CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 175
CGARS
Sentenza 23 marzo 2026

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  • Accolto
    Anomalia dell'offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l.

    Il Collegio ritiene che alcuni profili dell'offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. siano critici e richiedano un approfondimento da parte della Stazione appaltante, in particolare per quanto riguarda i costi di traghettamento, la congruità del monte ore del personale e la corretta quantificazione del costo del personale di livello B1.

  • Accolto
    Utilizzo del transit point da parte della Servizi Sanitari Integrati s.r.l.

    Il Collegio ritiene che il requisito della certificazione UNI 14065 debba estendersi anche ai locali di stoccaggio (transit point) e non solo allo stabilimento di lavaggio, in quanto la norma mira a garantire la prevenzione della contaminazione batteriologica in tutte le fasi del servizio. Pertanto, l'offerta della Servizi Sanitari Integrati s.r.l. dovrà essere riesaminata anche sotto questo profilo.

  • Rigettato
    Scadenza della certificazione ISO 14001:2015 della Impremed S.p.A.

    Il Collegio ritiene che, pur dovendo essere garantita la continuità dei requisiti, i principi di autoresponsabilità, proporzionalità e favor partecipationis mitigano l'applicazione rigorosa di tale principio. La Impremed S.p.A. aveva richiesto il rinnovo tempestivamente, quindi la sua condotta è considerata conforme a buona fede.

  • Rigettato
    Validità delle certificazioni rilasciate da Bureau Veritas (UKAS)

    Il Collegio ritiene che le certificazioni siano valide poiché rilasciate da un ente accreditato firmatario degli accordi EA/MLA, equiparabile agli enti di accreditamento comunitari, e poiché il disciplinare ammetteva mezzi di prova alternativi.

  • Accolto
    Offerta della Impremed S.p.A. non conforme agli obblighi di ritiro e consegna giornaliera

    Il Collegio ritiene che vi sia incertezza sulla gestione della biancheria sporca e pulita. Se la Impremed S.p.A. utilizza locali messi a disposizione dall'ospedale, ciò costituisce un vantaggio competitivo illegittimo e la gara dovrebbe essere ripetuta. In caso contrario, l'offerta non sarebbe conforme alle specifiche e la società dovrebbe essere esclusa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    CGARS, sez. I, sentenza 23/03/2026, n. 175
    Giurisdizione : Consiglio Di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana
    Numero : 175
    Data del deposito : 23 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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