Articolo 12 della Legge 8 agosto 1957, n. 776
Articolo 11Articolo 13
Versione
6 settembre 1957
Art. 12.
Non potranno compiersi mensilmente piu' di 48 ore di servizio straordinario dagli impiegati e 60 dagli, agenti. Sono escluse dal computo per raggiungere tali limiti, nei riguardi del personale addetto ai servizi esecutivi:
a) le ore di servizio straordinario che servono ad integrare l'orario notturno;
b) le ore di servizio straordinario assegnate al personale viaggiante in conseguenza dei ritardi dei treni e dei piroscafi;
c) le ore di servizio straordinario indispensabili per fronteggiare speciali e transitorie esigenze o di servizi, ed autorizzate preventivamente ovvero approvate dal Ministro.
Per il personale subalterno in servizio presso il Gabinetto del Ministro e la Segreteria del Sottosegretario di Stato il numero massimo delle ore retribuibili e' fissato a 96.
Entrata in vigore il 6 settembre 1957