TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 11844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11844 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 18726/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTA
È presente per il l'avv. Francesca Colella per delega dell'avv. CP_1
CO IN, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa non- ché alla comparsa conclusionale da ultimo depositata, insistendo ai fini dell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si impugna e contesta ogni avversa ar- gomentazione infondata in fatto ed in diritto, ritenendosi, anche sulla scorta della docu- mentazione in atti, provato e non prescritto il credito azionato dal de quo. In CP_1 via tuzioristica, visto quanto da ultimo affermato in ordine alla documentazione avente ad oggetto atti interruttivi depositati dall'opposto, si rinvia a quanto dedotto in prece- denza in merito alla valenza probatoria della stessa, precisandosi come in ogni caso l'avversa eccezione sia stata sollevata solo con le memorie n. 2 ex art. 183 sesto comma e non alla prima difesa utile. Per il resto si insiste.
1
È altresì presente per la opponendo l'avv. Bellofiore il quale ai riporta alle prece- denti difese, impugna ancora una volta le avverse difese ed eccezioni ed insiste per l'ac- coglimento dell'opposizione con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18726/2022 r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresen- Parte_2
tante pro tempore (p. iva ) con sede in Napoli, alla Via Arangio Ruiz 83, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I n. 109, presso lo studio dell'avv. Francesco Gaetano Bellofiore (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._1
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
(p.iva Controparte_2
2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, P.IVA_2
Via Domenico Morelli, 75, per il tramite della sua procuratrice speciale, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...]
alla Piazza di Campitelli n. 2, (p. iva ), elettivamente domiciliata in Napo- P.IVA_3
li, alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso lo studio dell'avv. CO Travaglino (CF.
, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come dal presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmen- te richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che su ricorso del
[...]
il Tribunale di Napoli a mezzo de- Controparte_2
creto n. 4847/2022 - R.G. 15501/2022, emesso il 28/06/22 dal Dott. ingiungeva Per_1
alla il pagamento della somma di € 81.050,85 oltre Parte_3
interessi, per forniture idriche rimaste inevase dal 2010 al 2017, giusto estratto conto, regi- stro vendite e fatture prodotte.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione, eccepen- Parte_1
do preliminarmente la prescrizione del diritto di credito vantato dal , la non de- CP_1
3
benza delle somme richieste ed in ogni caso la inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio.
Faceva altresì rilevare come, a far data dall'anno 2010, la avesse ceduto a ter- Parte_1
zi il complesso industriale cui l'utenza si riferiva, e che la formulata richiesta di pagamento doveva essere indirizzata nei confronti del soggetto acquirente, quantomeno a far data dall'anno successivo a quello di alienazione.
Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, in accoglimento della opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la relativa domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito vantato;
2) In subordine, sempre nel merito, sempre in accoglimento della opposizione, revocarsi l'opposto decreto e rigettarsi la domanda di pa- gamento per tutti gli ulteriori motivi esposti;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente nei termini di legge l'opposto contestando i mo- CP_1
tivi di opposizione e chiedendo confermarsi il provvedimento monitorio.
Dopo aver articolato le proprie difese, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere, all'esito della prima udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
4847/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4847/22 reso da codesto Tribunale;
3) In ogni ca- so, accogliere le domande di adempimento avanzate dal condannando controparte a corri- CP_1
spondere la somma di euro 81.050,85, oltre interessi ex D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al soddisfo o quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa all'esito dell'istruttoria; 4) Condan-
nare parte opponente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e
Cpa”.
A sostegno dell'articolata difesa parte opposta deduceva quindi la assoluta fondatezza della pretesa creditoria, derivante da una fornitura idrica mai contestata da parte opponente che ne avrebbe usufruito a far data dal 2010 al 2017, senza mai corrispondere alcunché.
4
L'intervenuta alienazione del complesso industriale nulla avrebbe avuto a che vedere con il presente giudizio, non essendo stata comunicata formalmente al che, peraltro CP_1
avrebbe dovuto prestare il suo nulla osta al subentro, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni del contratto di distribuzione.
La prescrizione sarebbe stata peraltro ritualmente interrotta, come dimostrato dalla do- cumentazione prodotta in atti.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 24 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti ed all'esito il G.I., ritenendo prescritte le fatture precedenti all'anno 2015, conce- deva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al minor im- porto di € 6.387,05.
Successivamente concessi i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, ritenendo la causa documentalmente provata il G.I. la rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 15 dicembre
2025, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie con- clusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente risulti parzial- mente fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguen- ti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come il rapporto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., avente ad oggetto nello specifico una fornitura idrica.
Tale contratto è a forma libera, non essendo prescritta dalla legge l'osservanza della forma scritta né ad probationem, né ad substantiam (per tutte: Cass. Civ., 20267/2023).
