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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 22/05/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4127/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 4127/2020, avente ad oggetto: appello – opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 6.03.2020 in calce all'atto di citazione in appello per
Notaio , Rep. n. 161.460, Racc. n. 35.989, e in virtù di Persona_1 decreto dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv. ANNAPAOLA DE
MASI, elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura, in
Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale)
- Parte appellante –
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, _1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
SALVATORE FRANCESCO RIVERSO, presso il cui studio, sito in Soverato, alla Via Veneto n. 7, elettivamente domicilia
- Parte appellata -
pagina 1 di 9
Controparte_2
- Parte appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “- In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria e, nello specifico, in favore della Commissione Tributaria Prov.le di
Catanzaro; - Nel merito, nel caso di mancata condivisione dell'eccezione preliminare, riformare e/o annullare la sentenza la sentenza del Giudice di
Pace di Catanzaro, dott.ssa Carmela Arcuri, n. 1740/2020, emessa in data
19/10/2020, nel procedimento con R.G. N. 2466/2020 vertente tra _1
c/ c/ -Riscossione-non
[...] Parte_1 Controparte_2 notificata, respingendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata”.
Parte appellata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatt o e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato , la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1740/2020 , resa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, depositata in data 20.10.2020, con la quale veniva accolta l'opposizione spiegata dall'odierno appellato e, per l'effetto, disposta la cancellazione dall'estratto di ruolo emesso dall' Controparte_2
, dell'importo di € 293,29 portato dalla cartella esattoriale n.
[...]
03020140014240434000 notificata in data 24/09/2014, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, Ente impositore la
, nonché annullata la predetta cartella esattoriale per Parte_1
pagina 2 di 9 prescrizione delle relative somme.
A fondamento del presente gravame, parte appellante ha eccepito: q uale primo motivo di doglianza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del
31.12.1992, così come novellato dall'art. 12 c. 2 della Legge n. 448 del
28.12.2001, atteso che nel caso di specie il contribuente aveva impugnato non già un atto esecutivo, bensì direttamente la pretesa tributa ria, ovvero l'estratto di ruolo che fa parte del procedimento tributario;
quale secondo motivo di appello, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ammesso l'impugnativa dell'estratto di ruolo, poiché, in mancanza di azioni esecutive, l'impugnazione dell'estratto di ruolo sarebbe inammissibile per difetto d'interesse ad agire, dal momento che lo stesso potrebbe essere impugnato solo in caso di assenza o invalidità della notifica della cartella esattoriale o, per far valere la prescrizione, in presenza di atti esecutivi , mentre, nel caso di specie, lo stesso opponente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale impugnata con l'estratto di ruolo;
infine, quale terzo motivo di appello, che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale al credito relativo alla cartella di pagamento notificata al contribuente, in luogo della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Per tali ragioni, la parte appellante ag iva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dedotto l'infondatezza _1 delle censure di controparte, evidenziando : che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata regolarmente notificata;
che sussisterebbe nella fattispecie la giurisdizione del giudice adito poiché viene fatto valere un atto successivo alla notifica della cartella, estintivo della pretesa tributaria, divenuta definitiva nel merito e che, pertanto, l'oggetto della controversia non è più l'esistenza dell'obbli gazione tributaria, bensì l'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata .
pagina 3 di 9 In virtù di quanto innanzi esposto, ha rassegnato le _1 conclusioni riportate in premessa.
L' , pur se regolarmente citata, rimaneva Controparte_3 contumace nel presente giudizio di appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
14.06.2021, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva una serie di rinvii ed in data 6.07.2023 veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza del 5.12.2024, la rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti, non si è costituita in Controparte_4 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'attore ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 03020140014240434000 notificata il
24.09.2014 recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 233,81 per omesso pagamento della tassa automobilistica alla per Parte_1
l'anno 2009, unitamente all'estratto di ruolo n. 0002224/2014, eccependo la prescrizione del debito successiva alla notifica della predetta cartella.
Ebbene, sulla base di tali elementi, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito sollevata dalla parte appellante.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n.
448 - si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, nel pagina 4 di 9 caso di specie assenti (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 8770; conf. Cass.
