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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 20/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, Prima Sezione Civile, nelle persone dei magistrati:
dott.ssa Annamaria Antonini Presidente rel.
dott.ssa Marta Diamante Giudice
dott.ssa Elisabetta Sartor Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1870/2024 R.A.C.C., promossa con ricorso depositato il 15.7.2024
DA
Parte_1
con il proc. e dom. avv. Maria Danussi
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
con il proc. e dom. avv. Pina Rifiorati
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL
PUBBLICO MINISTERO, nella persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Udine
INTERVENUTO
1 Oggetto: modifica condizioni di affidamento di figli minori riconosciuti ma nati fuori del matrimonio: art. 473 bis 29 c.p.c.
CONCLUSIONI:
Per parte ricorrente:
-disporre, in modifica delle condizioni stabilite con i decreti 16-20.3.2023 e 26.6.2023 del Tribunale di Udine e con il decreto 30.1.2024 della Corte di Appello di Trieste, la sospensione o, in subordine, la riduzione del contributo di mantenimento del figlio (22.11.2005) e del carico delle Per_1
spese straordinarie stabilito nella misura del 50%, per il periodo, obblighi entrambi stabiliti con i sopra richiamati provvedimenti e ciò con decorrenza dalla percezione del reddito di lavoro dipendente da parte del figlio vale a dire dal 17.6.2024 e fino al 6.9.2024, giorno in cui è Per_1
cassato il rapporto di lavoro.
-spese rifuse.
Per parte resistente:
Voglia il Tribunale di Udine:
-rigettare la richiesta di sospensione/revoca/modifica formulata dal ricorrente e ogni altra domanda e confermare il decreto del Tribunale di Udine di data 26.3.2023, come riformato dalla Corte di
Appello di Trieste di data 30.1.2024;
-condannarsi il ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni subiti che si chiede vengano liquidati dal giudice secondo equità;
-spese rifuse.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso di cui in epigrafe ha chiesto la modifica dei decreti emessi dal Parte_1
Tribunale di Udine in data 16.3.2023 e 20.6.2023, come modificati in sede di reclamo dalla Corte di
Appello di Trieste con successivo decreto 23.1.2024 (sub RG n. 146/2023), istando per la revoca e/o, in subordine, per la sospensione e/o riduzione dell'assegno di mantenimento ordinario e straordinario in favore del figlio adducendo che lo stesso, già maggiorenne, aveva Per_1 raggiunto l'indipendenza economica. Ha documentato che il figlio -il quale aveva già ripetuto il quarto anno dell'Istituto Tecnico Malignani di Udine ed era stato di nuovo “rimandato a settembre”
2 nelle stesse materie per le quali era stato bocciato l'anno precedente- aveva stipulato in data
17.6.2024 un contratto di lavoro presso Furlangomme s.r.l. di Udine di durata quinquennale e con retribuzione metta mensile di euro 1.600,00 circa come apprendista gommista.
Parte resistente ha chiesto il rigetto della domanda affermando che: a) era stato bocciato Per_1
l'anno precedente per problemi di salute;
b) egli aveva deciso di iniziare un lavoretto estivo in qualità di meccanico in attesa dell'esito degli esami di settembre;
c) aveva superato gli esami di riparazione ed era stato ammesso a frequentare il quinto anno di scuola superiore;
d) di conseguenza, aveva ritenuto di risolvere il rapporto di lavoro per dedicarsi interamente allo studio.
Le parti non hanno raggiunto un accordo e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del
12.5.2025, previa precisazione delle conclusioni e deposito delle memorie conclusionali e successive repliche ai sensi dell'art. 473bis 28 c.p.c.
Va premesso che le condizioni di salute di così come documentate in atti, non assumono Per_1
significativa rilevanza con riferimento al percorso di studi del ragazzo.
Nel merito, questo collegio non ritiene di condividere l'assunto del ricorrente per le seguenti ragioni.
Se, da un lato, all'atto del deposito del ricorso (15.7.2024) poteva fondatamente ritenersi che avesse raggiunto l'indipendenza economica, avendo sottoscritto un contratto che, sia per Per_1
durata (quinquennale), sia per le condizioni economiche (stipendio di circa euro 1.600,00 mensili) era assolutamente in linea con i presupposti della autosufficienza economica, purtuttavia i successivi accadimenti del mese di settembre 2024 inducono a ritenere giustificata la decisione del figlio di riprendere gli studi.
E' vero che è stato ammesso alla frequentazione del quinto anno di studi non già per aver Per_1 superato le prove di settembre ma “nonostante che le valutazioni nelle materie da recuperare non fossero sufficienti” e, parimenti, che l'attività lavorativa iniziata non era affatto un “lavoretto estivo” ma un lavoro vero e proprio che il ragazzo ha deciso di risolvere volontariamente: ciò nonostante, questo collegio ritiene prevalente il diritto del figlio maggiorenne a continuare a percepire un assegno di mantenimento dal padre (e, comunque, ancora verosimilmente di breve durata in quanto quest'anno conseguirà il diploma di studi superiori), ciò giustificandolo Per_1 all'interno e nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso formativo, per il tempo strettamente occorrente mediamente necessario per il suo inserimento nel mondo del lavoro con il rispetto delle sue aspirazioni professionali. In buona sostanza, la cronologia degli eventi sopra riportati, verificatisi tutti in un breve arco temporale, induce a concludere che il comportamento del ragazzo -di soli 19 anni e comunque frequentante il ciclo di scuola superiore-, ancorché dimessosi
3 spontaneamente dal lavoro, non costituisce sintomo di un ingiustificato rifiuto a rendersi economicamente indipendente.
Le suesposte considerazioni inducono a dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese processuali, costituendo, nello specifico, un elemento neutro l'avere il procuratore del ricorrente provveduto alla notifica del ricorso a controparte in data 7.9.2024, pressoché contestualmente al verificarsi degli eventi ut supra riportati, trattandosi di un adempimento professionale obbligatorio da parte del difensore.
Inoltre, non può sottacersi la circostanza che all'udienza del 18.11.2024 il signor si era offerto Pt_1
di rinunciare al ricorso a spese compensate, ma è stata la resistente a non accettare la proposta e a chiedere “che si vada a decisione”: con la conseguenza -davanti ad una proposta conforme alle presenti statuizioni- di veder allungata la durata del processo ed alimentati i costi della causa.
Va rigettata, per le medesime motivazioni, la domanda di parte resistente formulata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, prima sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede a modifica dei decreti emessi dal Tribunale di Udine in data 16.3.2023 e 20.6.2023, come modificati in sede di reclamo dalla Corte di Appello di Trieste con successivo decreto 23.1.2024 (sub RG n. 146/2023):
-rigetta il ricorso;
-rigetta ogni ulteriore domanda;
-dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali.
Così deciso in Udine, nella Camera di Consiglio dd. 15.5.2025
Il Presidente estensore
(dott.ssa Annamaria Antonini)
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