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Sentenza 12 giugno 2024
Sentenza 12 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 12/06/2024, n. 831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 831 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 473/2021 avverso la sentenza n. 2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, in data 01.12.2020
Tra
in persona del legale rappresentanze pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Filippo da Passano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via
Curtatone 6/14 - APPELLANTE
Contro
Condominio Via Molteni n. 3, in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Gandolfo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via
Venti Settembre n. 19/6 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa adozione di ogni migliore pronuncia e/o statuizione ritenuta, previa fissazione di udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. civ., in parziale riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle produzioni effettuate dal Condominio in questo grado
(doc.
3-4 allegati alla comparsa di costituzione in appello) in quanto non è stato dimostrato dal
Condominio di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
- in via istruttoria: ammettere le prove orali dedotte con la memoria del 26/9/2017; ammettere la CTU nella stessa memoria richiesta;
- nel merito: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4877/2015 del Tribunale di
Genova, dichiarando in tutto o in parte non dovute le somme a mezzo di essa pretese;
2) in ogni caso in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle delibere dell'Assemblea del
[...] tenutesi in data 12/06/2003, 08/10/2004, 16/06/2005, 31/05/2006, Controparte_1 13/06/2007, 27/06/2008, 18/03/2010 e 31/01/2011, in esito alle quali sono stati approvati i consuntivi relativi agli esercizi dal 2002/2003 al 2010/2011 ed i relativi riparti, nella parte in cui attribuiscono all'unità immobiliare di proprietà di , sita in via Molteni 23-25 rosso, spese per Organizzazione_1 il servizio di riscaldamento dal quale è esclusa ovvero nella parte in cui applicano una tabella per le spese di gestione del riscaldamento differente da quella allegata al Regolamento contrattuale del
Condominio; 3) in ogni caso in via riconvenzionale, disporre ai sensi dell'art 69 disp. att. cod. civ. la revisione della tabella millesimale per le spese di riscaldamento, escludendo dalla stessa l'unità immobiliare sita in via Molteni 23-25 Rosso;
4) conseguentemente a quanto previsto sub. 2) e 3): a) accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento della somma ingiunta a Organizzazione_1 titolo di spese per il servizio di riscaldamento, pari ad Euro 819,74 per l'es. 2009/2010 ed Euro 963,81 per l'es. 2010/2011; b) accertare e dichiarare che ha indebitamente corrisposto Organizzazione_1 al la somma di Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e Parte_2 risultante ad istruttoria ultimata e conseguentemente condannare il Parte_2
in persona dell'Amministratore pro tempore, a restituire a la somma di
[...] Org_1
Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e risultante ad istruttoria ultimata, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per ripetizione dell'indebito; ovvero in subordine indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per arricchimento senza causa, Org_1 ponendo l'indennizzo a carico del Condominio stesso nella misura di Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e risultante ad istruttoria ultimata;
5) in ogni caso, laddove necessario, compensare in tutto o in parte le somme dovute a da parte del Condominio con gli eventuali Organizzazione_1 crediti del Condominio stesso;
6) condannare il , in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, comprensive del procedimento di mediazione a cui il Condominio non ha neppure aderito, oltre accessori come per legge”
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, quale Giudice di seconde cure, adversis reiectis:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti I motivi sopra meglio esposti, l'appello proposto dalla avverso la Organizzazione_1 sentenza n. 2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, Giud. Dott.ssa confermando Persona_1 così integralmente quanto in essa statuito;
Rigettare la richiesta di licenziamento CTU avanzata da controparte, in quanto infondata ed illegittima, per I motivi sopra (alias nella comparsa di costituzione e risposta) meglio esposti. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Organizzazione_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 4877\15 con il quale, su ricorso del , era stato ingiunto di pagare la somma di € Parte_2
15.062,41 oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali. A sostegno dell'opposizione, l'attrice assumeva: - di non dovere la somma di € 5.134,03 in quanto tali oneri erano stati richiesti solo sulla base del preventivo esercizio 2011-2012; in subordine, deduceva l'erroneo calcolo del dovuto;
- di non essere debitrice della somma di € 9.928,38 richiesta, a titolo di spese di riscaldamento, sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 non risultando gli immobili di parte attrice, che erano localizzati nei fondi dell'immobile, allacciati all'impianto di riscaldamento condominiale;
- di essere titolare di un credito dell'importo di € 3.819,56 oltre interessi, in forza di titoli esecutivi giudiziali.
Si costituiva il Condominio convenuto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e chiedendone la reiezione.
Successivamente, esperita infruttuosamente la procedura suddetta, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e, con ordinanza del 6\11\18 , ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, la stessa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni. All'udienza del 17\07\2020, che veniva trattata con modalità cartolare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Codiv 19, il Giudice tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni rispettivamente rassegnate dai difensori nelle note scritte in data 16\07\2020, ed assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.”
Veniva emessa la sentenza n' 2001 del 01.12.2020 con la quale in Tribunale di Genova statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo n 4877\15; dichiara tenuta e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, , in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1 tempore, a pagare al , in persona dell'amministratore pro tempore, la Parte_2 somma di € 3.819,56 oltre interessi decorrenti dal dovuto al saldo;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna , in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1 tempore a rimborsare al , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_2 le spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”. (Cfr sentenza).
Il Tribunale rigettava il primo motivo di opposizione, relativo alla non debenza della somma di € 5.134,00, richiesta dal , sulla base del preventivo esercizio 2011- Parte_2
Org 2012. L'immobiliare aveva eccepito che il preventivo in questione era stato superato dall'approvazione del relativo consuntivo per la medesima gestione e, in ogni caso, per la scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, oltre al fatto che le delibere con approvazione dei preventivi e consuntivi successivi, erano state annullate da decisioni giudiziali. Il Tribunale motivava che, ai fini della corretta gestione del condominio, doveva essere consentito all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri, in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non fosse stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato, in quanto “il bilancio preventivo sarebbe azionabile solo sino a che non sia scaduto l'esercizio a cui esso si riferisce in quanto, ove tale principio dovesse essere applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e
l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea – omissis - Nella specie è pacifico in causa che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non vi erano rendiconti consuntivi approvati, in relazione alla gestione 2011/2012. Da ciò deriva che il decreto ingiuntivo opposto in relazione a detta somma è stato legittimamente emesso sulla base del consuntivo 2010/2011 e preventivo 2011/2012 approvati con delibera del 21.11.2011, che non risulta sia stata oggetto di impugnativa” (Cfr sentenza). Inoltre, il fatto che la questione fosse coperta da giudicato “alla luce della sentenza n 1228 del 2015 (doc 2 di parte opponente,) non può essere condiviso, atteso che la sentenza citata è stata emessa prima che fosse giudizialmente accertato che le delibere relative ai rendiconti relativi alla gestione 2011\2012 risultavano invalide.”
