Sentenza 23 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana |
| Numero : | 175 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00175/2026REG.PROV.COLL.
N. 00127/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 127 del 2025, proposto da
Lavalux s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9420542D2D, rappresentata e difesa dall'avvocato Nazareno Pergolizzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano MA di Messina, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, domiciliataria in Palermo, via Mariano Stabile, 182;
RN AR, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Giuseppe Mazzarella, con domicilio eletto presso il suo studio in Palermo, via Caltanissetta 1;
nei confronti
S.R.L. Servizi Sanitari Integrati, non costituita in giudizio;
Impremed S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Valerio Zimatore, Paola Procopio, con domicilio eletto presso lo studio Valerio Zimatore in Catanzaro, via Buccarelli 49;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Quinta) n. 3612/2024, resa tra le parti
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Gaetano MA di Messina, della Impremed S.p.A. e dell’RN AR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 novembre 2025 il Cons. UR NI LE RA e uditi per le parti gli avvocati come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con deliberazione n. 1223 del 30 settembre 2022 l’A.R.N.A.S. AR di Catania, nella qualità di azienda capofila delle altre presenti nel bacino orientale della Sicilia, ha indetto la procedura aperta per l’affidamento del quadriennale “ servizio di lavaggio e noleggio della biancheria piana e sagomata, per le Aziende Sanitarie ed Ospedaliere della Regione Sicilia – Bacino della Sicilia Orientale ”, suddiviso in otto lotti, da aggiudicarsi con il criterio del prezzo più basso.
La Lavalux s.r.l. partecipava all’affidamento del lotto n. 5 (C.I.G. 9420542D2D – A.O.U. Policlinico “G. MA” di Messina”) e del lotto n. 6 (C.I.G. 942055798F – I.R.C.S.S. “Bonino Pulejo – Piemonte” di Messina).
Con deliberazione n. 374 del 9 maggio 2024 la stazione appaltante approvava gli atti della procedura e le graduatorie dei singoli lotti, aggiudicando alla Lavalux s.r.l. il lotto n. 6.
In relazione al lotto n. 5, invece, la Lavalux s.r.l. si classificava terza, preceduta dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in seconda posizione, e dall’aggiudicataria e prima classificata Impremed S.p.A..
Avverso l’aggiudicazione del lotto n. 5 la Lavalux s.r.l. proponeva ricorso, successivamente integrato da motivi aggiunti, lamentando l’illegittimità della decisione assunta dalla Stazione appaltante in relazione alla prima e alla seconda classificata.
Con la sentenza n. 3612/2024 pubblicata il 31 ottobre 2024 il T.A.R. per la Sicilia, sezione staccata di Catania, sez. V, dichiarava il ricorso e i motivi aggiunti in parte inammissibili, rigettandoli per il resto e compensando le spese processuali tra le parti in ragione dell’infondatezza delle censure dedotte in relazione alla seconda classificata Servizi Sanitari s.r.l. e della conseguente inammissibilità per carenza di interesse delle doglianze formulate nei riguardi dell’aggiudicataria Impremed S.p.A..
Con l’appello notificato e depositato il 31 gennaio 2025 la Lavalux s.r.l. domandava la riforma, previa concessione delle opportune misure cautelari, della decisione assunta dal T.A.R., insistendo nei motivi dedotti in primo grado.
Si opponevano all’accoglimento dell’appello la Impremed S.p.A., l’A.R.N.A.S. AR di Catania e, con memoria di mero stile, l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. MA di Messina.
All’esito della camera di consiglio del 20 febbraio 2025 fissata per la decisione sull’istanza cautelare dell’appellante, il Collegio disponeva il rinvio della causa al merito.
Le parti depositavano delle memorie conclusive.
All’udienza pubblica del 20 novembre 2025 il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, dopo avere udito i difensori delle parti, tratteneva l’appello in decisione.
DIRITTO
I. – L’ordine di esame dei motivi.
I.1. Le censure dedotte in primo grado dall’appellante con il ricorso integrato da motivi aggiunti sono rivolte tanto nei confronti della prima quanto della seconda classificata in relazione al lotto n. 5.
I.2. Il T.A.R. ha esaminato anzitutto i motivi formulati avverso la seconda classificata e, avendoli ritenuti infondati, ha rigettato il ricorso integrato dai motivi aggiunti in relazione alla seconda classificata, dichiarandolo per il resto inammissibile per carenza di interesse in ordine alle censure dedotte avverso la prima classificata.
I.3. Con il proposto appello si ripropongono le censure non accolte dal T.A.R. avverso entrambe le società posizionate in graduatoria prima dell’appellante.
I.4. Pertanto, è opportuno seguire il medesimo ordine di esame dei motivi di appello così come proposto dall’appellante avverso la sentenza impugnata, procedendo, anzitutto, con la disamina della posizione della seconda classificata per poi, ove ne sia acclarata la fondatezza con eventuale estromissione del concorrente o superamento di posizione in graduatoria, esaminare anche i motivi diretti nei confronti dell’aggiudicataria, dovendosi, altrimenti, lo scrutinio fermare a fonte dell’impossibilità per la parte ricorrente di trarre alcuna utilità dall’accoglimento del ricorso, per la presenza di altro concorrente utilmente graduato (arg. ex Adunanza Plenaria, Cons. Stato, 3 febbraio 2014, n. 8; Cons. Stato, sez. V, 29 aprile 2020, n. 2725).
II. – Il primo motivo di appello: l’anomalia dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l.
II. 1. Con il primo motivo dell’appello principale si lamenta l’erroneità della decisione assunta dal T.A.R. in relazione alla valutazione della Stazione appaltante in ordine all’eventuale anomalia dell’offerta della seconda in classifica, Servizi Sanitari Integrati s.r.l..
II.2. L’appellante aveva lamentato con il settimo motivo integrato dai motivi aggiunti l’insostenibilità economica dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l., contestandone vari profili.
II.3. Il T.A.R. ha ritenuto i motivi infondati poiché non vi sarebbe prova della manifesta incongruità dei costi di trasporto indicati dalla società S.S.I. (pari a € 103.272,00), sembrando coerenti con le modalità con cui la controinteressata intenderebbe organizzare il servizio, ivi incluso l’utilizzo del transit point a Messina e il trasporto da e per lo stabilimento di IM da e per il Transit point 2 giorni a settimana.
II.4. L’appellante ritiene, invece, che la valutazione della Stazione appaltante e del T.A.R. sia errata poiché i costi quantificati dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l.: a) non considererebbero i pedaggi autostradali e di imbarco che, considerata la frequenza dei viaggi, dovrebbero ammontare a € 26.218,40; b) sarebbero stati erroneamente calcolati in relazione al costo del personale con qualifica di autista categoria B1 da impiegarsi per 21 ore settimanali, ammontante a € 32.245,02, tenuto conto che “ …un operaio inquadrato nel livello “B1” è impiegato per 38 ore settimanali e per 52 settimane all’anno, che corrispondono a 1976 ore/anno (38 ore x 52 settimane = 1976). A tale impegno orario corrisponde un costo annuale pari ad € 41.713,36 (1976 ore x 21,11 euro = € 41.713,36), di gran lunga superiore al costo esposto da controparte (€ 33.942,12) ”; c) sarebbero inattendibili con riguardo alle sette unità di manodopera inquadrata nel livello B1 del C.C.N.L. “ Imprese del Sistema Industriale Integrato di Servizi Tessili e Medici Affini ”, e da impiegarsi per n. 40 ore settimanali, atteso che “ …gli oneri effettivi per tale addetto sono, in realtà, più del doppio. Come acclarato dall’allegata perizia (cfr. pag. 3), infatti, “per un monte ore di 40 ore settimanali non corrisponde un importo annuale di € 21.681,12 ma bensì 40 ore x 52 settimane x 21,11€ fornisce un importo annuale di € 43.908,80 ”; d) sarebbero sottostimati in relazione al numero di autisti da concretamente impiegare per il trasporto, considerato che i tempi di percorrenza della tratta IM – Messina (13 ore), le ore massime in cui ogni autista può guidare ogni giorno (pari a 9 ovvero a 10 per due giorni a settimana) e le ore di riposo che lo stesso deve osservare dovrebbe concludersi nel senso che “ …non è…ammesso effettuare il trasporto impiegando un solo autista, quindi ne dovevano essere considerati due con il conseguente raddoppio dei costi e l’imputazione delle maggiorazioni dovute alle ore di straordinario ”.
