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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovereto, sentenza 11/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovereto |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 144/2025
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 144 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 27.02.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...];
c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
38064 Folgaria (TN), via Roma civ. 45;
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
residente in [...];
(c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
via Roma civ. 47; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Andrea Tomasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto, p.zza Rosmini n. 11;
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] e residente in CP_1 C.F._5
Folgaria (TN), via Roma civ. 19;
PARTE RESISTENTE-contumace
Ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 27.02.2025 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio esponendo: CP_1
- di essere proprietari di alcune abitazioni in Folgaria prospicenti su via Roma;
- che l'ingresso delle rispettive proprietà sarebbe affacciato sulla stradina interna, corrente parallelamente alla via Roma;
- che tale stradina è graffata alle proprietà dei ricorrenti e della resistente ed è quindi suddivisa in segmenti di proprietà esclusiva di ciascuna parte in causa;
- che i ricorrenti, per raggiungere le rispettive proprietà, sarebbero sempre passati su tale stradina, ivi compreso sul segmento di proprietà della resistente;
- che dal 2023 la resistente avrebbe iniziato a intralciare il passaggio dei ricorrenti accatastando oggetti e immondizia puntualmente rimossi da parte dei ricorrenti;
- che il 29.02.2024 HE li avrebbe spogliati del possesso del segmento di strada di sua proprietà, installandovi una ringhiera ancorata stabilmente al terreno, rendendo di fatto impossibile il transito con mezzi meccanici.
Sulla base di quanto esposti i ricorrenti chiedono al Tribunale di Rovereto di essere reintegrati nel possesso della stradina privata, ordinando l'immediata rimozione della ringhiera e il ripristino dello status quo ante, con condanna di alla rifusione delle spese del giudizio. CP_1
Premesso altresì che
All'udienza del 03.04.2025, preso atto della mancata costituzione della resistente nonostante la ritualità della notifica, è stata dichiarata la sua contumacia;
si è quindi provveduto all'assunzione dell'interrogatorio libero delle parti e dei sommari informatori.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nelle proprie istanze, istruttorie e di merito, di cui al ricorso e la giudice si è riservata la decisione della casa.
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione nel possesso sia meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento della tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo di chi è titolare di quel diritto
(c.d. animus possidendi);
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o di lesione sostanziale di quel possesso, sorretto da animus spoliandi ovvero, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta è lesiva del possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta del possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza della lesione del suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio;
con riferimento a detto termine decadenziale la giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che poiché l'azione di spoglio si riferisce a diritti disponibili, il giudice non può d'ufficio rilevarne l'inosservanza (così Cass. n. 1036/1995, Cass. n. 3053/1992;
Cass. n. 7908/1987), che deve invece esser eccepita dal convenuto;
a fronte della proposizione dell'eccezione spetterà all'autore provare la tempestività dell'azione di spoglio (cfr. Cass. n.
6055/1996 e Cass. n. 3053/1992).
Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento della tutela possessoria.
Anzitutto, sussiste la prova del possesso da parte dei ricorrenti della stradina oggetto di causa: gli informatori sentiti, infatti, hanno confermato che i proprietari delle abitazioni prospicenti la stradina erano soliti transitarvi per accedere alle loro proprietà, così fondando la prova del cd corpus possessionis dei ricorrenti e a fronte della quale scatta, ai sensi dell'art. 1141 c.c., la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi, non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
In secondo luogo, gli informatori hanno confermato che la presenza di una ringhiera ancorata stabilmente al terreno che, in tutta evidenza, rende impossibile il passaggio con mezzi sulla strada oggetto del giudizio e limita fortemente il passaggio a piedi (possibile ma solo ai lati della ringhiera) e quindi lesiva del possesso esercitato dai ricorrenti;
con ogni probabilità l'installazione della ringhiera è stata effettuata dalla convenuta, sia in ragione del fatto che la ringhiera si trova in corrispondenza del segmento di strada di sua proprietà, sia perché, secondo quanto riferito dagli informatori, già in passato aveva ostacolato il passaggio su quel tratto di strada CP_1
posizionando beni e oggetti prontamente rimossi dai ricorrenti (che hanno quindi continuato a passare fino al posizionamento della ringhiera, avvenuto il 29.02.2024).
In terzo luogo, la condotta di spoglio è certamente avvenuta con violenza ossia contro la volontà, espressa o tacita, dei possessore, che più volte avevano spostato gli ostacoli mobili che CP_1
aveva posizionato sul tratto di strada prospicente la sua abitazione.
