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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 27/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3476 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra:
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Marco Moglia, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7
Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Stefania Mortali, presso il CP_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 21
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 93/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 19 gennaio 2023, pubblicata il successivo 24 gennaio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2020, - premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio in Bedonia (PR) il 26 settembre 1998 con e che dall'unione coniugale CP_1
era nata, il 15 ottobre 2005, la figlia - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire pronunciare Per_1
1 la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che l'unione coniugale era entrata in crisi per il sopravvenire di gravi incompatibilità caratteriali tra i coniugi nonché a causa dell'assenza del marito, che ormai da anni era stabilmente domiciliato negli Stati Uniti, dove lavorava alle dipendenze della Allegava la ricorrente che proprio grazie ai cospicui introiti derivanti Per_2 dall'attività lavorativa svolta all'estero dal marito la famiglia aveva potuto beneficiare, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita. A causa dell'assenza del marito, ella rappresentava l'unica figura genitoriale in grado di assicurare il necessario supporto alla figlia, la quale dal 2017 aveva intrapreso un percorso di psicoterapia individuale, resosi necessario a fronte di un inquadramento personologico di tipo ansioso/evitante, tale da limitare fortemente il suo inserimento in contesti sociali.
Tanto esposto, la chiedeva, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della Pt_1
figlia minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e con facoltà per il Per_1 padre di tenerla con sé per un periodo di 15 giorni all'anno in occasione del suo rientro in Italia.
Domandava, inoltre, che la casa coniugale fosse assegnata al marito e che fosse, invece, a lei riservato l'uso dell'appartamento posto al primo piano dello stesso stabile in cui era ubicata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico dell' l'obbligo di versare la somma di euro 1.500,00 mensili per il CP_1
mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, che fosse posto sempre a carico del marito l'obbligo di provvedere al pagamento integrale della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, quale integrazione del contributo di mantenimento per la figlia, ovvero, in subordine, quale contributo al proprio mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi, si opponeva fermamente alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente, di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, il resistente formulava domanda di addebito nei confronti della moglie, assumendo che la crisi del matrimonio era stata causata in realtà dalla relazione extraconiugale dalla stessa intrapresa con un carabiniere di Borgo Val di Taro. Il ménage familiare si era, infatti, svolto serenamente fino al giorno 8 giugno 2020, allorché la moglie aveva per la prima volta inaspettatamente avanzato dubbi sulla solidità dell'unione coniugale e aveva iniziato a mostrarsi sempre più distaccata. Tale cambiamento era avvenuto proprio in coincidenza della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla Pt_1
2 Pertanto, il resistente chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie e che nulla fosse riconosciuto a favore della stessa a titolo di assegno di mantenimento.
Quanto alla figlia minore l' domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso, Per_1 CP_1
della stessa con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé durante i suoi periodi di permanenza in Italia. Infine, chiedeva che fosse quantificato in euro
500,00 mensili il contributo di mantenimento da egli dovuto per la figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 settembre 2021 comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, Dott.ssa Vena, esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza riservata in data 10 dicembre 2021, il Presidente delegato disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di visita a favore del padre. Poneva, in via provvisoria, a carico dell' l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di euro 1.200,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Poneva, inoltre, l'obbligo a carico dell' di provvedere al pagamento integrale CP_1
della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 4 maggio 2022 le parti precisavano le conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 680/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il resistente, a parziale modifica delle domande avanzate con l'atto introduttivo, chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e l'acquisizione della documentazione fiscale relativa alle stesse, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Così riassunti i fatti di causa, occorre rilevare che il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, al contributo di mantenimento per la figlia e alle richieste Per_1
economiche avanzate dalla ricorrente per sè, posto che le questioni relative all'affidamento e alla
3 collocazione della fanciulla sono ormai superate, stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte della stessa. In merito all'assegnazione della casa coniugale, invece, la ricorrente, in sede di comparsa conclusionale ha espressamente rinunciato a tale domanda, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, occorre rilevare che già prima dell'introduzione del presente giudizio la ricorrente, unitamente alla figlia Per_1 all'epoca ancora minore di età, si era trasferita a vivere presso l'appartamento sito al primo piano dello stesso stabile in cui era ubicata (al piano terra) la casa coniugale. Sicché, stante l'avvenuto trasferimento della ricorrente e della figlia minore in un altro immobile, il Presidente delegato, già in sede di provvedimenti provvisori, aveva rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della ex casa coniugale sia a favore della ricorrente sia a favore del resistente.
Pertanto, nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa familiare, che, essendo in comproprietà tra i coniugi, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione della stessa (Cass. sent. n. 6979 del 22/03/2007).
Sull'addebito della separazione.
Così delineato il thema decidendum, questo Collegio è innanzitutto chiamato a valutare la domanda di addebito avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'accoglimento della predetta domanda. E' noto, infatti, che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto soltanto al coniuge cui non è addebitabile la separazione.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti (Cass. nn. 1744/03, 9472/99, 2648/89) e della gravità del fatto, eventualmente anche alla luce dell'indirizzo dato concordemente alla vita familiare dai coniugi.
Nella specie, il resistente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito, che la causa del fallimento dell'unione coniugale deve essere individuata nella violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, la quale, dopo oltre vent'anni di matrimonio, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo, in particolare un carabiniere di Borgo Val di Taro (PR).
La ricorrente, dal canto suo, ha attribuito il deterioramento del rapporto di coniugio sia all'assenza del marito, il quale dal 2012 avrebbe deciso unilateralmente di stabilire il proprio domicilio negli
Stati Uniti per motivi di lavoro, sia al pregresso comportamento distaccato tenuto dallo stesso nei
4 confronti della famiglia, risalente addirittura al momento della nascita della figlia avvenuta Per_1 quindici anni prima. A dire della il marito non avrebbe provveduto all'accudimento della Pt_1
bambina sin dai primi giorni di vita della stessa, facendo gravare su di lei il carico familiare.
La ricorrente ha inoltre allegato che nel 2012, allorchè ella si è trovata in un momento di grave difficoltà, dovuto anche a dei problemi di salute, il marito non le avrebbe offerto il necessario supporto. L'assetto del rapporto coniugale sarebbe poi peggiorato ineluttabilmente nell'anno 2017, allorché, in seguito alla diagnosi di endometriosi, le era stata prescritta la pillola anticoncezionale. Il marito le avrebbe rimproverato i costi molto elevati di tale cura, impedendole l'accesso alle proprie risorse reddituali. Proprio per tali ragioni, la ha affermato di aver manifestato, durante le Pt_1 vacanze pasquali dell'anno 2017, la propria volontà di separarsi, ma il marito l'aveva convinta a desistere dall'incardinare il procedimento di separazione.
A dire della ricorrente, la frattura del rapporto coniugale sarebbe dovuta anche alle offese ripetutamente perpetrate dal marito nei suoi confronti e nei confronti della figlia minore, le quali in più occasioni sarebbero state denigrate anche per la loro forma fisica. L' avrebbe più volte CP_1 detto alla figlia minore di non essere fisicamente bella e di non ritenerla all'altezza di frequentare l'università. Inoltre, la partenza e la lontananza del padre sarebbe stata vissuta da n maniera Per_1 traumatica, tant'è che la avrebbe manifestato in più occasioni l'intenzione di recarsi in USA, Pt_1
con la figlia, per fare visita al marito, trovando tuttavia il diniego di quest'ultimo.
Orbene, le acquisite emergenze processuali hanno dimostrato che la responsabilità della rottura dell'unione coniugale deve essere ascritta alla Pt_1
In particolare, i documenti prodotti dal resistente (doc. 4: Pagina dello stato del profilo pubblico di
Facebook di del giorno 19 settembre 2020; doc. 5: Pagina dello stato del profilo Parte_1
pubblico di Facebook di di venerdì 23 ottobre;
doc. 6: screenshot del profilo Parte_1
pubblico di Facebook di e di ) comprovano che Parte_1 Parte_2 Parte_1
in costanza di matrimonio, ha intrapreso una relazione extraconiugale con il carabiniere Parte_2
, attuale compagno della stessa.