In tema di prova dei consumi idrici e del conseguente credito a favore del somministrante,
5
deve ritenersi che «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudi- zio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente fun- zionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo con- trollo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore
o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023, n. 28984; conforme, ex multis, Cass. Civ., 17401/2024).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che la parte opponente non ha contestato né la con- clusione del contratto di fornitura idrica alla base del credito ingiuntivo, né l'effettiva som- ministrazione, così come registrata con le misurazioni indicate nelle fatture agli atti del fa- scicolo della fase monitoria.
Può, pertanto, ritenersi che tali fatti siano pacifici tra le parti, senza necessità di assunzio- ne di prova al riguardo, in base al disposto dell'art. 115, c. I, c.p.c., alla stregua del quale
«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specifica- tamente contestati dalla parte costituita».
Accertata, dunque, l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto e l'effettiva sommini- strazione ad opera della società opposta deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione sollevata da parte opponente, circa la prescrizione del credito rivendicato.
Come noto, la prescrizione del canone idrico è biennale per le bollette emesse dopo il 1° gennaio 2020 mentre, per quelle precedenti, si applica la prescrizione quinquennale.
Ne consegue, pertanto che, nella fattispecie in esame, trattandosi di fatture emesse per con- sumi idrici relativi agli anni 2010 – 2017, troverà applicazione la prescrizione ordinaria, rile- vando pertanto come interruzione del termine di prescrizione, il messaggio pec del 28 ot- tobre 2019.
Non essendo state rinvenute in atti ulteriori messe in mora, regolarmente indirizzate e ri-
6
cevute dalla opposta prima di tale data, si ritengono dovute le sole somme relative all'anno
2015, la cui richiesta risulta pertanto validamente perfezionata, per un ammontare comples- sivo di € 6.387,05.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla , a nulla rilevando l'intervenuta Parte_1
alienazione del cespite cui l'utenza si riferisce, in assenza di alcuna comunicazione o pre- ventiva autorizzazione da parte del che, secondo quanto previsto dall'art. 11 CP_1
delle condizioni generali di contratto, avrebbe dovuto rilasciare apposito nulla osta alla ces- sione dell'utenza.
Alla luce delle suesposte motivazioni, pertanto, l'opposizione andrà parzialmente accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, relativamente al quantum da doversi cor- rispondere in favore della opposta società.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositi- vo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 18726/2022, promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_3
confronti del in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte oppo- nente per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiun- tivo n. 4847/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 28 giugno 2022, recante R.G.
N. 15501/2022;
2) Condanna l'opponente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 6.387,05;
7
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese e com-
pensi del giudizio che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi, oltre spese gene- rali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
E' verbale alle ore 18,50..
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 15/12/2025, alle ore 11,00, nella 12 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del Giudice dott. Alfonso Tinto, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
OPPONENTE
E
CP_1
OPPOSTA
È presente per il l'avv. Francesca Colella per delega dell'avv. CP_1
CO IN, la quale si riporta ai precedenti scritti difensivi e verbali di causa non- ché alla comparsa conclusionale da ultimo depositata, insistendo ai fini dell'integrale accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate. Si impugna e contesta ogni avversa ar- gomentazione infondata in fatto ed in diritto, ritenendosi, anche sulla scorta della docu- mentazione in atti, provato e non prescritto il credito azionato dal de quo. In CP_1 via tuzioristica, visto quanto da ultimo affermato in ordine alla documentazione avente ad oggetto atti interruttivi depositati dall'opposto, si rinvia a quanto dedotto in prece- denza in merito alla valenza probatoria della stessa, precisandosi come in ogni caso l'avversa eccezione sia stata sollevata solo con le memorie n. 2 ex art. 183 sesto comma e non alla prima difesa utile. Per il resto si insiste.
1
È altresì presente per la opponendo l'avv. Bellofiore il quale ai riporta alle prece- denti difese, impugna ancora una volta le avverse difese ed eccezioni ed insiste per l'ac- coglimento dell'opposizione con vittoria delle spese di lite ed attribuzione.
Il Giudice invita le parti alla discussione della causa. Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fat- to e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Alfonso Tinto, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18726/2022 r.g.a.c.
TRA
in persona del legale rappresen- Parte_2
tante pro tempore (p. iva ) con sede in Napoli, alla Via Arangio Ruiz 83, P.IVA_1
elettivamente domiciliata in Napoli, al Corso Umberto I n. 109, presso lo studio dell'avv. Francesco Gaetano Bellofiore (c.f.: ), dal quale è rap- C.F._1
presentata e difesa in virtù di procura in atti
- OPPONENTE
E
(p.iva Controparte_2
2
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Napoli, P.IVA_2
Via Domenico Morelli, 75, per il tramite della sua procuratrice speciale, Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Roma,
[...]
alla Piazza di Campitelli n. 2, (p. iva ), elettivamente domiciliata in Napo- P.IVA_3
li, alla Piazza Nicola Amore n. 10, presso lo studio dell'avv. CO Travaglino (CF.