Alla luce di quanto argomentato, si accoglie la domanda di reintegrazione dei ricorrenti.
A fronte della soccombenza della resistente, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1. ORDINA ad di reintegrare i ricorrenti nel possesso del tratto di strada graffato CP_1
alla p.ed. 670 in C.C. Folgaria, ripristinando i luoghi di causa nella situazione ex ante e quindi provvedendo, a propria cura e spese, a rimuovere la ringhiera visibile nel doc. 4 di parte ricorrente entro 20 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento;
2. AUTORIZZA, i ricorrenti, decorso tale termine, a provvedere alla rimozione della ringhiera indicata al punto precedente, con spese a carico di CP_1
3. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese del giudizio liquidate complessivamente in € Parte_3 Parte_4
76,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 11/04/2025
La giudice
Giulia Paoli
IL TRIBUNALE DI ROVERETO in composizione monocratica, in persona della giudice Giulia Paoli, ha pronunciato la seguente nella causa iscritta al n. 144 del ruolo affari contenziosi dell'anno 2025 e promossa con ricorso depositato il 27.02.2025 da:
(c.f. ) nato a [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...];
c.f. ) nato a [...] il [...], residente in Parte_2 C.F._2
38064 Folgaria (TN), via Roma civ. 45;
(c.f. ) nato a [...] il [...], Parte_3 C.F._3
residente in [...];
(c.f. nato a [...] il [...], residente in Parte_4 CodiceFiscale_4
via Roma civ. 47; tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di ricorso, dall'avv. Andrea Tomasi ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Rovereto, p.zza Rosmini n. 11;
PARTE RICORRENTE contro
, nata il [...] a [...] e residente in CP_1 C.F._5
Folgaria (TN), via Roma civ. 19;
PARTE RESISTENTE-contumace
Ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA ex art. 703 c.p.c.
Premesso che
Con ricorso depositato il 27.02.2025 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno convenuto in giudizio esponendo: CP_1
- di essere proprietari di alcune abitazioni in Folgaria prospicenti su via Roma;
- che l'ingresso delle rispettive proprietà sarebbe affacciato sulla stradina interna, corrente parallelamente alla via Roma;
- che tale stradina è graffata alle proprietà dei ricorrenti e della resistente ed è quindi suddivisa in segmenti di proprietà esclusiva di ciascuna parte in causa;
- che i ricorrenti, per raggiungere le rispettive proprietà, sarebbero sempre passati su tale stradina, ivi compreso sul segmento di proprietà della resistente;
- che dal 2023 la resistente avrebbe iniziato a intralciare il passaggio dei ricorrenti accatastando oggetti e immondizia puntualmente rimossi da parte dei ricorrenti;
- che il 29.02.2024 HE li avrebbe spogliati del possesso del segmento di strada di sua proprietà, installandovi una ringhiera ancorata stabilmente al terreno, rendendo di fatto impossibile il transito con mezzi meccanici.
Sulla base di quanto esposti i ricorrenti chiedono al Tribunale di Rovereto di essere reintegrati nel possesso della stradina privata, ordinando l'immediata rimozione della ringhiera e il ripristino dello status quo ante, con condanna di alla rifusione delle spese del giudizio. CP_1
Premesso altresì che
All'udienza del 03.04.2025, preso atto della mancata costituzione della resistente nonostante la ritualità della notifica, è stata dichiarata la sua contumacia;
si è quindi provveduto all'assunzione dell'interrogatorio libero delle parti e dei sommari informatori.
Alla medesima udienza parte ricorrente ha precisato le conclusioni insistendo nelle proprie istanze, istruttorie e di merito, di cui al ricorso e la giudice si è riservata la decisione della casa.
Ritenuto che
La domanda di reintegrazione nel possesso sia meritevole di accoglimento.
Ai sensi dell'art. 1168 c.c., la tutela possessoria è riconosciuta a colui che sia stato violentemente od occultamente spogliato del possesso, entro l'anno dal sofferto spoglio.