[...]
La sequenza degli eventi può essere così riassunta.
Nel mese di giugno 2020 la ha palesato inaspettatamente al marito, che si trovava negli Stati Pt_1
Uniti per lavoro, la sua intenzione di separarsi. I coniugi si sono rivolti entrambi allo stesso legale, avv. Marco Moglia, attuale difensore della ricorrente, per cercare di addivenire ad una separazione consensuale (v. mail del 18 giugno 2020 inviata dall' all'avv. doc. 78 fascicolo CP_1 Pt_1
ricorrente).
In data 19 settembre 2020 la ha modificato lo stato sentimentale sui social da “sposata” a Pt_1
“single” (doc 4), se pure fosse ancora formalmente coniugata.
5 In data 23 ottobre 2020 e , nuovo compagno della ricorrente, Parte_1 Parte_2 hanno aggiornato i rispettivi profili Facebook, dichiarandosi reciprocamente “impegnati” e pubblicando fotografie e commenti che li ritraevano come coppia ufficiale, circostanza confermata dai documenti sub 5 e 6 prodotti dal resistente.
Nonostante le immagini prodotte siano temporalmente collocabili nel mese di ottobre 2020, il
Collegio ritiene che la violazione dell'obbligo di fedeltà attribuito alla sia avvenuto già Pt_1
prima del deposito del ricorso per separazione, avvenuto in data 7 ottobre 2020.
Ciò trova innanzitutto conferma nelle dichiarazioni rese dalla medesima ricorrente, la quale, in sede di udienza presidenziale, sentita dal Presidente delegato ha affermato di aver intrapreso una relazione sentimentale nel settembre 2020.
Il , attuale compagno della escusso all'udienza dell'1 aprile 2025, in risposta al Parte_2 Pt_1
cap. 11) della memoria istruttoria di parte resistente (“Vero è che in data 23.10.2020
[...]
aggiornava il proprio profilo Facebook definendosi impegnato con come Parte_2 Parte_1 da documento che le viene rammostrato? doc 5/ 6 difesa ”, ha dichiarato: “si confermo, la CP_1 foto indicata è stata fatta al passo dei cento croci ed è il nostro anniversario”.
Ebbene -quantunque il teste abbia collocato l'inizio ufficiale della relazione nel mese di ottobre
2020 (“ci siamo messi assieme ad ottobre 2020), sebbene in ciò smentito dalla stessa ricorrente - ritiene il Collegio che la frequentazione affettiva tra i due abbia avuto inizio in epoca anteriore, essendo stata preceduta, come normalmente accade, da una fase di avvicinamento e di conoscenza più intima, già sufficiente a ritenere integrata la violazione del dovere di fedeltà discendente dal matrimonio. Invero, è lo stesso a collegare alla ricorrenza del loro anniversario la foto Parte_2
postata sul profilo Facebook in data 23 ottobre 2020, così lasciando intendere che la frequentazione tra i due fosse in corso da più tempo e che comunque risalisse ad un'epoca anteriore al mese di ottobre 2020.
Peraltro, tale ricostruzione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
collega di lavoro della avendo entrambe lavorato presso il supermercato di Isola di
[...] Pt_1
Compiano - la quale, in risposta al cap. 15) della memoria istruttoria di parte resistente (“Vero è che dall'estate 2020 è il compagno della signora ?”), ha riferito: “si Parte_2 Parte_1
è vero, credo anche prima;
lo so perché io lavoravo di notte e di sera e li ho visto tante volte insieme e non ho mai detto nulla a nessuno”.
Quanto dichiarato dalla - che va ritenuta una teste attendibile, non avendo rapporti di Tes_1
parentela con le parti né avendo alcun interesse in ordine all'esito della causa - dimostra che quantomeno già dall'estate del 2020 il rapporto tra la e il suo nuovo compagno fosse tale da Pt_1
assumere i connotati di una relazione sentimentale.
6 La ricorrente, pur avendo eccepito l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, sostenendo che la relazione coniugale sarebbe intervenuta quando era ormai irrimediabilmente compromesso il rapporto coniugale, non ha adeguatamente provato le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. La Pt_1
invero, non ha allegato fatti idonei ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendosi limitata ad allegare fatti così risalenti nel tempo - in quanto avvenuti nel 2005 al momento della nascita della figlia allorchè
l' non avrebbe collaborato nelle cure parentali;
nel 2012 allorchè l' avrebbe mosso dei CP_1 CP_1
rimproveri alla moglie per la sua forma fisica e avrebbe anche unilateralmente deciso di trasferirsi in America per motivi di lavoro, e nel 2017 allorché la ricorrente avrebbe avuto dei problemi di salute per una endometriosi, senza poter contare sul supporto del marito - che appaiono privi di efficienza causale rispetto alla definitiva rottura del rapporto coniugale, che è avvenuta diversi anni dopo, ossia nel 2020.
Inoltre, deve rilevarsi, alla luce dell'evidente contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai testi, che non può neppure ritenersi provata l'allegazione della ricorrente, secondo cui il marito avrebbe deciso senza la sua approvazione di trasferirsi in America per motivi di lavoro. Infatti, le dichiarazioni rese dal fratello della ricorrente, e dall'amica intima della stessa, Persona_3
, sono sconfessate dalle dichiarazioni di segno opposto rese dal fratello del Parte_3
resistente, il quale ha riferito di aver appreso proprio dalla cognata, ossia dalla CP_1
che i coniugi avevano condiviso la decisione assunta dall' di accettare il lavoro in Pt_1 CP_1
America per avere la copertura economica necessaria per terminare i lavori della casa coniugale.
Sul punto, occorre evidenziare che i coniugi sono tuttora gravati da un mutuo ipotecario contratto per la costruzione della casa coniugale, una villetta articolata su due livelli, il cui piano secondo è stato terminato solo nell'anno 2018.
Orbene, l'insanabile contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai predetti testi appare ostativo al raggiungimento della certezza necessaria ai fini della contestazione nei confronti del resistente dell'obbligo di concertazione e condivisione delle scelte familiari. Inoltre, come già detto, si tratta in ogni caso di un episodio che si colloca temporalmente nel 2012, sicché appare privo di efficacia eziologica rispetto alla causazione della definitiva crisi coniugale. Anche gli episodi avvenuti nel
2017, in coincidenza con la diagnosi di endometriosi relativa alla allorché l' avrebbe Pt_1 CP_1
contestato alla moglie i costi della pillola anticoncezionale, di certo possono dirsi superati dalla successiva convivenza tra i coniugi e quindi dall'intervenuta riconciliazione, come peraltro ammesso dalla stessa Infatti, la ricorrente, davanti al Presidente delegato, in sede di udienza Pt_1 presidenziale, ha dichiarato che ”…. già nel 2017 avevo manifestato a mio marito la volontà di
7 separarmi, ma poi avevo deciso di riconciliarmi per il bene della bambina”. Da tali dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente emerge che i coniugi si erano riappacificati e avevano deciso di rimanere assieme, superando così il momento di crisi.
In definitiva, le acquisite emergenze processuali non consentono di attribuire il venir meno dell'affectio coniugalis ad episodi diversi dalla nuova relazione sentimentale intrapresa dalla
Induce a tali conclusioni anche lo stretto lasso temporale intercorrente tra l'inizio della Pt_1
relazione e il deposito del ricorso.