II.5. La Impremed s.r.l. eccepisce l’inammissibilità dell’appello per difetto di interesse poiché la Servizi Sanitari Integrati s.r.l., pur non potendo essere aggiudicataria di 3 lotti secondo quanto previsto dal punto 3 del disciplinare di gara e pur essendo stata aggiudicataria dei lotti n. 1, 2, 3, potrebbe egualmente concorrere nella sua qualità di seconda classificata all’aggiudicazione del lotto in questione qualora fosse dichiarata l’anomalia della sua offerta presentata in relazione al lotto n. 2 (CIG 94204988DF) impugnata con separato ricorso dalla Lavanderia Igea s.r.l. e pendente in appello al R.G. n. 1107/2024.
II.5.1. L’eccezione è infondata.
II.5.2. L’appellante ha, infatti, dedotto motivi specifici in relazione alla posizione della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. che, quindi, dovranno essere esaminati a prescindere dall’esito dell’appello proposto dalla Lavanderia Igea s.r.l. con riguardo al lotto n. 2.
II.6. Il motivo è fondato.
II.7. Il Collegio, anzitutto, richiama l’indirizzo giurisprudenziale secondo cui ( ex plurimis , Cons. Stato, sez. V, 29 novembre 2021, n. 7951; sez. V, 01/03/2023, n.2170), la valutazione di anomalia dell'offerta costituisce tipica espressione della discrezionalità tecnica di cui l'amministrazione è titolare per il conseguimento e la cura dell'interesse pubblico a essa affidato dalla legge (Cons. Stato, sez. V, 14 giugno 2021, n. 4620; sez. V, 1° giugno 2021, n. 4209); detta valutazione è di norma sottratta al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che non sia manifestamente inficiata da irragionevolezza, irrazionalità, illogicità, arbitrarietà o travisamento dei fatti (Cons. Stato, sez. V, 13 febbraio 2023, n. 1522).
Detto in altri termini, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni operate dalla stazione appaltante in ordine al giudizio di anomalia dell'offerta non può estendersi oltre l'apprezzamento della loro intrinseca logicità e ragionevolezza, nonché della congruità della relativa istruttoria, essendo preclusa all'organo giurisdizionale la possibilità di svolgere (autonomamente o a mezzo di consulenti tecnici) un'autonoma verifica circa la sussistenza, o meno, dell'anomalia, trattandosi di questione riservata all'esclusiva discrezionalità tecnica dell'amministrazione (Consiglio di Stato sez. V, 01/03/2023, n.2170).
Peraltro, non possono in generale disporsi mezzi istruttori idonei a esonerare le parti dai propri oneri probatori, considerato, infatti, che, secondo quanto chiarito dal Consiglio di Stato (sez. V, 04/11/2022, n. 9691), quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell'offerta e questa sia stata impugnata dall'operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell'amministrazione, essendo perciò gravato dell'onere della prova relativa, potendosi dubitare della congruità dell'offerta, anche sotto lo specifico profilo relativo al costo della manodopera, qualora la discordanza sia considerevole e palesemente ingiustificata, alla luce di una valutazione globale e sintetica che è espressione di un apprezzamento tecnico-discrezionale insindacabile, salvo che l’erroneità o irragionevolezza non renda l'offerta complessivamente inattendibile (così, Cons. St., sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554; nello stesso senso, quanto all'onere probatorio gravante sul ricorrente, anche Cons. St., sez. IV, 4 giugno 2020, n. 3528).
In conclusione, il sindacato del giudice amministrativo sulle valutazioni tecniche della Stazione appaltante è pieno ed effettivo, ma non può mai essere di tipo sostitutivo, non rientrandosi in uno dei casi tassativi di giurisdizione di merito previsti dall’art. 134 c.p.a..
II.8. Con specifico riguardo al caso in esame, il Collegio osserva che taluni profili rilevati dall’appellante appaiono particolarmente critici in ordine alla sostenibilità economica dell’offerta della seconda classificata Servizi Sanitari Integrati s.r.l., al punto da non potersi ritenere che la valutazione dell’Amministrazione sia stata contraddistinta da un’indagine approfondita e puntuale in sede di verifica di anomalia dell’offerta.
II.8.1. In ordine al trasporto, infatti, la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. ha indicato un costo di € 103.272,00, ma non sembrano essere stati correttamente computati i costi di traghettamento. E invero, contrariamente a quanto sostenuto dal T.A.R., non sembra possa adoperarsi quale unità di misura la tariffa di € 53,68 per l’attraversamento dello Stretto di Messina in senso di andata e ritorno, in quanto essa è prevista per i mezzi non commerciali, mentre appare plausibile che la tariffa da considerare debba essere ben più alta, tenuto conto delle circostanze chiarite dall’appellante nella relazione di parte depositata in atti. In tal senso il perito di parte ha indicato la tariffa di 196,30 che è più coerente con la tipologia di mezzo da utilizzare per il trasporto della biancheria in questione e che, se moltiplicata per i 305 giorni di consegna previsti, implicherebbe un costo di € 59.871,50. Al riguardo basti considerare che la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. ha dichiarato di voler utilizzare per il trasporto il veicolo marca Iveco, modello Daily di 35 q. che ha una lunghezza di circa 6/7 metri (in commercio va da m. 5,2 a m. 7,7). Di conseguenza, la tariffa prevista per il transito dello Stretto di Messina per i mezzi commerciali di siffatta lunghezza non è di € 53,68 ma quella di € 158,60 (andata e ritorno).
II.8.2. In tal senso anche la Impremed S.p.A. ha considerato una tariffa similare, indicando quella pari a € 155,00 (andata e ritorno) oltre IVA a viaggio che, moltiplicato per le 52 settimane l’anno per i 4 anni di durata del contratto, implica un costo di € 96.720,00.
II.8.3. L’RN contesta la predetta quantificazione poiché l’appellante non avrebbe considerato che l’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. sarebbe contraddistinta dall’impiego di un transit point , ossia di un punto di raccolta della biancheria che le consentirebbe di non effettuare la tratta IM (ove si trova lo stabilimento)/Messina non sei giorni a settimana, ma soltanto due giorni a settimana, ferma restando la consegna giornaliera e il ritiro quotidiano presso il centro ospedaliero.
II.8.4. Sennonché siffatto rilievo desta qualche perplessità in ordine alla coerenza dell’offerta economica nel suo complesso considerata poiché l’utilizzo del transit point sembrerebbe propedeutico all’accumulo della biancheria di un intero ospedale, ossia l’A.O.U. Policlinico G. MA di Messina, per almeno tre giorni, a fronte dei programmati due viaggi settimanali verso lo stabilimento di IM. Il che l’implica la necessità per ognuno dei predetti viaggi bisettimanali di un mezzo dotato delle capacità adeguate al trasporto di una siffatta quantità di biancheria. Se, infatti, il viaggio quotidiano può in astratto essere effettuato con l’uso di un mezzo dotato della capacità di contenere una certa quantità di biancheria, per converso, il viaggio bisettimanale deve essere contraddistinto dall’impiego di un mezzo dotato di una capacità significativamente superiore, o meglio di almeno tre volte superiore.
II.8.5. Con riguardo al caso in esame, non sembra chiaro se l’Amministrazione abbia adeguatamente ponderato siffatto profilo critico dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l., non essendo evidente che il mezzo da quest’ultima indicato (peraltro, quale unico veicolo adoperato, essendone precisata anche la relativa targa di circolazione) possa ritenersi idoneo a sostenere in un’unica tratta il carico di biancheria di tre giorni di un intero ospedale. In assenza, infatti, di un esame approfondito sul punto che dimostri l’idoneità del singolo veicolo marca Iveco, modello Daily, a trasportare la biancheria di tre giorni dell’A.O.U. Policlinico G. MA di Messina, delle due l’una: a) o ciascun viaggio bisettimanale dovrebbe essere effettuato con un mezzo dotato di capacità superiori, come sostenuto dall’appellante (secondo cui il trasporto sarebbe possibile con l’impiego di un veicolo a rimorchio della lunghezza di almeno m. 11,00); b) oppure potrebbe ritenersi possibile con l’impiego simultaneo di più veicoli marca Iveco, modello Daily per ogni tratta.
