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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 03/07/2025, n. 162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 162 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 25/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 25 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Tertenia presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attrice contro elettivamente domiciliata in Tertenia presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Controparte_1
Sotgia, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
(c.f. , (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (c.f. , (c.f. C.F._8 Parte_5 C.F._9 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
, (c.f. C.F._12 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 Controparte_9 C.F._13 Controparte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_11 C.F._14 CP_12
), (c.f. , (c.f. C.F._15 Parte_9 C.F._16 Parte_10
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_11 C.F._18 Parte_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_13 C.F._20 Parte_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._21 Parte_15 C.F._22 Parte_16
, (c.f. , C.F._23 Parte_17 C.F._24 Parte_18
(c.f. ), (c.f. ), C.F._25 Parte_19 C.F._26 Parte_20
(c.f. ), (c.f. ), C.F._27 Parte_21 C.F._28 Pt_22
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._29 Parte_23 C.F._30
(c.f. ), (c.f. Parte_24 C.F._31 CP_13
), (c.f. ), C.F._32 Controparte_14 C.F._33 CP_15
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._34 Controparte_16 CP_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._35 CP_17 C.F._36 CP_18
, (c.f. ), (c.f. C.F._37 Controparte_19 C.F._38 CP_20
), (c.f. ) e (c.f. C.F._39 CP_21 C.F._40 CP_22
), C.F._41 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che:
1) la sig.ra è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del fabbricato sito Parte_1 nel Comune di Tertenia destinato a civile abitazione e distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale
5281 cat.A/2 classe 6 consistenza 9,5 vani rendita € 564,23 e del terreno su cui è stato edificato il fabbricato, distinti in catasto terreni al fg 15 mappale 5281 di mq 178 classificato come “ente urbano”
e dell'immobile distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale 5283 cat F/1 di mq 13 e al catasto terreni al fg 15 mappale 5283 classificato come “ente urbano”.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“dichiara e conclude affinché venga accolta la domanda della stessa parte attrice, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà dell'immobile per cui è causa”. pagina 2 di 6
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Tertenia al foglio 15 particella 5281 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio
15 particella 5281, ente urbano, e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella
5283 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5283, ente urbano.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'anno 1985 e, dal 1986, di avere provveduto al completamento del fabbricato adibendolo ad abitazione principale della sua famiglia.
L'attrice ha assunto di avere provveduto alla sostituzione degli infissi nell'anno 2012 e di occuparsi periodicamente dell'isolamento del solaio, al fine di evitare infiltrazioni di acqua piovana, nonché di eseguire la tinteggiatura degli ambienti interni.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere utilizzato il terreno, che attualmente costituisce area cortilizia e che la stessa ha fatto pavimentare, occupandosi della cura e della manutenzione, ponendovi a dimora delle piante ornamentali e pulendolo periodicamente dalle sterpaglie.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere provveduto, nell'anno 2012, a recintare i suddetti immobili con un muretto e ad apporre all'ingresso un cancello in ferro.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla domanda dell'attrice, ma ha Controparte_1 riconosciuto il possesso dalla stessa esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello pagina 3 di 6 stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, dall'anno 1985.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso degli immobili oggetto di causa, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrategli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 10 Testimone_1 Testimone_2 marzo 2025).
I testimoni escussi hanno riferito che, dalla metà degli anni Ottanta (1985/1987, teste Testimone_1
) e fino ad oggi, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva, con il coniuge e quattro figli, un fabbricato
[...] sito in Tertenia, articolato su tre livelli (seminterrato, piano terra e primo piano), con circostante terreno, costituente una piccola area cortilizia. I testi hanno precisato che al piano terra si trovano una sala giorno, una cucina ed un bagno, con una scala che conduce al primo piano, dove vi sono tre/quattro camere da letto ed un bagno. Il teste ha precisato che, in occasione Testimone_2 dei lavori dallo stesso eseguiti presso l'abitazione, il seminterrato era composto da un unico ambiente.
Gli stessi testi hanno riferito che, nella metà degli anni Ottanta, l'attrice ha adibito l'immobile ad abitazione familiare, dopo che la stessa è stata intonacata e completata con gli infissi e gli impianti, precisando che, nell'anno 2010, l'attrice aveva incaricato suo cugino, tale , di Persona_2 sostituire gli infissi esterni con altri in alluminio e di realizzare e collocare le persiane. pagina 4 di 6 Inoltre, gli stessi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice ha incaricato l'impresa edile dello stesso , con la quale ha lavorato anche il fratello con una Testimone_2 Testimone_1 squadra di operai, per apporre una guaina bituminosa sul terrazzo della casa per proteggerlo dalle infiltrazioni e che la stessa, ogni due anni, fa eseguire la tinteggiatura delle pareti interne. Il teste ha precisato di avere realizzato, insieme al fratello, i pilastri della veranda, Testimone_2 individuati nelle fotografie esibitegli.
