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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 08/04/2025, n. 424 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 424 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2610/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 08.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.11.2023 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: di aver presentato in data 18.05.2022 domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GPS) per le classi di concorso ADEE – Sostegno
Scuola Primaria ed EEE – Scuola Primaria, per l'Ambito Territoriale di Catanzaro;
che il
, nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze, riconosceva il punteggio di CP_1
6 punti solo a chi avesse svolto il servizio militare “in costanza di nomina”; che l'amministrazione, pertanto, nulla riconosceva alla in merito al servizio Parte_1 civile nazionale svolto dal 07.01.2010 al 06.01.2011 “non in costanza di nomina”.
Rilevava l'illegittimità dei vari Decreti Ministeriali che si erano succeduti (DM. 50/2021, D.M.
640/2017, D.M. 235/2014) che subordinano la valutazione del servizio militare di leva e quello ad esso equiparato alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.
1 Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna dell'amministrazione resistente “ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria di riferimento della docente ”, con vittoria delle spese Parte_1 processuali.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 09.03.2024 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto, basti richiamare il principio reiteratamente enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (tra le tante, vedasi l'ordinanza n. 25836/2016), secondo il quale, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
– di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Tali principi sono applicabili anche quando, come nel caso di specie, la controversia verta sul corretto posizionamento dell'aspirante nelle graduatorie provinciali per le supplenze, stante la piena assimilabilità della procedura di formazione delle due graduatorie: si tratta di procedura estremamente semplice e connotata da automatismo, consistendo la stessa unicamente nella determinazione del punteggio conseguibile da ciascun aspirante, in base ai titoli che il medesimo indichi di possedere con la propria domanda di inserimento in graduatoria, con valutazione della pubblica amministrazione che non implica esercizio di
2 discrezionalità, ma il mero raffronto tra quanto dichiarato dall'istante e i punteggi indicati negli allegati dei decreti ministeriali che danno avvio alla procedura (cfr. Trib. Venezia n. 431 del 24.6.2021).
Ancora in via preliminare, si ritiene che il contraddittorio sia regolarmente instaurato, atteso che, l'eventuale modifica delle posizioni di graduatoria costituirebbe soltanto una conseguenza indiretta della dichiarazione di illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente (cfr. Trib. Perugia sez. lav., n. 152/2019).
Venendo al merito, le deduzioni di parte ricorrente inducono a modificare la decisione assunta in via d'urgenza.
L'art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), stabilisce: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Per quel che riguarda, più specificamente il comparto scuola, si osserva che l'art. 485, comma
7, d.lgs. n. 297/1994 prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'O.M. n. 112/2022, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, prevede all'art. 15, comma 6, che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina (analoga previsione era contenuta nell'art. 15, comma 6, della previgente O.M. n. 60/2020).
Come statuito Cass. n. 5679/2020, (confermata dalle successive ordinanze n. 15127 del 2021,
n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021) “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”.
Le argomentazioni spese dai giudici di legittimità sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in quanto fanno riferimento all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto
3 al servizio civile svolto non in costanza di nomina (a differenza, invece, di quanto accade per le graduatorie del personale ATA, laddove il DM n. 50/2021 che le disciplina ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, in tal caso viene valutato come servizio effettivo, ossia
6 punti/anno, oppure non in costanza di rapporto, ed in tal valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici, ossia con attribuzione di punti 0,60/anno, così come previsto dall'art. 2050 del d.lgs n. 66/2000).
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., va disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango secondario dell'art. 15, co. 6, O.M. n. 112/2022 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle G.P.S. e alle G.I. (Tribunale Frosinone sez. lav., 01/02/2023, n.130).
La domanda deve essere pertanto accolta, con l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio, pari a n. 12 punti aggiuntivi, spettante nelle GPS in cui risulta inserita (I^ fascia per la classe di concorso ADEE e I^ fascia per la classe di concorso EEEE), per il servizio civile prestato presso la Provincia di dal 07.01.2010 al 06.01.2011 CP_2
(cfr. all. 2 del ricorso), in epoca successiva alla sospensione delle chiamate al servizio militare di leva (disposta dalla L. n. 226/2004, con decorrenza dall'01.01.2005).
La novità della questione affrontata e la sussistenza di precedenti di merito difformi, induce a compensare le spese di lite tra le parti, anche relative al giudizio cautelare.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica delle GPS per l' , mediante l'attribuzione in favore Controparte_2 della stessa del punteggio previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica ad adottare ogni opportuno provvedimento per la rettifica delle predette graduatorie, mediante l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi spettanti a Parte_1 in forza del servizio civile prestato dal 07.01.2010 al 06.01.2011;
[...]
