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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 03/09/2025, n. 1505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1505 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1068/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1068/2022, promossa
DA
(C.F.: ), domiciliato per il giudizio Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Monia Rossi (C.F. , sito in Firenze, Via C.F._2
V. Emanuele II, 197/199 (FAX 055 674161; , rappre- Email_1
sentato e difeso, come da procura alle liti conferita in calce all'atto d'appello, dall'Avv.
Paola Librizzi (C.F. ; fax 091 6197452). C.F._3 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, C.F. Controparte_1
, società a socio unico in persona del l.r. p.t., non in P.IVA_1 Controparte_2
proprio ma in nome e per conto di con sede legale in Venezia Mestre, CP_3
via Terraglio, 63 (Partita Iva, codice fiscale e Numero REA 2657480), rap- P.IVA_2 presentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano (C.F. C.F._4
[..
[...] [
– Fax n. 02.45491355 – PEC: , presso il cui
[...] Email_3
studio è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte, 13, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.593/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il 5-5-2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO - annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la Sentenza impugnata nei capi espressamente indicati e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In via istruttoria si richiamano i do- cumenti prodotti in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n.1914/2017, emesso dal tribunale Parte_1
di Pisa in data 27/11/2017, con il quale, ad istanza di , non in proprio ma Controparte_4
quale procuratrice di Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, gli era stato ordinato di pa- gare, in solido con altri tre condebitori, la somma di € 36.271,63 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge), dovuta a titolo di residuo rimborso del finanziamento chirografario in- dividuato dal n.65852436 di originari euro 52.000,00.
A fondamento dell'opposizione esponeva ed eccepiva, in sintesi (come risulta dalla sentenza di primo grado): (i) la nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso da giudice incompetente per territorio essendo competente il tribunale di Palermo quale luogo di resi- denza e domicilio del consumatore/ingiunto; (ii) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, sicco- me notificato oltre il termine previsto dall'art.644 cpc, illegittimo essendo il provvedimento
2 di remissione in termini adottato dal giudice del monitorio;
(iii) la nullità del contratto di fi- nanziamento sull'assunto che esso risultasse sottoscritto nell'ultima pagina unicamente dai mutuatari ma non anche dal rappresentante dell'istituto di credito erogante.
Si costituiva in giudizio la società ingiungente, contrastando l'opposizione e chie- dendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado avvenivano i seguenti fatti processuali di ri- lievo: (i) era dichiarata l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c. con ordinanza del 30/10/2018; (ii) era fusa per incorporazione in Controparte_5 [...]
; (iii) quest'ultima cedeva il proprio credito nei confronti dell'opponente a Controparte_6
, che interveniva in giudizio ex art.111 cpc, chiedendo Controparte_1
l'estromissione dalla lite della convenuta/opposta e la condanna al pagamento del dovuto direttamente a suo favore.
Con la sentenza n.593/2022, pubblicata il 5-5-2022, respinta l'eccezione d'incompe- tenza per territorio, il Tribunale di Pisa condannava l'opponente a pagare la somma di euro
36.217,63 direttamente a favore di , nella qualità di cessionaria del Controparte_1
credito vantato in origine da Cassa di Risparmio di Firenze, oltre le spese di lite, compensa- te per un terzo, in questo modo implicitamente estromettendo dalla lite il creditore origina- rio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava:
-a) che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato inefficace con ordinanza 30.10.2018 ex art.644 cpc, ma il giudizio era proseguito per l'accertamento del credito, com'era possi- bile per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità;
- b) che l'eccezione di incompetenza per territorio era infondata, tenuto conto che veniva in rilievo un'ipotesi di cumulo soggettivo in cui tutti i condebitori erano consumato- ri ed uno di essi era residente e domiciliante in Pisa, con conseguente applicazione dell'art.33 cpc;
- c) che l'eccezione di nullità del contratto era destituita di fondamento, trattandosi di nullità di protezione, sicché la mancata sottoscrizione da parte della banca non inficiava la validità dell'atto negoziale, come da pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'appello.