Ritiene il Collegio che la ricorrente si sia determinata a chiedere la separazione dal marito solo quando aveva ormai avviato una nuova relazione con quello che è tuttora il suo compagno,
. Parte_2
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dal resistente appare meritevole di accoglimento. Da ciò discende il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla non sussistendo ab origine i Pt_1
presupposti ex art. 156 cc per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale. Pt_1
In particolare, in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza depositata il 20 dicembre 2021, il
Presidente delegato, aveva posto a carico dell' a far data dal mese di ottobre 2020 (data della CP_1 domanda), l'obbligo di provvedere al pagamento integrale della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 800,00 circa mensili, motivando tale decisione sull'assunto che il giudice ha la facoltà di determinare l'assegno periodico di mantenimento per i figli o per il coniuge in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro risultino idonee a soddisfare le esigenze dei figli o del coniuge in cui favore l'assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell'obbligazione.
Ebbene, deve procedersi alla revoca di tale statuizione, con la conseguenza che l'obbligo di corrispondere le rate di rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex casa coniugale grava pro quota a carico di ciascun coniuge.
Sul contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente
In sede di provvedimenti provvisori, con ordinanza depositata il 20 dicembre 2021, il Presidente delegato, tenuto conto della convivenza della figlia con la madre, aveva posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 1.200,00 mensili, quale contributo per il
[...] mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di Per_1 quest'ultima nella misura del 70%.
Dal verbale dell'udienza del 2 luglio 2025 emerge che ormai ventenne, ha intrapreso il Per_1
8 percorso di studi universitari e, pertanto, vive nella citta sede universitaria durante il periodo delle lezioni, per poi fare ritorno presso il domicilio materno. Sul punto occorre rammentare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio
- mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (v. Cass. n.11320/2005).
Ciò precisato, con riferimento alla determinazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della figlia, le parti hanno formulato richieste divergenti.
Infatti, ha concluso chiedendo che fosse posto a carico dell' l'obbligo di Parte_1 CP_1
corrispondere la somma di euro 1.500,00 mensili, oltre alla totalità delle spese straordinarie.
invece, ha chiesto la riduzione dell'entità dell'assegno nella misura di euro 800,00 CP_1 mensili, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Tanto premesso, va rammentato che a seguito della separazione o del divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. 2000 n. 15065;
1993 n. 3363). È altresì da considerare sul punto che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997 n. 11025).
Orbene, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della figlia, occorre procedere all'esame delle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria svolta.
9 Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che la al momento di introduzione del Pt_1
presente giudizio era titolare, unitamente ad un'altra socia, di un piccolo supermercato “Isola
Market S.n.c.”, con sede a Compiano (PR), Località Isola, alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa, mentre dal 2024 lavora presso il supermercato Conad di Borgo Val di Taro (PR).
La in particolare, ha percepito: Pt_1
- nell'anno d'imposta 2020 un reddito annuo netto pari a euro 20.366,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.697,16);
-nell'anno d'imposta 2021 un reddito annuo netto pari a euro 14.600,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.216,66);
-nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari a euro 8.688,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 724,00);
-nell'anno d'imposta 2023 un reddito annuo netto pari a euro 14.548,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.212,33);
-nell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto pari a euro 15.686,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.307,16);
La stessa è comproprietaria, unitamente al marito, dell'ex casa coniugale, consistente in una villetta su due livelli, con due unità abitative e relative pertinenze, sita a Compiano (PR) in Strada per Isola
n. 79, per la cui costruzione i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario dell'importo di euro
90.000,00 con scadenza nel 2029. La è gravata pro quota (euro 390,00 mensili) dalla rata di Pt_1
rimborso del mutuo, che risulta pari nel suo complesso ad euro 780,00 mensili.
È inoltre gravata dal finanziamento contratto nel 2020 per l'acquisto di un'autovettura Fiat 500, con rate di rimborso pari ad euro 181,00 mensili e con scadenza fissata per il mese di ottobre 2026.
Quanto al resistente, dalla documentazione in atti emerge che alla data di CP_1
introduzione del giudizio lavorava, svolgendo mansioni dirigenziali presso la Florim S.p.a. SB a socio unico, con sede legale a IO OD (MO), Via Canaletto n. 24, presso lo stabilimento statunitense , con sede al 300 International Boulevard, Clarksville, Tennessee, 37040. CP_2
Tale rapporto di lavoro è cessato nel mese di ottobre 2023 e da novembre del 2023 è impiegato presso la Mohawk/Dal-Tile, che ha sede sempre negli Stati Uniti.
Dalle buste paga prodotte emerge che nell'anno 2021 il resistente fruiva di una retribuzione netta pari a 6.395,20 dollari al mese.
In particolare, dalla documentazione fiscale in atti emerge che l' ha percepito: CP_1
-nell'anno d'imposta 2020 un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a euro 53.131,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.427,58);
-nell'anno d'imposta 2021 un reddito annuo netto pari a euro 52.245,00 (reddito netto medio
10 mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.353,75);
-nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari a euro 52.929,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.410,75);
-nell'anno d'imposta 2023 un reddito annuo netto pari a euro 52.505,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.375,41);
-nell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto pari a euro 47.031,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 3.919,25).
Come emerge dal contratto di lavoro stipulato nel mese di novembre 2023, l' percepisce allo CP_1 stato 217.000,00 dollari lordi all'anno (pari a euro 183.816,36 lordi) per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Mohawk Industrie Inc., somma da intendersi al lordo della contribuzione a carico del percettore e al lordo della tassazione. Infatti, nel contratto si legge che gli emolumenti riconosciuti sono “less all legally required deductions”.
La dichiarazione relativa all'anno di imposta 2024 attesta inoltre investimenti ed attività estere di natura finanziaria pari ad euro 229.665,00.
Lo stesso, inoltre, è comproprietario, unitamente alla moglie, dell'ex casa coniugale, per il cui acquisto è gravato pro quota (euro 390,00 mensili) dalla rata di rimborso del mutuo, pari a complessivi euro 780,00 mensili. È proprietario di un'autovettura Volkswagen Atlas Cross.
Quanto alla condizione abitativa dell' il resistente da gennaio del 2025 risiede in un CP_1 appartamento sito a Florence, nello stato dell'Alabama (Usa), condotto in locazione al canone mensile di 1.400,00 dollari al mese, pari a circa 1.200,00 euro mensili.
Ebbene, così delineate le rispettive condizioni economiche e personali delle parti, ai fini della determinazione della misura e del modo con cui ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia, va rammentato che l'entità del contributo di mantenimento per i figli deve essere rapportata alla capacità reddituale dei genitori e alle presumibili esigenze di vita dei figli. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha confermato la sussistenza di una rimarchevole disparità reddituale dei coniugi, atteso che la ricorrente versa in una posizione deteriore rispetto a quella dell' percependo un reddito notevolmente inferiore rispetto a quello dell'ex coniuge. CP_1
Tuttavia, la documentazione fiscale versata in atti, differentemente da quanto evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, non attesta la percezione da parte dell' nel corso del giudizio, di CP_1
un retribuzione mensile netta pari a circa 8.000,00 euro.
Deve inoltre tenersi conto del fatto che il resistente sostiene spese abitative decisamente superiori rispetto a quelle della moglie, comprensive sia del canone di locazione dell'immobile in cui risiede, sia della rata di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della ex casa coniugale. La Pt_1 invece, è gravata dalla sola rata di rimborso del mutuo dell'ex casa coniugale e quindi non deve
11 affrontare spese ulteriori per il soddisfacimento delle propri esigenze abitative, occupando l'alloggio sito al primo piano della villetta, di proprietà di entrambi i coniugi.