II.8.6. Ma in entrambi i casi da ultimo considerati, i costi di attraversamento dello Stretto di Messina sarebbero di certo superiori rispetto a quelli considerati, tenuto conto che: a) per un mezzo più grande, di circa m.11,00, la tariffa prevista per il traghettamento sarebbe di € 244,50 secondo il sito della Caronte & Tourist; b) per due (o più) veicoli Iveco, marca Daily, la predetta tariffa di € 158,60 deve essere, invece, (quantomeno) raddoppiata, per un totale di (almeno) € 317,20 per ciascuna tratta di andata e ritorno.
II.8.7. Il dettaglio merita, dunque, un adeguato approfondimento da parte della Stazione appaltante, trattandosi di un elemento critico piuttosto significativo e che potrebbe incidere sulla tenuta dell’intera offerta economica della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. contraddistinta da un progetto operativo contemplante l’impiego di un solo veicolo autorizzato al trasporto terrestre della biancheria e da un utile di impresa di soltanto € 29.482,72 annui.
II.8.8. Al riguardo occorre precisare che nelle giustificazioni rese dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l. si precisa di avere sottoscritto un accordo con un operatore del settore noleggio autovetture e automezzi che, in caso di aggiudicazione dei servizi, consentirebbe di poter accedere a ulteriori automezzi Euro 6 sia per le tratte di lunga percorrenza che per la movimentazione in loco dal transit point ai centri di utilizzo. Sennonché, siffatta precisazione, non riportando i relativi costi e le specifiche tecniche dei mezzi eventualmente utilizzati e non essendo accompagnata dall’allegazione del relativo documento, è generica e non può ritenersi idonea a chiarire un profilo critico dell’offerta economica.
II.9. Un’altra criticità dell’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. che dovrà essere verificata dalla Stazione appaltante si rileva in ordine al costo della manodopera impiegata con la qualifica di autista.
II.9.1. Secondo quanto chiarito dal T.A.R., l’offerente ha, infatti, indicato in offerta il costo di € 32.942,12 che dovrebbe ritenersi coerente con i parametri del C.C.N.L. di riferimento, considerato che in realtà le ore settimanali in cui sarebbe stato effettivamente impiegato il personale con la qualifica di autista ammonterebbe a 21 e non a 40.
II.9.2. Sennonché, il costo medio previsto dal predetto C.C.N.L. ammonterebbe a € 21,11 che moltiplicato per le 38 ore settimanali e le 52 settimane annuali (pari a 1976 ore) determinerebbe la somma di € 41.713,36, superiore rispetto a quella indicata dall’offerente.
II.9.3. Diversamente, il dichiarato impiego di 21 ore settimanali implicherebbe un pari (a 21 ore x 52 settimane = 1.092 x € 21,11 =) a € 23.052,12, quindi, inferiore rispetto a quello quantificato.
II.9.4. La Servizi Sanitari Integrati s.r.l. sostiene, peraltro, di dover considerare circa 1600 ore, ossia un parametro prossimo alle ore medie quantificate dalle tabelle ministeriali allegate al C.C.N.L. in 1608 ore, donde la somma di € 32.942,12.
II.9.4. Il Collegio non rileva nel verbale del 24 aprile 2024 redatto dal R.U.P. all’esito del sub-procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta alcun passaggio in ordine alla congruità del monte ore indicato dall’offerente e tenuto conto dell’incidenza di un eventuale discrasia tra le 21 ore settimanali stimate contro le eventuali 38 ore settimanali di possibile impiego, occorre un supplemento istruttorio da parte della Stazione appaltante che accerti la concreta sostenibilità dell’offerta economica a fronte delle ore settimanali dichiarate dall’offerente.
II.10. Altro rilievo sul quale la Stazione appaltante dovrà soffermarsi attiene al costo annuale del personale di livello B1, stimato dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l. in € 21.681,12 a fronte di un impiego di 40 ore settimanali previsto nei giustificativi resi durante il sub-procedimento di verifica di anomalia.
II.10.1. Ma come correttamente osservato dall’appellante, a fronte di 40 ore settimanali, non corrisponde un importo annuale di € 21.681,12, bensì di (40 ore x 52 settimane x € 21,11 =) € 43.908,80.
II.10.2. La Servizi Sanitari Integrati s.r.l. ha replicato, nella memoria depositata il 17 ottobre 2024 in primo grado) di avere erroneamente indicato nella tabella relativa ai costi di manodopera 40 ore settimanali per l’operatore B1 poiché l’impiego previsto sarebbe soltanto di 25 ore settimanali.
II.10.3. Il T.A.R. ha ritenuto plausibile la giustificazione resa in giudizio dalla società.
II.10.4. Sennonché, non si desumono elementi dalla documentazione che possano comprovare la tesi sostenuta dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l., non potendosi affermare con certezza che l’impiego del personale B1 possa ritenersi contenuto entro le 25 ore settimanali al posto delle 40 ore settimanali indicate nelle giustificazioni rese alla Stazione appaltante.
II.10.5. Inoltre, anche a voler considerare quale parametro di riferimento quello indicato in giudizio dalla società secondo cui l’operatore B1 verrebbe impiegato per 25 e non per 40 ore settimanali, il costo annuo dello stesso ammonterebbe a € 27.443,00 e non a € 21.681,12, come indicato nella tabella allegata alle giustificazioni rese alla Stazione appaltante, con una differenza di € 5.761,88.
II.10.6. Il che induce a ritenere non verosimile la tesi difensiva secondo cui l’errore in cui la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. sarebbe incorsa attiene l’indicazione delle 40 ore settimanali e non, invece, del costo effettivamente indicato.
II.10.7. Donde, la necessità che siffatto rilievo critico sia valutato unitamente agli altri dalla Stazione appaltante prendendo in considerazione le 40 ore settimanali e non le 25 indicate in giudizio, onde verificare la sostenibilità dell’offerta economica.
II.11. Ad analoghe considerazioni deve pervenirsi in relazione al numero di autisti da impiegare e al relativo costo, trattandosi di un profilo connesso ai costi da sopportare per il tragitto da percorrere per il corretto espletamento del servizio.
II.12. In conclusione, il primo motivo di appello deve essere accolto e, per l’effetto, la verifica di anomalia dell’offerta dovrà essere ripetuto dalla Stazione appaltante tenendo conto dei rilievi critici elencati ed esaminati.
III. – Il secondo motivo: il transit point indicato dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l.
III.1. Con il secondo motivo di appello si lamenta l’omessa pronuncia del T.A.R. con riguardo censura formulata in ordine al transit point della città di Messina indicato dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l. per la raccolta della biancheria che avrebbe consentito di effettuare soltanto 2 viaggi settimanali verso e dallo stabilimento di IM. L’appellante aveva dedotto che l’esistenza di tale transit point a Messina costituiva un assioma che il R.U.P. aveva accettato, pur in assenza di qualsivoglia documentazione attestante l’effettiva la disponibilità di siffatto deposito e le sue caratteristiche tecniche. L’appellante lamentava, infatti, che nessuna prova era stata fornita con riguardo al possesso del requisito della certificazione di qualità UNI 14065 che, secondo quanto previsto dal punto 6.3.g. del disciplinare, avrebbero dovuto possedere tutti gli stabilimenti, principali e secondari, coinvolti nella gestione del servizio.
III.2. Il T.A.R. ha ritenuto che il disciplinare richiedesse le autorizzazioni indicate soltanto per lo “ stabilimento deputato al lavaggio della biancheria ”, ossia per quello di IM, e non anche per il transit point . Donde, la ritenuta sufficienza delle autorizzazioni fornite dalla Servizi Sanitari Integrati s.r.l..
Inoltre, il rischio di biocontaminazione all’interno del transit point sarebbe stato ritenuto dall’Amministrazione insussistente poiché il servizio sarebbe organizzato in modo tale da far transitare sia la biancheria sporca, sia la biancheria pulita imballata all’interno di speciali contenitori ermeticamente chiusi e debitamente sigillati risposti all’interno di appositi carrelli solitamente in metallo anch’essi ermeticamente chiusi e debitamente sigillati.
Il T.A.R. ha, comunque, osservato che le modalità di trasporto della biancheria e l’utilizzo del transit point sarebbero rimette alla libera organizzazione imprenditoria dell’operatore economico e costituirebbero requisiti di esecuzione, come tali rilevanti soltanto in caso di stipula del contratto.
