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Sentenza 16 marzo 2025
Sentenza 16 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 16/03/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4958 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4958 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
, nato ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Carlo C.F._1
Casalegno n.1, presso lo studio dell'avv. Giulio Amandola, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
CONDOMINIO “PAL. , in persona dell'amministratore p.t. rag. CP_1
(C.F.: ), sito in Aversa (CE) alla Via della Controparte_2 P.IVA_1
Libertà, n. 112, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione
n.28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli, giusta procura alle liti, in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., qui richiamate per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 05.05.2022 il sig. citava Parte_1 in giudizio il sito in Aversa (CE) alla Via della Libertà n. Controparte_3 CP_1
112, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva, in via preliminare:
-dichiarare la piena ed integrale ammissibilità della impugnativa, così come svolta, articolata ed argomentata;
-procedere alla sospensione delle delibere assembleari assunte all'assemblea di condominio tenutasi in seconda convocazione in data 04.04.2022.
Nel merito:
-dichiarare nulla, o comunque annullabile, le delibere assembleari assunte all'assemblea di condominio tenutasi in seconda convocazione in data 04.04.2022;
-consequenzialmente, condannare il resistente, , in CP_3 CP_3 CP_1 persona dell'amministratore p.t., sito in Aversa (CE), alla Via della Libertà, n. 112, alla refusione delle spese del giudizio, diritti e onorari, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il , sito in Controparte_3 CP_1
Aversa (CE), alla Via della Libertà, n. 112 in persona dell'amministratore p.t., rag.
, il quale impugnava e contestava le avverse domande e Controparte_2 chiedeva, nel merito:
- rigettare l'istanza di sospensione per totale assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel caso di specie neppure invocati;
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, improcedibile, temeraria e comunque infondata in, fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
- Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza dell'opposizione di smaccata afflizione per le parti e per il sistema giudiziari.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 02.12.2022 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera adottata dal in Controparte_3 CP_1 Aversa – nell'assemblea del 04.04.2022 e disponeva l'attivazione della mediazione obbligatoria, rinviando le parti all'udienza del 25.10.2023.
Quivi, Il Giudice, esaminati gli atti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e rinviava la causa all'udienza del 28.02.2024.
A detta udienza il G.I., lette ed esaminate le richieste istruttorie articolate dalle parti e svolta ogni valutazione in termini di rilevanza ed ammissibilità, ammetteva la prova per testi come articolata dalla parte attrice, giusta verbale del
20.03.2024 e rinviava la causa al 10.05.2024 per l'escussione del teste.
Con ordinanza del 14.07.2024 il Giudice, rilevato che il teste intimato, dott.
, nato ad [...], il [...] non si presentava alle Testimone_1 udienze del 10.05.2024; 24.05.2024 e 03.07.2024, condannava quest'ultimo al pagamento, in favore dell'Erario della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 255 cpc;
quindi, rinviava la causa al 25.10.2024 per l'escussione del teste, non comparso.
Quivi il Giudice, rilevata la rinuncia a testimoniare del teste, rinviava la causa al 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza il G.I. lette le note in trattazione scritta depositate dai procuratori in modalità disgiunta;
ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§ §§ §§§
In limine litis va evidenziato che, erroneamente, parte ricorrente nominava il libello introduttivo quale “ricorso”.
Tuttavia, giova precisare che, avverso le delibere assembleari, la relativa impugnazione giudiziale, secondo il previgente rito ratione temporis applicabile, viene introdotta previa notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, in conformità al principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, questo Tribunale qualifica il libello introduttivo del presente giudizio quale atto di citazione.
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di delibere dell'assemblea condominiale, è possibile, anzitutto, distinguere due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere impugnabili, e dunque annullabili, da impugnare innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni. Sul punto, l'art. 1137 c.c., nel prevedere la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento di una deliberazione presuntivamente contraria alla legge o al regolamento di condominio, sancisce il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti ed in particolare, dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Invero, ai sensi dell'art. 1137 c.c. comma 2 contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, pertanto uno degli inadempimenti di maggiore importanza, ai fini della definitiva obbligatorietà della deliberazione condominiale per tutti i comproprietari,
è la comunicazione del verbale dell'assemblea.