3 2. Ha proposto tempestivo appello assumendo che la sentenza grava- Parte_1
ta è errata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt.33 e 38 cpc, in connessione con l'art.163 cpc, sull'assunto che il giudice di primo grado ha applicato male i principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza, posto che il decreto ingiuntivo, nel momento in cui non era stato opposto dagli altri condebitori ed era stato dichiarato inefficace nei di lui confronti, aveva esaurito la propria funzione;
il giudizio d'opposizione da lui introdotto era continuato per l'accertamento del credito come un ordinario giudizio di cognizione nei con- fronti di un unico convenuto, sicché non poteva trovare applicazione l'art.33 cpc;
2) con il secondo motivo, censura la decisione del tribunale pisano nella parte in cui ha ritenuto non proposti altri motivi di opposizione oltre quelli esaminati in sentenza (e so- pra sintetizzati).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulle altre questioni da lui poste in tema di mancanza di luogo di sottoscrizione, di disconoscimento delle condizioni contrattuali, di mancata prova dell'erogazione del mutuo, di mancanza di prova scritta. Al riguardo, evidenzia che sin dall'atto d'opposizione aveva segnalato che non aveva sottoscritto alcunché presso gli uffici o dipendenze della creditrice ma soltanto le pagine terminali;
che tale circostanza non era stata contestata dalla convenuta/opposta; che egli aveva pertanto disconosciuto le condizioni contrattuali, che non aveva a suo tempo vi- sionato e sottoscritto, come risultava dal contratto che non era siglato in ogni pagina. Ha osservato, ancora, che, come eccepito in primo grado, non era stata offerta alcuna prova dell'erogazione del credito e, quindi, non vi era prova che il contratto di finanziamento fos- se stato eseguito.
Le difese dell'appellata
3. dato atto e documento che nelle more aveva realizzato Controparte_1 un'operazione di scissione societaria, in forza della quale aveva attribuito alla società Reva- lea SpA un compendio costituito da crediti in sofferenza, tra cui quello per cui è causa, e che quest'ultima le aveva conferito procura a gestire e riscuotere i crediti, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto ed eccependo la novità di tutte le difese formulate con il se- condo motivo, che l'opponente non aveva proposto in primo grado se non tardivamente con
4 la comparsa conclusionale, donde la decisione del giudice di primo grado di esaminare le sole eccezioni tempestivamente proposte.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 15-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessio- ne di termini ridotti per conclusionali e repliche (D55+20).
Motivi della decisione
5. Il primo motivo d'appello, come sopra sintetizzato, si fonda su un ragionamento non condivisibile.
La mancata opposizione degli altri condebitori e la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante/opponente non determinano alcun esauri- mento del procedimento monitorio.
Costituisce, infatti, giurisprudenza pacifica che, qualora il decreto ingiuntivo sia sta- to (come nella specie) notificato tardivamente nei confronti di uno dei debitori ingiunti e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v., in termini, fra le altre, Cass. n. 287/1992; 3908/2016).
Da ciò consegue che è sempre la domanda iniziale, quella proposta con il ricorso monitorio, l'unica domanda che rileva nel giudizio d'opposizione ed è sempre con riferi- mento a tale domanda, in applicazione anche del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all'art.5 cpc, che va valutata la competenza del giudice adito, sicché le eventuali vicen- de del cumulo soggettivo che dovessero manifestarsi dopo la proposizione della domanda
(come, ad esempio, la conciliazione della lite o la rinuncia alla lite nei confronti di una delle parti, oppure la mancata opposizione a decreto ingiuntivo di altro condebitore) sono irrile- vanti per affermare una sopravvenuta carenza della competenza del giudice adito.
5 Il motivo va pertanto respinto.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Nel giudizio di primo grado l'opponente ha posto la questione del disconoscimento delle condizioni contrattuali nel contesto dell'eccezione d'incompetenza con territorio. Ar- gomentando sul fatto che il contratto non fosse stato concluso presso la sede dell'opposta, egli così deduceva: “[…] L'opponente non ha mai sottoscritto alcunché presso gli uffici o dipendenze della creditrice (peraltro, il contratto riporta solo la presunta data di sottoscri- zione ma non il luogo della medesima) ma, unitamente al proprio germano sotto- Per_1
Pa scrisse solo le pagine terminali che erano state rimesse presso l'Agenzia 4 della
[...]
