, in quanto tale pattuizione non comporta ne' frazionamento in danno dei lavoratori dell'indennità di anzianità ne' rinunzia a diritti già acquisiti, in Mancanza anche di specifiche Disposizioni contenute nel nuovo contratto collettivo riguardanti la situazione venutasi a creare.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 16/09/1982, n. 4898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4898 |
| Data del deposito : | 16 settembre 1982 |
Testo completo
La regolamentazione collettiva legittimamente vigente per i rapporti di lavoro del personale di una determinata azienda non è innovata da sopravvenute variazioni intervenute nella posizione associativa dell'imprenditore.*