Sostanzialmente, se alla ricezione del verbale non segue, laddove ve ne fossero i presupposti, l'impugnazione della delibera, essa non sarà più impugnabile.
Fermo quanto disciplinato dal legislatore in ordine alla comunicazione del verbale al assente, appare utile precisare in questa sede, che esso altro CP_3 non è che un documento riassuntivo della discussione e, soprattutto, delle deliberazioni adottate dall'assemblea di condominio.
Per quanto la legge non imponga particolari formalità per la redazione di questo documento, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che esso debba avere un contenuto minimo che permetta l'individuazione dei partecipanti, di quanto deliberato e di chi ha consentito l'adozione di quella decisione (in sostanza i nomi ed i millesimi di favorevoli e contrari); la mancanza di questi particolari requisiti rende il verbale annullabile.
Tuttavia la Cassazione, proprio in relazione, all'invalidità del verbale ha avuto modo di precisare che «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativi dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
(Cass. civ., sent. 10 agosto 2009 n. 18192 e 19 novembre 2009 n. 24456).
Ne discende che dal giorno in cui il condomino assente ha ricevuto il verbale, inizia a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per proporre l'eventuale impugnazione della delibera e tale termine, secondo le più recenti pronunce di legittimità possono così distinguersi: nel caso di consegna a mani, la data indicata sull'attestazione di ricezione firmata dal destinatario (come per una raccomandata); nel caso di invio tra indirizzi di posta elettronica certificata, dalla data indicata nell'avviso di consegna generato dal gestore della casella certificata del destinatario;
nell'invio per fax dalla data indicata nelle ricevuta d'invio e in ultimo si segnala altresì la possibilità di invio del verbale tramite mail ordinaria
(Tribunale di Genova, sentenza del 12 febbraio 2024, n. 477).
Sebbene per la comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio, a differenza dell'avviso di convocazione, la legge non indichi le modalità di recapito,
è consigliabile attenersi a quelle qui indicate, poiché rappresentano modalità che consentono di avere certezza della data di ricezione.
E' utile ricordare che il termine di decadenza appena citato e quindi in conteggi così come fin qui esposti valgono in relazione alle deliberazioni annullabili, in quanto quelle nulle possono essere impugnate in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debbono
«qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n.
4806).
§§§ §§ §§§
Sulla premessa di quanto esposto, si precisa che il verbale da comunicare
(rectius trasmettere) al condomino assente deve contenere, per la sua validità, tutte le parti che lo compongono con gli eventuali allegati, ivi compresa l'indicazione dei votanti e delle quote con riferimento alle singole decisioni sui punti messi all'ordine del giorno.
Nel caso di specie, così come documentato da parte attrice, il verbale di assemblea, in seconda convocazione in data 04.04.2022, è stato comunicato nei termini di legge e, quindi portato nella sfera di conoscibilità del sig. , Parte_1 in data 05.04.2022.
§§§ §§ §§§
Superato lo scrutinio in ordine alla tempestività della notifica del verbale di assemblea al assente, l'altra questione da affrontare è quella relativa CP_3 all'interesse ad agire del assente-dissenziente, in riferimento alla CP_3 delibera che si assume viziata.
Passando all'esame del merito della controversia, occorre valutare la questione, rilevabile anche di ufficio, avente ad oggetto la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore ex art. 100 cpc.
Ed infatti, l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione e sussiste, in generale, solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato (Cass. civ., 12326/2005).
Ciò premesso, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la domanda proposta dal ai sensi dell'articolo 1137 c.c., non può essere CP_3 sorretta esclusivamente dall'interesse alla legalità della gestione comune, atteso che la legittimazione ad impugnare è concessa al fine impedire che si realizzi in concreto il risultato della decisione contro la quale il ha votato o avrebbe CP_3 votato qualora fosse stato presente.
Il dunque, per impugnare una delibera, deve avere un interesse CP_3 concreto e rilevante alla sua caducazione, rappresentato dalla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di merito.
In particolare, il che intenda proporre l'impugnativa di una CP_3 delibera dell'assemblea, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale. Nella fattispecie, al di là della elencazione di addebiti meramente formali e generici sollevati con riferimento allo svolgimento della assemblea e agli o.d.g., non vi è né nell'atto di citazione né nelle note ex art 183 comma VI, l'indicazione dei concreti pregiudizi in danno della parte convenuta, né tanto meno risulta effettuato alcun tentativo di analisi in ordine alle conseguenze concrete che da esse sarebbero derivate agli interessi dello stesso.