Palermo, come verrà agevolmente dimostrato a mezzo del funzionario Parte_3
ivi addetto, con la indicazione X del dove sottoscrivere: ed infatti ivi risultano sottoscritte da e IO EL, mentre le altre due firme sono state apposte in aggiunzione ed Per_1
ordine sparso. Per inciso, tale circostanza vale a determinare il disconoscimento delle condizioni contrattuali che l'attore non ha a suo tempo né visionato né tantomeno sotto- scritto (come d'altra parte si evince dal “contratto” prodotto che non risulta siglato in ogni sua pagina, e che, nell'ultima sottoscrizione , riporta altra dizione, con Parte_4
diverso inchiostro, che nel documento depositato non appare leggibile [il carattere sottoli- neato è una n.d.g.])”.
In altre parole, sia pure in altro contesto (quello funzionale alla proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio per violazione del foro del consumatore),
l'opponente aveva posto la questione del disconoscimento delle condizioni contrattuali sull'assunto che esse non fossero state da lui sottoscritte e visionate, avendo egli firmato unicamente le ultime pagine del contratto.
Al contrario, nel corso del giudizio di primo grado soltanto in comparsa conclusio- nale, come eccepito dall'appellata e come risulta dall'esame degli atti processuali dell'opponente (atto di citazione, memorie ex art.183, co.6 cpc), egli aveva contestato an- che l'erogazione del credito e, quindi, la mancata prova che il contratto di finanziamento avesse avuto esecuzione.
6 Ora, il giudice di primo grado è incorso nell'omissione di pronuncia indicata dall'appellante, perché avrebbe dovuto pronunciarsi sulle eccezioni poste dall'opponente, anche solo per dichiararle intempestive.
La sentenza di primo grado merita tuttavia di essere confermata con questa integra- zione della motivazione.
Quanto alla contestazione dell'erogazione del credito, essa è stata sviluppata tardi- vamente in comparsa conclusionale e perciò è inammissibile. Peraltro, ad abundantiam, si osserva che la prova dell'erogazione del credito è data dall'estratto conto del rapporto da cui risultano le rate pagate e quelle non pagate o pagate parzialmente (v. il documento pro- dotto da parte opposta).
Quanto all'eccezione di disconoscimento delle condizioni contrattuali, proposta sull'assunto che il contratto in atti non risulta firmato in tutte le sue pagine, essa è priva di pregio giuridico.
In atti è prodotto il contratto di finanziamento, composto di 15 pagine, le prime 12 recano le condizioni contrattuali con in calce la firma dei mutuatari, tra cui quella non di- sconosciuta dell'opponente/appellante, nonché la doppia sottoscrizione ex art.1341 c.c.; le rimanenti pagine sviluppano il piano di ammortamento del mutuo, che è firmato in calce
(nell'ultima pagina) dai mutuatari, compreso l'opponente.
Ora, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che, in ipotesi di dichia- razione contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato e in quanto la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura abbia efficacia nei confronti del sottoscritto- re, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso, salvo il caso in cui deduca l'esistenza di un abusivo riempimento del foglio firmato in bianco in violazione del patto di riempimento (cfr., in termini, fra tante, Cass. civ. 7681/19; 4886/07; 9820/1995).
In altre parole, in presenza (come nel caso in esame) di dichiarazioni contenute nei vari fogli del contratto in atti, numerati in progressione, costituenti sul piano logico e lessi- cale un unico ed inscindibile corpo e contenenti le condizioni contrattuali, alcune delle qua-
7 li richiamate nella pagina finale ai fini della doppia sottoscrizione prevista dall'art.1341
c.c., l'opponente non poteva limitarsi a disconoscere le condizioni contrattuali sull'assunto di avere firmato soltanto l'ultima pagina, ma avrebbe dovuto proporre querela di falso. In difetto di ciò, il contratto gli è pienamente opponibile e il motivo d'opposizione è perciò stesso infondato.
Infine, il luogo di conclusione non è un elemento essenziale del contratto (v. art. 1325 c.c.), sicché la sua mancanza non è causa di nullità.
In sintesi, così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, questa merita di essere confermata nell'esito finale, consistente nel rigetto dell'opposizione e nella con- danna al pagamento delle spese di lite.