, il quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti C.F._2
- OPPOSTA
OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo
CONCLUSIONI: come dal presente verbale nella parte che precede.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La sentenza viene redatta in conformità al nuovo testo degli artt.132 c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., immediatamente applicabile anche nei giudizi in corso alla data di entrata in vigore della riforma, ai sensi dell'art.58 della legge n.69/09, pertanto, devono ritenersi integralmen- te richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Sicché ai fini della decisione è sufficiente evidenziare che su ricorso del
[...]
il Tribunale di Napoli a mezzo de- Controparte_2
creto n. 4847/2022 - R.G. 15501/2022, emesso il 28/06/22 dal Dott. ingiungeva Per_1
alla il pagamento della somma di € 81.050,85 oltre Parte_3
interessi, per forniture idriche rimaste inevase dal 2010 al 2017, giusto estratto conto, regi- stro vendite e fatture prodotte.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo la proponeva opposizione, eccepen- Parte_1
do preliminarmente la prescrizione del diritto di credito vantato dal , la non de- CP_1
3
benza delle somme richieste ed in ogni caso la inidoneità della documentazione prodotta a sostegno del ricorso monitorio.
Faceva altresì rilevare come, a far data dall'anno 2010, la avesse ceduto a ter- Parte_1
zi il complesso industriale cui l'utenza si riferiva, e che la formulata richiesta di pagamento doveva essere indirizzata nei confronti del soggetto acquirente, quantomeno a far data dall'anno successivo a quello di alienazione.
Concludeva quindi affinché l'adito Tribunale volesse accogliere le seguenti conclusioni:
“In via preliminare, in accoglimento della opposizione, revocarsi il decreto ingiuntivo opposto e rigettarsi la relativa domanda di pagamento per intervenuta prescrizione del credito vantato;
2) In subordine, sempre nel merito, sempre in accoglimento della opposizione, revocarsi l'opposto decreto e rigettarsi la domanda di pa- gamento per tutti gli ulteriori motivi esposti;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il 15% per rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge ed attribuzione al procuratore antistatario”.
Si costituiva ritualmente nei termini di legge l'opposto contestando i mo- CP_1
tivi di opposizione e chiedendo confermarsi il provvedimento monitorio.
Dopo aver articolato le proprie difese, rassegnava quindi le seguenti conclusioni: “1) in via preliminare, concedere, all'esito della prima udienza, la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo n.
4847/2022, ai sensi dell'art. 648 c.p.c.; 2) Rigettare l'avversa opposizione, perché infondata in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 4847/22 reso da codesto Tribunale;
3) In ogni ca- so, accogliere le domande di adempimento avanzate dal condannando controparte a corri- CP_1
spondere la somma di euro 81.050,85, oltre interessi ex D. Lgs 231/02 dalla scadenza delle fatture al soddisfo o quella diversa somma che dovesse emergere in corso di causa all'esito dell'istruttoria; 4) Condan-
nare parte opponente al pagamento delle spese, anche generali, e competenze di giudizio, oltre Iva e
Cpa”.
A sostegno dell'articolata difesa parte opposta deduceva quindi la assoluta fondatezza della pretesa creditoria, derivante da una fornitura idrica mai contestata da parte opponente che ne avrebbe usufruito a far data dal 2010 al 2017, senza mai corrispondere alcunché.
4
L'intervenuta alienazione del complesso industriale nulla avrebbe avuto a che vedere con il presente giudizio, non essendo stata comunicata formalmente al che, peraltro CP_1
avrebbe dovuto prestare il suo nulla osta al subentro, secondo quanto previsto dall'art. 11 delle condizioni del contratto di distribuzione.
La prescrizione sarebbe stata peraltro ritualmente interrotta, come dimostrato dalla do- cumentazione prodotta in atti.
La prima udienza di comparizione si teneva in data 24 gennaio 2023, nel contraddittorio delle parti ed all'esito il G.I., ritenendo prescritte le fatture precedenti all'anno 2015, conce- deva la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, limitatamente al minor im- porto di € 6.387,05.
Successivamente concessi i termini per l'articolazione dei mezzi istruttori, ritenendo la causa documentalmente provata il G.I. la rinviava ex art. 281 sexies c.p.c. al 15 dicembre
2025, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di memorie con- clusionali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene tali essendo le rispettive posizioni assunte dalle parti in causa, ritiene il giudicante che l'opposizione a decreto ingiuntivo, così come formulata dall'opponente risulti parzial- mente fondata e che, per l'effetto, il decreto ingiuntivo vada revocato alla luce delle seguen- ti motivazioni.