A tanto si aggiunge la circostanza che anche la prova per testi, così come articolata dal sig. nella II memoria 183 comma VI, non è stata Parte_1 espletata per l'assenza del teste citato, portando così il giudizio ad allungarsi per i rinvii necessari, per poi prendere atto della rinuncia del dott. a Testimone_1 testimoniare, giusta note di deposito per l'udienza del 25.10.2024.
Risulta, pertanto, difettare del tutto la prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice.
Va ulteriormente precisato che, secondo il principio espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali.
Esulano, dunque, dell'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea, così come l'accertamento di eventuali limiti all'esercizio del diritto scaturente alla servitù di passaggio in capo a parte attrice (cfr. Cass. civ. II, 20.06.2012, n. 10199; Cass. civ., II, 20.04.2001, n. 5889; Cass. civ., II, 26.04.1994
n. 3938; Cass. civ.; II, 09.07.1971, n. 2217).
Depone in tal senso il dettato normativo, l'art. 1137, comma 2 c.c. che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni della comunità condominiale.
Nel caso di specie, l'assemblea condominiale risulta essere correttamente convocata e le relative deliberazioni assunte secondo legge.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
§§§ §§ §§§
Infine, si rigetta la domanda spiegata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, atteso che la disciplina della responsabilità aggravata va applicata nel perimetro del procedimento giudiziale e non anche nei procedimenti di mediazione e/o stragiudiziali, ad eccezione dei casi in cui la parte invitata, deliberatamente quanto ingiustificatamente non partecipa alla mediazione demandata dal giudice, impedendo il buon esito della procedura;
in tal caso tale comportamento integra certamente il requisito del dolo o della colpa grave e va sanzionata con la condanna si sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una somma parametrata alla natura della causa.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene, anche alla luce delle memorie difensive depositate dal convenuto, che non sussista la prova che quest'ultimo CP_3 abbia resistito nel procedimento di mediazione con dolo e colpa grave né abbia rifiutato di parteciparvi;
l'art. 96, comma 3, cpc, invero, si muove in un'ottica di deterrenza e mira a scongiurare l'abuso del processo, ciononostante, la norma non delinea una fattispecie puramente sanzionatoria, ma piuttosto una figura ibrida, che mantiene in sé anche caratteri di marca risarcitoria.
La condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non può, infatti, prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, in quanto solo tale aspetto è in grado di fornire il parametro in base al quale il giudice potrà individuare i contegni processuali sanzionabili, rispetto ai quali la semplice condanna alle spese non appaia sufficiente. Avuto riguardo, quindi, alla medesima domanda di condanna per lite temeraria, formulata dal convenuto si ritiene che non sussistano i CP_3 presupposti per il relativo accoglimento, atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte dell'istante, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
§§§ §§ §§§
Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti, ridotti del 50%.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 4958 - 2022 proposta da , nato ad [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ) contro , in persona C.F._1 Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. rag. (C.F.: , sito in Controparte_2 P.IVA_1
Aversa (CE) alla Via della Libertà, n. 112, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea così come in parte motiva;
- rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3 cpc, così come in parte motiva.
- Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che liquida in € 1.700,01 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio Pagliuca, avendone fatto espressa richiesta.
- da ritenersi assorbita ogni altra domanda.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio che si quantificano in € 1.701,00 per compensi oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
R.G. 4958 - 2022
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima sezione civile - in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe Carmelo Lombardo, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 4958 - 2022 del R.G.A.C. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali”.
TRA
, nato ad [...], il [...] (C.F.: Parte_1
), elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Carlo C.F._1
Casalegno n.1, presso lo studio dell'avv. Giulio Amandola, giusta procura in calce al ricorso introduttivo.
RICORRENTE
E
CONDOMINIO “PAL. , in persona dell'amministratore p.t. rag. CP_1
(C.F.: ), sito in Aversa (CE) alla Via della Controparte_2 P.IVA_1
Libertà, n. 112, elettivamente domiciliato in Aversa (CE) alla Via Ettore Corcione
n.28, presso lo studio dell'avv. Fabio Roselli, giusta procura alle liti, in atti.