Pertanto, ritiene il Collegio che - tenuto conto dei dati fiscali acquisiti e alla luce di una nuova e diversa valutazione rispetto a quella compiuta, sulla base di una cognizione sommaria, nella fase presidenziale - appare equo porre in capo ad a far data dal mese di ottobre 2020 CP_1
(data della domanda), l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento per la figlia nella misura di euro 1.000,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come di seguito elencate. Tale somma dovrà essere corrisposta a favore della entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_1
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
12 dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
13 cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione della figlia, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
14 Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, l'assegno unico per la figlia deve essere riconosciuto nella sua totalità a Parte_1
essendo questa il genitore con cui la figlia vive prevalentemente.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, stante la prevalente soccombenza della ricorrente, la deve essere Pt_1 condannata alla rifusione in favore dell' delle metà delle spese di lite da questi sostenute, CP_1
liquidate come da dispositivo, dovendo ritenersi compensata la residua frazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Parma, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dà atto dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di Persona_4
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla ricorrente;
3) Dichiara che la separazione è addebitale a e, per l'effetto, rigetta la domanda di Parte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento dalla stessa avanzata, con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a far data dal CP_1 Parte_1
mese di ottobre 2020, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia la somma di euro Per_1
1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla figlia venga percepito nella sua interezza da Per_1
Parte_1
6) Compensate le spese di lite nella misura di un mezzo, condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di della residua frazione che, già operato il dimezzamento, liquida in euro CP_1
15 5.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 18 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Dott. Simone Medioli Devoto
16
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI PARMA
Sezione prima civile
In camera di consiglio, composto dai magistrati: dott. Simone Medioli Devoto Presidente dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena giudice relatore-estensore dott. Andrea Fiaschi giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 3476 del ruolo generale dell'anno 2020, vertente tra:
, rappresentata e difesa, giusta delega agli atti, dall'avv. Marco Moglia, presso il cui Parte_1
studio è elettivamente domiciliata in Parma, Galleria Bassa dei Magnani n. 7
Ricorrente
e
rappresentato e difeso, giusta delega agli atti, dall'avv. Stefania Mortali, presso il CP_1
cui studio è elettivamente domiciliato in Borgo Val di Taro (PR), via Nazionale n. 21
Resistente con l'intervento del P.M. in sede
In punto a: separazione personale dei coniugi
CONCLUSIONI
All'udienza del 2 luglio 2025 le parti precisavano le rispettive conclusioni, che si intendono ivi integralmente richiamate e trascritte.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si procede alla redazione del presente provvedimento, richiamando, quanto alla parte in fatto, lo svolgimento del processo già riportato nella sentenza parziale n. 93/2023 pronunciata da questo
Tribunale in data 19 gennaio 2023, pubblicata il successivo 24 gennaio 2023, e ripercorrendo anche l'iter processuale successivo alla pronuncia della predetta sentenza.
Con ricorso depositato in data 7 ottobre 2020, - premesso che aveva contratto Parte_1 matrimonio in Bedonia (PR) il 26 settembre 1998 con e che dall'unione coniugale CP_1
era nata, il 15 ottobre 2005, la figlia - adiva l'intestato Tribunale per ivi sentire pronunciare Per_1
1 la separazione personale dei coniugi.
A sostegno della domanda, la ricorrente esponeva che l'unione coniugale era entrata in crisi per il sopravvenire di gravi incompatibilità caratteriali tra i coniugi nonché a causa dell'assenza del marito, che ormai da anni era stabilmente domiciliato negli Stati Uniti, dove lavorava alle dipendenze della Allegava la ricorrente che proprio grazie ai cospicui introiti derivanti Per_2 dall'attività lavorativa svolta all'estero dal marito la famiglia aveva potuto beneficiare, in costanza di matrimonio, di un elevato tenore di vita. A causa dell'assenza del marito, ella rappresentava l'unica figura genitoriale in grado di assicurare il necessario supporto alla figlia, la quale dal 2017 aveva intrapreso un percorso di psicoterapia individuale, resosi necessario a fronte di un inquadramento personologico di tipo ansioso/evitante, tale da limitare fortemente il suo inserimento in contesti sociali.
Tanto esposto, la chiedeva, oltre alla pronuncia sul vincolo, l'affidamento condiviso della Pt_1
figlia minore con collocazione prevalente presso il proprio domicilio e con facoltà per il Per_1 padre di tenerla con sé per un periodo di 15 giorni all'anno in occasione del suo rientro in Italia.
Domandava, inoltre, che la casa coniugale fosse assegnata al marito e che fosse, invece, a lei riservato l'uso dell'appartamento posto al primo piano dello stesso stabile in cui era ubicata la casa familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, la ricorrente chiedeva che fosse posto a carico dell' l'obbligo di versare la somma di euro 1.500,00 mensili per il CP_1
mantenimento della figlia minore, oltre al pagamento della totalità delle spese straordinarie.
Domandava, inoltre, che fosse posto sempre a carico del marito l'obbligo di provvedere al pagamento integrale della rata del mutuo contratto per l'acquisto dell'immobile di proprietà di entrambi i coniugi, quale integrazione del contributo di mantenimento per la figlia, ovvero, in subordine, quale contributo al proprio mantenimento.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il quale, pur aderendo alla domanda di CP_1
separazione personale dei coniugi, si opponeva fermamente alle ulteriori richieste avanzate dalla ricorrente, di cui chiedeva il rigetto.
In via riconvenzionale, il resistente formulava domanda di addebito nei confronti della moglie, assumendo che la crisi del matrimonio era stata causata in realtà dalla relazione extraconiugale dalla stessa intrapresa con un carabiniere di Borgo Val di Taro. Il ménage familiare si era, infatti, svolto serenamente fino al giorno 8 giugno 2020, allorché la moglie aveva per la prima volta inaspettatamente avanzato dubbi sulla solidità dell'unione coniugale e aveva iniziato a mostrarsi sempre più distaccata. Tale cambiamento era avvenuto proprio in coincidenza della nuova relazione sentimentale intrapresa dalla Pt_1
2 Pertanto, il resistente chiedeva che fosse pronunciata la separazione con addebito alla moglie e che nulla fosse riconosciuto a favore della stessa a titolo di assegno di mantenimento.
Quanto alla figlia minore l' domandava che fosse disposto l'affidamento condiviso, Per_1 CP_1
della stessa con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà del padre di vederla e tenerla con sé durante i suoi periodi di permanenza in Italia. Infine, chiedeva che fosse quantificato in euro
500,00 mensili il contributo di mantenimento da egli dovuto per la figlia, oltre alla metà delle spese straordinarie.
All'udienza presidenziale del 21 settembre 2021 comparivano entrambi i coniugi e il Presidente delegato, Dott.ssa Vena, esperiva con esito negativo il tentativo di conciliazione.
Con ordinanza riservata in data 10 dicembre 2021, il Presidente delegato disponeva l'affidamento condiviso della figlia minore con collocazione prevalente presso la madre e con facoltà di visita a favore del padre. Poneva, in via provvisoria, a carico dell' l'obbligo di contribuire al CP_1
mantenimento della figlia nella misura di euro 1.200,00 mensili, oltre al 70% delle spese straordinarie. Poneva, inoltre, l'obbligo a carico dell' di provvedere al pagamento integrale CP_1
della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale.
Radicatosi il contraddittorio innanzi al Giudice Istruttore, all'udienza del 4 maggio 2022 le parti precisavano le conclusioni ai fini della pronuncia della sentenza non definitiva di separazione, dichiarando di rinunciare alla concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale, con sentenza parziale n. 680/2022, dichiarava la separazione personale dei coniugi e, con separata ordinanza, rimetteva la causa in istruttoria, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
Con memoria ex art. 183 comma 6 n. 1 c.p.c., il resistente, a parziale modifica delle domande avanzate con l'atto introduttivo, chiedeva che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere la somma di euro 800,00 mensili a titolo di mantenimento della figlia oltre al pagamento del Per_1
50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa.