I testi hanno riferito che, nel corso degli anni, l'attrice si è occupata di coltivare fiori ed arbusti nel terreno annesso alla casa e di tenerlo pulito da erbacce e sterpaglie.
Infine, gli stessi hanno riferito che il terreno è recintato con un muro di mattoni e intonacato in entrambi i paramenti con una copertina di coprimuro in cotto, che lo stesso teste Testimone_1 ha provveduto a realizzare personalmente, e dotato di un cancello metallico con apertura elettrica. Lo stesso teste ha aggiunto di avere realizzato sul terreno dei passaggi centrali in calcestruzzo e, nelle parti laterali, delle aiuole destinate alla coltivazione di arbusti e fiori.
I testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice e con la sua famiglia, in quanto compaesani, oltre che per i rapporti di amicizia tra l'attrice e la sorella dei medesimi, e per avervi eseguito personalmente dei lavori dalla metà degli anni Ottanta e fino ai primi anni Duemila (entrambi i testi hanno riferito di avere realizzato gli intonaci ed i contro telai degli infissi dell'abitazione. Inoltre, il teste ha riferito di frequentare la zona, recandosi presso le abitazioni dei suoi Testimone_1 cognati, da lui stesso realizzate nella metà degli anni Ottanta).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice. pagina 5 di 6
Considerato che
si è costituita senza contestare la domanda di parte attrice e Controparte_1 chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia C.F._1 al foglio 15 particella 5281, Categoria A/2, e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5281, ente urbano, e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 5283, Categoria F/1, e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5283, ente urbano;
2) spese compensate riguardo alla convenuta costituita;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LANUSEI nella persona del giudice dott.ssa Giada Rutili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 25 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliata in Tertenia presso lo studio Parte_1 C.F._1 dell'Avv. Anna Maria Sotgia, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine dell'atto di citazione, attrice contro elettivamente domiciliata in Tertenia presso lo studio dell'Avv. Anna Maria Controparte_1
Sotgia, che la rappresenta e difende, come da procura speciale a margine della comparsa di costituzione e risposta, convenuta e contro
(c.f. , (c.f. Controparte_2 C.F._2 Controparte_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._3 Controparte_4 C.F._4 Controparte_5
), eredi di (c.f. C.F._5 Persona_1 Parte_2
), (c.f. ), (c.f. C.F._6 Parte_3 C.F._7 Parte_4
), (c.f. , (c.f. C.F._8 Parte_5 C.F._9 Parte_6
), (c.f. ), (c.f. C.F._10 Parte_7 C.F._11 Parte_8
, (c.f. C.F._12 CP_6 Controparte_7 Controparte_8
), (c.f. ), (c.f. C.F._13 Controparte_9 C.F._13 Controparte_10
), (c.f. ), (c.f. C.F._14 CP_11 C.F._14 CP_12
), (c.f. , (c.f. C.F._15 Parte_9 C.F._16 Parte_10
pagina 1 di 6 ), (c.f. ), (c.f. C.F._17 Parte_11 C.F._18 Parte_12
), (c.f. ), (c.f. C.F._19 Parte_13 C.F._20 Parte_14
), (c.f. ), (c.f. C.F._21 Parte_15 C.F._22 Parte_16
, (c.f. , C.F._23 Parte_17 C.F._24 Parte_18
(c.f. ), (c.f. ), C.F._25 Parte_19 C.F._26 Parte_20
(c.f. ), (c.f. ), C.F._27 Parte_21 C.F._28 Pt_22
(c.f. ), (c.f. ,
[...] C.F._29 Parte_23 C.F._30
(c.f. ), (c.f. Parte_24 C.F._31 CP_13
), (c.f. ), C.F._32 Controparte_14 C.F._33 CP_15
(c.f. , (c.f.
