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Sentenza 23 settembre 2024
Sentenza 23 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 23/09/2024, n. 86 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 86 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata
-I Sezione Civile-
Collegio A riunito in Camera di Consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa ARnna Lopiano Presidente relatore
Dott.ssa AR Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Raffaella Cappiello Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 206/2024 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giuridizione dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta proposta
DA
(Cod.Fisc. ) nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
IA (NA) e residente in [...], rappresentato e difeso dall'
Avv. Stefania Somma (C.F. ) con studio in ANTO AT (NA) alla C.F._2
Via Roma n° 610, presso la quale elegge domicilio e dalla quale è rappresentato è difeso in virtù di procura su foglio separato allegato al ricorso introduttivo (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni:
Email_1
E
(Cod.Fisc. nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._3
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Annalisa
D'Amora (C.F. ) con studio in Santa AR la IT (Na) , alla via Petraro n. C.F._4
40, preso la quale elegge domicilio e dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura su foglio separato allegata al ricorso introduttivo e successivo atto depositato in data 14.3.2024 (indirizzo p.e.c. per le comunicazioni: Email_2
Ricorrenti NONCHE'
IL P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata.
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
All'udienza di comparizione dei coniugi del 23.4.2023 i procuratori costituiti per i ricorrenti hanno concluso per l'accoglimento del ricorso alle condizioni in esso stabilite come modificate in udienza dai coniugi riportandosi altresì alla documentazione integrativa depositata.
Il P.M., in data 11.6.2024, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.1- Con ricorso congiunto depositato in data 1.2.2024, ed Controparte_1 Parte_1
hanno chiesto a questo tribunale di pronunciare la loro separazione personale, alle condizioni da essi concordate.
A fondamento della domanda hanno allegato di avere contratto matrimonio concordatario in
Castellammare di IA (Na) il 27.1.2001 e che dalla loro unione erano nati, in Castellammare di
IA, due figli ormai maggiorenni, ma non economicamente autosufficienti: Persona_1
(CF in data 7.2.2003 ed (CF ) in data C.F._5 CP_2 C.F._6
30.10.2005; che la residenza familiare era stata fissata in Gragnano alla via Dante Alighieri n. 88 in un appartamento condotto in locazione dalla signora per un canone pari ad euro 600,00 CP_1
mensili; che svolge la professione di insegnante di matematica e scienza o sostegno con CP_1
incarichi a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche e saltuariamente svolge attività di biologa nutrizionista ed ha percepito, dall'anno 2020 all'anno 2022, un reddito netto oscillante tra euro 18.000,00 ed euro 20.000,00 annui;
che svolge la professione di autista a Parte_1 tempo determinato ed ha percepito, dall'anno 2020 all'anno 2022, un reddito netto oscillante tra circa
5.000 e circa 8.000 euro annui, ed è titolare di una quota pari ad 1/3 di un immobile sito in
Castellammare di IA alla via Carrese n.16/A e di un veicolo Citroen targato CD301ES; che a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e di crescenti incomprensioni era venuta meno la comunione di intenti tra i coniugi al punto da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
1.2- Fissata con decreto in data 12.3.2024 l'udienza del 23.4.2024 per la comparizione delle parti
(decreto in cui veniva evidenziata un'irregolarità formale nelle modalità di conferimento della procura ai due legali successivamente superata), alla suddetta udienza i coniugi confermavano quanto dedotto nel ricorso, dichiaravano di vivere di fatto separati da circa quattro anni, e che dei due figli, il primogenito viveva con la nonna materna e la secondogenita a casa della madre, per cui, convenivano di modificare parzialmente gli accordi di separazione di cui al ricorso, concordando il concorso di ciascun genitore al mantenimento ordinario del figlio in proporzione alle Per_1
proprie disponibilità; il versamento da parte di a di un assegno Parte_1 Controparte_1
mensile pari ad euro 250,00 quale contributo al mantenimento della seconda figlia, e il concorso di entrambi i genitori alle spese straordinarie occorrenti per i figli, confermando in toto quanto altro previsto nel ricorso.
Quindi, esperito con esito infruttuoso il tentativo di conciliazione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, il giudice relatore rimetteva la causa al collegio per la decisione, previa acquisizione del parere del PM (non reso nei termini di legge).
In data 11.6.2024 il P.M. rendeva parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
2.- Il ricorso è fondato e pertanto va accolto.
Personalmente comparsi all'udienza del 23.4.2024 i coniugi hanno invero rappresentato la cessazione di fatto della loro convivenza da oltre quattro anni, ciò che – unitamente all'esito infruttuoso del tentativo di conciliazione - dà conto della ricorrenze delle condizioni per pronunciare la loro separazione.