31.3.2008 n. 8279).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad un a valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonch é dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822).
Questi principi sono stati confermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nell'ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16989, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: “nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
pagina 5 di 9 all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al mom ento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha precisato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nn. 35116/2022 e
30666/2022 e, da ultimo, dalla più recente decisione della Corte di pagina 6 di 9 Cassazione n. 32539/2024.
Alla luce delle pronunce richiamate non può che concludersi che:
- laddove si tratti di crediti tributari e l'esecuzione non sia ancora iniziata, la giurisdizione è del giudice tributario, anche nel caso in cui l'attore proponga azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione (ciò in quanto l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata );
- sono devolute alla giurisdizione ordinaria le o pposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57 d.p.r. n.
602/1973) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte
Costituzionale, le opposizioni ex art. 615 co. 2 c.p.c. (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Dunque, affinché possa radicarsi la giurisdizione de l G.O. è necessario che l'agente della riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria notificando il pignoramento, mentre ove, come nella specie, l'esecuzione non sia ancora iniziata e il debitore contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo dello stesso intervenuto dopo la notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario. Ne consegue che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
In forza degli enunciati principi, la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario, avendo essa ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, cioè di un atto estraneo all'esecuzione forzata, per un credito di natura tributaria che si ritiene prescritto successivamente alla notifica della stessa.
pagina 7 di 9 L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione comporta l'omesso esame degli altri due motivi di appello, il quale presuppone che il giudice sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c.: le spese del doppio grado vanno poste a carico dell'appellato.
La chiusura in rito del giudizio e la peculiarità della questione giustific ano la parziale compensazione in ragione di ½ delle spese di lite - poste per il resto a carico di - che, considerate la natura, il valore (€ _1
233,81), la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i parametri tariffari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione ed INDICA, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice tributario;
3) CONDANNA al pagamento, in favore della _1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano, al netto della compensazione di ½, nella misura di €
86,50 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della _1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano, al netto della compensazione di ½, nella misura di €
86,50 a titolo di compensi profe ssionali, oltre rimborso spese vive pari pagina 8 di 9 ad € 45,75 (½ C.U.+marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Catanzaro, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
Seconda Sezione Civile
Il Tribunale di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, nella persona della dott.ssa Ottavia Urto, in funzione di giudice di appello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281-sexies c.p.c.
nella causa iscritta al N.R.G. 4127/2020, avente ad oggetto: appello – opposizione ex art. 615 c.p.c.
TRA
(C.F.: ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa, giusta procura notarile generale alle liti del 6.03.2020 in calce all'atto di citazione in appello per
Notaio , Rep. n. 161.460, Racc. n. 35.989, e in virtù di Persona_1 decreto dirigenziale dell'Avvocatura Regionale, dall'Avv. ANNAPAOLA DE
MASI, elettivamente domiciliata presso la sede regionale dell'Avvocatura, in
Catanzaro, località Germaneto (Cittadella Regionale)
- Parte appellante –
E
(C.F.: ), rappresentato e difeso, _1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione di primo grado, dall'Avv.
SALVATORE FRANCESCO RIVERSO, presso il cui studio, sito in Soverato, alla Via Veneto n. 7, elettivamente domicilia
- Parte appellata -
pagina 1 di 9
Controparte_2
- Parte appellata contumace -
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte appellante: “- In via preliminare: accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria e, nello specifico, in favore della Commissione Tributaria Prov.le di
Catanzaro; - Nel merito, nel caso di mancata condivisione dell'eccezione preliminare, riformare e/o annullare la sentenza la sentenza del Giudice di
Pace di Catanzaro, dott.ssa Carmela Arcuri, n. 1740/2020, emessa in data
19/10/2020, nel procedimento con R.G. N. 2466/2020 vertente tra _1
c/ c/ -Riscossione-non
[...] Parte_1 Controparte_2 notificata, respingendo, in riforma dell'impugnata sentenza, la domanda proposta in primo grado perché inammissibile e/o improponibile e/o improcedibile e/o infondata”.