[...] C.F._34 Controparte_16 CP_3
, (c.f. ), (c.f. C.F._35 CP_17 C.F._36 CP_18
, (c.f. ), (c.f. C.F._37 Controparte_19 C.F._38 CP_20
), (c.f. ) e (c.f. C.F._39 CP_21 C.F._40 CP_22
), C.F._41 convenuti contumaci
Oggetto: usucapione
Conclusioni nell'interesse dell'attrice (atto di citazione):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito contrariis reiectis così giudicare
NEL MERITO
In particolare, accertare e dichiarare che:
1) la sig.ra è proprietaria esclusiva per intervenuta usucapione del fabbricato sito Parte_1 nel Comune di Tertenia destinato a civile abitazione e distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale
5281 cat.A/2 classe 6 consistenza 9,5 vani rendita € 564,23 e del terreno su cui è stato edificato il fabbricato, distinti in catasto terreni al fg 15 mappale 5281 di mq 178 classificato come “ente urbano”
e dell'immobile distinto in catasto fabbricati al fg 15 mappale 5283 cat F/1 di mq 13 e al catasto terreni al fg 15 mappale 5283 classificato come “ente urbano”.
Conseguentemente riconoscere in forza della maturata usucapione, il pieno ed esclusivo diritto di proprietà sui suddetti immobili per effetto dell'intervenuta usucapione ventennale.”.
Conclusioni nell'interesse di (comparsa di costituzione e risposta): Controparte_1
“dichiara e conclude affinché venga accolta la domanda della stessa parte attrice, finalizzata ad ottenere l'attribuzione della proprietà dell'immobile per cui è causa”. pagina 2 di 6
Motivi in fatto e diritto della decisione ha adito l'intestato Tribunale al fine di accertare e sentire dichiarare di essere Parte_1 proprietaria, per intervenuta usucapione, dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati del Comune di
Tertenia al foglio 15 particella 5281 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio
15 particella 5281, ente urbano, e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella
5283 e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5283, ente urbano.
L'attrice ha dedotto di essere nel possesso pubblico, pacifico e continuato dei suddetti immobili dall'anno 1985 e, dal 1986, di avere provveduto al completamento del fabbricato adibendolo ad abitazione principale della sua famiglia.
L'attrice ha assunto di avere provveduto alla sostituzione degli infissi nell'anno 2012 e di occuparsi periodicamente dell'isolamento del solaio, al fine di evitare infiltrazioni di acqua piovana, nonché di eseguire la tinteggiatura degli ambienti interni.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere utilizzato il terreno, che attualmente costituisce area cortilizia e che la stessa ha fatto pavimentare, occupandosi della cura e della manutenzione, ponendovi a dimora delle piante ornamentali e pulendolo periodicamente dalle sterpaglie.
Inoltre, l'attrice ha dedotto di avere provveduto, nell'anno 2012, a recintare i suddetti immobili con un muretto e ad apporre all'ingresso un cancello in ferro.
Si è costituita in giudizio la quale non si è opposta alla domanda dell'attrice, ma ha Controparte_1 riconosciuto il possesso dalla stessa esercitato sugli immobili oggetto di causa e ha concluso chiedendo l'accoglimento della domanda dalla stessa proposta.
Gli altri convenuti, seppure regolarmente citati in causa, non si sono costituiti e ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita con prove documentali e prova per testi.
***
La domanda di parte attrice merita accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Il disposto normativo dell'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello pagina 3 di 6 stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996 n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi), costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio, desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà
(in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass.
Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n. 15145).
Nel caso di specie, la prova orale espletata ha confermato il possesso degli immobili oggetto di causa in capo all'attrice per oltre vent'anni, dall'anno 1985.
Ed infatti, i testimoni escussi hanno riferito in maniera univoca sulla durata e sulle modalità di esercizio del possesso degli immobili oggetto di causa, individuando con esattezza e precisione i confini degli immobili oggetto della domanda, che gli stessi hanno riconosciuto anche nelle fotografie mostrategli in udienza (dichiarazioni dei testi e , rese all'udienza del 10 Testimone_1 Testimone_2 marzo 2025).
I testimoni escussi hanno riferito che, dalla metà degli anni Ottanta (1985/1987, teste Testimone_1
) e fino ad oggi, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva, con il coniuge e quattro figli, un fabbricato
[...] sito in Tertenia, articolato su tre livelli (seminterrato, piano terra e primo piano), con circostante terreno, costituente una piccola area cortilizia. I testi hanno precisato che al piano terra si trovano una sala giorno, una cucina ed un bagno, con una scala che conduce al primo piano, dove vi sono tre/quattro camere da letto ed un bagno. Il teste ha precisato che, in occasione Testimone_2 dei lavori dallo stesso eseguiti presso l'abitazione, il seminterrato era composto da un unico ambiente.
