Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 04/02/2025, n. 292 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 292 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 10404/2024 R.G.A.C.
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 04/02/2025, alle ore 11.45, nella SECONDA SEZIONE civile del Tribunale di Bo- logna, all'udienza del Giudice dott.ssa Pierangela Congiu, è chiamata la causa
TRA
Parte_1
- RICORRENTE
E
CP_1
- CONVENUTA
Sono presenti: per parte ricorrente l'Avv. FARACI FABRIZIO GAETANO, per la convenuta nessuno.
Il Giudice invita la difesa di parte ricorrente alla discussione della causa.
La difesa di parte ricorrente discute e conclude come da note conclusive autorizzate e precisa che ad oggi il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € 6.331,84, come da scheda che esibisce in car- taceo, riservandosi di depositarla in telematico entro la fine della mattina.
Terminata la discussione, il Giudice si ritira in camera di conIGlio per la decisione.
Ad ore 15, all'esito della camera di conIGlio ed in assenza delle parti, il Giudice decide la causa dando lettura, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Bologna
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il giudice, dott.ssa Pierangela Congiu, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi degli artt. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 10404/2024 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ), elett.te dom.to Parte_1 P.IVA_1
alla VIA ARIENTI 37 40124 BOLOGNA presso lo studio dell'Avv. FARACI FABRIZIO GAE-
TANO (c.f.: ) e dell'Avv. e Guglielmina Curzi ( ,dai C.F._1 C.F._2
quali è rappr.ta e difesa in virtù di procura allegata al ricorso
- RICORRENTE
E
(c.f.: ), CP_1 C.F._3
- CONVENUTA
CONCLUSIONI:
Parte ricorrente
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni avversa istanza disattesa,
- accertata e dichiarata la legittimità della delibera del ConIGlio di Amministrazione del 27.02.2024 della , con la quale la IG.ra Parte_1
è stata esclusa da socia della , ex CP_1 Parte_1
art. 12 dello Statuto Sociale per la situazione di morosità;
- accertata e dichiarata l'avvenuta risoluzione di diritto dell'attribuzione, alla SI.ra
, dell'alloggio sito in Bentivoglio (BO), Via Aldo Moro 10/B, anche ex art. CP_1
12 dello Statuto Sociale ed art. 30 del regolamento n. 1 della Cooperativa
[...]
; Parte_1
- condannare la IG.ra al rilascio dell'alloggio sito in Bentivoglio CP_1
(BO), Via Aldo Moro 10/B;
- condannare la IG.ra a corrispondere alla CP_1 Parte_1
la somma di € 6.302,20, come da scheda contabile che si allega sub doc. 10)
[...]
2
e con riserva di produrre ulteriore scheda contabile aggiornata all'udienza di discussione del
4.2.2025, ovvero quella maggiore o minore che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
- condannare la IG.ra a corrispondere alla CP_1 Parte_1
l'indennità di occupazione senza titolo dalla data della delibera di esclusione
[...]
(27 febbraio 2024), sino all'emanazione della sentenza, nella misura stabilita dal ConIGlio di
Amministrazione della in data 22.05.2024 (€ 419,96 mensili), ovvero, Parte_1
quantomeno, nella misura pari al canone sociale per la prefata assegnazione, così come determinato dalla , ovvero ancora in altra somma accertata dal giudicante in corso Parte_1
di causa, anche in via di equità, e con riserva di quantificare con precisione l'importo; il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo;
- condannare la IG.ra a corrispondere alla CP_1 Parte_1
le spese di gestione, dalla data di esclusione (27 febbraio 2024), sino alla
[...] emanazione della sentenza, nella misura stabilita di € 194,31 mensili, ovvero ancora in altra somma accertata dal giudicante in corso di causa, anche in via di equità, e con riserva di quantificare con precisione l'importo; il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo;
condannare il IG. a corrispondere alla CP_1 Parte_1
le spese di competenza e gli interessi passivi, dalla data di esclusione
[...]
(27/02/2024), sino alla emanazione della sentenza, così come stabilito nella delibera del CdA del 31.12.2015, così come riconfermati nella delibera del 28.12.2023, ovvero ancora in altra somma accertata dal Giudicante in corso di causa, anche in via di equità, e con riserva di quantificare con precisione l'importo; il tutto maggiorato con gli interessi legali e la rivalutazione monetaria dalle singole scadenze dei pagamenti sino al saldo effettivo.
