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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/04/2025, n. 1735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1735 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO
VERBALE DI UDIENZA DI DISCUSSIONE
CON SENTENZA CONTESTUALE
Il giorno 09/04/2025 innanzi al Giudice Onorario, dott.ssa Carmela Fachile, chiamato il procedimento iscritto al n. 15721/2023 RGL, promosso da
Parte_1 contro
Controparte_1
alle ore 10.30 sono presenti l'avv. MANNINO LORENZO per parte ricorrente nonché l'avv.
Scaffidi in sostituzione CERNIGLIARO DELIA per la parte resistente
I procuratori concludono riportandosi alle difese e domande di cui ai rispettivi atti e chiedono che la causa venga decisa
Il Giudice Onorario si ritira in camera di consiglio
*********************
Successivamente, alle 15.48, all'esito della camera di consiglio, nessuno presente, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia la sentenza che allega al presente verbale, quale parte integrante dello stesso, dando lettura del dispositivo e dei motivi in fatto e diritto della decisione
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
in funzione di giudice del lavoro e in persona del Giudice Onorario, Dott.ssa Carmela Fachile
pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 15721 / 2023 del Ruolo Generale Lavoro
TRA
nata a [...] il [...], C.F. ed ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Ciaculli n. 172, rappresentato e difeso dall'avv., Lorenzo Mannino, per mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede legale in Roma, via Ciro il CP_2
Grande 21, rappresentato e difeso dall'avv Delia Cernigliaro, per mandato in atti
Resistente
conclusioni delle parti: come da verbale d'udienza del 09/04/2025
D I S P O S I T I V O
Il Giudice, definitivamente pronunciando,
- Rigetta il ricorso;
- Spese irripetibili
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.12.2023, conveniva in giudizio l' chiedendo Parte_1 CP_2
di dichiarare l'illegittimità del provvedimento del 16.02.2023, con il quale l'Istituto le contestava l'indebita percezione, sulla pensione cat. AS n. 04015674, della complessiva somma di € 1.489,73
non spettate per irreperibilità comunicata dall'ultimo comune di residenza, per il periodo gennaio
2022 – maggio 2022.
A sostegno dell'opposizione deduceva di essere stata sempre reperibile al domicilio comunicato all' , tanto da avere ricevuto il provvedimento d'indebito impugnato e il verbale della CML CP_2
dell' di accertamento del suo il grado di invalidità. CP_2
Eccepiva ancora l'irripetibilità delle somme per la sussistenza del legittimo affidamento e per sopravvenuta carenza del requisito reddituale atteso che trattandosi di indebito assistenziale, era tenuto a restituire soltanto i ratei percepiti dopo la notifica del provvedimento di accertamento
CP_ Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva l' deducendo l'infondatezza del ricorso,
invocandone il rigetto. Precisava che: “l'indebito conseguente alla irreperibilità della signora
relativamente al periodo gennaio 2022 – maggio 2022, è dovuto. Lo status di irreperibile Pt_1
– come comprovato in atti – è stato storicizzato con riferimento al periodo interessato dall'indebito
ed a quello successivo di mancato pagamento della prestazione (per operatività della sospensione
dovuta ad irreperibilità), sino al momento in cui la pensionata si è utilmente attivata per comunicare
la propria residenza, avente decorrenza da maggio 2022 (v. documentazione allegata alla domanda
di ricostituzione). L'indebito – afferente a periodo nel quale il Comune ha certificato l'irreperibilità
– è legittimamente dovuto, essendo sorto su prestazione di natura assistenziale, che non può essere
liquidata in assenza della prova della residenza effettiva nel territorio dello Stato italiano”.
La causa senza alcuna istruttoria, all'odierna udienza viene decisa
Ciò posto, va anzitutto precisato che il diritto all'assegno sociale, previsto dall'art. 3 comma 6 l.