Le spese giudiziali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti, applicando il DM 55/2014 e ss. mod. (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3 in presenza della sola attività di trattazione e in assenza di istruttoria).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che liquida in complessivi euro € 8.469,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo uni- ficato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 1-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
8 Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE – IMPRESE
* * * * *
La Corte di Appello di Firenze, Seconda Sezione, in persona dei Magistrati:
- Anna Primavera Presidente
- Carmine Capozzi Consigliere relatore
- Fabrizio Nicoletti Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. r.g. 1068/2022, promossa
DA
(C.F.: ), domiciliato per il giudizio Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'Avv. Monia Rossi (C.F. , sito in Firenze, Via C.F._2
V. Emanuele II, 197/199 (FAX 055 674161; , rappre- Email_1
sentato e difeso, come da procura alle liti conferita in calce all'atto d'appello, dall'Avv.
Paola Librizzi (C.F. ; fax 091 6197452). C.F._3 Email_2
APPELLANTE
CONTRO
, con sede legale in Milano, via Caldera, 21, C.F. Controparte_1
, società a socio unico in persona del l.r. p.t., non in P.IVA_1 Controparte_2
proprio ma in nome e per conto di con sede legale in Venezia Mestre, CP_3
via Terraglio, 63 (Partita Iva, codice fiscale e Numero REA 2657480), rap- P.IVA_2 presentata e difesa dall'Avv. Andrea Zeroli del Foro di Milano (C.F. C.F._4
[..
[...] [
– Fax n. 02.45491355 – PEC: , presso il cui
[...] Email_3
studio è elettivamente domiciliata in Milano, Corso Monforte, 13, come da procura allegata alla comparsa di costituzione in appello.
APPELLATA
PROVVEDIMENTO IMPUGNATO:
Sentenza n.593/2022 del Tribunale di Pisa pubblicata il 5-5-2022.
CONCLUSIONI
Per la parte appellante: “VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO - annullare, riformare o comunque dichiarare inefficace la Sentenza impugnata nei capi espressamente indicati e per i motivi sopra spiegati, accogliendo le domande formulate dall'appellante nel giudizio di primo grado;
- con vittoria di spese ed onorari, oltre accessori di legge, dei due gradi di giudizio”.
Per la parte appellata: “Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, disatteso ogni contrario assunto: Nel merito ed in via definitiva rigettare l'appello in quanto infondato e, per l'effetto, confermare la sentenza di primo grado. In via istruttoria si richiamano i do- cumenti prodotti in corso di causa. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di causa”.
Fatti di causa - svolgimento del giudizio
Il giudizio di primo grado
1. opponeva il decreto ingiuntivo n.1914/2017, emesso dal tribunale Parte_1
di Pisa in data 27/11/2017, con il quale, ad istanza di , non in proprio ma Controparte_4
quale procuratrice di Banca Cassa di Risparmio di Firenze SpA, gli era stato ordinato di pa- gare, in solido con altri tre condebitori, la somma di € 36.271,63 (oltre interessi e spese del procedimento monitorio, liquidate in € 1.305,00 per compensi, € 286,00 per esborsi, oltre accessori di legge), dovuta a titolo di residuo rimborso del finanziamento chirografario in- dividuato dal n.65852436 di originari euro 52.000,00.
A fondamento dell'opposizione esponeva ed eccepiva, in sintesi (come risulta dalla sentenza di primo grado): (i) la nullità del decreto ingiuntivo, siccome emesso da giudice incompetente per territorio essendo competente il tribunale di Palermo quale luogo di resi- denza e domicilio del consumatore/ingiunto; (ii) l'inefficacia del decreto ingiuntivo, sicco- me notificato oltre il termine previsto dall'art.644 cpc, illegittimo essendo il provvedimento
2 di remissione in termini adottato dal giudice del monitorio;
(iii) la nullità del contratto di fi- nanziamento sull'assunto che esso risultasse sottoscritto nell'ultima pagina unicamente dai mutuatari ma non anche dal rappresentante dell'istituto di credito erogante.
Si costituiva in giudizio la società ingiungente, contrastando l'opposizione e chie- dendone il rigetto.
Nel corso del giudizio di primo grado avvenivano i seguenti fatti processuali di ri- lievo: (i) era dichiarata l'inefficacia dell'opposto decreto ingiuntivo ex art.644 c.p.c. con ordinanza del 30/10/2018; (ii) era fusa per incorporazione in Controparte_5 [...]
; (iii) quest'ultima cedeva il proprio credito nei confronti dell'opponente a Controparte_6
, che interveniva in giudizio ex art.111 cpc, chiedendo Controparte_1
l'estromissione dalla lite della convenuta/opposta e la condanna al pagamento del dovuto direttamente a suo favore.