(Cfr sentenza).
In relazione al motivo fondato sull'addebito delle spese condominiali di riscaldamento e sulla dedotta erroneità del calcolo del dovuto, il Giudice richiamava le “Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza 26629\09 hanno precisato che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” (Cfr sentenza).
Sul “motivo di impugnazione, avente ad oggetto la somma di € 9.928,38 richiesta sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 a titolo di spese di riscaldamento, fondata sul rilievo che le unità immobiliari di proprietà dell'attore non risultano allacciate all'impianto termico centralizzato, deve rilevarsi che, anche in relazione a detta doglianza, devono essere richiamate le osservazioni di cui sopra ed in particolare deve osservarsi che le somme in questione sono state monitoriamente richieste sulla base di delibera di approvazione del consuntivo relativo alla gestione 2010\2011 regolarmente approvate. – omissis - In ordine alla censura di nullità di tutte le delibere sulla cui base sarebbero stati richiesti gli oneri di riscaldamento in questione deve osservarsi che, com'è noto, le norme sul condominio non contemplano, fra le ipotesi di invalidità delle delibere adottate dall'assemblea, la nullità, prevedendo espressamente soltanto la annullabilità. La nullità si appalesa, pertanto, come una figura residuale creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i vizi più gravi”(Cfr sentenza). Pertanto, la censura sull'addebito delle spese di riscaldamento non poteva essere accolta perché
l'attribuzione era avvenuta sulla base delle tabelle millesimali di natura contrattuale, escludendo un vizio di nullità. Anche la censura sull' erroneo calcolo del dovuto, non poteva essere fatta valere in sede di opposizione, trattandosi di motivo di annullabilità della delibera.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la richiesta di revisione delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento, il Tribunale motivava che lo stesso opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva riconosciuto espressamente che la tabella in uso nello stabile aveva natura contrattuale, per cui doveva ritenersi valida ed efficace la tabella relativa alle spese di riscaldamento, fondata su un accordo negoziale dei criteri di ripartizione di dette spese che, anche se si discosta da quelli legali previsti dagli artt 1123 e ss c.c., era vincolante tra le parti, attesa la derogabilità dei predetti criteri. Infatti, pur essendo concessa la richiesta di revisione da parte dei singoli condomini ex art. 69 disp att cc, trattandosi, però, di diritto disponibile, i condomini avevano disposto volontariamente dei propri diritti in deroga ai criteri di cui all'art. 1123 c.c. e seguenti.
Infine, rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente di condanna del condominio al pagamento della somma di € 3.819,56, osservando “che da un lato dai documenti prodotti dal convenuto opposto n 1 e 2 (verbale di assemblea 2\03\2016 di approvazione di rendiconto e riparto relativi agli esercizi 2013\2014 e 2014\2015 e preventivo e riparto 2015\2016) risulta che
l'opponente è debitore di rilevanti somme e dall'altro l'opponente non ha contestato di dover le suddette somme né ha fornito prova di alcun fatto estintivo in ordine all'ulteriore credito vantato dal condominio.” (Cfr sentenza). Dall'importo del decreto ingiuntivo detraeva la somma di € 12.635,00, Org versata in corso di causa dalla soc. al Condominio.
Con atto di citazione 22.12.2021, l' proponeva appello per il seguente Parte_1 motivo: - errore in fatto ed in diritto sulla debenza della somma ingiunta per € 5.134,03 sulla base del preventivo esercizio 2011-2012, sia perché tale questione era coperta da giudicato a seguito della sentenza Corte d'Appello n. 1228/2015 che aveva dichiarato l'inefficacia e l'invalidità del preventivo in esame, dichiarando non dovuta la somma, in allora azionata in via monitoria, dal Condominio sulla base del medesimo titolo (il preventivo per l'esercizio 2011-2012, approvato all'Assemblea del
21/11/2011), sia perché il preventivo per l'esercizio 2011/2012 era stato superato dall'approvazione del consuntivo per il medesimo esercizio con ben due delibere;
- errore in fatto ed in diritto sulla debenza della somma ingiunta di € 9.928,38 sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 ed esercizi precedenti, a titolo di riscaldamento nonostante fosse pacifico che l'immobile in questione non usufruiva del servizio, sulla invalidità della delibera del 21/11/2011 di approvazione del consuntivo e delle delibere di approvazione dei precedenti consuntivi, sull'azione di ripetizione dell'indebito pagato per tali titoli e dell'azione di revisione millesimale per errore nell'attribuzione dei millesimi;
- errore in fatto ed in diritto per il rigetto della domanda riconvenzionale del riconoscimento degli ulteriori crediti della in forza di titoli esecutivi giudiziali per € 3.819,56 oltre Interessi;
Parte_3
- errore in fatto ed in diritto nella determinazione sulle spese di lite e di mediazione. Chiedeva
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse in primo grado e, previa rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto, la riforma della sentenza gravata con la vittoria delle spese di causa dei due gradi.
Con comparsa 9.1120202 si costituiva in giudizio Condominio Via Molteni n. 3, in Genova, la quale, nel merito contestava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese di lite del secondo grado.
Fissata l'udienza del giorno 16.1.2023 per la precisazione delle conclusioni, veniva fissata su istanza di parte la discussione orale all'udienza del 28.5.2024.
L'appello è parzialmente fondato.