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 15.11.2024 le parti precisavano le rispettive conclusioni, giusta note in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c., qui richiamate per relationem.
Il G.I., ritenuta la causa matura la tratteneva in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., si procederà ad una concisa esposizione degli elementi di fatto e di diritto ai fini del decidere.
Con ricorso, iscritto a ruolo in data 05.05.2022 il sig. citava Parte_1 in giudizio il sito in Aversa (CE) alla Via della Libertà n. Controparte_3 CP_1
112, in persona dell'amministratore p.t. e chiedeva, in via preliminare:
-dichiarare la piena ed integrale ammissibilità della impugnativa, così come svolta, articolata ed argomentata;
-procedere alla sospensione delle delibere assembleari assunte all'assemblea di condominio tenutasi in seconda convocazione in data 04.04.2022.
Nel merito:
-dichiarare nulla, o comunque annullabile, le delibere assembleari assunte all'assemblea di condominio tenutasi in seconda convocazione in data 04.04.2022;
-consequenzialmente, condannare il resistente, , in CP_3 CP_3 CP_1 persona dell'amministratore p.t., sito in Aversa (CE), alla Via della Libertà, n. 112, alla refusione delle spese del giudizio, diritti e onorari, con attribuzione.
§§§ §§ §§§
Incardinato il giudizio, si costituiva il , sito in Controparte_3 CP_1
Aversa (CE), alla Via della Libertà, n. 112 in persona dell'amministratore p.t., rag.
, il quale impugnava e contestava le avverse domande e Controparte_2 chiedeva, nel merito:
- rigettare l'istanza di sospensione per totale assenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora, nel caso di specie neppure invocati;
- rigettare l'opposizione avversaria in quanto inammissibile, improcedibile, temeraria e comunque infondata in, fatto e diritto, per tutti i motivi esposti;
- Condannare il ricorrente ai sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. stante la palese infondatezza dell'opposizione di smaccata afflizione per le parti e per il sistema giudiziari.
§§§ §§ §§§
All'udienza del 02.12.2022 il Giudice rigettava la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva della delibera adottata dal in Controparte_3 CP_1 Aversa – nell'assemblea del 04.04.2022 e disponeva l'attivazione della mediazione obbligatoria, rinviando le parti all'udienza del 25.10.2023.
Quivi, Il Giudice, esaminati gli atti, concedeva i termini di cui all'art. 183 comma VI cpc e rinviava la causa all'udienza del 28.02.2024.
A detta udienza il G.I., lette ed esaminate le richieste istruttorie articolate dalle parti e svolta ogni valutazione in termini di rilevanza ed ammissibilità, ammetteva la prova per testi come articolata dalla parte attrice, giusta verbale del
20.03.2024 e rinviava la causa al 10.05.2024 per l'escussione del teste.
Con ordinanza del 14.07.2024 il Giudice, rilevato che il teste intimato, dott.
, nato ad [...], il [...] non si presentava alle Testimone_1 udienze del 10.05.2024; 24.05.2024 e 03.07.2024, condannava quest'ultimo al pagamento, in favore dell'Erario della somma di € 500,00 ai sensi dell'art. 255 cpc;
quindi, rinviava la causa al 25.10.2024 per l'escussione del teste, non comparso.
Quivi il Giudice, rilevata la rinuncia a testimoniare del teste, rinviava la causa al 15.11.2024 per la precisazione delle conclusioni.
A detta udienza il G.I. lette le note in trattazione scritta depositate dai procuratori in modalità disgiunta;
ritenuta la causa matura, la tratteneva in decisione con i termini di cui all'art. 190 cpc.
§§§ §§ §§§
In limine litis va evidenziato che, erroneamente, parte ricorrente nominava il libello introduttivo quale “ricorso”.
Tuttavia, giova precisare che, avverso le delibere assembleari, la relativa impugnazione giudiziale, secondo il previgente rito ratione temporis applicabile, viene introdotta previa notifica dell'atto di citazione.
Ciò premesso, in conformità al principio di salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda, questo Tribunale qualifica il libello introduttivo del presente giudizio quale atto di citazione.
La domanda di parte attorea è infondata e pertanto va rigettata per i motivi che seguono.