III.3. L’appellante ritiene che la decisione sia errata poiché occorrerebbe, comunque, la certificazione di qualità UNI 14065, come riconosciuto in un caso identico a quello in questione dal T.A.R. per la Sicilia, Sezione staccata di Catania, sez. III, con la pronuncia della sentenza del 4 giugno 2024, n. 2096 confermata dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la sentenza n. 633/2025.
III.4. La Stazione appaltante e la Impremed S.p.A., invece, ritenevano la predetta pronuncia non applicabile alla fattispecie poiché inerente altra causa pendente tra parti parzialmente differenti.
III.5. Il motivo è fondato.
III.5.1. Il thema decidendum , pertinente anche con riguardo all’offerta della Impremed S.p.A., attiene alla necessità che il transit point , ossia il deposito transitoriamente adoperato dal gestore del servizio per la raccolta della biancheria sporca e pulita ivi depositata per poi essere rispettivamente trasportata allo stabilimento per l’igienizzazione o veicolata verso il presidio ospedaliero di destinazione per il relativo utilizzo sia munito della certificazione UNI 14065 attestante l’elevato livello di qualità delle lavanderie industriali deputate alla sterilizzazione dei tessuti tessili.
Il disciplinare di gara, al punto 6.3. lett. g) impone, in particolare, all’operatore economico di “ dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d’uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità.
L’operatore economico indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico. L’operatore economico può presentare mezzi di prova alternativi qualora dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 87 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ”.
III.5.2. La Servizi Sanitari Integrati s.r.l. ritiene che, nell’ambito di una gara da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso e quindi priva di un’offerta tecnica, l’utilizzo di una struttura di stoccaggio costituisca un elemento del servizio rimesso alla libera organizzazione dell’operatore economico e, dunque, non sindacabile.
Inoltre, non occorrerebbe una certificazione specifica in ordine al transit point , essendo all’uopo sufficiente quello inerente allo stabilimento deputato al lavaggio e alla sterilizzazione della biancheria.
III.5.3. Il Collegio osserva che la richiamata disposizione del disciplinare di gara non distingue tra stabilimento e deposito di stoccaggio, genericamente richiedendo il possesso della certificazione attestante il rispetto degli standard di cui alla norma UNI EN 14065.
Siffatto requisito deve, dunque, essere interpretato in senso non restrittivo, dovendo includere tutte le fasi di lavorazione del tessuto tessile destinato ai presidi ospedalieri e, quindi, non soltanto la fondamentale attività di lavaggio, ma anche quella accessoria del trasporto da e verso il lavaggio.
La prevenzione della contaminazione batteriologica nel settore sanitario, infatti, assolve a una funzione essenziale che deve contraddistinguere ogni attività degli operatori sanitari, ivi incluso quello inerente il trattamento del materiale tessile destinato a garantire, il più possibile, una sicura permanenza del paziente durante il suo periodo di degenza, onde evitare il rischio di infezioni nosocomiali che possano prolungare o pregiudicare la terapia somministrata con esiti potenzialmente dannosi per gli utenti, soprattutto se immunodepressi.
Deve, pertanto, ritenersi che gli standard di sicurezza richiesti con la certificazione in questione debbano essere rispettati in tutti i passaggi caratterizzanti l’erogazione del servizio di pulizia dei tessuti tessili destinati agli ospedali, ivi incluso l’eventuale locale adibito a deposito di stoccaggio della biancheria proveniente da o da spedire al presidio ospedaliero.
Al riguardo si condivide e ribadisce, dunque, quanto affermato dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana con la pronuncia della sentenza n. 633/2025 nella parte in cui chiarisce che « bene ha fatto il primo giudice, sulla scorta della funzione della predetta certificazione (assicurare che i prodotti tessili rispondano ad un livello di qualità microbiologica idoneo per l’uso previsto, evitando biocontaminazioni) e dell’uso previsto nella specie (in connessione a un servizio integrato di noleggio, lavaggio, stiratura, sanitizzazione, ricondizionamento e logistica della biancheria piana, biancheria confezionata, quali camici, divise e tute, e calzature del personale sanitario, sanitizzazione della materasseria di proprietà della committente, con annessi trasporto, ritiro e distribuzione, e, in genere alla gestione del servizio di lavanolo per strutture ospedaliere ed extra-ospedalieriecome) a ritenere che nella predetta definizione rientrino anche i magazzini ove la biancheria viene riposta per essere poi consegnata presso i presidi ospedalieri ed extraospedalieri.
Infatti, stante la ferrea logica della ratio espressa dalla contraria conclusione del Tar, la tesi di Impremed che per “stabilimento che effettuerà il servizio” debba intendersi il solo stabilimento ove si esegue il lavaggio della biancheria, già in sé, non convince.
Inoltre, la stessa tesi è smentita da un chiarimento tecnico di Assosistema Confindustria, versato in atti da Lavalux, le cui linee guida RABC, riassunte nel manuale pratico per l’applicazione dei requisiti previsti dalla norma UNI EN 14065:2016 “Tessili trattati in lavanderia - sistemi di controllo della biocontaminazione”, sono state invocate dalla società.
Il chiarimento, perfettamente coincidente con la conclusione del Tar, è infatti del seguente tenore:
“La norma ed in particolar modo le linee guida esplicitano in maniera chiara quelle che sono le esclusioni del campo di applicazione della 14065 ed in particolar modo nel campo riferito ai guardaroba e/o i locali di deposito della biancheria presso il cliente.
Il vostro quesito riguarda invece i locali di proprietà dell’azienda presso i quali viene stoccata la biancheria prima della consegna al cliente, osservando se questi rientrino o no nel processo di certificazione della norma UNI EN 14065 e linee guida RABC di Assosistema.
Le linee guida, pubblicate sul sito dell’associazione, hanno stabilito i livelli di qualità microbiologica ed i programmi di monitoraggio in funzione della tipologia di tessile e della destinazione d’uso. Nel capitolo 8 delle linee guida infatti si precisa che per una corretta applicazione della norma ci sono due criticità che debbono essere analizzate; una sempre obbligatoria – identificata con la lettera A) - ed una obbligatoria solo se prevista dalla propria analisi dei rischi (B).
Le tabelle 8.2 e 8.3 invece, suddivise per tipologia di tessile e destinazione d’uso, prevedono in maniera chiara, secondo il criterio dell’obbligatorietà a prescindere dalla valutazione dei rischi (A), che l’unità di campionamento riferita alla biancheria asciutta deve avvenire nel punto di campionamento denominato ‘pronto in consegna’.
Naturalmente nella definizione di ‘pronto in consegna’ rientrano tutte le metodologie e i locali che l’imprenditore utilizza per tenere la biancheria sanificata prima della consegna al cliente, pertanto rientrano in questa definizione anche i locali/magazzini sia essi interni o esterni all’impresa.
La norma infatti vuole andare a certificare non solo il processo di lavaggio ma l’intero sistema di gestione della sanificazione della biancheria prima della consegna al cliente, pertanto rientrano nell’ambito applicativo della norma tutte le metodologie, locali ed altro utilizzati dall’azienda per rispondere alla norma di sicurezza igienica essendo comunque responsabilità dell’azienda garantirla in sede di gara o nell’espletamento del servizio” ».
Non possono, dunque, sussistere dubbi in ordine alla necessità che anche il locale di stoccaggio soddisfi i requisiti richiesti dalla richiamata norma tecnica. In disparte qualsivoglia considerazione in ordine alla perfetta coincidenza del caso in quella sede deciso con quello in questa sede in esame, il principio di diritto affermato con la sentenza n. 633/2025 è, infatti, coerente con il preminente interesse pubblico perseguito nella circostanza dalla Pubblica Amministrazione con l’esternalizzazione del servizio in questione, non potendo ritenersi un elemento di siffatto rilievo irrilevante nell’ambito dell’erogazione della prestazione oggetto del presente appalto. In tal senso, il chiarimento reso dalla Assosistema è particolamente significativo, escludendo dall’obbligo di certificazione i locali siti presso il destinatario della fornitura (cioè la struttura ospedaliera) e non già i locali deposito presso l’appaltatore.