Vanno dichiarate inammissibili le richieste istruttorie dell'appellante in quanto la Corte rileva che non
è stata specificatamente censurata né in primo grado, né in appello, l'ordinanza con cui non sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Poiché l'appellante si è limitato e riproporre la richiesta di ammissione senza specifica motivazione, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
Il primo motivo di appello, sulla debenza della somma di € 5.134,03, ingiunta sulla base del preventivo esercizio 2011-2012, è fondato. Sul punto è pacifico che le delibere di approvazione dei consuntivi per gli esercizi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 erano state annullate dalle sentenze del
Tribunale di Genova 1176/2015, 1228/2015 e 3450/2015 e che l'assemblea condominiale aveva imposto all'Amministratore di “ripresentare i rendiconti 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e ripartizioni relative da approvare in una assemblea da tenersi entro il 10/12/2015”. Si richiama la motivazione della sentenza n' 345/2024 di questa stessa Corte, che si condivide e che specifica: “Sul punto, non si può far altro che richiamare i principi espressi da questa Corte, nella sentenza 626/22, secondo cui “le eventuali poste a titolo di 'saldi' derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, non possono essere oggetto di contestazione alcuna in uno con la delibera successiva in quanto hanno natura
'dichiarativa' e l'eventuale illegittimità delle singole poste può integrare motivo di impugnazione della sola delibera di 'prima' approvazione della posta, non integrando, invece, il mero inserimento della posta in un nuovo bilancio, in sé motivo di illegittimità della delibera di riparto (che riporti precedenti 'saldi ') se non quando sia pronunciato dal l 'A.G, con provvedimento definitivo,
l'annullamento/declaratoria di nullità della delibera precedente. In altri termini non è consentito impugnare una delibera che, nel piano di riparto, abbia riportato la voce 'saldo anni precedenti ' per motivi che, all'evidenza riguardano la delibera che ha approvato 'in origine' la posta contestata. Solo la caducazione (per revoca, annullamento, ecc.) della delibera, che costituisce il 'presupposto' dell' inserimento del saldo o eventuali fatti successivi alla prima delibera (pagamenti , ecc.), sono fatti idonei a rendere il legittimo l' inserimento ed a fondare il diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente versato a titolo di oneri. In tal senso si è espressa recentemente anche la sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 3847/2021) …”. Di conseguenza, la sentenza ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto e del preventivo per aver utilizzato saldi relativi ad annualità precedenti oggetto di delibere già annullate. Anche la Suprema Corte si è espressa in termini analoghi, evidenziando che “ Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante) , una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi del l 'art. 1337 c.c. (1137 c.c. ndr), costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Cass. 3847/21). Si legge nel la motivazione di tale sentenza che “Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che
l 'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo”.
Inoltre, ancor più recentemente, Cass. 20888/23 ha sostenuto che “Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale il legittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l 'onere per
l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione del
l'assemblea”. Ad abundatiam, va confermato il principio per cui “il bilancio preventivo legittima la richiesta monitoria del condominio, ai sensi dell'articolo 63 Disposizioni attuative codici civile, fino a quando
l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia cessato. Qualora, invece, sia terminato
l'amministratore dovrà azionare la pretesa monitoria sulla base del rendiconto” (Cassazione n.
1789/1993).
Il secondo motivo, sulla non debenza delle somme portate dal consuntivo 2010-2011 e negli esercizi precedenti, perché ricomprendevano somme poste a carico dell'unità immobiliare dell' Org_1
, a titolo di riscaldamento, nonostante fosse pacifico che l'immobile in questione non usufruiva
[...] del servizio, non può essere accolto. Il passaggio in giudicato della sentenza n' 626 del 30.5.2022 di questa stessa Corte, impedisce ogni e qualsiasi ulteriore valutazione sulla circostanza, decisa nella richiamata sentenza, per cui “non è addebitabile alla un importo che superi Parte_1 la caratura millesimale prevista nel regolamento contrattuale (appunto 23,3/1000)” (cfr sentenza) e, pertanto, il relativo importo, portato dai consuntivi, deve essere addebitato e corrisposto dalla
. La motivazione, sul punto, della sentenza n' 626 del 30.5.2022 di questa Corte Org_1 statuisce quanto segue: “A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla diversa colonna “Riscaldamento”. Al riguardo, ai fini di vagliare la validità o meno della delibera, non può che farsi riferimento alle originarie doglianze e ai motivi che sorreggono l'impugnazione della delibera. al riguardo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio si è Parte_1 limitata ad affermare che le unità non usufruivano del servizio di riscaldamento e che in altro giudizio era stata chiesta la revisione della tabella millesimale che prevedeva a carico di dette unità il pagamento previsto nella delibera. Tenuto conto che, allo stato, non è intervenuta alcuna sentenza di revisione delle tabelle millesimali e che le tabelle millesimali prevedono detto addebito, non è possibile accogliere la domanda, in quanto il Condominio ha rispettato la tabella condominiale (arg. ex Cass. n. 19651/2017 da cui si evince la legittimità del riparto in base ai consumi o al valore millesimale delle singole unità). È vero che in base alla normativa di cui al d.lgs. n. 102 del 2014, modificato dal d.lgs. n. 141 del 2016 e dal d.l. n. 244 del 2016 oggi occorre tener conto del consumo effettivo e che anche la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28282/2019) ha affermato la necessità di ripartire le spese in base al consumo ove il Condominio si sia dotato di sistemi di contabilizzazione del calore, ma nella vicenda in esame non è dato sapere né se detti sistemi siano stati adottati, né se abbia attuato un distacco legittimo dal riscaldamento centralizzato, Parte_1 legittimità contestata dal Condominio nelle sue difese, di tal chè in assenza di allegazioni tempestive sul punto e di elementi di prova, non può che ritenersi legittimo il riparto della voce “Riscaldamento” attuato in base alla tabella millesimale del Condominio”. Il giudicato sulla mancanza di prova delle circostanze rilevanti ai fine dell'esistenza dell'errore, se cioè fossero stati adottati sistemi di contabilizzazione del calore e/o se il distacco fosse stato legittimo, impedisce, in questa sede, la valutazione di merito sulla validità della delibera in relazione alle somme richieste per il riscaldamento nel decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto già deciso, con effetto di giudicato, la mancanza di prova dell'errore, individuabile nella
“obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito”, che può essere ragione di revisione millesimale ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. anche di tabelle contrattuali, impedisce anche l'ammissione di CTU per una nuova determinazione delle tabelle vigenti. Inoltre, la modifica delle tabelle millesimali non potrebbe incidere sulla decisione di cui è causa, dovendo eventuali nuove tabelle millesimali operare esclusivamente per il futuro.