In tema di delibere dell'assemblea condominiale, è possibile, anzitutto, distinguere due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere impugnabili, e dunque annullabili, da impugnare innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria entro 30 giorni. Sul punto, l'art. 1137 c.c., nel prevedere la possibilità di ricorrere all'autorità giudiziaria al fine di ottenere l'annullamento di una deliberazione presuntivamente contraria alla legge o al regolamento di condominio, sancisce il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti ed in particolare, dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti.
Invero, ai sensi dell'art. 1137 c.c. comma 2 contro le deliberazioni contrarie alla legge o al regolamento di condominio ogni condomino assente, dissenziente o astenuto può adire l'autorità giudiziaria chiedendone l'annullamento nel termine perentorio di trenta giorni, che decorre dalla data della deliberazione per i dissenzienti o astenuti e dalla data di comunicazione della deliberazione per gli assenti, pertanto uno degli inadempimenti di maggiore importanza, ai fini della definitiva obbligatorietà della deliberazione condominiale per tutti i comproprietari,
è la comunicazione del verbale dell'assemblea.
Sostanzialmente, se alla ricezione del verbale non segue, laddove ve ne fossero i presupposti, l'impugnazione della delibera, essa non sarà più impugnabile.
Fermo quanto disciplinato dal legislatore in ordine alla comunicazione del verbale al assente, appare utile precisare in questa sede, che esso altro CP_3 non è che un documento riassuntivo della discussione e, soprattutto, delle deliberazioni adottate dall'assemblea di condominio.
Per quanto la legge non imponga particolari formalità per la redazione di questo documento, è pacifico in dottrina ed in giurisprudenza che esso debba avere un contenuto minimo che permetta l'individuazione dei partecipanti, di quanto deliberato e di chi ha consentito l'adozione di quella decisione (in sostanza i nomi ed i millesimi di favorevoli e contrari); la mancanza di questi particolari requisiti rende il verbale annullabile.
Tuttavia la Cassazione, proprio in relazione, all'invalidità del verbale ha avuto modo di precisare che «non è annullabile la delibera il cui verbale, ancorché non riporti l'indicazione nominativa dei condomini che hanno votato a favore, tuttavia contenga, tra l'altro, l'elenco di tutti i condomini presenti, personalmente o per delega, con i relativi millesimi, e nel contempo rechi l'indicazione, nominativi dei condomini che si sono astenuti e che hanno votato contro e del valore complessivo delle quote millesimali di cui gli uni e gli altri sono portatori, perché tali dati consentono di stabilire con sicurezza, per differenza, (quanti e) quali condomini hanno espresso voto favorevole ed il valore dell'edificio da essi rappresentato, nonché di verificare che la deliberazione stessa abbia in effetti superato il quorum richiesto dall'art. 1136 c.c.
(Cass. civ., sent. 10 agosto 2009 n. 18192 e 19 novembre 2009 n. 24456).
Ne discende che dal giorno in cui il condomino assente ha ricevuto il verbale, inizia a decorrere il termine di trenta giorni previsto dall'art. 1137 c.c. per proporre l'eventuale impugnazione della delibera e tale termine, secondo le più recenti pronunce di legittimità possono così distinguersi: nel caso di consegna a mani, la data indicata sull'attestazione di ricezione firmata dal destinatario (come per una raccomandata); nel caso di invio tra indirizzi di posta elettronica certificata, dalla data indicata nell'avviso di consegna generato dal gestore della casella certificata del destinatario;
nell'invio per fax dalla data indicata nelle ricevuta d'invio e in ultimo si segnala altresì la possibilità di invio del verbale tramite mail ordinaria
(Tribunale di Genova, sentenza del 12 febbraio 2024, n. 477).
Sebbene per la comunicazione del verbale dell'assemblea di condominio, a differenza dell'avviso di convocazione, la legge non indichi le modalità di recapito,
è consigliabile attenersi a quelle qui indicate, poiché rappresentano modalità che consentono di avere certezza della data di ricezione.
E' utile ricordare che il termine di decadenza appena citato e quindi in conteggi così come fin qui esposti valgono in relazione alle deliberazioni annullabili, in quanto quelle nulle possono essere impugnate in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse.