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANZARO
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Catanzaro, dott. Benedetto Michele Leuzzi, ha pronunciato ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2610/2023 R.G. promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Marco Boccetti Parte_1
-ricorrente-
contro
, e per esso l' Controparte_1 [...]
, in persona del ministro pro tempore, Controparte_2 rappresentato e difeso ai sensi dell'art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Maria Elena Burgello
-resistente-
FATTO E DIRITTO
In premessa, si rappresenta che la presente decisione viene assunta a seguito della scadenza del termine per lo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c., prevista per il giorno 08.04.2025.
Con ricorso depositato il 12.11.2023 e contestuale istanza cautelare, la ricorrente indicata in epigrafe, premetteva: di aver presentato in data 18.05.2022 domanda di inserimento nelle graduatorie provinciali ad esaurimento (GPS) per le classi di concorso ADEE – Sostegno
Scuola Primaria ed EEE – Scuola Primaria, per l'Ambito Territoriale di Catanzaro;
che il
, nelle graduatorie per il conferimento delle supplenze, riconosceva il punteggio di CP_1
6 punti solo a chi avesse svolto il servizio militare “in costanza di nomina”; che l'amministrazione, pertanto, nulla riconosceva alla in merito al servizio Parte_1 civile nazionale svolto dal 07.01.2010 al 06.01.2011 “non in costanza di nomina”.
Rilevava l'illegittimità dei vari Decreti Ministeriali che si erano succeduti (DM. 50/2021, D.M.
640/2017, D.M. 235/2014) che subordinano la valutazione del servizio militare di leva e quello ad esso equiparato alla circostanza che detto servizio sia stato prestato in costanza di nomina.
1 Sulla base di tali premesse, chiedeva la condanna dell'amministrazione resistente “ad emanare tutti gli atti necessari al riconoscimento del punteggio come sopra individuato, correggendo, di conseguenza, il punteggio nella graduatoria di riferimento della docente ”, con vittoria delle spese Parte_1 processuali.
Il convenuto, costituendosi in giudizio, eccepiva preliminarmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario e la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati;
nel merito, argomentava per l'infondatezza del ricorso chiedendone il rigetto.
Con ordinanza del 09.03.2024 il Tribunale rigettava l'istanza cautelare per insussistenza del periculum in mora e del fumus boni iuris.
Lette le note scritte sostitutive di udienza ai sensi dell'art. 127-ter, la causa, istruita mediante l'esame della documentazione in atti, è decisa con la presente sentenza.
* * *
Preliminarmente, va affermata la giurisdizione del giudice ordinario.
Sul punto, basti richiamare il principio reiteratamente enunciato dalle Sezioni Unite della
Corte di Cassazione (tra le tante, vedasi l'ordinanza n. 25836/2016), secondo il quale, al fine di individuare il giudice munito di giurisdizione in relazione alle controversie concernenti il diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, occorre avere riguardo al “petitum” sostanziale dedotto in giudizio. Se oggetto di tale domanda è la richiesta di annullamento dell'atto amministrativo generale o normativo, e solo quale effetto della rimozione di tale atto
– di per sé preclusivo del soddisfacimento della pretesa del docente all'inserimento in una determinata graduatoria – l'accertamento del diritto del ricorrente all'inserimento in quella graduatoria, la giurisdizione non potrà che essere devoluta al giudice amministrativo, essendo proposta in via diretta una domanda di annullamento di un atto amministrativo;
viceversa, ove l'istanza rivolta al giudice è specificamente volta all'accertamento del diritto del singolo docente all'inserimento nella graduatoria, ritenendo che tale diritto scaturisca direttamente dalla normazione primaria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo che detto inserimento potrebbe precludere, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.
Tali principi sono applicabili anche quando, come nel caso di specie, la controversia verta sul corretto posizionamento dell'aspirante nelle graduatorie provinciali per le supplenze, stante la piena assimilabilità della procedura di formazione delle due graduatorie: si tratta di procedura estremamente semplice e connotata da automatismo, consistendo la stessa unicamente nella determinazione del punteggio conseguibile da ciascun aspirante, in base ai titoli che il medesimo indichi di possedere con la propria domanda di inserimento in graduatoria, con valutazione della pubblica amministrazione che non implica esercizio di
2 discrezionalità, ma il mero raffronto tra quanto dichiarato dall'istante e i punteggi indicati negli allegati dei decreti ministeriali che danno avvio alla procedura (cfr. Trib. Venezia n. 431 del 24.6.2021).