Ferma restando, dunque, la libertà di scelta per l’operatore economico affidatario del servizio di adoperare o meno un deposito di stoccaggio, occorre, comunque, che anche siffatto locale, inserendosi nell’ambito delle attività di organizzazione propedeutiche a rendere la prestazione oggetto dell’obbligazione assunta nei confronti della Pubblica Amministrazione, garantisca e non pregiudichi l’interesse a prevenire il rischio di biocontaminazione dei tessuti tessili trattati.
III.5.4. Il Collegio osserva, dunque, che l’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. dovrà essere riesaminata dalla Stazione appaltante anche in relazione a siffatto profilo che, essendo previsto dal disciplinare di gara al capitolo 6.3. contemplante i requisiti di capacità tecnica e professionale, non può ritenersi un elemento accessorio o secondario, né comunque irrilevante.
Inoltre, non essendo prevista un’offerta tecnica a fronte del criterio del prezzo più basso prescelto per l’affidamento del servizio, sarà possibile per la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. chiarire siffatto profilo critico della propria offerta nell’ambito del sub-procedimento di verifica di anomalia, con i relativi margini di dialogo e di confronto con la Stazione appaltante, in modo da precisare un aspetto carente soltanto in parte, ossia in relazione all’utilizzo di siffatto deposito di stoccaggio.
Non può, infine, tenersi in considerazione la documentazione prodotta per la prima volta in appello dall’A.R.N.A.S. AR, ostandovi il chiaro disposto dell'art. 104, comma 2, cod. proc. amm. che, come noto, non consente l’ammissione di nuovi mezzi di prova e documenti, non prodotti in primo grado, salvo che il giudice li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa, ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa a essa non imputabile (in tal senso, ex multis , Consiglio di Stato, sez. III, 10/05/2021, n. 3648; Consiglio di Stato, sez. VI, 11/01/2021, n. 350; Consiglio di Stato, sez. V, 16/07/2020, n. 4585; Consiglio di Stato, sez. IV, 07/01/2019, n.114; Consiglio di Stato, sez. IV, 17 luglio 2018, n. 4347 e 26 aprile 2018, n. 2506; Consiglio di Stato, sez. III, 27 giugno 2017, n. 3142; Consiglio di Stato, sez. IV, 12/03/2015, n.1298; Consiglio di Stato, sez. IV, 9 maggio 2014, n. 2380; Consiglio di Stato, sez. V, 31 ottobre 2013, n. 5251; Consiglio di Stato, sez. IV, 28 maggio 2012, n. 3137).
La Stazione appaltante non ha, infatti, dimostrato di non aver potuto produrre i predetti atti nel giudizio di primo grado, né il Collegio li ritiene indispensabili per la decisione dalla controversia.
Per le predette ragioni, non merita la Servizi Sanitari Integrati s.r.l. l’esclusione dalla gara, tenuto conto del criterio di aggiudicazione adoperato e della genericità del requisito richiesto al disciplinare di gara al punto 6.3. lett. g ).
IV. Il terzo motivo di appello.
IV.1. Con il terzo motivo si ripropongono i motivi dedotti in primo grado avverso l’aggiudicazione disposta in favore della Impremed S.p.A. e dichiarati dal T.A.R. inammissibili per carenza di interesse da mancato superamento della prova di resistenza, ritenendosi infondati i motivi formulati avverso il collocamento in graduatoria della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. seconda classificata.
IV.2. Essendo, invece, fondate, per le ragioni poc’anzi esplicitate, le censure dedotte nei confronti della seconda in classifica, devono, dunque, esaminarsi i motivi di primo grado riproposti in questa sede ai sensi dell’art. 101 c.p.a. avverso l’aggiudicataria Impremed S.p.A..
V. Il terzo motivo di appello: il primo motivo di ricorso.
V.1. Con il primo motivo si lamenta dell’omessa esclusione della Impremed S.p.A. dalla gara poiché durante l’espletamento della procedura sarebbe scaduta la certificazione di qualità ISO 14001:2015 richiesta dalla lex specialis al punto 6.3. e non sarebbe stata rinnovata in continuità. In particolare, l’aggiudicataria aveva partecipato allegando una certificazione di qualità ISO 14001:2015 n. IT303563-1, rilasciata da Bureau Veritas il 20 novembre 2017, con scadenza 19 dicembre 2023 che, una volta scaduta, non sarebbe stata rinnovata entro il triennio di validità della stessa. La Impremed S.p.A., infatti, si era dotata in corso di gara di una nuova certificazione di qualità ISO 14001:2015 avente un diverso numero identificativo (n. IT329756) rilasciata da Bureau Veritas il 5 febbraio 2024. Donde, la conclusione secondo cui dal 20 dicembre 2023 e sino al 5 febbraio 2024 l’aggiudicataria sarebbe stata sprovvista di un requisito di partecipazione alla procedura.
V.2. La Stazione appaltante e Impremed S.p.A. contestano la fondatezza del motivo poiché il rinnovo della certificazione sarebbe stato chiesto il 14 luglio 2023, ossia cinque mesi prima della scadenza (lo si ribadisce, coincidente con il 19 dicembre 2023) e, quindi, per il principio di autoresponsabilità non potrebbe muoversi alcun rimprovero all’aggiudicataria per il rilascio della nuova certificazione il 5 febbraio 2024.
V.3. Il motivo è infondato.
V.3.1. Il Collegio, anzitutto, osserva che la questione dedotta dalle parti attiene alla corretta interpretazione e applicazione del principio di necessaria continuità nel possesso dei requisiti di ammissione alla gara affermato dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 2015 e ribadito dalla successiva Adunanza Plenaria n. 5 del 2021, secondo cui costituisce dovere per i concorrenti la conservazione dei requisiti di partecipazione in tutte le fasi della procedura senza soluzione di continuità, con la precisazione che “ per esigenze di trasparenza e di certezza del diritto, che non collidono col pur rilevante principio del favor partecipationis, la verifica del possesso, da parte del soggetto concorrente (ancor prima che aggiudicatario), dei requisiti di partecipazione alla gara deve ritenersi immanente all’intero procedimento di evidenza pubblica, a prescindere dalla indicazione, da parte del legislatore, di specifiche fasi espressamente dedicate alla verifica stessa ”.
V.3.2. Sennonché, nella fattispecie in esame il richiamato principio di diritto deve essere applicato, contemperato e mitigato con altri principi che regolano l’azione amministrativa nella gestione delle procedure di selezione del contraente al quale affidare l’esecuzione delle prestazioni oggetto di contratti pubblici, quali i principi di autoresponsabilità, di proporzionalità, del favor partecipationis e della par condicio tra concorrenti.
V.3.3. E, invero, sul piano dell’autoresponsabilità non sembra si possano muovere censure all’Impremed S.p.A. poiché è in atti la prova di avere richiesto il 14 luglio 2023 il rinnovo della certificazione UNI EN ISO 14065 che scadeva il 19 dicembre 2023. L’aggiudicataria ha dimostrato di avere agito con diligenza onde garantire il rispetto della continuità nel possesso dei dichiarati requisiti di partecipazione mediante il tempestivo conseguimento del certificato all’uopo necessario prima della sua scadenza, non essendovi riuscita per fatti a lei non imputabili. Al riguardo, occorre precisare che il principio di autoresponsabilità richiede soltanto che il partecipante produca, a corredo della propria istanza di partecipazione, una documentazione completa e veritiera, sopportandone, in caso contrario, le conseguenze sfavorevoli. Sull’offerente, infatti, grava « l’obbligo di presentare un offerta certa, seria, completa e immodificabile » in ragione tanto dell’obbligo di diligenza ex art. 1176 c.c. che del principio di autoresponsabilità, non potendo il concorrente liberamente modificare quanto dichiarato in sede di gara adducendo errori di distrazione, in quanto al momento della presentazione, l’offerta si cristallizza e, quindi, non può essere variata (Cons. Stato, sez. III, 20 marzo 2020 n. 1998). La condotta serbata nell’occasione dall’Impremed S.p.A. deve, dunque, ritenersi conforme a buona fede e non può, quindi, essere censurabile sul piano del principio di autoresponsabilità.