Fatte, comunque, salve le successive somme tutte maturande sino al rilascio effettivo dell'immobile.
Con vittoria di spese e onorari di causa, oltre oneri come per legge.
MOTIVI DELLA DECISIONE
(C.F.: ) (da questo momento Parte_1 P.IVA_1 Parte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., ( ) e
[...] Parte_2 C.F._1
( , proponeva ricorso ex art. 281 decies c.p.c. contro la Parte_3 C.F._2
IG.ra al fine di ottenere dal Tribunale adito la dichiarazione di risoluzione con- CP_1
trattuale per inadempimento ex art. 1456 c.c. del contratto di assegnazione in godimento stipulato
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con la convenuta, avente ad oggetto l'immobile sito in Bentivoglio (BO), via Aldo Moro 10/B, non- ché la condanna della convenuta alla restituzione dell'immobile ed al pagamento in suo favore della somma di € 5.768,76 per canoni non pagati e indennità di occupazione e spese di gestione do- vuti dal 27 febbraio 2024 al 20 novembre 2024, oltre alle ulteriori somme maturate sino all'emanazione della sentenza.
Parte ricorrente manifestava la volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa ex artt. 12 del- lo Statuto Sociale e art. 30 regolamento n. 1 della Cooperativa Edificatrice, in ragione della morosi- tà maturata dalla IG.ra per effetto della quale sarebbe avvenuta la risoluzione di CP_1 diritto dell'attribuzione dell'alloggio.
In particolare, parte ricorrente, a sostegno del ricorso, allegava quanto segue. ha ad oggetto sociale “l'acquisizione di case da concedere in godimento ai Soci Parte_1
cooperatori ed in particolare di edilizia residenziale sociale” (art. 4 doc. 1 parte attrice).
La IG.ra da quanto dichiarato all'interno del verbale di delibera del ConIGlio di Ammi- CP_1 nistrazione datato 27.02.2024 è stata assegnata all'alloggio sito in Bentivoglio (BO), via Aldo Moro
10/B, con delibera del 04.04.2022 e sin da luglio 2022 sarebbe risultata inadempiente.
Previo invito a regolarizzare il pagamento di quanto dovuto, il ConIGlio di amministrazione della cooperativa, in data 27.02.2024, deliberava l'esclusione della IG.ra dalla società e la riso- CP_1 luzione dell'assegnazione in godimento dell'immobile sociale. La decisione veniva poi comunicata a mezzo raccomandata all'odierna convenuta. Pur avendone diritto, la decisione non veniva opposta dalla IG.ra . CP_1
Con successiva delibera, il ConIGlio di amministrazione, in data 22.05.2024, quindi successiva- mente all'esclusione di parte convenuta dalla società, determinava in € 419,96 mensili, la somma dovuta da quest'ultima a titolo di indennità da occupazione senza titolo dell'immobile.
Parte convenuta non si costituiva in giudizio e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva istruita con produzione documentale.
***
Il ricorso è parzialmente fondato.
1. La risoluzione di diritto del contratto di assegnazione alla IG.ra in godimento CP_1 dell'immobile sito in Bentivoglio (BO), via Aldo Moro 10/B trova fondamento nell'art. 12 dello
Statuto della Cooperativa e nella previsione di cui all'art. 2533 c.c., in virtù del quale lo scioglimen- to del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.
La protratta occupazione dell'immobile successivamente all'esclusione di parte convenuta dalla compagine sociale è dunque da considerarsi ingiustificata e senza titolo. È quindi fondata e legitti- ma la delibera di esclusione della convenuta dalla società, datata 27.02.2024, così come la conse-
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guente richiesta di rilascio dell'immobile sito in Bentivoglio (BO), via Aldo Moro 10/B, potendosi desumere, se pur non opportunamente documentata, proprio dalla predetta delibera di esclusione l'assegnazione dell'immobile a parte convenuta.