Istruita la causa mediante l'assunzione delle prove orali articolate dalle parti e l'acquisizione della documentazione fiscale relativa alle stesse, all'udienza del 2 luglio 2025 la causa veniva nuovamente rimessa alla decisione collegiale, con concessione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*****
Così riassunti i fatti di causa, occorre rilevare che il Tribunale ha già emesso sentenza parziale di separazione tra le parti, sicché il thema decidendum è oggi circoscritto alle questioni relative all'addebito della separazione, al contributo di mantenimento per la figlia e alle richieste Per_1
economiche avanzate dalla ricorrente per sè, posto che le questioni relative all'affidamento e alla
3 collocazione della fanciulla sono ormai superate, stante l'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte della stessa. In merito all'assegnazione della casa coniugale, invece, la ricorrente, in sede di comparsa conclusionale ha espressamente rinunciato a tale domanda, sicché deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. In ogni caso, occorre rilevare che già prima dell'introduzione del presente giudizio la ricorrente, unitamente alla figlia Per_1 all'epoca ancora minore di età, si era trasferita a vivere presso l'appartamento sito al primo piano dello stesso stabile in cui era ubicata (al piano terra) la casa coniugale. Sicché, stante l'avvenuto trasferimento della ricorrente e della figlia minore in un altro immobile, il Presidente delegato, già in sede di provvedimenti provvisori, aveva rilevato l'insussistenza dei presupposti per l'assegnazione della ex casa coniugale sia a favore della ricorrente sia a favore del resistente.
Pertanto, nulla deve essere disposto in merito all'assegnazione della casa familiare, che, essendo in comproprietà tra i coniugi, resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione della stessa (Cass. sent. n. 6979 del 22/03/2007).
Sull'addebito della separazione.
Così delineato il thema decidendum, questo Collegio è innanzitutto chiamato a valutare la domanda di addebito avanzata dal resistente ai sensi dell'art. 151 comma 2 c.c, tenuto conto delle conseguenze derivanti dall'accoglimento della predetta domanda. E' noto, infatti, che l'assegno di mantenimento può essere riconosciuto soltanto al coniuge cui non è addebitabile la separazione.
Secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale (cfr., tra le altre e da ultima, Cass., sez. 1, ord. n. 40795 del 20 dicembre 2021), la dichiarazione di addebito della separazione ex art. 151 comma 2 c.c. è subordinata alla prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio tenuto dall'altro coniuge e che, pertanto, sussista un nesso di causalità tra un siffatto comportamento e il determinarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza, tenuto conto anche del comportamento complessivo delle parti (Cass. nn. 1744/03, 9472/99, 2648/89) e della gravità del fatto, eventualmente anche alla luce dell'indirizzo dato concordemente alla vita familiare dai coniugi.
Nella specie, il resistente ha dedotto, a sostegno della domanda di addebito, che la causa del fallimento dell'unione coniugale deve essere individuata nella violazione dell'obbligo di fedeltà da parte della moglie, la quale, dopo oltre vent'anni di matrimonio, avrebbe intrapreso una relazione extraconiugale con un altro uomo, in particolare un carabiniere di Borgo Val di Taro (PR).
La ricorrente, dal canto suo, ha attribuito il deterioramento del rapporto di coniugio sia all'assenza del marito, il quale dal 2012 avrebbe deciso unilateralmente di stabilire il proprio domicilio negli
Stati Uniti per motivi di lavoro, sia al pregresso comportamento distaccato tenuto dallo stesso nei
4 confronti della famiglia, risalente addirittura al momento della nascita della figlia avvenuta Per_1 quindici anni prima. A dire della il marito non avrebbe provveduto all'accudimento della Pt_1
bambina sin dai primi giorni di vita della stessa, facendo gravare su di lei il carico familiare.
La ricorrente ha inoltre allegato che nel 2012, allorchè ella si è trovata in un momento di grave difficoltà, dovuto anche a dei problemi di salute, il marito non le avrebbe offerto il necessario supporto. L'assetto del rapporto coniugale sarebbe poi peggiorato ineluttabilmente nell'anno 2017, allorché, in seguito alla diagnosi di endometriosi, le era stata prescritta la pillola anticoncezionale. Il marito le avrebbe rimproverato i costi molto elevati di tale cura, impedendole l'accesso alle proprie risorse reddituali. Proprio per tali ragioni, la ha affermato di aver manifestato, durante le Pt_1 vacanze pasquali dell'anno 2017, la propria volontà di separarsi, ma il marito l'aveva convinta a desistere dall'incardinare il procedimento di separazione.
A dire della ricorrente, la frattura del rapporto coniugale sarebbe dovuta anche alle offese ripetutamente perpetrate dal marito nei suoi confronti e nei confronti della figlia minore, le quali in più occasioni sarebbero state denigrate anche per la loro forma fisica. L' avrebbe più volte CP_1 detto alla figlia minore di non essere fisicamente bella e di non ritenerla all'altezza di frequentare l'università. Inoltre, la partenza e la lontananza del padre sarebbe stata vissuta da n maniera Per_1 traumatica, tant'è che la avrebbe manifestato in più occasioni l'intenzione di recarsi in USA, Pt_1
con la figlia, per fare visita al marito, trovando tuttavia il diniego di quest'ultimo.
Orbene, le acquisite emergenze processuali hanno dimostrato che la responsabilità della rottura dell'unione coniugale deve essere ascritta alla Pt_1
In particolare, i documenti prodotti dal resistente (doc. 4: Pagina dello stato del profilo pubblico di
Facebook di del giorno 19 settembre 2020; doc. 5: Pagina dello stato del profilo Parte_1
pubblico di Facebook di di venerdì 23 ottobre;
doc. 6: screenshot del profilo Parte_1
pubblico di Facebook di e di ) comprovano che Parte_1 Parte_2 Parte_1
in costanza di matrimonio, ha intrapreso una relazione extraconiugale con il carabiniere Parte_2
, attuale compagno della stessa.
[...]
La sequenza degli eventi può essere così riassunta.
Nel mese di giugno 2020 la ha palesato inaspettatamente al marito, che si trovava negli Stati Pt_1
Uniti per lavoro, la sua intenzione di separarsi. I coniugi si sono rivolti entrambi allo stesso legale, avv. Marco Moglia, attuale difensore della ricorrente, per cercare di addivenire ad una separazione consensuale (v. mail del 18 giugno 2020 inviata dall' all'avv. doc. 78 fascicolo CP_1 Pt_1
ricorrente).
In data 19 settembre 2020 la ha modificato lo stato sentimentale sui social da “sposata” a Pt_1
“single” (doc 4), se pure fosse ancora formalmente coniugata.
5 In data 23 ottobre 2020 e , nuovo compagno della ricorrente, Parte_1 Parte_2 hanno aggiornato i rispettivi profili Facebook, dichiarandosi reciprocamente “impegnati” e pubblicando fotografie e commenti che li ritraevano come coppia ufficiale, circostanza confermata dai documenti sub 5 e 6 prodotti dal resistente.
Nonostante le immagini prodotte siano temporalmente collocabili nel mese di ottobre 2020, il
Collegio ritiene che la violazione dell'obbligo di fedeltà attribuito alla sia avvenuto già Pt_1
prima del deposito del ricorso per separazione, avvenuto in data 7 ottobre 2020.
Ciò trova innanzitutto conferma nelle dichiarazioni rese dalla medesima ricorrente, la quale, in sede di udienza presidenziale, sentita dal Presidente delegato ha affermato di aver intrapreso una relazione sentimentale nel settembre 2020.
Il , attuale compagno della escusso all'udienza dell'1 aprile 2025, in risposta al Parte_2 Pt_1
cap. 11) della memoria istruttoria di parte resistente (“Vero è che in data 23.10.2020
[...]
aggiornava il proprio profilo Facebook definendosi impegnato con come Parte_2 Parte_1 da documento che le viene rammostrato? doc 5/ 6 difesa ”, ha dichiarato: “si confermo, la CP_1 foto indicata è stata fatta al passo dei cento croci ed è il nostro anniversario”.