Preliminarmente occorre rilevare come il rapporto per cui è causa sia da qualificarsi alla stregua di contratto di somministrazione ai sensi degli artt. 1559 ss. c.c., avente ad oggetto nello specifico una fornitura idrica.
Tale contratto è a forma libera, non essendo prescritta dalla legge l'osservanza della forma scritta né ad probationem, né ad substantiam (per tutte: Cass. Civ., 20267/2023).
In tema di prova dei consumi idrici e del conseguente credito a favore del somministrante,
5
deve ritenersi che «la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudi- zio con azione di accertamento negativo del credito, l'onere di provare che il contatore era perfettamente fun- zionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo con- trollo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore
o determinare un incremento dei consumi» (Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 18/10/2023, n. 28984; conforme, ex multis, Cass. Civ., 17401/2024).
Ebbene, nel caso di specie, si rileva che la parte opponente non ha contestato né la con- clusione del contratto di fornitura idrica alla base del credito ingiuntivo, né l'effettiva som- ministrazione, così come registrata con le misurazioni indicate nelle fatture agli atti del fa- scicolo della fase monitoria.
Può, pertanto, ritenersi che tali fatti siano pacifici tra le parti, senza necessità di assunzio- ne di prova al riguardo, in base al disposto dell'art. 115, c. I, c.p.c., alla stregua del quale
«Salvi i casi previsti dalla legge, il giudice deve porre a fondamento della decisione […] i fatti non specifica- tamente contestati dalla parte costituita».
Accertata, dunque, l'avvenuta conclusione tra le parti del contratto e l'effettiva sommini- strazione ad opera della società opposta deve, a questo punto, vagliarsi l'eccezione sollevata da parte opponente, circa la prescrizione del credito rivendicato.
Come noto, la prescrizione del canone idrico è biennale per le bollette emesse dopo il 1° gennaio 2020 mentre, per quelle precedenti, si applica la prescrizione quinquennale.
Ne consegue, pertanto che, nella fattispecie in esame, trattandosi di fatture emesse per con- sumi idrici relativi agli anni 2010 – 2017, troverà applicazione la prescrizione ordinaria, rile- vando pertanto come interruzione del termine di prescrizione, il messaggio pec del 28 ot- tobre 2019.
Non essendo state rinvenute in atti ulteriori messe in mora, regolarmente indirizzate e ri-
6
cevute dalla opposta prima di tale data, si ritengono dovute le sole somme relative all'anno
2015, la cui richiesta risulta pertanto validamente perfezionata, per un ammontare comples- sivo di € 6.387,05.
Tale somma dovrà essere corrisposta dalla , a nulla rilevando l'intervenuta Parte_1
alienazione del cespite cui l'utenza si riferisce, in assenza di alcuna comunicazione o pre- ventiva autorizzazione da parte del che, secondo quanto previsto dall'art. 11 CP_1
delle condizioni generali di contratto, avrebbe dovuto rilasciare apposito nulla osta alla ces- sione dell'utenza.
Alla luce delle suesposte motivazioni, pertanto, l'opposizione andrà parzialmente accolta, dovendosi revocare il decreto ingiuntivo opposto, relativamente al quantum da doversi cor- rispondere in favore della opposta società.
Le spese di lite seguono la parziale soccombenza e vengono liquidate come da dispositi- vo, tenendo conto dell'effettivo valore della domanda nonché dell'attività processuale espletata e delle questioni giuridiche affrontate.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI NAPOLI – XII Sezione Civile, in composizione monocratica, defini- tivamente pronunziando nella causa iscritta al n. R.G. 18726/2022, promossa da
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore nei Parte_3
confronti del in Controparte_2
persona del suo legale rapp.te p.t., nel contraddittorio delle parti, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da parte oppo- nente per le motivazioni di cui in premessa e, per l'effetto, revoca il decreto ingiun- tivo n. 4847/2022 emesso dal Tribunale di Napoli il 28 giugno 2022, recante R.G.
N. 15501/2022;
2) Condanna l'opponente, in persona del suo legale rappresentante, al pagamento in favore dell'opposta dell'importo di € 6.387,05;
7
3) Condanna parte opponente al pagamento in favore dell'opposta, delle spese e com-
pensi del giudizio che si liquidano in euro 2.540,00, per compensi, oltre spese gene- rali (15% sul compenso), I.V.A. e C.P.A. come per legge.
E' verbale alle ore 18,50..
Il Giudice Onorario
(dott. Alfonso Tinto)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
8