Con la sentenza n.593/2022, pubblicata il 5-5-2022, respinta l'eccezione d'incompe- tenza per territorio, il Tribunale di Pisa condannava l'opponente a pagare la somma di euro
36.217,63 direttamente a favore di , nella qualità di cessionaria del Controparte_1
credito vantato in origine da Cassa di Risparmio di Firenze, oltre le spese di lite, compensa- te per un terzo, in questo modo implicitamente estromettendo dalla lite il creditore origina- rio.
Per quanto ancora rileva in questa sede, il Tribunale osservava:
-a) che il decreto ingiuntivo era stato dichiarato inefficace con ordinanza 30.10.2018 ex art.644 cpc, ma il giudizio era proseguito per l'accertamento del credito, com'era possi- bile per pacifica giurisprudenza della Corte di legittimità;
- b) che l'eccezione di incompetenza per territorio era infondata, tenuto conto che veniva in rilievo un'ipotesi di cumulo soggettivo in cui tutti i condebitori erano consumato- ri ed uno di essi era residente e domiciliante in Pisa, con conseguente applicazione dell'art.33 cpc;
- c) che l'eccezione di nullità del contratto era destituita di fondamento, trattandosi di nullità di protezione, sicché la mancata sottoscrizione da parte della banca non inficiava la validità dell'atto negoziale, come da pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione.
L'appello.
3 2. Ha proposto tempestivo appello assumendo che la sentenza grava- Parte_1
ta è errata e ingiusta, e formulando i seguenti motivi di impugnazione:
1) con il primo motivo, denuncia la violazione degli artt.33 e 38 cpc, in connessione con l'art.163 cpc, sull'assunto che il giudice di primo grado ha applicato male i principi giurisprudenziali richiamati nella sentenza, posto che il decreto ingiuntivo, nel momento in cui non era stato opposto dagli altri condebitori ed era stato dichiarato inefficace nei di lui confronti, aveva esaurito la propria funzione;
il giudizio d'opposizione da lui introdotto era continuato per l'accertamento del credito come un ordinario giudizio di cognizione nei con- fronti di un unico convenuto, sicché non poteva trovare applicazione l'art.33 cpc;
2) con il secondo motivo, censura la decisione del tribunale pisano nella parte in cui ha ritenuto non proposti altri motivi di opposizione oltre quelli esaminati in sentenza (e so- pra sintetizzati).
Secondo l'appellante il giudice di primo grado ha omesso di pronunciarsi sulle altre questioni da lui poste in tema di mancanza di luogo di sottoscrizione, di disconoscimento delle condizioni contrattuali, di mancata prova dell'erogazione del mutuo, di mancanza di prova scritta. Al riguardo, evidenzia che sin dall'atto d'opposizione aveva segnalato che non aveva sottoscritto alcunché presso gli uffici o dipendenze della creditrice ma soltanto le pagine terminali;
che tale circostanza non era stata contestata dalla convenuta/opposta; che egli aveva pertanto disconosciuto le condizioni contrattuali, che non aveva a suo tempo vi- sionato e sottoscritto, come risultava dal contratto che non era siglato in ogni pagina. Ha osservato, ancora, che, come eccepito in primo grado, non era stata offerta alcuna prova dell'erogazione del credito e, quindi, non vi era prova che il contratto di finanziamento fos- se stato eseguito.
Le difese dell'appellata
3. dato atto e documento che nelle more aveva realizzato Controparte_1 un'operazione di scissione societaria, in forza della quale aveva attribuito alla società Reva- lea SpA un compendio costituito da crediti in sofferenza, tra cui quello per cui è causa, e che quest'ultima le aveva conferito procura a gestire e riscuotere i crediti, ha contestato l'appello chiedendone il rigetto ed eccependo la novità di tutte le difese formulate con il se- condo motivo, che l'opponente non aveva proposto in primo grado se non tardivamente con
4 la comparsa conclusionale, donde la decisione del giudice di primo grado di esaminare le sole eccezioni tempestivamente proposte.
Il passaggio in decisione.
4. Acquisito il fascicolo di ufficio del procedimento di primo grado, la causa, senza attività istruttoria, è stata trattenuta in decisione in data 15-5-2025, sulle conclusioni delle parti, precisate come in epigrafe trascritte, a seguito di trattazione scritta, con la concessio- ne di termini ridotti per conclusionali e repliche (D55+20).