Ebbene -quantunque il teste abbia collocato l'inizio ufficiale della relazione nel mese di ottobre
2020 (“ci siamo messi assieme ad ottobre 2020), sebbene in ciò smentito dalla stessa ricorrente - ritiene il Collegio che la frequentazione affettiva tra i due abbia avuto inizio in epoca anteriore, essendo stata preceduta, come normalmente accade, da una fase di avvicinamento e di conoscenza più intima, già sufficiente a ritenere integrata la violazione del dovere di fedeltà discendente dal matrimonio. Invero, è lo stesso a collegare alla ricorrenza del loro anniversario la foto Parte_2
postata sul profilo Facebook in data 23 ottobre 2020, così lasciando intendere che la frequentazione tra i due fosse in corso da più tempo e che comunque risalisse ad un'epoca anteriore al mese di ottobre 2020.
Peraltro, tale ricostruzione ha trovato piena conferma nelle dichiarazioni rese dalla teste Tes_1
collega di lavoro della avendo entrambe lavorato presso il supermercato di Isola di
[...] Pt_1
Compiano - la quale, in risposta al cap. 15) della memoria istruttoria di parte resistente (“Vero è che dall'estate 2020 è il compagno della signora ?”), ha riferito: “si Parte_2 Parte_1
è vero, credo anche prima;
lo so perché io lavoravo di notte e di sera e li ho visto tante volte insieme e non ho mai detto nulla a nessuno”.
Quanto dichiarato dalla - che va ritenuta una teste attendibile, non avendo rapporti di Tes_1
parentela con le parti né avendo alcun interesse in ordine all'esito della causa - dimostra che quantomeno già dall'estate del 2020 il rapporto tra la e il suo nuovo compagno fosse tale da Pt_1
assumere i connotati di una relazione sentimentale.
6 La ricorrente, pur avendo eccepito l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, sostenendo che la relazione coniugale sarebbe intervenuta quando era ormai irrimediabilmente compromesso il rapporto coniugale, non ha adeguatamente provato le circostanze su cui l'eccezione si fonda, ossia l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto all'accertata infedeltà. La Pt_1
invero, non ha allegato fatti idonei ad escludere l'esistenza di un nesso di causalità tra la violazione accertata e l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, essendosi limitata ad allegare fatti così risalenti nel tempo - in quanto avvenuti nel 2005 al momento della nascita della figlia allorchè
l' non avrebbe collaborato nelle cure parentali;
nel 2012 allorchè l' avrebbe mosso dei CP_1 CP_1
rimproveri alla moglie per la sua forma fisica e avrebbe anche unilateralmente deciso di trasferirsi in America per motivi di lavoro, e nel 2017 allorché la ricorrente avrebbe avuto dei problemi di salute per una endometriosi, senza poter contare sul supporto del marito - che appaiono privi di efficienza causale rispetto alla definitiva rottura del rapporto coniugale, che è avvenuta diversi anni dopo, ossia nel 2020.
Inoltre, deve rilevarsi, alla luce dell'evidente contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai testi, che non può neppure ritenersi provata l'allegazione della ricorrente, secondo cui il marito avrebbe deciso senza la sua approvazione di trasferirsi in America per motivi di lavoro. Infatti, le dichiarazioni rese dal fratello della ricorrente, e dall'amica intima della stessa, Persona_3
, sono sconfessate dalle dichiarazioni di segno opposto rese dal fratello del Parte_3
resistente, il quale ha riferito di aver appreso proprio dalla cognata, ossia dalla CP_1
che i coniugi avevano condiviso la decisione assunta dall' di accettare il lavoro in Pt_1 CP_1
America per avere la copertura economica necessaria per terminare i lavori della casa coniugale.
Sul punto, occorre evidenziare che i coniugi sono tuttora gravati da un mutuo ipotecario contratto per la costruzione della casa coniugale, una villetta articolata su due livelli, il cui piano secondo è stato terminato solo nell'anno 2018.
Orbene, l'insanabile contrasto sussistente tra le dichiarazioni rese dai predetti testi appare ostativo al raggiungimento della certezza necessaria ai fini della contestazione nei confronti del resistente dell'obbligo di concertazione e condivisione delle scelte familiari. Inoltre, come già detto, si tratta in ogni caso di un episodio che si colloca temporalmente nel 2012, sicché appare privo di efficacia eziologica rispetto alla causazione della definitiva crisi coniugale. Anche gli episodi avvenuti nel
2017, in coincidenza con la diagnosi di endometriosi relativa alla allorché l' avrebbe Pt_1 CP_1
contestato alla moglie i costi della pillola anticoncezionale, di certo possono dirsi superati dalla successiva convivenza tra i coniugi e quindi dall'intervenuta riconciliazione, come peraltro ammesso dalla stessa Infatti, la ricorrente, davanti al Presidente delegato, in sede di udienza Pt_1 presidenziale, ha dichiarato che ”…. già nel 2017 avevo manifestato a mio marito la volontà di
7 separarmi, ma poi avevo deciso di riconciliarmi per il bene della bambina”. Da tali dichiarazioni rese dalla stessa ricorrente emerge che i coniugi si erano riappacificati e avevano deciso di rimanere assieme, superando così il momento di crisi.
In definitiva, le acquisite emergenze processuali non consentono di attribuire il venir meno dell'affectio coniugalis ad episodi diversi dalla nuova relazione sentimentale intrapresa dalla
Induce a tali conclusioni anche lo stretto lasso temporale intercorrente tra l'inizio della Pt_1
relazione e il deposito del ricorso.
Ritiene il Collegio che la ricorrente si sia determinata a chiedere la separazione dal marito solo quando aveva ormai avviato una nuova relazione con quello che è tuttora il suo compagno,
. Parte_2
Ciò posto, la domanda di addebito proposta dal resistente appare meritevole di accoglimento. Da ciò discende il rigetto delle richieste economiche avanzate dalla non sussistendo ab origine i Pt_1
presupposti ex art. 156 cc per il riconoscimento di un assegno di mantenimento a favore della con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale. Pt_1
In particolare, in sede di provvedimenti provvisori con ordinanza depositata il 20 dicembre 2021, il
Presidente delegato, aveva posto a carico dell' a far data dal mese di ottobre 2020 (data della CP_1 domanda), l'obbligo di provvedere al pagamento integrale della rata del mutuo contratto dai coniugi per l'acquisto della casa coniugale, pari ad euro 800,00 circa mensili, motivando tale decisione sull'assunto che il giudice ha la facoltà di determinare l'assegno periodico di mantenimento per i figli o per il coniuge in una somma di danaro unica o in più voci di spesa, le quali, nel loro insieme e correlate tra loro risultino idonee a soddisfare le esigenze dei figli o del coniuge in cui favore l'assegno è disposto, rispettando il requisito generale di determinatezza o determinabilità dell'obbligazione.
Ebbene, deve procedersi alla revoca di tale statuizione, con la conseguenza che l'obbligo di corrispondere le rate di rimborso del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della ex casa coniugale grava pro quota a carico di ciascun coniuge.
Sul contributo di mantenimento per la figlia maggiorenne ma non economicamente Per_1
autosufficiente
In sede di provvedimenti provvisori, con ordinanza depositata il 20 dicembre 2021, il Presidente delegato, tenuto conto della convivenza della figlia con la madre, aveva posto a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere l'importo di euro 1.200,00 mensili, quale contributo per il
[...] mantenimento della figlia oltre al pagamento delle spese straordinarie nell'interesse di Per_1 quest'ultima nella misura del 70%.