Ancora in via preliminare, si ritiene che il contraddittorio sia regolarmente instaurato, atteso che, l'eventuale modifica delle posizioni di graduatoria costituirebbe soltanto una conseguenza indiretta della dichiarazione di illegittimità del punteggio attribuito alla ricorrente (cfr. Trib. Perugia sez. lav., n. 152/2019).
Venendo al merito, le deduzioni di parte ricorrente inducono a modificare la decisione assunta in via d'urgenza.
L'art. 2050, commi 1 e 2, d.lgs. n. 66/2010 (recante il Codice dell'ordinamento militare), stabilisce: “
1. I periodi di effettivo servizio militare, prestati presso le Forze armate sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.
2. Ai fini dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro”.
Per quel che riguarda, più specificamente il comparto scuola, si osserva che l'art. 485, comma
7, d.lgs. n. 297/1994 prevede: “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo e il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”.
L'O.M. n. 112/2022, nel disciplinare le procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n.
124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, prevede all'art. 15, comma 6, che il servizio militare di leva, il servizio sostitutivo assimilato per legge al servizio militare di leva e il servizio civile sono interamente valutabili, purché prestati in costanza di nomina (analoga previsione era contenuta nell'art. 15, comma 6, della previgente O.M. n. 60/2020).
Come statuito Cass. n. 5679/2020, (confermata dalle successive ordinanze n. 15127 del 2021,
n. 15467 del 2021 e n. 41894 del 2021) “il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo tale per cui, appunto, il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.) come anche dell'accesso ai ruoli (art.
2050 co. 1 cit), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, co. 2 cit.), e ciò in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, co. 1 cit.), dovendosi disapplicare in quanto illegittime le discipline secondarie che nel tempo hanno disposto diversamente”.
Le argomentazioni spese dai giudici di legittimità sono pienamente applicabili alla fattispecie in esame, in quanto fanno riferimento all'ipotesi in cui alcun punteggio venga riconosciuto
3 al servizio civile svolto non in costanza di nomina (a differenza, invece, di quanto accade per le graduatorie del personale ATA, laddove il DM n. 50/2021 che le disciplina ha introdotto una diversa valutazione per l'ipotesi in cui il servizio di leva, o un servizio equiparato, sia stato svolto in costanza di rapporto, in tal caso viene valutato come servizio effettivo, ossia
6 punti/anno, oppure non in costanza di rapporto, ed in tal valutato come tutti gli altri servizi svolti in favore di enti pubblici, ossia con attribuzione di punti 0,60/anno, così come previsto dall'art. 2050 del d.lgs n. 66/2000).
Alla luce dei descritti principi evincibili dall'art. 485, comma 7, del d.lgs. n. 297/1994, dall'art. 2050 del d.lgs. n. 66/2010 e dall'art. 52 Cost., va disapplicata, perché illegittima, la previsione di rango secondario dell'art. 15, co. 6, O.M. n. 112/2022 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle G.P.S. e alle G.I. (Tribunale Frosinone sez. lav., 01/02/2023, n.130).
La domanda deve essere pertanto accolta, con l'accertamento del diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio, pari a n. 12 punti aggiuntivi, spettante nelle GPS in cui risulta inserita (I^ fascia per la classe di concorso ADEE e I^ fascia per la classe di concorso EEEE), per il servizio civile prestato presso la Provincia di dal 07.01.2010 al 06.01.2011 CP_2
(cfr. all. 2 del ricorso), in epoca successiva alla sospensione delle chiamate al servizio militare di leva (disposta dalla L. n. 226/2004, con decorrenza dall'01.01.2005).
La novità della questione affrontata e la sussistenza di precedenti di merito difformi, induce a compensare le spese di lite tra le parti, anche relative al giudizio cautelare.
P.Q.M.
- accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto della ricorrente ad ottenere la rettifica delle GPS per l' , mediante l'attribuzione in favore Controparte_2 della stessa del punteggio previsto dalla legge per lo svolgimento del servizio civile prestato non in costanza di rapporto di impiego, con conseguente condanna dell'Amministrazione scolastica ad adottare ogni opportuno provvedimento per la rettifica delle predette graduatorie, mediante l'attribuzione di n. 12 punti aggiuntivi spettanti a Parte_1 in forza del servizio civile prestato dal 07.01.2010 al 06.01.2011;
[...]
- compensa le spese di lite.
Catanzaro, li 08.04.2025
Il Giudice del Lavoro
Benedetto Michele Leuzzi
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