Motivi della decisione
5. Il primo motivo d'appello, come sopra sintetizzato, si fonda su un ragionamento non condivisibile.
La mancata opposizione degli altri condebitori e la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo nei confronti dell'appellante/opponente non determinano alcun esauri- mento del procedimento monitorio.
Costituisce, infatti, giurisprudenza pacifica che, qualora il decreto ingiuntivo sia sta- to (come nella specie) notificato tardivamente nei confronti di uno dei debitori ingiunti e la sua inefficacia sia stata fatta valere con lo strumento dell'opposizione, il giudice così adito legittimamente decide (e, anzi, non può esimersi dal farlo) il merito della pretesa creditoria fatta valere con il procedimento monitorio, mentre l'inosservanza, da parte dell'intimante, del termine in questione può rilevare unicamente in caso di rigetto dell'opposizione, ai fini del provvedimento sulle spese processuali, consentendo la non ripetibilità nei confronti dell'opponente di quelle relative all'ottenimento dell'ingiunzione dichiarata inefficace (v., in termini, fra le altre, Cass. n. 287/1992; 3908/2016).
Da ciò consegue che è sempre la domanda iniziale, quella proposta con il ricorso monitorio, l'unica domanda che rileva nel giudizio d'opposizione ed è sempre con riferi- mento a tale domanda, in applicazione anche del principio di perpetuatio jurisdictionis di cui all'art.5 cpc, che va valutata la competenza del giudice adito, sicché le eventuali vicen- de del cumulo soggettivo che dovessero manifestarsi dopo la proposizione della domanda
(come, ad esempio, la conciliazione della lite o la rinuncia alla lite nei confronti di una delle parti, oppure la mancata opposizione a decreto ingiuntivo di altro condebitore) sono irrile- vanti per affermare una sopravvenuta carenza della competenza del giudice adito.
5 Il motivo va pertanto respinto.
6. Anche il secondo motivo d'appello è infondato.
Nel giudizio di primo grado l'opponente ha posto la questione del disconoscimento delle condizioni contrattuali nel contesto dell'eccezione d'incompetenza con territorio. Ar- gomentando sul fatto che il contratto non fosse stato concluso presso la sede dell'opposta, egli così deduceva: “[…] L'opponente non ha mai sottoscritto alcunché presso gli uffici o dipendenze della creditrice (peraltro, il contratto riporta solo la presunta data di sottoscri- zione ma non il luogo della medesima) ma, unitamente al proprio germano sotto- Per_1
Pa scrisse solo le pagine terminali che erano state rimesse presso l'Agenzia 4 della
[...]
Palermo, come verrà agevolmente dimostrato a mezzo del funzionario Parte_3
ivi addetto, con la indicazione X del dove sottoscrivere: ed infatti ivi risultano sottoscritte da e IO EL, mentre le altre due firme sono state apposte in aggiunzione ed Per_1
ordine sparso. Per inciso, tale circostanza vale a determinare il disconoscimento delle condizioni contrattuali che l'attore non ha a suo tempo né visionato né tantomeno sotto- scritto (come d'altra parte si evince dal “contratto” prodotto che non risulta siglato in ogni sua pagina, e che, nell'ultima sottoscrizione , riporta altra dizione, con Parte_4
diverso inchiostro, che nel documento depositato non appare leggibile [il carattere sottoli- neato è una n.d.g.])”.
In altre parole, sia pure in altro contesto (quello funzionale alla proposizione dell'eccezione di incompetenza per territorio per violazione del foro del consumatore),
l'opponente aveva posto la questione del disconoscimento delle condizioni contrattuali sull'assunto che esse non fossero state da lui sottoscritte e visionate, avendo egli firmato unicamente le ultime pagine del contratto.
Al contrario, nel corso del giudizio di primo grado soltanto in comparsa conclusio- nale, come eccepito dall'appellata e come risulta dall'esame degli atti processuali dell'opponente (atto di citazione, memorie ex art.183, co.6 cpc), egli aveva contestato an- che l'erogazione del credito e, quindi, la mancata prova che il contratto di finanziamento avesse avuto esecuzione.