Dal verbale dell'udienza del 2 luglio 2025 emerge che ormai ventenne, ha intrapreso il Per_1
8 percorso di studi universitari e, pertanto, vive nella citta sede universitaria durante il periodo delle lezioni, per poi fare ritorno presso il domicilio materno. Sul punto occorre rammentare il consolidato indirizzo giurisprudenziale secondo cui il genitore, separato o divorziato, a cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, pur dopo che il figlio (non ancora autosufficiente) sia divenuto maggiorenne, continua, in assenza di un'autonoma richiesta da parte di quest'ultimo, ad essere legittimato "iure proprio" ad ottenere dall'altro genitore il pagamento dell'assegno per il mantenimento del figlio, sempre che tra il genitore già affidatario e il figlio persista il rapporto di coabitazione. Al fine di ritenere integrato il detto requisito della coabitazione, basta che il figlio maggiorenne - pur in assenza di una quotidiana coabitazione, che può essere impedita dalla necessità di assentarsi con frequenza, anche per non brevi periodi, per motivi, ad esempio, di studio
- mantenga tuttavia un collegamento stabile con l'abitazione del genitore, facendovi ritorno ogniqualvolta gli impegni glielo consentano, e questo collegamento, se da un lato costituisce un sufficiente elemento per ritenere non interrotto il rapporto che lo lega alla casa familiare, dall'altro concreta la possibilità per tale genitore di provvedere, sia pure con modalità diverse, alle esigenze del figlio (v. Cass. n.11320/2005).
Ciò precisato, con riferimento alla determinazione della misura e del modo con cui ciascun genitore deve contribuire al mantenimento della figlia, le parti hanno formulato richieste divergenti.
Infatti, ha concluso chiedendo che fosse posto a carico dell' l'obbligo di Parte_1 CP_1
corrispondere la somma di euro 1.500,00 mensili, oltre alla totalità delle spese straordinarie.
invece, ha chiesto la riduzione dell'entità dell'assegno nella misura di euro 800,00 CP_1 mensili, oltre al pagamento della metà delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia.
Tanto premesso, va rammentato che a seguito della separazione o del divorzio la prole ha diritto ad un mantenimento tale da garantirle un tenore di vita corrispondente alle risorse economiche della famiglia ed analogo, per quanto possibile, a quello goduto in precedenza (v. Cass. 2000 n. 15065;
1993 n. 3363). È altresì da considerare sul punto che il dovere di provvedere al mantenimento, istruzione ed educazione, secondo il precetto dell'art. 147 c.c., impone ai genitori, anche in caso di separazione o divorzio, di far fronte ad una molteplicità di esigenze dei figli, non riconducibili al solo obbligo alimentare, ma inevitabilmente estese all'aspetto abitativo, scolastico, sportivo, sanitario, sociale, all'assistenza morale e materiale, all'adeguata predisposizione - fin quando la loro età lo richieda - di una stabile organizzazione domestica, idonea a rispondere a tutte le necessità di cura e di educazione (così Cass. 1997 n. 11025).
Orbene, ai fini della quantificazione del contributo per il mantenimento della figlia, occorre procedere all'esame delle rispettive condizioni economico-patrimoniali delle parti, sulla base degli elementi emersi dall'istruttoria svolta.
9 Quanto alla ricorrente, dagli atti di causa risulta che la al momento di introduzione del Pt_1
presente giudizio era titolare, unitamente ad un'altra socia, di un piccolo supermercato “Isola
Market S.n.c.”, con sede a Compiano (PR), Località Isola, alle cui dipendenze prestava la propria attività lavorativa, mentre dal 2024 lavora presso il supermercato Conad di Borgo Val di Taro (PR).
La in particolare, ha percepito: Pt_1
- nell'anno d'imposta 2020 un reddito annuo netto pari a euro 20.366,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.697,16);
-nell'anno d'imposta 2021 un reddito annuo netto pari a euro 14.600,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.216,66);
-nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari a euro 8.688,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 724,00);
-nell'anno d'imposta 2023 un reddito annuo netto pari a euro 14.548,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.212,33);
-nell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto pari a euro 15.686,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 1.307,16);
La stessa è comproprietaria, unitamente al marito, dell'ex casa coniugale, consistente in una villetta su due livelli, con due unità abitative e relative pertinenze, sita a Compiano (PR) in Strada per Isola
n. 79, per la cui costruzione i coniugi hanno contratto un mutuo ipotecario dell'importo di euro
90.000,00 con scadenza nel 2029. La è gravata pro quota (euro 390,00 mensili) dalla rata di Pt_1
rimborso del mutuo, che risulta pari nel suo complesso ad euro 780,00 mensili.
È inoltre gravata dal finanziamento contratto nel 2020 per l'acquisto di un'autovettura Fiat 500, con rate di rimborso pari ad euro 181,00 mensili e con scadenza fissata per il mese di ottobre 2026.
Quanto al resistente, dalla documentazione in atti emerge che alla data di CP_1
introduzione del giudizio lavorava, svolgendo mansioni dirigenziali presso la Florim S.p.a. SB a socio unico, con sede legale a IO OD (MO), Via Canaletto n. 24, presso lo stabilimento statunitense , con sede al 300 International Boulevard, Clarksville, Tennessee, 37040. CP_2
Tale rapporto di lavoro è cessato nel mese di ottobre 2023 e da novembre del 2023 è impiegato presso la Mohawk/Dal-Tile, che ha sede sempre negli Stati Uniti.
Dalle buste paga prodotte emerge che nell'anno 2021 il resistente fruiva di una retribuzione netta pari a 6.395,20 dollari al mese.
In particolare, dalla documentazione fiscale in atti emerge che l' ha percepito: CP_1
-nell'anno d'imposta 2020 un reddito annuo, al netto delle imposte, pari a euro 53.131,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.427,58);
-nell'anno d'imposta 2021 un reddito annuo netto pari a euro 52.245,00 (reddito netto medio
10 mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.353,75);
-nell'anno d'imposta 2022 un reddito annuo netto pari a euro 52.929,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.410,75);
-nell'anno d'imposta 2023 un reddito annuo netto pari a euro 52.505,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 4.375,41);
-nell'anno d'imposta 2024 un reddito annuo netto pari a euro 47.031,00 (reddito netto medio mensile, calcolato su dodici mesi, pari a euro 3.919,25).
Come emerge dal contratto di lavoro stipulato nel mese di novembre 2023, l' percepisce allo CP_1 stato 217.000,00 dollari lordi all'anno (pari a euro 183.816,36 lordi) per l'attività lavorativa svolta alle dipendenze della Mohawk Industrie Inc., somma da intendersi al lordo della contribuzione a carico del percettore e al lordo della tassazione. Infatti, nel contratto si legge che gli emolumenti riconosciuti sono “less all legally required deductions”.
La dichiarazione relativa all'anno di imposta 2024 attesta inoltre investimenti ed attività estere di natura finanziaria pari ad euro 229.665,00.
Lo stesso, inoltre, è comproprietario, unitamente alla moglie, dell'ex casa coniugale, per il cui acquisto è gravato pro quota (euro 390,00 mensili) dalla rata di rimborso del mutuo, pari a complessivi euro 780,00 mensili. È proprietario di un'autovettura Volkswagen Atlas Cross.
Quanto alla condizione abitativa dell' il resistente da gennaio del 2025 risiede in un CP_1 appartamento sito a Florence, nello stato dell'Alabama (Usa), condotto in locazione al canone mensile di 1.400,00 dollari al mese, pari a circa 1.200,00 euro mensili.
Ebbene, così delineate le rispettive condizioni economiche e personali delle parti, ai fini della determinazione della misura e del modo con cui ciascun genitore è tenuto a contribuire al mantenimento della figlia, va rammentato che l'entità del contributo di mantenimento per i figli deve essere rapportata alla capacità reddituale dei genitori e alle presumibili esigenze di vita dei figli. Nel caso di specie, l'istruttoria svolta ha confermato la sussistenza di una rimarchevole disparità reddituale dei coniugi, atteso che la ricorrente versa in una posizione deteriore rispetto a quella dell' percependo un reddito notevolmente inferiore rispetto a quello dell'ex coniuge. CP_1
Tuttavia, la documentazione fiscale versata in atti, differentemente da quanto evidenziato in sede di provvedimenti provvisori, non attesta la percezione da parte dell' nel corso del giudizio, di CP_1
un retribuzione mensile netta pari a circa 8.000,00 euro.