Infine, è fondato il terzo motivo di appello, sul mancato riconoscimento del credito vantato dalla nei confronti del Condominio per la somma di € 3.819,56, oltre interessi, Org_1 riconosciuti con provvedimenti giudiziali passati in giudicato. Dai documenti prodotti è confermato Org_ quanto dedotto dall' e cioè che “In forza di quanto sopra, la soc. era creditrice Org_1 di € 10.685,56 (ovvero € 10.678,14, oltre spese di notifica per Euro 7,42) portati nell'atto di precetto;
€ 6.504,15 di cui all'atto di intervento;
€ 2.138,31 (€ 1.330,00 per compensi + € 199,50 per spese forfettarie 15% + € 61,18 per Cpa 4% + € 349,95 per Iva 22% + € 197,68 per esborsi liquidati) di cui all'ordinanza Rep. 2205-15B del 10/12/2015; e così € 19.328,02. Da tale somma andava detratto
l'importo di € 16.017,21 assegnato nella procedura esecutiva RGE 3904/2015 a saldo delle spese ed Org_ il residuo in conto interessi e capitale. Ne residuava ancora un credito della soc. nei confronti del Condominio pari ad € 3.310,81, oltre interessi.” (Cfr appello pag. 33-34). A detta somma vanno aggiunte le spese per la registrazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 3450/2015, dell'ordinanza di assegnazione Rep. 2205-15B del 10/12/2015 nella procedura esecutiva RGE
3904/2015 e del 50% dell'imposta di registro relativa ad altra sentenza del Tribunale di Genova n.
1155/2014 che aveva compensato integralmente le spese di lire, per un totale complessivo di €
3.819,56 (€ 3.310,81 + 400,00 + 108,75), oltre interessi legali. Tuttavia, poiché tali somme sono dovute in virtù di provvedimenti giudiziali già esecutivi, in questa sede non sussiste interesse, in capo all'appellante, ad una pronuncia di condanna, anche con riferimento all'eventuale compensazione, essendo crediti certi, liquidi ed esigibili in quanto fondati su titoli giudiziari.
La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, riforma la sentenza gravata laddove condanna di al pagamento di residue somme a debito per € 3.819,56 oltre interessi Org_1 decorrenti dal dovuto al saldo e, tenuto conto della somma già corrisposta in corso di causa di € 12.635,00 e del riconoscimento come dovuta della sola somma di € 9.928,00, oltre all'accertamento della debenza del Condomino di € 3.819,56, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Stante la reciproca soccombenza, la Corte si provvede alla integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado.
PQM
Definitivamente pronunciando nel procedimento in appello R.G473/2021 avverso la sentenza n.
2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, in data 01.12.2020:
1- In parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per i motivi e nei termini di cui in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4877/2015 del Tribunale di Genova;
2- dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio .
Genova, 28 maggio 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI GENOVA
SEZIONE II CIVILE
Composta dai Magistrati
Dott. Maria Laura Morello Presidente
Dott. Fabrizio Pelosi Consigliere
Dott. Gabriele Marroni Giudice ausiliario rel.
riuniti in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di appello iscritto al n. R.G. 473/2021 avverso la sentenza n. 2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, in data 01.12.2020
Tra
in persona del legale rappresentanze pro tempore, rappresentata e difesa Parte_1 dall'Avv. Filippo da Passano ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, via
Curtatone 6/14 - APPELLANTE
Contro
Condominio Via Molteni n. 3, in Genova, in persona dell'amministratore pro tempore rappresentato e difeso dall'Avv. Fabrizio Gandolfo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Genova, Via
Venti Settembre n. 19/6 - APPELLATO
CONCLUSIONI DELLE PARTI
PER L'APPELLANTE
“Piaccia alla Corte d'Appello di Genova, contrariis reiectis, previa adozione di ogni migliore pronuncia e/o statuizione ritenuta, previa fissazione di udienza per la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 352, comma 2, cod. proc. civ., in parziale riforma della sentenza impugnata: - in via preliminare: dichiarare l'inammissibilità delle produzioni effettuate dal Condominio in questo grado
(doc.
3-4 allegati alla comparsa di costituzione in appello) in quanto non è stato dimostrato dal
Condominio di non aver potuto produrle nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile;
- in via istruttoria: ammettere le prove orali dedotte con la memoria del 26/9/2017; ammettere la CTU nella stessa memoria richiesta;
- nel merito: 1) in accoglimento dell'opposizione proposta, dichiarare la nullità e/o annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 4877/2015 del Tribunale di
Genova, dichiarando in tutto o in parte non dovute le somme a mezzo di essa pretese;
2) in ogni caso in via riconvenzionale, accertare e dichiarare la nullità delle delibere dell'Assemblea del
[...] tenutesi in data 12/06/2003, 08/10/2004, 16/06/2005, 31/05/2006, Controparte_1 13/06/2007, 27/06/2008, 18/03/2010 e 31/01/2011, in esito alle quali sono stati approvati i consuntivi relativi agli esercizi dal 2002/2003 al 2010/2011 ed i relativi riparti, nella parte in cui attribuiscono all'unità immobiliare di proprietà di , sita in via Molteni 23-25 rosso, spese per Organizzazione_1 il servizio di riscaldamento dal quale è esclusa ovvero nella parte in cui applicano una tabella per le spese di gestione del riscaldamento differente da quella allegata al Regolamento contrattuale del
Condominio; 3) in ogni caso in via riconvenzionale, disporre ai sensi dell'art 69 disp. att. cod. civ. la revisione della tabella millesimale per le spese di riscaldamento, escludendo dalla stessa l'unità immobiliare sita in via Molteni 23-25 Rosso;
4) conseguentemente a quanto previsto sub. 2) e 3): a) accertare e dichiarare che non è tenuta al pagamento della somma ingiunta a Organizzazione_1 titolo di spese per il servizio di riscaldamento, pari ad Euro 819,74 per l'es. 2009/2010 ed Euro 963,81 per l'es. 2010/2011; b) accertare e dichiarare che ha indebitamente corrisposto Organizzazione_1 al la somma di Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e Parte_2 risultante ad istruttoria ultimata e conseguentemente condannare il Parte_2
in persona dell'Amministratore pro tempore, a restituire a la somma di
[...] Org_1
Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e risultante ad istruttoria ultimata, oltre interessi dai singoli pagamenti al saldo ai sensi dell'art. 2033 cod. civ., per ripetizione dell'indebito; ovvero in subordine indennizzare ai sensi dell'art. 2041 cod. civ., per arricchimento senza causa, Org_1 ponendo l'indennizzo a carico del Condominio stesso nella misura di Euro 5.183,40 o altra somma meglio vista e risultante ad istruttoria ultimata;
5) in ogni caso, laddove necessario, compensare in tutto o in parte le somme dovute a da parte del Condominio con gli eventuali Organizzazione_1 crediti del Condominio stesso;
6) condannare il , in persona Parte_2 dell'Amministratore pro tempore, alla rifusione dei compensi e delle spese di lite, di entrambi i gradi del giudizio, comprensive del procedimento di mediazione a cui il Condominio non ha neppure aderito, oltre accessori come per legge”
PER L'APPELLATO
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Genova, quale Giudice di seconde cure, adversis reiectis:
Dichiarare inammissibile e comunque rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, per tutti I motivi sopra meglio esposti, l'appello proposto dalla avverso la Organizzazione_1 sentenza n. 2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, Giud. Dott.ssa confermando Persona_1 così integralmente quanto in essa statuito;
Rigettare la richiesta di licenziamento CTU avanzata da controparte, in quanto infondata ed illegittima, per I motivi sopra (alias nella comparsa di costituzione e risposta) meglio esposti. In ogni caso, condannare parte appellante alle spese e competenze difensive del doppio grado di giudizio.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI
Dagli atti e dalla sentenza di primo grado si evince il seguente svolgimento del processo di primo grado.
