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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/10/2025, n. 1256 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1256 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3028/2021 R.A.C.L., promossa da con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Mario Chieffallo, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal funzionario dipendente dello stesso , elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso l' di Cagliari, Controparte_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti del e del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso del “diploma perito industriale capotecnico – specializzazione elettronica ed automazione” nonché di 24 crediti formativi universitari (Cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere “inserito in seconda fascia delle GPS nella posizione n. 162 e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto nell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari per la classe di concorso B015 “Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche””;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ma che il CP_1 avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio
2020.
pagina 1 di 3 Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del al suo inserimento “nella CP_1 prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso B015, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge”.
Il ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario.
2. L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto CP_1
è infondata.
Al riguardo, valga richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. civ.,
S.U., 19 aprile 2023, n. 10538).
La giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria, condizione tuttavia che non ricorre nel caso di specie.
Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione. pagina 2 di 3 3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
E' sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di
Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno 2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
4. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, in persona del dott. Riccardo Ponticelli, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta prevista dall'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di lavoro iscritta al n. 3028/2021 R.A.C.L., promossa da con domicilio digitale eletto presso l'indirizzo di posta elettronica Parte_1 certificata dell'avv. Mario Chieffallo, che lo rappresenta e difende per procura speciale agli atti del fascicolo informatico, ricorrente contro
, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis Controparte_1
c.p.c., dal funzionario dipendente dello stesso , elettivamente domiciliato in CP_1
Cagliari, presso l' di Cagliari, Controparte_2 resistente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7 dicembre 2021, ha agito in Parte_1 giudizio nei confronti del e del merito, esponendo: Controparte_1
- di essere in possesso del “diploma perito industriale capotecnico – specializzazione elettronica ed automazione” nonché di 24 crediti formativi universitari (Cfu) nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche;
- di essere “inserito in seconda fascia delle GPS nella posizione n. 162 e nella corrispondente terza fascia delle graduatorie di istituto nell'Ambito Territoriale Provinciale di Cagliari per la classe di concorso B015 “Laboratori di Scienze e tecnologie elettriche ed elettroniche””;
- che il conseguimento del diploma e dei 24 Cfu costituirebbe titolo di abilitazione all'insegnamento, utile anche per l'inserimento nella I fascia delle graduatorie di circolo e di istituto e nella II fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze, ma che il CP_1 avrebbe illegittimamente negato la valenza del titolo con l'ordinanza n. 60 del 10 luglio
2020.
pagina 1 di 3 Ha, quindi, domandato al Tribunale la condanna del al suo inserimento “nella CP_1 prima fascia delle GPS e nella seconda fascia delle graduatorie di istituto, ovvero nell'elenco aggiuntivo alle GPS e alle graduatorie di istituto del personale docente, per la classe di concorso B015, nella posizione e secondo il punteggio spettante e maturato come per legge”.
Il ha resistito in giudizio, eccependo pregiudizialmente il difetto di CP_1 giurisdizione del giudice ordinario.
2. L'eccezione pregiudiziale di difetto di giurisdizione sollevata dal convenuto CP_1
è infondata.
Al riguardo, valga richiamare i principi affermati dalla Suprema Corte, che ha evidenziato che “in tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili” (Cass. civ.,
S.U., 19 aprile 2023, n. 10538).
La giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del petitum sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria, condizione tuttavia che non ricorre nel caso di specie.
Viceversa devono essere attribuite alla cognizione del giudice ordinario tutte le controversie nelle quali, al pari di quella che qui viene in rilievo, la parte faccia valere il suo diritto soggettivo ad essere collocato nella giusta posizione nell'ambito della graduatoria medesima e metta in discussione le modalità di gestione e di formazione della stessa, non già le regole fissate a monte dall'atto di macro-organizzazione. pagina 2 di 3 3. Nel merito, il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
E' sufficiente osservare che sulla questione controversa è intervenuta la Corte di
Cassazione, precisando che “in tema di supplenze temporanee, nella seconda fascia delle graduatorie di circolo e di istituto di cui all'art. 5, comma 3, del d.m. 13 giugno 2007 e nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze previste dall'art.
1-quarter del d.l. 126 del 2019, devono essere inseriti i soli aspiranti titolari di abilitazione, cui non possono essere equiparati quelli che vantino esclusivamente il possesso congiunto della laurea e di ventiquattro crediti formativi universitari o accademici, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 59 del 2017 (nel testo vigente dal 1° gennaio 2019 fino alla modifica operata dal d.l. n. 36 del 2022), i quali, invece, devono trovare posto nella terza fascia delle menzionate graduatorie di circolo e di istituto e nella seconda fascia delle citate graduatorie provinciali per le supplenze” (Cass. civ., Sez. L, 8 giugno 2025, n. 12210; Cass. civ., Sez. L., 15 marzo 2024, n. 7084).
Il tribunale intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, per scalfire il quale il ricorrente non ha offerto alcuna nuova argomentazione.
4. La complessità e la novità della questione giuridica prospettata, con riferimento al tempo dell'introduzione del giudizio, giustificano la compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Cagliari, 7 ottobre 2025.
Il Giudice dott. Riccardo Ponticelli
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