335/95, in sostituzione della pensione sociale, è condizionato alla ricorrenza, in capo al richiedente,
dei seguenti requisiti: - il superamento dei 65 anni;
- la cittadinanza italiana e la residenza in Italia;
- la mancanza di redditi minimi (fissati ed aggiornati per legge).
L'art. 3 comma 6 della L. n. 335 del 1995 dispone, infatti, che: «Con effetto dal 1° gennaio 1996, in
luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia,
che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è
corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari,
per il 1996, a L. 6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri,
l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato,
ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge
comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi
del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è
costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento.
L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal
richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della
dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi,
al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da
imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli
assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti
di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate
soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione».
Nel caso di specie il beneficio risulta essere stato revocato con conseguente richiesta di indebito, a mezzo del provvedimento impugnato, in ragione dell'assenza del requisito della residenza continuativa in Italia, risultando la stessa irreperibile nel periodo gennaio 2022 – maggio 2022.
Ora giova rilevare che la giurisprudenza di legittimità ha ripetutamente affermato i seguenti principi:
“nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione
dell'indebito pretesa dall'Ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di somme non dovute, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art. 2697 cod. civ., l'onere di allegare
e provare i fatti costitutivi del diritto la cui sussistenza esclude l'indebito" (cfr. Cass. 2032/2006).
Ed ancora: "in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo
della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in
giudizio il diritto alla prestazione gia' ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come
adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicche' egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi
di tale diritto" (cfr. Cass. S.U. 18046/2010).
"Nel giudizio promosso dal pensionato per l'accertamento dell'illegittimità della ripetizione
dell'indebito disposta dall'ente previdenziale a seguito della avvenuta corresponsione di
un'integrazione al minimo non dovuta, spetta all'attore, in base al principio generale di cui all'art.
2697 cod. civ., l'onere di allegare e provare che i propri redditi non superavano i limiti
legislativamente fissati per il conseguimento della predetta integrazione. Si tratta, del resto,
dell'applicazione al settore delle obbligazioni previdenziali (e assistenziali) di regole comuni a
qualsiasi ipotesi di pagamento dell'indebito: ove si agisca per la ripetizione di un pagamento non
dovuto grava su colui che si afferma creditore l'onere di provare i fatti costitutivi della sua pretesa,
e cioe' sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, ovvero il venir meno
di questa;
ove, invece ad agire sia l'accipiens, la richiesta di accertamento negativo della sussistenza
dell'indebito implica la deduzione in giudizio di una ragione di credito il cui fondamento ha l'onere
di provare.”
Ciò posto, a fronte della chiara motivazione del provvedimento di indebito impugnato, laddove si rileva una situazione di irreperibilità comunicata dal la ricorrente aveva l'onere di CP_3
dimostrare in giudizio la residenza sul territorio nazionale, che costituisce uno dei requisiti previsti per il diritto all'assegno sociale.
CP_ Ora nessuna prova è stata fornita dalla ricorrente atteso che le comunicazioni ricevute da parte dell'
allegate in giudizio, a riprova della sua reperibilità, afferiscono a periodi successivi a quello in contestazione decorrente dal gennaio 2022 a maggio 2022. Ne infine può sostenersi che la ricorrente abbia ragionevolmente potuto fare affidamento sulle somme corrisposte dovendosi ritenere la stessa consapevole della carenza del requisito in contestazione.
Alla luce delle superiori considerazioni, poiché la ricorrente non ha dimostrato la sussistenza del requisito della residenza stabile e continuativa, presupposto imprescindibile per la spettanza della prestazione erogatale, ma anzi è risultata irreperibile a fronte delle ricerche del Comune di ultima residenza, il ricorso deve essere respinto, rimanendo assorbita ogni altra questione.
Avendo la ricorrente reso la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. cod. proc.civ. e non sussistendo le condizioni di cui all'art. 96 cod. proc.civ., non va assoggettata al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Come in epigrafe
Così deciso in Palermo il 9.4.2025
Il Giudice Onorario
Carmela Fachile