Articolo 5 della Legge 2 aprile 1979, n. 97
Articolo 4Articolo 6
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21 aprile 1979
Art. 5. Nuove valutazioni

Gli uditori giudiziari, per i quali il Consiglio superiore della magistratura ritenga con provvedimento motivato di non deliberare la promozione a magistrato di tribunale, sono sottoposti a nuova valutazione, con le stesse modalita' della precedente, dopo due anni.
In caso di esito favorevole di tale seconda valutazione la nomina a magistrato di tribunale decorre, a tutti gli effetti, dal compimento del quarto anno dalla nomina ad uditore.
L'uditore giudiziario, che per due volte e' stato valutato negativamente, e' dispensato dal servizio.
Entrata in vigore il 21 aprile 1979