Secondo le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione debbono
«qualificarsi annullabili le delibere con vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, quelle adottate con maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, quelle affette da vizi formali, in violazione di prescrizioni legali, convenzionali, regolamentari, attinenti al procedimento di convocazione o di informazione dell'assemblea, quelle genericamente affette da irregolarità nel procedimento di convocazione, quelle che violano norme che richiedono qualificate maggioranze in relazione all'oggetto» (Cass. 7 marzo 2005 n.
4806).
§§§ §§ §§§
Sulla premessa di quanto esposto, si precisa che il verbale da comunicare
(rectius trasmettere) al condomino assente deve contenere, per la sua validità, tutte le parti che lo compongono con gli eventuali allegati, ivi compresa l'indicazione dei votanti e delle quote con riferimento alle singole decisioni sui punti messi all'ordine del giorno.
Nel caso di specie, così come documentato da parte attrice, il verbale di assemblea, in seconda convocazione in data 04.04.2022, è stato comunicato nei termini di legge e, quindi portato nella sfera di conoscibilità del sig. , Parte_1 in data 05.04.2022.
§§§ §§ §§§
Superato lo scrutinio in ordine alla tempestività della notifica del verbale di assemblea al assente, l'altra questione da affrontare è quella relativa CP_3 all'interesse ad agire del assente-dissenziente, in riferimento alla CP_3 delibera che si assume viziata.
Passando all'esame del merito della controversia, occorre valutare la questione, rilevabile anche di ufficio, avente ad oggetto la carenza di prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire dell'attore ex art. 100 cpc.
Ed infatti, l'interesse ad agire rappresenta una condizione dell'azione e sussiste, in generale, solo quando è astrattamente configurabile per l'attore un'utilità dipendente dall'accertamento della nullità o annullabilità dell'atto impugnato (Cass. civ., 12326/2005).
Ciò premesso, in tema di impugnazione delle delibere condominiali, la domanda proposta dal ai sensi dell'articolo 1137 c.c., non può essere CP_3 sorretta esclusivamente dall'interesse alla legalità della gestione comune, atteso che la legittimazione ad impugnare è concessa al fine impedire che si realizzi in concreto il risultato della decisione contro la quale il ha votato o avrebbe CP_3 votato qualora fosse stato presente.
Il dunque, per impugnare una delibera, deve avere un interesse CP_3 concreto e rilevante alla sua caducazione, rappresentato dalla posizione di vantaggio effettivo che può derivare dalla pronunzia di merito.
In particolare, il che intenda proporre l'impugnativa di una CP_3 delibera dell'assemblea, deve allegare e dimostrare di avervi interesse, interesse che presuppone la sussistenza di un suo apprezzabile personale pregiudizio derivante dalla deliberazione impugnata, in termini di mutamento della propria posizione patrimoniale. Nella fattispecie, al di là della elencazione di addebiti meramente formali e generici sollevati con riferimento allo svolgimento della assemblea e agli o.d.g., non vi è né nell'atto di citazione né nelle note ex art 183 comma VI, l'indicazione dei concreti pregiudizi in danno della parte convenuta, né tanto meno risulta effettuato alcun tentativo di analisi in ordine alle conseguenze concrete che da esse sarebbero derivate agli interessi dello stesso.
A tanto si aggiunge la circostanza che anche la prova per testi, così come articolata dal sig. nella II memoria 183 comma VI, non è stata Parte_1 espletata per l'assenza del teste citato, portando così il giudizio ad allungarsi per i rinvii necessari, per poi prendere atto della rinuncia del dott. a Testimone_1 testimoniare, giusta note di deposito per l'udienza del 25.10.2024.
Risulta, pertanto, difettare del tutto la prova in ordine alla sussistenza dell'interesse ad agire della parte attrice.
Va ulteriormente precisato che, secondo il principio espresso dalla Suprema
Corte di Cassazione secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia o meno il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
Il sindacato dell'autorità giudiziaria, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali.
Esulano, dunque, dell'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea, così come l'accertamento di eventuali limiti all'esercizio del diritto scaturente alla servitù di passaggio in capo a parte attrice (cfr. Cass. civ. II, 20.06.2012, n. 10199; Cass. civ., II, 20.04.2001, n. 5889; Cass. civ., II, 26.04.1994
n. 3938; Cass. civ.; II, 09.07.1971, n. 2217).