I requisiti per il riconoscimento della tutela possessoria sono quindi:
1. l'esistenza di un possesso, ossia di un potere di fatto corrispondente al contenuto di un diritto reale (c.d. corpus possessionis), esercitato con l'animo di chi è titolare di quel diritto
(c.d. animus possidendi);
2. l'esistenza di uno spoglio, ossia di un atto di privazione o di lesione sostanziale di quel possesso, sorretto da animus spoliandi ovvero, secondo l'orientamento più recente e preferibile, dall'elemento soggettivo del dolo o della colpa, quindi sapendo o potendo sapere, usando l'ordinaria diligenza, che la propria condotta è lesiva del possesso altrui;
3. detto spoglio deve essere posto in essere con violenza o clandestinità e quindi contro la volontà espressa o presunta del possessore, ovvero nel momento in cui il possessore non era in grado di venire a conoscenza della lesione del suo possesso.
Inoltre, affinché l'azione di reintegrazione sia ammissibile, è necessario che essa venga proposta entro l'anno dal sofferto spoglio;
con riferimento a detto termine decadenziale la giurisprudenza assolutamente prevalente ha chiarito che poiché l'azione di spoglio si riferisce a diritti disponibili, il giudice non può d'ufficio rilevarne l'inosservanza (così Cass. n. 1036/1995, Cass. n. 3053/1992;
Cass. n. 7908/1987), che deve invece esser eccepita dal convenuto;
a fronte della proposizione dell'eccezione spetterà all'autore provare la tempestività dell'azione di spoglio (cfr. Cass. n.
6055/1996 e Cass. n. 3053/1992).
Nel caso in esame sussistono tutti i presupposti richiesti dall'art. 1168 c.c. per il riconoscimento della tutela possessoria.
Anzitutto, sussiste la prova del possesso da parte dei ricorrenti della stradina oggetto di causa: gli informatori sentiti, infatti, hanno confermato che i proprietari delle abitazioni prospicenti la stradina erano soliti transitarvi per accedere alle loro proprietà, così fondando la prova del cd corpus possessionis dei ricorrenti e a fronte della quale scatta, ai sensi dell'art. 1141 c.c., la presunzione iuris tantum di sussistenza dell'animus possidendi, non superata nel caso di specie da alcuna prova contraria.
In secondo luogo, gli informatori hanno confermato che la presenza di una ringhiera ancorata stabilmente al terreno che, in tutta evidenza, rende impossibile il passaggio con mezzi sulla strada oggetto del giudizio e limita fortemente il passaggio a piedi (possibile ma solo ai lati della ringhiera) e quindi lesiva del possesso esercitato dai ricorrenti;
con ogni probabilità l'installazione della ringhiera è stata effettuata dalla convenuta, sia in ragione del fatto che la ringhiera si trova in corrispondenza del segmento di strada di sua proprietà, sia perché, secondo quanto riferito dagli informatori, già in passato aveva ostacolato il passaggio su quel tratto di strada CP_1
posizionando beni e oggetti prontamente rimossi dai ricorrenti (che hanno quindi continuato a passare fino al posizionamento della ringhiera, avvenuto il 29.02.2024).
In terzo luogo, la condotta di spoglio è certamente avvenuta con violenza ossia contro la volontà, espressa o tacita, dei possessore, che più volte avevano spostato gli ostacoli mobili che CP_1
aveva posizionato sul tratto di strada prospicente la sua abitazione.
Alla luce di quanto argomentato, si accoglie la domanda di reintegrazione dei ricorrenti.
A fronte della soccombenza della resistente, quest'ultima va condannata alla rifusione delle spese del giudizio, nella misura liquidata in dispositivo, a favore di parte ricorrente.
P.Q.M.
1. ORDINA ad di reintegrare i ricorrenti nel possesso del tratto di strada graffato CP_1
alla p.ed. 670 in C.C. Folgaria, ripristinando i luoghi di causa nella situazione ex ante e quindi provvedendo, a propria cura e spese, a rimuovere la ringhiera visibile nel doc. 4 di parte ricorrente entro 20 giorni dalla pronuncia del presente provvedimento;
2. AUTORIZZA, i ricorrenti, decorso tale termine, a provvedere alla rimozione della ringhiera indicata al punto precedente, con spese a carico di CP_1
3. CONDANNA al pagamento a favore di CP_1 Parte_1 Parte_2
e delle spese del giudizio liquidate complessivamente in € Parte_3 Parte_4
76,00 per anticipazioni e in € 1.800,00 per compensi, oltre al 15% per spese generali, C.N.P.A.
e I.V.A. come per legge.
Così deciso in Rovereto 11/04/2025
La giudice
Giulia Paoli