Parte appellata: “Voglia l'On.le Tribunale adito, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa: rigettare l'appello, confermare la sentenza di primo grado con vittoria di spese e competenze del presente giudizio con distrazione ex art. 93 cpc.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatt o e di diritto della decisione.
Con atto di citazione ritualmente notificato , la ha proposto Parte_1 appello avverso la sentenza n. 1740/2020 , resa dal Giudice di Pace di
Catanzaro, depositata in data 20.10.2020, con la quale veniva accolta l'opposizione spiegata dall'odierno appellato e, per l'effetto, disposta la cancellazione dall'estratto di ruolo emesso dall' Controparte_2
, dell'importo di € 293,29 portato dalla cartella esattoriale n.
[...]
03020140014240434000 notificata in data 24/09/2014, relativa al mancato pagamento della tassa automobilistica per l'anno 2009, Ente impositore la
, nonché annullata la predetta cartella esattoriale per Parte_1
pagina 2 di 9 prescrizione delle relative somme.
A fondamento del presente gravame, parte appellante ha eccepito: q uale primo motivo di doglianza, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore della giurisdizione tributaria ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs. n. 546 del
31.12.1992, così come novellato dall'art. 12 c. 2 della Legge n. 448 del
28.12.2001, atteso che nel caso di specie il contribuente aveva impugnato non già un atto esecutivo, bensì direttamente la pretesa tributa ria, ovvero l'estratto di ruolo che fa parte del procedimento tributario;
quale secondo motivo di appello, l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha ammesso l'impugnativa dell'estratto di ruolo, poiché, in mancanza di azioni esecutive, l'impugnazione dell'estratto di ruolo sarebbe inammissibile per difetto d'interesse ad agire, dal momento che lo stesso potrebbe essere impugnato solo in caso di assenza o invalidità della notifica della cartella esattoriale o, per far valere la prescrizione, in presenza di atti esecutivi , mentre, nel caso di specie, lo stesso opponente aveva dichiarato di aver ricevuto la notifica della cartella esattoriale impugnata con l'estratto di ruolo;
infine, quale terzo motivo di appello, che il Giudice di prime cure avrebbe erroneamente ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale al credito relativo alla cartella di pagamento notificata al contribuente, in luogo della prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c..
Per tali ragioni, la parte appellante ag iva in giudizio, rassegnando le conclusioni riportate in premessa.
Si è costituito in giudizio , il quale ha dedotto l'infondatezza _1 delle censure di controparte, evidenziando : che la giurisprudenza di legittimità ha più volte ribadito l'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo unitamente alla cartella di pagamento, anche nel caso in cui quest'ultima sia stata regolarmente notificata;
che sussisterebbe nella fattispecie la giurisdizione del giudice adito poiché viene fatto valere un atto successivo alla notifica della cartella, estintivo della pretesa tributaria, divenuta definitiva nel merito e che, pertanto, l'oggetto della controversia non è più l'esistenza dell'obbli gazione tributaria, bensì l'attualità del diritto dell'ente creditore di procedere all'esecuzione forzata .
pagina 3 di 9 In virtù di quanto innanzi esposto, ha rassegnato le _1 conclusioni riportate in premessa.
L' , pur se regolarmente citata, rimaneva Controparte_3 contumace nel presente giudizio di appello.
Disposta l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del
14.06.2021, il precedente Giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, la rinviava per la precisazione delle conclusioni.
La causa subiva una serie di rinvii ed in data 6.07.2023 veniva riassegnata allo scrivente magistrato, che, con ordinanza del 5.12.2024, la rinviava per la discussione e decisione ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c..
All'odierna udienza, a seguito di discussione svoltasi in “modalità cartolare”, la causa è stata decisa dalla scrivente con l'emissione della presente sentenza, che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
***
Nonostante la ritualità della notificazione dell'atto di appello eseguita nei suoi confronti, non si è costituita in Controparte_4 giudizio, di talché ne va dichiarata la contumacia.
Tanto premesso, l'appello è fondato e merita accoglimento.
L'attore ha proposto opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., avverso la cartella di pagamento n. 03020140014240434000 notificata il
24.09.2014 recante l'iscrizione a ruolo della complessiva somma di € 233,81 per omesso pagamento della tassa automobilistica alla per Parte_1
l'anno 2009, unitamente all'estratto di ruolo n. 0002224/2014, eccependo la prescrizione del debito successiva alla notifica della predetta cartella.