6 Ora, il giudice di primo grado è incorso nell'omissione di pronuncia indicata dall'appellante, perché avrebbe dovuto pronunciarsi sulle eccezioni poste dall'opponente, anche solo per dichiararle intempestive.
La sentenza di primo grado merita tuttavia di essere confermata con questa integra- zione della motivazione.
Quanto alla contestazione dell'erogazione del credito, essa è stata sviluppata tardi- vamente in comparsa conclusionale e perciò è inammissibile. Peraltro, ad abundantiam, si osserva che la prova dell'erogazione del credito è data dall'estratto conto del rapporto da cui risultano le rate pagate e quelle non pagate o pagate parzialmente (v. il documento pro- dotto da parte opposta).
Quanto all'eccezione di disconoscimento delle condizioni contrattuali, proposta sull'assunto che il contratto in atti non risulta firmato in tutte le sue pagine, essa è priva di pregio giuridico.
In atti è prodotto il contratto di finanziamento, composto di 15 pagine, le prime 12 recano le condizioni contrattuali con in calce la firma dei mutuatari, tra cui quella non di- sconosciuta dell'opponente/appellante, nonché la doppia sottoscrizione ex art.1341 c.c.; le rimanenti pagine sviluppano il piano di ammortamento del mutuo, che è firmato in calce
(nell'ultima pagina) dai mutuatari, compreso l'opponente.
Ora, costituisce orientamento giurisprudenziale consolidato che, in ipotesi di dichia- razione contenuta in più fogli dei quali solo l'ultimo firmato e in quanto la sottoscrizione, ai sensi dell'art. 2702 cod. civ., si riferisce all'intera dichiarazione e non al solo foglio che la contiene, la scrittura privata deve ritenersi valida ed efficace nel suo complesso, rimanendo irrilevante la mancata sottoscrizione dei fogli precedenti, con la conseguenza che, al fine di impedire che l'intero contenuto della scrittura abbia efficacia nei confronti del sottoscritto- re, quest'ultimo ha l'onere di proporre querela di falso, salvo il caso in cui deduca l'esistenza di un abusivo riempimento del foglio firmato in bianco in violazione del patto di riempimento (cfr., in termini, fra tante, Cass. civ. 7681/19; 4886/07; 9820/1995).
In altre parole, in presenza (come nel caso in esame) di dichiarazioni contenute nei vari fogli del contratto in atti, numerati in progressione, costituenti sul piano logico e lessi- cale un unico ed inscindibile corpo e contenenti le condizioni contrattuali, alcune delle qua-
7 li richiamate nella pagina finale ai fini della doppia sottoscrizione prevista dall'art.1341
c.c., l'opponente non poteva limitarsi a disconoscere le condizioni contrattuali sull'assunto di avere firmato soltanto l'ultima pagina, ma avrebbe dovuto proporre querela di falso. In difetto di ciò, il contratto gli è pienamente opponibile e il motivo d'opposizione è perciò stesso infondato.
Infine, il luogo di conclusione non è un elemento essenziale del contratto (v. art. 1325 c.c.), sicché la sua mancanza non è causa di nullità.
In sintesi, così integrata la motivazione della sentenza di primo grado, questa merita di essere confermata nell'esito finale, consistente nel rigetto dell'opposizione e nella con- danna al pagamento delle spese di lite.
Le spese giudiziali di questo grado seguono la soccombenza e sono liquidate nell'importo indicato in dispositivo in difetto di notula in atti, applicando il DM 55/2014 e ss. mod. (scaglione di riferimento da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00; parametri medi per le fasi 1, 2, 4; parametro minimo per la fase 3 in presenza della sola attività di trattazione e in assenza di istruttoria).
Deve darsi atto, infine, dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo unificato ex art. 13 DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 17 legge n.
228/2012.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- respinge l'appello, confermando la sentenza di primo grado;
- condanna parte appellante a rimborsare all'appellata le spese di questo grado, che liquida in complessivi euro € 8.469,00, oltre al rimborso (15%) delle spese generali e agli accessori fiscali e previdenziali (se dovuti).
Dà atto dei presupposti per il raddoppio a carico dell'appellante del contributo uni- ficato ex art. 13 DPR n. 115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio del 1-9-2025.
Il Consigliere relatore – estensore
Carmine Capozzi
Il Presidente
8 Anna Primavera
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati personali in esso contenuti ai sen- si dell'art. 52 D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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