V.3.4. Ad analoghe conclusioni deve pervenirsi con riguardo ai principi di proporzionalità e di ragionevolezza di cui all’art. 18, par. 1 della Direttiva del Parlamento Europeo e del Consiglio sugli appalti pubblici del 26 febbraio 2014 n. 2014/24 UE (Pubblicata nella G.U.U.E. 28 marzo 2014, n. L 94) e del Considerando 101 della medesima Direttiva, dovendosi ritenere sproporzionata e irragionevole l’esclusione dalla gara di un operatore economico disposta, in ossequio a una rigorosa applicazione del principio di continuità nel possesso dei requisiti generali e speciali, per un fatto al medesimo non imputabile, in quanto dipendente da fattori esulanti dalla sua sfera giuridica, come le attività burocratiche implicanti il rinnovo di una certificazione tempestivamente richiesto. Il principio di proporzionalità impone, infatti, all'Amministrazione aggiudicatrice di effettuare una valutazione specifica e concreta dell'atteggiamento del soggetto interessato, sulla base di tutti gli elementi pertinenti (v., per analogia, sentenze del 13 dicembre 2012, Forposta e ABC Direct Contact, C-465/11, EU:C:2012:801, punto 31, e del 3 ottobre 2019, D.A.C. 93, C-267/18, EU:C:2019:826, punto 29).
V.3.5. Anche sul piano del favor partecipationis (per il quale, come è noto, in caso di dubbi interpretativi o a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola contenuta in un bando o in un disciplinare di gara, va sempre preferita la soluzione ermeneutica che consenta la massima partecipazione alla gara) un’esclusione della Impremed S.p.A. apparirebbe illegittima, se si considera l’interesse della Pubblica Amministrazione a valutare il maggior numero di offerte onde scegliere la migliore possibile.
V.3.6. Lo stesso dicasi con riguardo al principio della par condicio tra concorrenti. E, invero, il principio di parità di trattamento tra gli offerenti e l’obbligo di trasparenza, che “ costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici ”, con lo “ scopo di favorire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese ”, presuppongono che gli offerenti “ devono trovarsi su un piano di parità sia al momento in cui preparano le loro offerte sia al momento in cui queste sono valutate dall’amministrazione aggiudicatrice e costituiscono la base delle norme dell’Unione relative ai procedimenti di aggiudicazione degli appalti pubblici ” (Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 24 maggio 2016, n. C-396/14). Affinché, dunque, si possa garantire lo sviluppo di una concorrenza sana ed effettiva tra le imprese che partecipano a un appalto pubblico, tutti gli offerenti devono poter disporre delle stesse opportunità nella formulazione dei termini delle loro offerte e, quindi, tutti i concorrenti devono essere soggetti alle medesime condizioni. Con riguardo al caso in esame, la scadenza delle certificazioni costituisce una possibile evenienza connaturata alla loro natura di atti contraddistinti da un termine. Non è, invero, inusuale che un operatore partecipi a una gara presentando una certificazione poi rinnovata in corso di procedura. Non può, dunque, ritenersi che il rinnovo costituisca un fatto anomalo o contrario ai principi di trasparenza che devono essere garantiti durante le varie fasi della gara.
V.4. Il motivo è, dunque, destituito di fondamento.
VI. Il terzo motivo di appello: il secondo motivo di ricorso.
VI.1. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta l’omessa esclusione della Impremed S.p.A. poiché le certificazioni di qualità richieste dal bando (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 e UNI EN 14065:2015) e presentate dall’aggiudicataria sarebbero state rilasciate dall’ente “Bureau Veritas”, soggetto accreditato dall’ente di accreditamento “ United Kingdom Accreditation Service ” (c.d. UKAS) che, dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea (c.d. “Brexit”) non sarebbe più equiparabile agli enti di accreditamento comunitari. Inoltre, non rileverebbe l’avvenuta rinnovazione delle certificazioni a opera di AC in quanto pur sempre certificazioni rilasciate da ente non appartenente a stato membro dell’Unione Europea. La Impremed S.p.A. doveva, dunque, essere esclusa in quanto carente di un requisito speciale di partecipazione.
VI.2. Il motivo è infondato.
VI.2.1. Secondo quanto previsto dall’art. 6 co. 3 lett. e ), f ), g ) del disciplinare di gara, ai concorrenti si richiedeva il: “ e) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione della qualità alla norma UNI EN ISO 9001:2015.
La comprova del requisito è fornita mediante un certificato di conformità rilasciato da un organismo di certificazione accreditato ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17021-1 per lo specifico settore e campo di applicazione / scopo del certificato richiesto, da un Ente nazionale unico di accreditamento firmatario degli accordi EA/MLA oppure autorizzato a norma dell’articolo 5, paragrafo 2 del Regolamento (CE), n. 765/2008.
L’operatore economico che non ha la possibilità di ottenere la predetta documentazione entro il termine richiesto, per causa a sé non imputabile, può presentare altri mezzi di prova idonei a dimostrare che le misure di garanzia della qualità soddisfano le norme di garanzia richieste.
f) Possesso di una valutazione di conformità del proprio sistema di gestione ambientale alla/e norma/e EMAS (regolamento (CE) n. 1221/2009, idonea, pertinente e proporzionata al seguente oggetto: gestione di discarica dei reflui industriali provenienti dal ciclo di lavaggio.
La comprova del requisito è fornita mediante:
- Certificazione di cui alla norma UNI EN ISO 14001 - L’operatore economico deve dimostrare la capacità di applicare misure di gestione ambientale durante l’esecuzione del servizio in modo da arrecare il minore impatto possibile sull’ambiente, tramite il possesso di una registrazione EMAS (Regolamento (CE) n.1221/2009 sull’adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), relativamente all’attività di cui al codice NACE 96.01.1 o della certificazione di cui alla norma tecnica UNI EN ISO 14001 o equivalenti, in corso di validità, relative all’attività di cui al codice EA 39B1, rilasciate da un organismo accreditato da AC o da altro soggetto considerato equivalente sulla base degli Accordi internazionali di mutuo riconoscimento EA e LAC (MLA), ILAC (MRA).
L’operatore economico concorrente deve produrre la certificazione UNI EN ISO 14001 oppure indicare il numero di registrazione EMAS. Qualora l’operatore economico dimostri di non avere la possibilità di ottenere detta registrazione o la certificazione entro il termine stabilito per la presentazione dell’offerta, per motivi a lui non imputabili, saranno accettate in luogo delle certificazioni altre prove documentali se capaci di dimostrare, in modo opportuno, l’equivalenza delle misure di gestione ambientale adottate rispetto a quanto previsto dal sistema comunitario di ecogestione e audit o nella norma UNI EN ISO 14001 o equivalente. Dette prove documentali consistono in una descrizione dettagliata del sistema di gestione ambientale attuato dall’offerente (politica ambientale, analisi ambientale iniziale, analisi del contesto, programma di miglioramento, attuazione del sistema di gestione ambientale, misurazioni e valutazioni degli indicatori ambientali, definizione delle responsabilità e delle azioni, sistema di documentazione, sistema di gestione degli
audit interni);
g) Certificazione UNI EN 14065. L’operatore economico deve dimostrare di avere attivo un sistema di gestione e controllo della biocontaminazione in grado di offrire un livello di qualità microbiologica adeguato in base alla destinazione d’uso del tessile conforme alla norma UNI EN 14065 secondo le linee guida RABC di Assosistema, certificato da un organismo di valutazione, della conformità accreditato per gli standard UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 nel settore EA39, in corso di validità.
L’operatore economico indica i riferimenti della certificazione posseduta, in corso di validità e si rende disponibile ad inoltrarla in formato elettronico. L’operatore economico può presentare mezzi di prova alternativi qualora dimostri di trovarsi nelle condizioni previste dall’art. 87 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 ”.
VI.2.2. Il Collegio osserva che le certificazioni presentate dalla Impremed S.p.A. possono ritenersi valide ai fini della gara poiché:
a) rilasciate dal Bureau Veritas, ossia un Ente nazionale unico accreditato dalla United Kingdom Accreditation Service – UKAS, firmatario degli accordi EA ( European Accreditation )/MLA e, quindi, equiparabile al suo omologo italiano, AC;
b) la medesima lex specialis ammette la possibilità di presentare una certificazione rilasciata da un organismo alternativo ad AC. Nella fattispecie in esame, infatti, il disciplinare di gara, al fine di ampliare la platea dei potenziali partecipanti, ha attribuito rilievo anche all’accreditamento dell’organismo di certificazione da parte di un ente unico nazionale di accreditamento che abbia sottoscritto gli accordi multilaterali EA/MLA, riconoscendo espressamente ai concorrenti, come possibile alternativa, che il certificato, ai fini della prova della conformità del sistema di gestione ambientale, sia rilasciato da enti accreditati firmatari dei predetti accordi (in tal senso, Consiglio di Stato, sez. V, 9 novembre 2023 n. 9628)
c) la lex specialis contemplava la possibilità, inoltre, per i concorrenti di presentare una documentazione equivalente alle varie certificazioni richieste quali requisiti di partecipazione.