Depone in tal senso il dettato normativo, l'art. 1137, comma 2 c.c. che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni della comunità condominiale.
Nel caso di specie, l'assemblea condominiale risulta essere correttamente convocata e le relative deliberazioni assunte secondo legge.
Alle argomentazioni che precedono consegue il rigetto della domanda e la condanna di parte attrice alla rifusione delle spese di lite.
§§§ §§ §§§
Infine, si rigetta la domanda spiegata ex art. 96 c.p.c. da parte convenuta, atteso che la disciplina della responsabilità aggravata va applicata nel perimetro del procedimento giudiziale e non anche nei procedimenti di mediazione e/o stragiudiziali, ad eccezione dei casi in cui la parte invitata, deliberatamente quanto ingiustificatamente non partecipa alla mediazione demandata dal giudice, impedendo il buon esito della procedura;
in tal caso tale comportamento integra certamente il requisito del dolo o della colpa grave e va sanzionata con la condanna si sensi dell'art. 96 comma 3 c.p.c. ad una somma parametrata alla natura della causa.
Orbene, nel caso di specie, si ritiene, anche alla luce delle memorie difensive depositate dal convenuto, che non sussista la prova che quest'ultimo CP_3 abbia resistito nel procedimento di mediazione con dolo e colpa grave né abbia rifiutato di parteciparvi;
l'art. 96, comma 3, cpc, invero, si muove in un'ottica di deterrenza e mira a scongiurare l'abuso del processo, ciononostante, la norma non delinea una fattispecie puramente sanzionatoria, ma piuttosto una figura ibrida, che mantiene in sé anche caratteri di marca risarcitoria.
La condanna ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c. non può, infatti, prescindere dalla sussistenza di un elemento soggettivo di colpevolezza in capo al soccombente, in quanto solo tale aspetto è in grado di fornire il parametro in base al quale il giudice potrà individuare i contegni processuali sanzionabili, rispetto ai quali la semplice condanna alle spese non appaia sufficiente. Avuto riguardo, quindi, alla medesima domanda di condanna per lite temeraria, formulata dal convenuto si ritiene che non sussistano i CP_3 presupposti per il relativo accoglimento, atteso che l'accertamento della esistenza di una condizione soggettiva da mala fede o colpa grave da parte dell'istante, tale da giustificarne l'irrorazione, non è stata sufficientemente provata.
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Le spese seguono la soccombenza e sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 13 agosto 2022 n. 147 con il «Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre
2012, 247». G.U. n. 236 del 8-10-2022, che ha sostituito le precedenti tariffe e parametri professionali, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, dei parametri minimi, per le fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisionali, previste nel DM sopra citato, della natura e della complessità della controversia, dell'esito della stessa, nonché del comportamento processuale delle parti, ridotti del 50%.
Per la voce spese, in quanto già sostenute, si è tenuto conto di quanto documentato da parte attrice come oneri già sostenuti, non essendo previsto alcun parametro che le possa surrogare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice
Unico dott. Giuseppe C. Lombardo, definitivamente pronunciando nella causa R.G.
n. 4958 - 2022 proposta da , nato ad [...], il [...] Parte_1
(C.F.: ) contro , in persona C.F._1 Controparte_3 CP_1 dell'amministratore p.t. rag. (C.F.: , sito in Controparte_2 P.IVA_1
Aversa (CE) alla Via della Libertà, n. 112, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta la domanda attorea così come in parte motiva;
- rigetta la domanda di responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. comma 3 cpc, così come in parte motiva.
- Condanna gli attori al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta, che liquida in € 1.700,01 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, c.p.a. ed iva, come per legge, se dovuti, con attribuzione al procuratore antistatario, avv. Antonio Pagliuca, avendone fatto espressa richiesta.
- da ritenersi assorbita ogni altra domanda.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza. condanna parte attrice al pagamento, in favore di parte convenuta, delle spese del giudizio che si quantificano in € 1.701,00 per compensi oltre il rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso indicato per la prestazione nonché IVA e CPA come per legge, con attribuzione.
Sentenza esecutiva ex lege.
Manda alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Così deciso in Aversa, lì 24.02.2025
Il Giudice
Dott. Giuseppe C. Lombardo