2. Quanto alla corresponsione dell'indennità di occupazione, invece, la domanda di parte ricorrente non risulta accoglibile in quanto alcun utile criterio è stato fornito a questo giudice al fine di giunge- re ad un'equa e giusta determinazione della predetta indennità. Ai fini della sua individuazione sa- rebbe stata utile la produzione del verbale di assemblea di assegnazione dell'immobile alla IG.ra datato 04.04.2022 o, quantomeno, altro verbale di assegnazione a socio diverso così da CP_1 dotare il giudice di un'indicazione, almeno di massima, del contributo consensualmente determinato tra le parti ai fini dell'occupazione dell'immobile. Tuttavia, parte attrice ha omesso tale produzione non depositando il verbale del 04.02.2022 di assegnazione dell'alloggio a parte convenuta, e non producendo in versione integrale il verbale di assemblea datato 28.12.2023, il cui punto 2 , non vi- sibile, trattava proprio dell'attribuzione di diverso immobile ad altro socio.
A ciò si aggiunga che la cessazione dello status di socia della IG.ra , pur non eli- CP_1
minando gli obblighi maturati durante il periodo di appartenenza alla società, impedisce l'insorgere di nuovi obblighi a suo carico nei confronti della compagine sociale. Tale principio è desumibili dalla natura contrattuale del rapporto sociale, che vincola le parti solo per il periodo di adesione al contratto sociale. Da ciò l'irrilevanza della determinazione assunta dal ConIGlio di Amministrazio- ne il giorno 22.05.2024, quindi successivamente all'esclusione dalla società della IG.ra , Parte_4 in ordine all'indennità di occupazione dell'immobile.
Dunque, non rilevando la suddetta statuizione adottata dal ConIGlio di Amministrazione (in quanto non opponibile all'ex socia) e non essendo stato fornito altro utile criterio per la determinazione dell'indennità di occupazione, la domanda non può essere accolta.
3. Inoltre, anche l'ulteriore domanda di pagamento delle spese di gestione non può essere accolta in quanto queste non risultano in alcun modo documentate e provate. È difatti pacifico in giurispru- denza che secondo i principi generali in tema di onere della prova, il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa incombe su chi fa valere un diritto in giudizio e, dunque, sarebbe onere di parte ricorrente, fornire indicazioni puntuali sulle quali il giudice dovrebbe fonda- re la propria valutazione sul quantum del credito. Invero, tale vaglio, deve necessariamente passare attraverso la verifica di elementi diversi dalla mera affermazione che di essi faccia la parte a proprio vantaggio (tra le altre, vedi Cass. civ. n. 29063 del 06/10/2022).
4. Non meritevole di accoglimento, poi, si reputa la pretesa di recupero delle spese per “competen- ze tecnico – amministrative e interessi passivi”, in quanto generica, oltre che non documentata.
Parte ricorrente si è difatti limitata a rinviare al contenuto della delibera del 28.12.2023 (doc.9) che
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non risulta in alcun modo utile alla determinazione delle somme, posto che rinvia a sua volta ad al- tro documento, il libretto del prestito sociale, non prodotto da parte ricorrente.
5. L'esito del giudizio e la parziale soccombenza della parte ricorrente giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura del 50%. In ragione di soccombenza, invece, le ulteriori spese soste- nute dalla parte ricorrente vanno poste a carico della convenuta.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri stabiliti nel D.M.
55/2014 aggiornati al D.M. 147/2022, con applicazione delle tariffe medie per le fasi di studio ed introduttiva e delle tariffe minime per le ulteriori fasi, in ragione della non complessità dell'attività difensiva svolta e delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa:
1. dichiara la risoluzione del contratto di assegnazione in godimento dell'immobile sito in Ben- tivoglio (BO), via Aldo Moro 10/B, concluso tra e Parte_1 Parte_1 per inadempimento di quest'ultima; CP_1
2. condanna alla restituzione immediata in favore di CP_1 Parte_5 dell'immobile oggetto del contratto di cui al capo 1;
[...]
3. rigetta le ulteriori domande formulate da edificatrice nei con- Parte_1 Parte_1
fronti della IG.ra CP_1
4. compensa tra le parti le spese di lite nella misura del 50%;
5. condanna a pagare in favore di le CP_1 Parte_1 spese processuali nella misura del 50%, che liquida in € 1.693,50 per compenso, oltre il 15% del compenso per spese forfettarie, C.P.A. e I.V.A., oltre € 276,80 per spese documentate.
Bologna, 4 febbraio 2025
Il Giudice
dott.ssa Pierangela Congiu
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