Deve inoltre tenersi conto del fatto che il resistente sostiene spese abitative decisamente superiori rispetto a quelle della moglie, comprensive sia del canone di locazione dell'immobile in cui risiede, sia della rata di rimborso del mutuo contratto per l'acquisto della ex casa coniugale. La Pt_1 invece, è gravata dalla sola rata di rimborso del mutuo dell'ex casa coniugale e quindi non deve
11 affrontare spese ulteriori per il soddisfacimento delle propri esigenze abitative, occupando l'alloggio sito al primo piano della villetta, di proprietà di entrambi i coniugi.
Pertanto, ritiene il Collegio che - tenuto conto dei dati fiscali acquisiti e alla luce di una nuova e diversa valutazione rispetto a quella compiuta, sulla base di una cognizione sommaria, nella fase presidenziale - appare equo porre in capo ad a far data dal mese di ottobre 2020 CP_1
(data della domanda), l'obbligo di corrispondere un contributo di mantenimento per la figlia nella misura di euro 1.000,00 mensili, indicizzati ISTAT, oltre al 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come di seguito elencate. Tale somma dovrà essere corrisposta a favore della entro il giorno dieci di ogni mese. Pt_1
SPESE STRAORDINARIE, da non concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
medicinali prescritti dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, coperti dal SSN, ad eccezione dei medicinali da banco;
esami, accertamenti diagnostici e visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante presso strutture pubbliche o private convenzionate erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche e sanitarie in genere, erogate dal
SSN;
tickets sanitari;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva (lenti da vista senza montatura e lenti a contatto), uditiva e protesici (motoria) se prescritti erogati dal SSN;
interventi chirurgici urgenti e indifferibili presso strutture pubbliche o private erogati dal
SSN;
cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento per disabilità e/o disturbo specifico, prescritti dal pediatra o dal medico di base, presso strutture pubbliche o private convenzionate.
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
libri di testo, anche nel caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
materiale di corredo scolastico di inizio anno richiesto dalla scuola, comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica, anche in caso di scuola privata, purché l'iscrizione alla medesima sia stata previamente concordata;
12 dotazione informatica (pc, tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES) o ai disturbi specifici di apprendimento (DSA) della figlia, purché di costo unitario non superiore ad € 150,00;
le rette per l'asilo nido e per la scuola dell'infanzia presso istituiti pubblici, anche nel caso in cui comprendano il costo della mensa scolastica;
assicurazione scolastica;
fondo cassa richiesto dalla scuola;
gite scolastiche senza pernottamento;
spese di scuola bus e per mezzi di trasporto pubblico(bus/treno).
SPESE EXTRASCOLASTICHE da documentare:
tempo prolungato, pre-scuola e dopo scuola in caso di assenza dei genitori per lavoro ed indisponibilità di altri familiari;
baby sitter in caso di assenza dei genitori per motivi di lavoro e/o malattia della figlia e indisponibilità di altri familiari, salva l'ipotesi in cui fosse già prevista prima della separazione;
centro ricreativo estivo;
gli ulteriori corsi dopo il primo, sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.), comprese le spese per il relativo abbigliamento e attrezzatura;
ricarica cellulare.
SPESE STRAORDINARIE, da concordare preventivamente:
SPESE MEDICHE da documentare:
specialistiche non erogate dal SSN o in libera professione;
esami, accertamenti diagnostici e trattamenti sanitari anche non prescritte dal pediatra o dal medico curante o dallo specialista, presso strutture private o in libera professione non erogati dal SSN;
trattamenti e terapie dentistiche e ortodontiche, oculistiche, termali, fisioterapiche e sanitarie in genere, presso strutture private e/o in libera di professione;
apparecchi ortodontici, dispositivi per la funzione visiva, uditiva e protesici se prescritti ma non erogati dal SSN;
interventi chirurgici in libera professione o in strutture private;
visite mediche, trattamenti, terapie e medicinali anche non convenzionali (omeopatia, naturopatia, agopuntura, chiropratica, osteopatia).
13 cicli di psicoterapia, logopedia, psicomotricità, ogni trattamento di ausilio alla figlia anche in assenza di problematiche psico/fisiche diagnosticate;
SPESE SCOLASTICHE da documentare:
tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
retta per asilo nido e della scuola di infanzia presso istituti privati, al netto del costo della mensa scolastica;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private, previa consultazione degli insegnanti;
corsi di specializzazione/master e corsi post universitari in Italia e all'estero;
alloggio presso le sedi universitarie, comprese utenze e oneri condominiali corsi privati di lingua straniera.
SPESE EXTRASCOLASTICHE LUDICHE E SPORTIVE da documentare:
corsi di musica e strumenti musicali;
un corso sportivo o artistico (musica, teatro, pittura ecc.) comprese le spese per attrezzatura ed abbigliamento;
viaggi e vacanze senza i genitori, soggiorni o stage estivi, di studio, sportivi, viaggi studio all'estero, boyscout;
attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei);
acquisto telefonino o altri strumenti informatici (non richiesti dalla scuola/università);
spese per conseguimento della patente di guida (corso e lezioni) auto e moto;
spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative a mezzi di locomozione della figlia, acquistati in accordo;
acquisto del mezzo di trasporto della figlia.
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore che intende effettuare la spesa, richiederà il consenso all'altro genitore (tramite sms, email, pec), il quale dovrà manifestare per iscritto un motivato dissenso entro dieci giorni dalla richiesta;
in mancanza di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà tempestivamente al momento dell'esibizione del documento di spesa e comunque non oltre dieci giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata alla figlia ai fini della corretta deducibilità della stessa.
14 Tutte le spese straordinarie devono essere documentate dal genitore che chiede il rimborso o l'anticipo della quota di spettanza gravante sull'altro genitore.
Le spese mediche, in particolare, dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale della figlia.
In particolare, anche il genitore che non dia il proprio consenso dovrà comunque sostenere la spesa nei seguenti casi:
- quando si tratta di ogni tipo di attività o eventi relativi al tempo libero della figlia che erano già stati concordati prima della presentazione del ricorso;
- quando si tratti di cure mediche necessarie, ripetitive già in corso.
Infine, l'assegno unico per la figlia deve essere riconosciuto nella sua totalità a Parte_1
essendo questa il genitore con cui la figlia vive prevalentemente.
Sulle spese di lite.
Quanto alle spese di lite, stante la prevalente soccombenza della ricorrente, la deve essere Pt_1 condannata alla rifusione in favore dell' delle metà delle spese di lite da questi sostenute, CP_1
liquidate come da dispositivo, dovendo ritenersi compensata la residua frazione.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Parma, Sezione I Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:
1) Dà atto dell'intervenuto raggiungimento della maggiore età da parte di Persona_4
2) Dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di assegnazione della casa coniugale spiegata dalla ricorrente;
3) Dichiara che la separazione è addebitale a e, per l'effetto, rigetta la domanda di Parte_1
corresponsione di un assegno di mantenimento dalla stessa avanzata, con conseguente revoca delle statuizioni economiche di cui all'ordinanza presidenziale;
4) Pone a carico di l'obbligo di corrispondere a a far data dal CP_1 Parte_1
mese di ottobre 2020, a titolo di assegno di mantenimento per la figlia la somma di euro Per_1
1.000,00 mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, oltre al pagamento del 60% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse della stessa, come specificamente elencate in parte motiva.
5) Dispone che l'assegno unico relativo alla figlia venga percepito nella sua interezza da Per_1
Parte_1
6) Compensate le spese di lite nella misura di un mezzo, condanna alla rifusione, in Parte_1
favore di della residua frazione che, già operato il dimezzamento, liquida in euro CP_1
15 5.430,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%,
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Parma in data 18 novembre 2025
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Pasqua Rita Vena Dott. Simone Medioli Devoto
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