Gli stessi testi hanno riferito che, nella metà degli anni Ottanta, l'attrice ha adibito l'immobile ad abitazione familiare, dopo che la stessa è stata intonacata e completata con gli infissi e gli impianti, precisando che, nell'anno 2010, l'attrice aveva incaricato suo cugino, tale , di Persona_2 sostituire gli infissi esterni con altri in alluminio e di realizzare e collocare le persiane. pagina 4 di 6 Inoltre, gli stessi hanno riferito che, nel periodo considerato, l'attrice ha incaricato l'impresa edile dello stesso , con la quale ha lavorato anche il fratello con una Testimone_2 Testimone_1 squadra di operai, per apporre una guaina bituminosa sul terrazzo della casa per proteggerlo dalle infiltrazioni e che la stessa, ogni due anni, fa eseguire la tinteggiatura delle pareti interne. Il teste ha precisato di avere realizzato, insieme al fratello, i pilastri della veranda, Testimone_2 individuati nelle fotografie esibitegli.
I testi hanno riferito che, nel corso degli anni, l'attrice si è occupata di coltivare fiori ed arbusti nel terreno annesso alla casa e di tenerlo pulito da erbacce e sterpaglie.
Infine, gli stessi hanno riferito che il terreno è recintato con un muro di mattoni e intonacato in entrambi i paramenti con una copertina di coprimuro in cotto, che lo stesso teste Testimone_1 ha provveduto a realizzare personalmente, e dotato di un cancello metallico con apertura elettrica. Lo stesso teste ha aggiunto di avere realizzato sul terreno dei passaggi centrali in calcestruzzo e, nelle parti laterali, delle aiuole destinate alla coltivazione di arbusti e fiori.
I testi hanno riferito, per quanto a loro conoscenza, che nessuno ha mai contestato l'utilizzo degli immobili da parte dell'attrice e di avere visto solo lei utilizzarli nell'arco temporale considerato, comportandosi come unica proprietaria e di averla considerata come tale.
Questo Tribunale ritiene che non vi sia ragione alcuna per dubitare dell'attendibilità dei testi, i quali hanno riferito univocamente in merito al periodo ed alle modalità di esercizio del possesso da parte dell'attrice, nonché in ragione dei rapporti di conoscenza con l'attrice e con la sua famiglia, in quanto compaesani, oltre che per i rapporti di amicizia tra l'attrice e la sorella dei medesimi, e per avervi eseguito personalmente dei lavori dalla metà degli anni Ottanta e fino ai primi anni Duemila (entrambi i testi hanno riferito di avere realizzato gli intonaci ed i contro telai degli infissi dell'abitazione. Inoltre, il teste ha riferito di frequentare la zona, recandosi presso le abitazioni dei suoi Testimone_1 cognati, da lui stesso realizzate nella metà degli anni Ottanta).
All'esito dell'istruttoria deve ritenersi che l'attrice abbia provato tutti gli elementi di cui al disposto normativo degli artt. 1158 c.c. e 1140 c.c. e che possa essere dichiarato che ha Parte_1 acquistato la proprietà degli immobili oggetto di causa per usucapione.
*
Trattandosi di un giudizio di accertamento, che non trova la sua ragione in fatti addebitabili al convenuto, e in cui la partecipazione del giudice è necessaria e inevitabile al fine della soddisfazione della tutela, i convenuti contumaci, che non hanno resistito in giudizio, non possono dirsi soccombenti e non sono tenuti alla rifusione delle spese di lite in favore dell'attrice. pagina 5 di 6
Considerato che
si è costituita senza contestare la domanda di parte attrice e Controparte_1 chiedendone l'accoglimento, rispetto alla stessa deve disporsi la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) accertato l'avvenuto acquisto per intervenuta usucapione ventennale, dichiara (c.f. Parte_1
) proprietaria degli immobili distinti al Catasto Fabbricati del Comune di Tertenia C.F._1 al foglio 15 particella 5281, Categoria A/2, e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5281, ente urbano, e dell'immobile distinto al Catasto Fabbricati al foglio 15 particella 5283, Categoria F/1, e della relativa area di sedime distinta al Catasto Terreni al foglio 15 particella 5283, ente urbano;
2) spese compensate riguardo alla convenuta costituita;
3) nulla sulle spese riguardo ai convenuti contumaci.
Lanusei, 3 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Giada Rutili
pagina 6 di 6