VI.2.3. È, dunque, destituito di fondamento la dedotta censura.
VII. – Il terzo motivo di appello: il terzo motivo di ricorso.
VII.1. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la mancata esclusione della Impremed S.p.A. dalla gara poiché la sua offerta non rispetterebbe gli obblighi di ritiro giornaliero e di consegna quotidiana della biancheria, rispettivamente presso e al presidio ospedaliero previsti dall’art. 1 del capitolato tecnico. Secondo l’appellante, infatti, l’aggiudicataria avrebbe previsto soltanto tre accessi settimanali presso la struttura ospedaliera A.O.U. Policlinico “G. MA” di Messina al fine di ridurre i costi, formulando così un’offerta talmente differente dalle specifiche tecniche da integrare gli estremi di un aliud pro alio e meritare, dunque, l’esclusione dalla gara.
VII.2. Il Collegio osserva che l’art. 1 del Capitolato tecnico prevede che: “ […] 1. Ritiro giornaliero, presso ogni singola U.O. in orario ricompreso tra le 07,00 e le 11,30, della biancheria sporca da sottoporre a lavaggio, centrifugazione e asciugatura, stiratura, piegatura nonché della biancheria piana in lana e misto lana nonché dei camici e delle divise del personale dipendente;
2. Ritiro giornaliero, dove previsto, della teleria da sala operatoria (nella eventuale parte residua in uso essendo quasi totale l’utilizzo di monouso in TNT) attualmente utilizzata con relativo lavaggio e disinfezione;
3. Consegna giornaliera della biancheria piana e sagomata debitamente confezionata pulita direttamente presso ogni singolo reparto;
4. Costituzione delle dotazioni iniziali di biancheria ed il mantenimento costante delle scorte di reparto e di guardaroba; la dotazione iniziale di biancheria piana deve essere la massima prevista in modo da assicurare, oltre la biancheria presente nel giro dello sporco e nel ciclo di lavaggio, una dotazione per posto letto di due cambi, uno sul letto apparecchiato ed uno nell’armadio guardaroba; dotazione complessiva di n.4 capi, di cui 1 sul letto, 1 sporco da lavaggio, 2 puliti scorta armadietto
NB: Le attività di cui ai superiori punti 1., 2., e 3. dovranno essere effettuate in tutte le giornate feriali sabato incluso. Nel caso di due o più giornate festive consecutive, il servizio dovrà essere, comunque, garantito ad intervalli di un giorno. […] ”.
VII.3. Com’è agevole evincere il servizio richiede un ritiro giornaliero della teleria da sala operatoria e una consegna giornaliera della biancheria sterilizzata da parte dell’operatore. Sennonché, la Impremed S.p.A. ha indicato nei giustificativi resi alla Stazione appaltante il 5 aprile 2024 (nota assunta al prot. 3147 dell’8 aprile 2024) e del 15 aprile 2024 (nota assunta al prot. 3612 del 22 aprile 2024) di garantire il servizio mediante tre viaggi settimanali dal proprio stabilimento. Donde, il convincimento dell’appellante che anche il ritiro della biancheria, così come la consegna, non fosse quotidianamente garantita dall’aggiudicataria.
VII.4. Nelle difese approntate dalla Stazione appaltante e dalla Impremed S.p.A. si sostiene che i predetti tre viaggi settimanali sarebbero inerenti soltanto al trasporto dei tessuti tessili verso e dallo stabilimento deputato al lavaggio e non anche alla consegna e al ritiro giornaliero al e dal presidio ospedaliero.
VII.5. Tuttavia, non viene specificato ove riposi la biancheria sporca quotidianamente ritirata nell’attesa di essere trasportata verso lo stabilimento per la sterilizzazione e ove sia custodita la biancheria pulita nell’attesa di essere consegnata presso l’ospedale di destinazione. Per cui delle due l’una: o la biancheria non viene ritirata e consegnata ogni giorno, ma soltanto in coincidenza con i programmati tre viaggi settimanali; oppure deve ritenersi che, pur venendo quotidianamente ritirata, viene transitoriamente depositata in un locale di stoccaggio non precisato nei giustificativi dell’offerta.
VII.6. Nella memoria conclusiva depositata il 3 novembre 2025 (pag. 4) l’A.R.N.A.S. AR precisa che l’aggiudicataria Impremed S.p.A. espleta il servizio in questione già dal primo gennaio 2025 e “ non si avvale di alcun transit point, potendo direttamente usufruire – per il deposito – di alcuni locali messi a disposizione dal medesimo Presidio Ospedaliero (come ha fatto anche in vigenza del precedente affidamento ”, menzionando l’allegato 13 del fascicolo di primo grado della medesima società.
VII.7. Sennonché, nel richiamato documento, come anche in nessun altro offerto in comunicazione dalle parti, non si precisa che l’A.O.U. Policlinico G. MA di Messina abbia un locale deposito a disposizione dell’operatore economico affidatario del servizio in questione. Pertanto, delle due l’una: a) o l’affermazione è priva di fondamento e, dunque, la Impremed S.p.A., in mancanza di un locale di stoccaggio, non può garantire il ritiro e la consegna quotidiana dei tessuti tessili, con conseguente non conformità della sua offerta alle specifiche richieste dalla lex specialis ed esclusione dalla gara in mancanza di precisazioni idonee ad assicurare il servizio così come previsto dal bando e dal Capitolato tecnico; b) o l’affermazione deve ritenersi veritiera e in tal caso l’Amministrazione avrebbe omesso di indicare nella lex specialis un’informazione particolarmente rilevante nell’organizzazione del servizio, così garantendo all’operatore uscente, ossia la Impremed S.p.A., un illegittimo vantaggio competitivo idoneo ad alterare la concorrenza tra le imprese e società interessate all’affidamento dell’appalto, con conseguente illegittimità dell’intera procedura che, quindi, dovrebbe essere annullata e integralmente ripetuta in relazione al lotto in questione. Sapere, infatti, di poter adoperare i locali del presidio ospedaliero quale deposito di stoccaggio assume una significativa rilevanza nella formulazione dell’offerta poiché consente di poter organizzare il servizio in modo da ridurre i viaggi da e verso lo stabilimento di igienizzazione, con conseguente riduzione dei relativi costi.
VII.8. Il motivo è, dunque, fondato e determina l’obbligo per la Stazione appaltante di riesaminare l’offerta dell’aggiudicataria, verificando se sia stato considerato e utilizzato dalla Impremed S.p.A. il presunto locale posto a disposizione dell’operatore del servizio da parte del A.O.U. Policlinico G. MA di Messina onde poter decretare, in caso di risposta affermativa, l’annullamento della gara in relazione al Lotto n. 5 o, in caso contrario, l’esclusione della gara in mancanza di giustificazioni idonee a dimostrare la conformità dell’offerta alle specifiche richieste dalla lex specialis .
VIII. – Il terzo motivo di appello: il quarto motivo di ricorso.
VIII.1. Con il quarto motivo si lamenta l’erroneità dell’esito del procedimento di anomalia istruito dalla Stazione appaltante nei confronti della Impremed S.p.A. poiché i costi inerenti al carburante, al traghettamento, alla manodopera, sarebbero stati sottostimati per assicurare una redditività dell’offerta in realtà non sussistente.
VIII.2. Il motivo è assorbito dall’accoglimento del precedente.
VIII.2.1. L’eventuale rinnovazione dell’intera gara, infatti, rende irrilevante l’esame delle doglianze in quanto superate dalla riedizione della procedura e dalla presentazione di nuove offerte a opera degli operatori economici interessati.
VIII.2.2. Diversamente, qualora siffatta evenienza venga evitata in ragione dell’insussistenza di un locale adibito a deposito di stoccaggio per la raccolta della biancheria sporca e pulita, allora la Impremed S.p.A. dovrà fornire nuove giustificazioni in grado di dimostrare la compatibilità della propria offerta con il bando, in mancanza dovendo essere esclusa dalla gara.