Ebbene, sulla base di tali elementi, deve ritenersi fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione del Giudice adito sollevata dalla parte appellante.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'attribuzione alle commissioni tributarie della cognizione di tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie - ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs. n. 546 del 1992, come sostituito dall'art. 12, comma 2, della L. 28 dicembre 2001, n.
448 - si estende ad ogni questione relativa all' an o al quantum del tributo, arrestandosi unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, nel pagina 4 di 9 caso di specie assenti (cfr. Cass. Sez. Un., 3.5.2016 n. 8770; conf. Cass.
31.3.2008 n. 8279).
Le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno chiarito che “[…] alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad un a valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti
(non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonch é dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in excutivis successivi al momento della valida notifica della cartella
o dell'intimazione, o successivi - nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica - all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione” (cfr. Cass.
Sez. Un. 14.4.2020 n. 7822).
Questi principi sono stati confermati dalle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione, nell'ordinanza del 25 maggio 2022, n. 16989, nella quale è affermato il seguente principio di diritto: “nel sistema del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2 e del D.P.R. n. 602 del 1973, artt.
49 e segg., ed in particolare dell'art. 57 di quest'ultimo, come emendato dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 114 del 2018, il discrimine fra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria in ordine all'attuazione della pretesa tributaria che si sia manifestata con un atto esecutivo va fissato nei termini seguenti: a) alla giurisdizione tributaria spetta la cognizione di ogni questione con cui si reagisce di fronte all'atto esecutivo adducendo fatti incidenti sulla pretesa tributaria che si assumano verificati
e, dunque, rilevanti sul piano normativo, fino alla notificazione della cartella esattoriale o dell'intimazione di pagamento, se validamente avvenute, o fino al momento dell'atto esecutivo, qualora la notificazione sia mancata, sia avvenuta in modo inesistente o sia avvenuta in modo nullo, e ciò, tanto se si tratti di fatti inerenti ai profili di forma e di contenuto degli atti in cui è espressa la pretesa, quanto se si tratti di fatti inerenti
pagina 5 di 9 all'esistenza ed al modo di essere di tale pretesa in senso sostanziale, cioè di fatti costitutivi, modificativi od impeditivi di essa (con l'avvertenza, in questo secondo caso, che, se dedotta una situazione di nullità, mancanza, inesistenza di detta notifica, essa non si assuma rilevante ai fini della verificazione del fatto dedotto); b) alla giurisdizione ordinaria spetta la cognizione delle questioni inerenti alla forma e dunque alla legittimità formale dell'atto esecutivo come tale, sia se esso fosse conseguito ad una valida notifica della cartella o dell'intimazione, non contestate come tali, sia se fosse conseguito in situazione di mancanza, inesistenza o nullità della notificazione di tali atti (non deducendosi come vizio dell'atto esecutivo tale situazione), nonché dei fatti incidenti sulla pretesa sostanziale tributaria azionata in executivis successivi al mom ento della valida notifica della cartella o dell'intimazione, o successivi – nell'ipotesi di nullità, mancanza o inesistenza della detta notifica – all'atto esecutivo che avesse assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione dunque avesse legittimato ad impugnarli davanti alla giurisdizione tributaria)”.
Nella citata pronuncia, la Corte di Cassazione, nella sua composizione più autorevole, ha precisato che “se con riguardo alle vicende estintive anteriori alla notifica della cartella che si assume invalida, come si è visto, la giurisdizione è senz'altro riservata al giudice tributario in base al diritto vivente formatosi, anche con riguardo alla prescrizione relativa al periodo successivo alla cartella, che il giudice abbia ritenuto validamente eseguita, va affermata la giurisdizione del medesimo giudice tributario. Si tratta di conclusione coerente con quanto previsto dal ricordato art. 2 d.lgs. n.546/1992, alla cui stregua
«Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento”, non ricorrendo nel caso di specie alcuna controversia relativa ad atti dell'esecuzione forzata successivi alla notifica della cartella”.
Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite nn. 35116/2022 e
30666/2022 e, da ultimo, dalla più recente decisione della Corte di pagina 6 di 9 Cassazione n. 32539/2024.
Alla luce delle pronunce richiamate non può che concludersi che:
- laddove si tratti di crediti tributari e l'esecuzione non sia ancora iniziata, la giurisdizione è del giudice tributario, anche nel caso in cui l'attore proponga azione di accertamento negativo del credito tributario facendo valere la prescrizione maturata dopo la cartella o l'avviso la cui notifica non sia messa in discussione (ciò in quanto l'articolo 2 assegna al giudice speciale “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati” ed al contempo contempla la giurisdizione ordinaria soltanto in relazione alle questioni fatte valere quando l'esecuzione è già iniziata );
- sono devolute alla giurisdizione ordinaria le o pposizioni agli atti esecutivi e l'opposizione 615 relativa alla pignorabilità dei beni (art. 57 d.p.r. n.
602/1973) nonché, per effetto della sentenza n. 114/2018 della Corte
Costituzionale, le opposizioni ex art. 615 co. 2 c.p.c. (cioè ad esecuzione iniziata) anche per fatti verificatisi tra la notifica della cartella o dell'avviso e la notifica del pignoramento, qualora manchi un atto che l'attore avrebbe potuto impugnare davanti al giudice tributario.
Dunque, affinché possa radicarsi la giurisdizione de l G.O. è necessario che l'agente della riscossione abbia dato inizio all'esecuzione forzata tributaria notificando il pignoramento, mentre ove, come nella specie, l'esecuzione non sia ancora iniziata e il debitore contesti l'esistenza del credito tributario in forza di un fatto estintivo dello stesso intervenuto dopo la notifica della cartella o dell'avviso, la giurisdizione spetta al giudice tributario. Ne consegue che la giurisdizione del giudice tributario si arresta unicamente di fronte agli atti dell'esecuzione tributaria, ricadendovi anche l'eccezione di prescrizione dedotta tramite l'impugnazione della cartella esattoriale, in quanto atto prodromico all'esecuzione.
In forza degli enunciati principi, la giurisdizione sull'odierna controversia spetta al giudice tributario, avendo essa ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, cioè di un atto estraneo all'esecuzione forzata, per un credito di natura tributaria che si ritiene prescritto successivamente alla notifica della stessa.
pagina 7 di 9 L'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione comporta l'omesso esame degli altri due motivi di appello, il quale presuppone che il giudice sia munito di giurisdizione a decidere la controversia.
L'accoglimento dell'appello comporta altresì la riforma della sentenza di primo grado in ordine al capo sulle spese di lite ai sensi dell'art. 336 c.p.c.: le spese del doppio grado vanno poste a carico dell'appellato.
La chiusura in rito del giudizio e la peculiarità della questione giustific ano la parziale compensazione in ragione di ½ delle spese di lite - poste per il resto a carico di - che, considerate la natura, il valore (€ _1
233,81), la complessità delle questioni, si liquidano in dispositivo, secondo i criteri di cui al D.M. n. 55/2014 (così come modificato con D.M. n.
147/2022), applicando i parametri tariffari minimi.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così decide:
1) DICHIARA la contumacia di Controparte_2
;
[...]
2) ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, DICHIARA il proprio difetto di giurisdizione ed INDICA, quale giudice munito di giurisdizione, il giudice tributario;
3) CONDANNA al pagamento, in favore della _1
, delle spese di lite del primo grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano, al netto della compensazione di ½, nella misura di €
86,50 a titolo di compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A.;
4) CONDANNA al pagamento, in favore della _1
, delle spese di lite del presente grado di giudizio, Parte_1 che si liquidano, al netto della compensazione di ½, nella misura di €
86,50 a titolo di compensi profe ssionali, oltre rimborso spese vive pari pagina 8 di 9 ad € 45,75 (½ C.U.+marca da bollo), oltre rimborso spese generali nella misura del 15% come per legge, I.V.A. e C.P.A. .
Catanzaro, lì 22/05/2025
Il Giudice
Dott.ssa Ottavia Urto
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