“Con atto di citazione ritualmente notificato, , in persona del legale Organizzazione_1
rappresentante pro tempore, proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n 4877\15 con il quale, su ricorso del , era stato ingiunto di pagare la somma di € Parte_2
15.062,41 oltre interessi e spese, a titolo di oneri condominiali. A sostegno dell'opposizione, l'attrice assumeva: - di non dovere la somma di € 5.134,03 in quanto tali oneri erano stati richiesti solo sulla base del preventivo esercizio 2011-2012; in subordine, deduceva l'erroneo calcolo del dovuto;
- di non essere debitrice della somma di € 9.928,38 richiesta, a titolo di spese di riscaldamento, sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 non risultando gli immobili di parte attrice, che erano localizzati nei fondi dell'immobile, allacciati all'impianto di riscaldamento condominiale;
- di essere titolare di un credito dell'importo di € 3.819,56 oltre interessi, in forza di titoli esecutivi giudiziali.
Si costituiva il Condominio convenuto, eccependo preliminarmente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura di mediazione obbligatoria, contestando nel merito la fondatezza della domanda attorea e chiedendone la reiezione.
Successivamente, esperita infruttuosamente la procedura suddetta, venivano concessi alle parti i termini per le memorie ex art 183 VI comma cpc e, con ordinanza del 6\11\18 , ritenuta la causa matura per la decisione, senza necessità di assumere i mezzi istruttori dedotti dalle parti, la stessa veniva rinviata per la precisazione della conclusioni. All'udienza del 17\07\2020, che veniva trattata con modalità cartolare, a causa dell'emergenza epidemiologica da Codiv 19, il Giudice tratteneva la causa in decisione, sulle conclusioni rispettivamente rassegnate dai difensori nelle note scritte in data 16\07\2020, ed assegnava alle parti i termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e di note di replica.”
Veniva emessa la sentenza n' 2001 del 01.12.2020 con la quale in Tribunale di Genova statuiva: “revoca il decreto ingiuntivo n 4877\15; dichiara tenuta e conseguentemente condanna, per le ragioni di cui in parte motiva, , in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1 tempore, a pagare al , in persona dell'amministratore pro tempore, la Parte_2 somma di € 3.819,56 oltre interessi decorrenti dal dovuto al saldo;
dichiara tenuta e conseguentemente condanna , in persona del legale rappresentante pro Organizzazione_1 tempore a rimborsare al , in persona dell'amministratore pro tempore, Parte_2 le spese di lite che liquida in € 4.835,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettario, Iva e Cpa nella misura e con le modalità di legge.”. (Cfr sentenza).
Il Tribunale rigettava il primo motivo di opposizione, relativo alla non debenza della somma di € 5.134,00, richiesta dal , sulla base del preventivo esercizio 2011- Parte_2
Org 2012. L'immobiliare aveva eccepito che il preventivo in questione era stato superato dall'approvazione del relativo consuntivo per la medesima gestione e, in ogni caso, per la scadenza dell'esercizio finanziario di riferimento, oltre al fatto che le delibere con approvazione dei preventivi e consuntivi successivi, erano state annullate da decisioni giudiziali. Il Tribunale motivava che, ai fini della corretta gestione del condominio, doveva essere consentito all'amministratore di riscuotere le quote degli oneri, in forza del bilancio preventivo, sino a quando questo non fosse stato sostituito dal consuntivo regolarmente approvato, in quanto “il bilancio preventivo sarebbe azionabile solo sino a che non sia scaduto l'esercizio a cui esso si riferisce in quanto, ove tale principio dovesse essere applicato, renderebbe impossibile la riscossione degli oneri - e, quindi, inciderebbe sulla possibilità stessa di gestione del condominio - per tutto il tempo intercorrente tra la scadenza dell'esercizio e
l'approvazione del consuntivo, periodo che potrebbe ipotizzarsi anche lungo in relazione a molteplici possibili eventi, tra cui, non ultimo, la non approvazione del progetto da parte dell'assemblea – omissis - Nella specie è pacifico in causa che, al momento dell'emissione del decreto ingiuntivo opposto, non vi erano rendiconti consuntivi approvati, in relazione alla gestione 2011/2012. Da ciò deriva che il decreto ingiuntivo opposto in relazione a detta somma è stato legittimamente emesso sulla base del consuntivo 2010/2011 e preventivo 2011/2012 approvati con delibera del 21.11.2011, che non risulta sia stata oggetto di impugnativa” (Cfr sentenza). Inoltre, il fatto che la questione fosse coperta da giudicato “alla luce della sentenza n 1228 del 2015 (doc 2 di parte opponente,) non può essere condiviso, atteso che la sentenza citata è stata emessa prima che fosse giudizialmente accertato che le delibere relative ai rendiconti relativi alla gestione 2011\2012 risultavano invalide.”