In ordine, poi, alle statuizioni accessorie, in assenza di figli minori i coniugi hanno inteso regolare esclusivamente i profili economici della separazione, con specifico riguardo al mantenimento dei due figli, maggiorenni ma non ancora economicamente autosufficienti, uno dei quali soltanto convivente con la madre, ed all'assegnazione della casa familiare (dopo la separazione di fatto rimasta nella disponibilità della che vi abita con la figlia). CP_1
Deve peraltro rilevarsi che l'assegno mensile di euro 250,00 che l' si è impegnato a versare Pt_1
alla a titolo di concorso al mantenimento della figlia sebbene non previsto, è Parte_2 CP_2
soggetto per legge a rivalutazione annuale in base agli indici Istat.
Le parti hanno altresì regolato altri aspetti dei loro rapporti economico-patrimoniali di cui il tribunale prende atto e che, poiché non in contrasto con norme imperative (al pari delle statuizioni accessorie
“necessarie” dianzi richiamate), possono essere certamente omologati.
Vanno quindi disposte le formalità previste dalla legge.
P.Q.M.
Il tribunale, pronunciando sul la domanda di separazione personale dei coniugi proposta con ricorso congiunto in data 1.2.2024 da e , così provvede: Parte_1 Controparte_1
A) Omologa le condizioni della separazione personale dei coniugi , nato il Parte_1
12.11.1973 a Castellammare di IA, e , nata a [...] il [...] di Controparte_1
cui al ricorso congiunto depositato in data 1.2.2024, come modificato dalle parti all'udienza del
23.4.2024 e di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
2. L'abitazione già coniugale rimarrà nella disponibilità di , la quale ivi Controparte_1
continuerà a vivere, unitamente ai figlioli;
, invece, ha già trasferito la Parte_1
propria residenza;
3. La mobilia, le suppellettili e, in generale, ogni bene mobile presente all'interno dell'appartamento già coniugale vengono lasciati in uso alla moglie, tranne tutti quei beni di carattere strettamente personale di proprietà di , che sono già stati portati via Parte_1
dallo stesso;
4. I ricorrenti si danno, altresì, reciproco atto che non hanno altri beni comuni da dividere;
5. si impegna ad estinguere ogni onere dovuto al condominio in cui insiste la Parte_1
casa già coniugale fino a luglio del 2022 per una somma ad oggi pari ad euro 794,00;
6. si impegna altresì ad estinguere ogni debenza per la fornitura idrica relativa Parte_1
alla casa familiare fino al dicembre 2023. Una volta ottenuta l'omologa, la signora CP_1
provvederà alla voltura dell'utenza idrica;
7. Essendo i figli maggiorenni, il padre potrà visitare liberamente gli stessi nei giorni, periodi ed orari a concordarsi preventivamente con i figli, rispettando sempre le esigenze personali degli stessi;
8. , insegnante, si dichiara economicamente autosufficiente;
Controparte_1
9. Ciascun genitore concorrerà al mantenimento ordinario del figlio in proporzione alle Per_1
proprie disponibilità, tenendo conto che lo stesso si è appena avviato al lavoro con un contratto di apprendistato per cui non è ancora economicamente indipendente;
10. Il sig. verserà alla sig. l'assegno mensile di euro 250,00 – ex lege da rivalutare Pt_1 CP_1
annualmente in base agli indici istat a decorrere da luglio 2025 – a titolo di contributo al mantenimento della seconda figlia , ; CP_2
11. Le ulteriori spese straordinarie necessarie, quali ad esempio quelle scolastiche, mediche non mutuabili., dentistiche, sanitarie e parasanitarie sostenute nell'interesse della salute dei figli, saranno poste a carico di entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
dette spese straordinarie saranno rimborsate mensilmente al genitore che le ha anticipate, previa esibizione dei relativi giustificativi fiscali.
Le spese straordinarie di carattere voluttuario, quali le parascolastiche e le ricreative, dovranno sempre essere preventivamente concordate fra i coniugi, in difetto, resteranno a carico del coniuge che le ha anticipate.
12. I ricorrenti si impegnano a darsi reciproca comunicazione iscritta nel caso di ulteriori cambi di domicilio o residenza.
B) ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della cancelleria, in copia autentica, all'
Ufficiale dello stato Civile del Comune di Castellammare di IA (Na) per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze (atto n. 12, parte II, Serie A, anno 2001).
C) Nulla per spese.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 9 luglio 2024.
Il presidente estensore dott.ssa ARnna Lopiano