VIII.2.3. Donde, la carenza di interesse dell’appellante all’esame della censura in questione.
IX. – Il terzo motivo di appello: il quinto motivo di ricorso.
IX.1. Con il terzo motivo si lamenta la carenza di istruttoria e il difetto di motivazione inficiante la decisione assunta dalla Stazione appaltante in relazione ai costi del dipendente con la qualifica di autista. L’appellante sostiene, infatti, che la Impremed S.p.A. avesse indicato la somma di € 260.000,00 quale importo complessivo a titolo di costi totali di trasporto per il quadriennio previsto per l’appalto, dei quali € 99.840,00 per spese autista. Dopo di che, a seguito della richiesta di chiarimenti del R.U.P., la Impremed S.p.A. avrebbe rettificato i dati, indicando le spese autista nella misura di € 120.307,20.
IX.2. Anche in relazione a siffatto motivo vale quanto chiarito in relazione al motivo precedente, dovendosi, dunque, ritenere la doglianza assorbita.
X. – Conclusioni ed effetto conformativo.
X.1. L’appello deve, dunque, essere accolto e la sentenza impugnata riformata, con conseguente accoglimento dei motivi esaminati ai punti III. e VII. e annullamento della deliberazione di aggiudicazione del Lotto n. 5.
X.2. Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, pertanto, precisa, ai sensi dell’art. 34 co. 1 lett. e ) c.p.a., che l’effetto conformativo scaturente dall’accoglimento dell’appello implicherà:
a) l’accertamento, anzitutto, di locali posti a disposizione dell’operatore del servizio da parte del A.O.U. Policlinico G. MA di Messina quale deposito di stoccaggio della biancheria quotidianamente da ritirare e consegnare, con la conseguenza che, in caso di esito positivo, il bando dovrà essere annullato e la gara indetta per l’affidamento del Lotto n. 5 ripetuta, per omissione di un’informazione essenziale ai fini della partecipazione alla procedura nel rispetto della par condicio ;
b) in caso di esito negativo della verifica sub a), si procederà, quindi, al riesame dell’offerta della Impremed S.p.A. onde verificare se sia garantita la consegna e il ritiro giornaliero della biancheria senza l’utilizzo di transit point e se i costi indicati garantiscano la sostenibilità economica dell’offerta stessa;
c) qualora l’offerta della Impremed S.p.A. dovesse essere esclusa, si esaminerà l’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. per accertare se il transit point , ossia il deposito transitoriamente adoperato dal gestore del servizio per la raccolta della biancheria sporca e pulita ivi depositata destinata a essere rispettivamente trasportata allo stabilimento per l’igienizzazione o veicolata verso il presidio ospedaliero di destinazione per il relativo utilizzo sia munito della certificazione UNI 14065 attestante l’elevato livello di qualità delle lavanderie industriali deputate alla sterilizzazione dei tessuti tessili o, comunque, rispetti i parametri di sicurezza richiesti per la prevenzione del rischio di biocontaminazione;
d) qualora l’offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. fosse esclusa, si procederà all’esame dell’offerta della Lavalux s.r.l..
X.3. Il Collegio, al riguardo, precisa, in relazione alla lett. a) che anche se il bando non è stato espressamente impugnato non può che essere travolto dall’eventuale accertamento di un fatto determinante un illegittimo vantaggio competitivo per il gestore uscente del servizio in affidamento. Infatti, la salvaguardia delle fasi procedimentali antecedenti rispetto a quelle scandite dagli atti formalmente impugnati dipende anche dalla sua compatibilità con l’effetto conformativo scaturente dall’accoglimento del motivo di ricorso ritenuto fondato, occorrendo verificare se l’annullamento degli atti impugnati sia compatibile con la rinnovazione soltanto delle fasi procedimentali attinte dalla pronuncia caducatoria del giudice amministrativo o se implichi necessariamente la rinnovazione dell’intero procedimento, non potendo giustificarsi la mera prosecuzione delle attività procedimentali interessate dalla pronuncia di annullamento in ossequio al generale principio di salvezza degli atti non formalmente annullati.
X.3.1. Il che implica una valutazione del giudice amministrativo non dipendente dalla volontà di colui il quale abbia agito in giudizio. L’effetto conformativo della sentenza amministrativa, infatti, è preordinato ad assicurare la piena tutela dell’interesse legittimo dedotto ritenuto leso, ma rimane sottratto alla disponibilità della parte che ne lamenti la lesione, essendo le conseguenze dell’accoglimento delle domande di annullamento rimesse alla decisione del giudice amministrativo, potendo, infatti, quest’ultimo anche modulare o escludere del tutto l’efficacia retroattiva connaturata alla caducazione degli atti amministrativi impugnati, purché sempre nell’ottica della piena tutela dell’interesse del ricorrente (Consiglio di Stato, sez. VII, 2 maggio 2023, n. 4449).
X.3.2. Nella fattispecie, sebbene lo scopo da quest’ultimo perseguito fosse la rinnovazione soltanto di alcuni segmenti procedimentali e non l’annullamento dell’integra gara, il Collegio ritiene che la conseguenza dell’accoglimento del ricorso possa implicare anche l’effetto da ultimo richiamato a fronte della necessità di assicurare il pieno rispetto della par condicio , fornendo nella lex specialis l’indicazione di tutte le informazioni utili alla formulazione di una consapevole e ponderata offerta economica che tenga conto di tutti i possibili aspetti rilevanti sul piano della gestione del servizio, come la facoltà di avvalersi di locali di transitoria raccolta della biancheria idonei a consentire la riduzione dei viaggi di andata e ritorno dall’A.O.U. Policlinico G. MA di Messina verso lo stabilimento di igienizzazione dei tessuti tessili.
X.4. Con riguardo poi alla sorte del contratto già stipulato, tenuto conto di quanto previsto dall’art. 122 c.p.a. e dell’esigenza di non interrompere l’erogazione del servizio in corso, deve salvaguardarsene l’efficacia sino alla conclusione delle predette operazioni procedimentali da rinnovare, con la precisazione che in caso di annullamento dell’intera gara o di esclusione della Impremed S.p.A. il contratto già concluso transitoriamente continuerà a produrre effetti sino alla stipula del nuovo contratto con l’operatore economico che sarà dalla Stazione appaltante individuato all’esito della rinovata istruttoria o che risulterà vincitore della nuova gara che sarà indetta.
Qualora, la riedizione del potere da parte della Pubblica Amministrazione dovesse concludersi con la salvaguardia della procedura e l’aggiudicazione in favore di un operatore differente dalla Impremed S.p.A., il nuovo contratto dovrà avere la medesima durata prevista per l’affidamento del servizio in questione, ossia 48 mesi decorrenti dalla relativa stipula.
XI. – Le spese processuali.
XI.1. Le spese processuali seguono la soccombenza e, avuto riguardo all’attività difensiva espletata dall’appellante, vanno liquidate in suo favore e a carico dele Amministrazioni resistenti, della Impremed S.p.A. e della Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in solido tra loro, nella misura di € 8.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., come per legge, per il doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto in relazione alla procedura di affidamento identificata con il C.I.G. 899560828F, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla ricorrente Lavalux s.r.l. e annulla i provvedimenti impugnati, salve le ulteriori determinazioni dell’Amministrazione.
Condiziona l’efficacia del contratto concluso dall’Amministrazione con l’attuale aggiudicataria, risolutivamente, alla futura ed eventuale stipula di un nuovo contratto, che lo andasse a sostituire ove l’esito della rinnovazione delle fasi procedimentali interessate dall’accoglimento dell’appello odierno comportasse una nuova aggiudicazione in favore di un altro operatore economico concorrente.
Condanna l’A.R.N.A.S. AR di Catania, l’Azienda Ospedaliera Universitaria G. MA di Messina, la Impremed S.p.a. e la Servizi Sanitari Integrati s.r.l., in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali sostenute dall’appellante, che liquida in relazione al doppio grado di giudizio nella misura complessiva di € 8.000,00 oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A., come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ER de SC, Presidente
Giuseppe Chinè, Consigliere
UR NI LE RA, Consigliere, Estensore
Paola La Ganga, Consigliere
Antonino Lo Presti, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| UR NI LE RA | ER de SC |
IL SEGRETARIO