(Cfr sentenza).
In relazione al motivo fondato sull'addebito delle spese condominiali di riscaldamento e sulla dedotta erroneità del calcolo del dovuto, il Giudice richiamava le “Sezioni Unite della Cassazione che, con la sentenza 26629\09 hanno precisato che “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo questa riservata al giudice davanti al quale dette delibere siano state impugnate.” (Cfr sentenza).
Sul “motivo di impugnazione, avente ad oggetto la somma di € 9.928,38 richiesta sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 a titolo di spese di riscaldamento, fondata sul rilievo che le unità immobiliari di proprietà dell'attore non risultano allacciate all'impianto termico centralizzato, deve rilevarsi che, anche in relazione a detta doglianza, devono essere richiamate le osservazioni di cui sopra ed in particolare deve osservarsi che le somme in questione sono state monitoriamente richieste sulla base di delibera di approvazione del consuntivo relativo alla gestione 2010\2011 regolarmente approvate. – omissis - In ordine alla censura di nullità di tutte le delibere sulla cui base sarebbero stati richiesti gli oneri di riscaldamento in questione deve osservarsi che, com'è noto, le norme sul condominio non contemplano, fra le ipotesi di invalidità delle delibere adottate dall'assemblea, la nullità, prevedendo espressamente soltanto la annullabilità. La nullità si appalesa, pertanto, come una figura residuale creata dalla dottrina e dalla giurisprudenza per i vizi più gravi”(Cfr sentenza). Pertanto, la censura sull'addebito delle spese di riscaldamento non poteva essere accolta perché
l'attribuzione era avvenuta sulla base delle tabelle millesimali di natura contrattuale, escludendo un vizio di nullità. Anche la censura sull' erroneo calcolo del dovuto, non poteva essere fatta valere in sede di opposizione, trattandosi di motivo di annullabilità della delibera.
Per quanto concerne la domanda avente ad oggetto la richiesta di revisione delle tabelle millesimali relative al servizio di riscaldamento, il Tribunale motivava che lo stesso opponente, nell'atto introduttivo del giudizio, aveva riconosciuto espressamente che la tabella in uso nello stabile aveva natura contrattuale, per cui doveva ritenersi valida ed efficace la tabella relativa alle spese di riscaldamento, fondata su un accordo negoziale dei criteri di ripartizione di dette spese che, anche se si discosta da quelli legali previsti dagli artt 1123 e ss c.c., era vincolante tra le parti, attesa la derogabilità dei predetti criteri. Infatti, pur essendo concessa la richiesta di revisione da parte dei singoli condomini ex art. 69 disp att cc, trattandosi, però, di diritto disponibile, i condomini avevano disposto volontariamente dei propri diritti in deroga ai criteri di cui all'art. 1123 c.c. e seguenti.
Infine, rigettava la domanda riconvenzionale dell'opponente di condanna del condominio al pagamento della somma di € 3.819,56, osservando “che da un lato dai documenti prodotti dal convenuto opposto n 1 e 2 (verbale di assemblea 2\03\2016 di approvazione di rendiconto e riparto relativi agli esercizi 2013\2014 e 2014\2015 e preventivo e riparto 2015\2016) risulta che
l'opponente è debitore di rilevanti somme e dall'altro l'opponente non ha contestato di dover le suddette somme né ha fornito prova di alcun fatto estintivo in ordine all'ulteriore credito vantato dal condominio.” (Cfr sentenza). Dall'importo del decreto ingiuntivo detraeva la somma di € 12.635,00, Org versata in corso di causa dalla soc. al Condominio.
Con atto di citazione 22.12.2021, l' proponeva appello per il seguente Parte_1 motivo: - errore in fatto ed in diritto sulla debenza della somma ingiunta per € 5.134,03 sulla base del preventivo esercizio 2011-2012, sia perché tale questione era coperta da giudicato a seguito della sentenza Corte d'Appello n. 1228/2015 che aveva dichiarato l'inefficacia e l'invalidità del preventivo in esame, dichiarando non dovuta la somma, in allora azionata in via monitoria, dal Condominio sulla base del medesimo titolo (il preventivo per l'esercizio 2011-2012, approvato all'Assemblea del
21/11/2011), sia perché il preventivo per l'esercizio 2011/2012 era stato superato dall'approvazione del consuntivo per il medesimo esercizio con ben due delibere;
- errore in fatto ed in diritto sulla debenza della somma ingiunta di € 9.928,38 sulla base del consuntivo esercizio 2010-2011 ed esercizi precedenti, a titolo di riscaldamento nonostante fosse pacifico che l'immobile in questione non usufruiva del servizio, sulla invalidità della delibera del 21/11/2011 di approvazione del consuntivo e delle delibere di approvazione dei precedenti consuntivi, sull'azione di ripetizione dell'indebito pagato per tali titoli e dell'azione di revisione millesimale per errore nell'attribuzione dei millesimi;
- errore in fatto ed in diritto per il rigetto della domanda riconvenzionale del riconoscimento degli ulteriori crediti della in forza di titoli esecutivi giudiziali per € 3.819,56 oltre Interessi;
Parte_3
- errore in fatto ed in diritto nella determinazione sulle spese di lite e di mediazione. Chiedeva
l'ammissione delle prove richieste e non ammesse in primo grado e, previa rivalutazione degli elementi di fatto e di diritto, la riforma della sentenza gravata con la vittoria delle spese di causa dei due gradi.
Con comparsa 9.1120202 si costituiva in giudizio Condominio Via Molteni n. 3, in Genova, la quale, nel merito contestava l'infondatezza dell'appello e ne chiedeva il rigetto con la condanna alle spese di lite del secondo grado.
Fissata l'udienza del giorno 16.1.2023 per la precisazione delle conclusioni, veniva fissata su istanza di parte la discussione orale all'udienza del 28.5.2024.
L'appello è parzialmente fondato.
Vanno dichiarate inammissibili le richieste istruttorie dell'appellante in quanto la Corte rileva che non
è stata specificatamente censurata né in primo grado, né in appello, l'ordinanza con cui non sono state ammesse le prove richieste dalle parti. Poiché l'appellante si è limitato e riproporre la richiesta di ammissione senza specifica motivazione, le istanze istruttorie, semplicemente riproposte, non possono essere ammesse (Cass. 21.11.1984 n' 5957-Cass. 9779/93- Cass. III Sez. n. 18742/16).
Il primo motivo di appello, sulla debenza della somma di € 5.134,03, ingiunta sulla base del preventivo esercizio 2011-2012, è fondato. Sul punto è pacifico che le delibere di approvazione dei consuntivi per gli esercizi 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 erano state annullate dalle sentenze del
Tribunale di Genova 1176/2015, 1228/2015 e 3450/2015 e che l'assemblea condominiale aveva imposto all'Amministratore di “ripresentare i rendiconti 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014 e ripartizioni relative da approvare in una assemblea da tenersi entro il 10/12/2015”. Si richiama la motivazione della sentenza n' 345/2024 di questa stessa Corte, che si condivide e che specifica: “Sul punto, non si può far altro che richiamare i principi espressi da questa Corte, nella sentenza 626/22, secondo cui “le eventuali poste a titolo di 'saldi' derivanti da bilanci precedenti, meramente richiamate nei riparti di bilancio di esercizi successivi portati all'approvazione, non possono essere oggetto di contestazione alcuna in uno con la delibera successiva in quanto hanno natura
'dichiarativa' e l'eventuale illegittimità delle singole poste può integrare motivo di impugnazione della sola delibera di 'prima' approvazione della posta, non integrando, invece, il mero inserimento della posta in un nuovo bilancio, in sé motivo di illegittimità della delibera di riparto (che riporti precedenti 'saldi ') se non quando sia pronunciato dal l 'A.G, con provvedimento definitivo,
l'annullamento/declaratoria di nullità della delibera precedente. In altri termini non è consentito impugnare una delibera che, nel piano di riparto, abbia riportato la voce 'saldo anni precedenti ' per motivi che, all'evidenza riguardano la delibera che ha approvato 'in origine' la posta contestata. Solo la caducazione (per revoca, annullamento, ecc.) della delibera, che costituisce il 'presupposto' dell' inserimento del saldo o eventuali fatti successivi alla prima delibera (pagamenti , ecc.), sono fatti idonei a rendere il legittimo l' inserimento ed a fondare il diritto alla ripetizione di quanto eventualmente indebitamente versato a titolo di oneri. In tal senso si è espressa recentemente anche la sentenza della Suprema Corte (Cass. n. 3847/2021) …”. Di conseguenza, la sentenza ha annullato la delibera di approvazione del rendiconto e del preventivo per aver utilizzato saldi relativi ad annualità precedenti oggetto di delibere già annullate. Anche la Suprema Corte si è espressa in termini analoghi, evidenziando che “ Il rendiconto consuntivo per successivi periodi di gestione che, nel prospetto dei conti individuali per singolo condomino, riporti tutte le somme dovute al condominio, comprensive delle morosità relative alle annualità precedenti rimaste insolute (le quali costituiscono non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una posta di debito permanente di quel partecipante) , una volta approvato dall'assemblea può essere impugnato ai sensi del l 'art. 1337 c.c. (1137 c.c. ndr), costituendo altrimenti esso stesso idoneo titolo del credito complessivo nei confronti di quel singolo partecipante, pur non dando luogo ad un nuovo fatto costitutivo del credito stesso” (Cass. 3847/21). Si legge nel la motivazione di tale sentenza che “Dopo che siano stati inseriti nel rendiconto di un determinato esercizio i nominativi dei condomini morosi per il pagamento delle quote condominiali e gli importi da ciascuno dovuti, tali pregresse morosità, ove rimaste insolute, devono essere riportate altresì nei successivi anni di gestione, costituendo esse non solo un saldo contabile dello stato patrimoniale attivo, ma anche una permanente posta di debito di quei partecipanti nei confronti del condominio. Il rendiconto condominiale, in forza di un principio di continuità, deve, cioè, partire dai dati di chiusura del consuntivo dell'anno precedente, a meno che
l 'esattezza e la legittimità di questi ultimi non siano state negate con sentenza passata in giudicato, ciò soltanto imponendo all'amministratore di apporre al rendiconto impugnato le variazioni imposte dal giudice, e, quindi, di modificare di conseguenza i dati di partenza del bilancio successivo”.
Inoltre, ancor più recentemente, Cass. 20888/23 ha sostenuto che “Ove sia dichiarata l'invalidità di un rendiconto che abbia suddiviso le spese facendo applicazione di un criterio convenzionale il legittimo, sorge in sede di predisposizione dei rendiconti per gli esercizi successivi l 'onere per
l'amministratore di tener conto delle ragioni di detta invalidità, ovvero di correggere i bilanci successivi a quello annullato, sottoponendo quelli rettificati nuovamente all'approvazione del
l'assemblea”. Ad abundatiam, va confermato il principio per cui “il bilancio preventivo legittima la richiesta monitoria del condominio, ai sensi dell'articolo 63 Disposizioni attuative codici civile, fino a quando
l'esercizio cui tali spese si riferiscono non sia cessato. Qualora, invece, sia terminato
l'amministratore dovrà azionare la pretesa monitoria sulla base del rendiconto” (Cassazione n.
1789/1993).
Il secondo motivo, sulla non debenza delle somme portate dal consuntivo 2010-2011 e negli esercizi precedenti, perché ricomprendevano somme poste a carico dell'unità immobiliare dell' Org_1
, a titolo di riscaldamento, nonostante fosse pacifico che l'immobile in questione non usufruiva
[...] del servizio, non può essere accolto. Il passaggio in giudicato della sentenza n' 626 del 30.5.2022 di questa stessa Corte, impedisce ogni e qualsiasi ulteriore valutazione sulla circostanza, decisa nella richiamata sentenza, per cui “non è addebitabile alla un importo che superi Parte_1 la caratura millesimale prevista nel regolamento contrattuale (appunto 23,3/1000)” (cfr sentenza) e, pertanto, il relativo importo, portato dai consuntivi, deve essere addebitato e corrisposto dalla
. La motivazione, sul punto, della sentenza n' 626 del 30.5.2022 di questa Corte Org_1 statuisce quanto segue: “A diversa conclusione deve, invece, pervenirsi con riferimento alla diversa colonna “Riscaldamento”. Al riguardo, ai fini di vagliare la validità o meno della delibera, non può che farsi riferimento alle originarie doglianze e ai motivi che sorreggono l'impugnazione della delibera. al riguardo nell'atto di citazione introduttivo del giudizio si è Parte_1 limitata ad affermare che le unità non usufruivano del servizio di riscaldamento e che in altro giudizio era stata chiesta la revisione della tabella millesimale che prevedeva a carico di dette unità il pagamento previsto nella delibera. Tenuto conto che, allo stato, non è intervenuta alcuna sentenza di revisione delle tabelle millesimali e che le tabelle millesimali prevedono detto addebito, non è possibile accogliere la domanda, in quanto il Condominio ha rispettato la tabella condominiale (arg. ex Cass. n. 19651/2017 da cui si evince la legittimità del riparto in base ai consumi o al valore millesimale delle singole unità). È vero che in base alla normativa di cui al d.lgs. n. 102 del 2014, modificato dal d.lgs. n. 141 del 2016 e dal d.l. n. 244 del 2016 oggi occorre tener conto del consumo effettivo e che anche la giurisprudenza (cfr. Cass. n. 28282/2019) ha affermato la necessità di ripartire le spese in base al consumo ove il Condominio si sia dotato di sistemi di contabilizzazione del calore, ma nella vicenda in esame non è dato sapere né se detti sistemi siano stati adottati, né se abbia attuato un distacco legittimo dal riscaldamento centralizzato, Parte_1 legittimità contestata dal Condominio nelle sue difese, di tal chè in assenza di allegazioni tempestive sul punto e di elementi di prova, non può che ritenersi legittimo il riparto della voce “Riscaldamento” attuato in base alla tabella millesimale del Condominio”. Il giudicato sulla mancanza di prova delle circostanze rilevanti ai fine dell'esistenza dell'errore, se cioè fossero stati adottati sistemi di contabilizzazione del calore e/o se il distacco fosse stato legittimo, impedisce, in questa sede, la valutazione di merito sulla validità della delibera in relazione alle somme richieste per il riscaldamento nel decreto ingiuntivo opposto.
Per quanto già deciso, con effetto di giudicato, la mancanza di prova dell'errore, individuabile nella
“obiettiva divergenza tra il valore effettivo delle singole unità immobiliari ed il valore proporzionale ad esse attribuito”, che può essere ragione di revisione millesimale ai sensi dell'art. 69 disp. att. cod. civ. anche di tabelle contrattuali, impedisce anche l'ammissione di CTU per una nuova determinazione delle tabelle vigenti. Inoltre, la modifica delle tabelle millesimali non potrebbe incidere sulla decisione di cui è causa, dovendo eventuali nuove tabelle millesimali operare esclusivamente per il futuro.
Infine, è fondato il terzo motivo di appello, sul mancato riconoscimento del credito vantato dalla nei confronti del Condominio per la somma di € 3.819,56, oltre interessi, Org_1 riconosciuti con provvedimenti giudiziali passati in giudicato. Dai documenti prodotti è confermato Org_ quanto dedotto dall' e cioè che “In forza di quanto sopra, la soc. era creditrice Org_1 di € 10.685,56 (ovvero € 10.678,14, oltre spese di notifica per Euro 7,42) portati nell'atto di precetto;
€ 6.504,15 di cui all'atto di intervento;
€ 2.138,31 (€ 1.330,00 per compensi + € 199,50 per spese forfettarie 15% + € 61,18 per Cpa 4% + € 349,95 per Iva 22% + € 197,68 per esborsi liquidati) di cui all'ordinanza Rep. 2205-15B del 10/12/2015; e così € 19.328,02. Da tale somma andava detratto
l'importo di € 16.017,21 assegnato nella procedura esecutiva RGE 3904/2015 a saldo delle spese ed Org_ il residuo in conto interessi e capitale. Ne residuava ancora un credito della soc. nei confronti del Condominio pari ad € 3.310,81, oltre interessi.” (Cfr appello pag. 33-34). A detta somma vanno aggiunte le spese per la registrazione della sentenza del Tribunale di Genova n. 3450/2015, dell'ordinanza di assegnazione Rep. 2205-15B del 10/12/2015 nella procedura esecutiva RGE
3904/2015 e del 50% dell'imposta di registro relativa ad altra sentenza del Tribunale di Genova n.
1155/2014 che aveva compensato integralmente le spese di lire, per un totale complessivo di €
3.819,56 (€ 3.310,81 + 400,00 + 108,75), oltre interessi legali. Tuttavia, poiché tali somme sono dovute in virtù di provvedimenti giudiziali già esecutivi, in questa sede non sussiste interesse, in capo all'appellante, ad una pronuncia di condanna, anche con riferimento all'eventuale compensazione, essendo crediti certi, liquidi ed esigibili in quanto fondati su titoli giudiziari.
La Corte, in accoglimento del primo e del terzo motivo di appello, riforma la sentenza gravata laddove condanna di al pagamento di residue somme a debito per € 3.819,56 oltre interessi Org_1 decorrenti dal dovuto al saldo e, tenuto conto della somma già corrisposta in corso di causa di € 12.635,00 e del riconoscimento come dovuta della sola somma di € 9.928,00, oltre all'accertamento della debenza del Condomino di € 3.819,56, revoca il decreto ingiuntivo opposto.
Stante la reciproca soccombenza, la Corte si provvede alla integrale compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado.
PQM
Definitivamente pronunciando nel procedimento in appello R.G473/2021 avverso la sentenza n.
2001/2020 emessa dal Tribunale di Genova, in data 01.12.2020:
1- In parziale accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza gravata, per i motivi e nei termini di cui in motivazione, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 4877/2015 del Tribunale di Genova;
2- dispone l'integrale compensazione fra le parti delle spese di lite del primo e del secondo grado di giudizio .
Genova, 28 maggio 2024
Il Giudice Aus. Est. Il Presidente
Dott. Gabriele Marroni Dott. Maria Laura Morello