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Sentenza 15 febbraio 2025
Sentenza 15 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 15/02/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 15 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5817/2024
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5817/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato IENCO Parte_1 C.F._1
PASQUALINA SABINA del Foro di Palmi
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SAPONARO LORENZO STEFANO del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato l'08/05/2024; sentiti all'udienza del 07/01/2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (15/11/2009) e (30/10/2011); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 27/04/2016 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13/05/2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 10/06/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
COSENZA (CS) il 09/07/1971, e , nata in [...] il Controparte_1
11/06/1976, celebrato a BUDRIO (BO) il 27/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BUDRIO (BO) al n. 35 parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 2008;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna in Budrio, Via Fantuzza, n. 1.
b) I ricorrenti eserciteranno, in modo paritetico e di comune accordo, la responsabilità genitoriale sui figli minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il signor e la signora si impegnano a collaborare concretamente Pt_1 CP_1
affinché sia garantito il diritto dei figli minori alla bigenitorialità.
c) Fatti salvi diversi accordi con la madre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dei minori, nonché degli impegni lavorativi del padre (che non risiede e non lavora nella stessa regione di residenza dei figli, ma bensì a circa 350 km di distanza) a quest'ultimo è data facoltà di vedere e tenere con se i figli:
pagina 2 di 4 • almeno due week-end al mese (dal sabato, o dal venerdì, alla domenica), durante i quali e staranno con il padre che preleverà i ragazzi presso l'abitazione Per_2 Per_1
materna, salvo che la madre decida di accompagnarli dal padre, ciò fino al compimento di 16 anni, età in cui i ragazzi potranno essere accompagnati dalla madre alla stazione ferroviaria e/o aeroporto più comodo per raggiungere da soli il padre, il quale si impegnerà a fare lo stesso per il rientro a casa;
le spese di viaggio dei figli saranno a carico del padre come avvenuto sino ad oggi;
• durante le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il Natale e/o il
Capodanno con ciascun genitore, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi. Lo stesso avverrà per le festività Pasquali (coincidenti con i giorni di sospensione dell'attività scolastica) e ogni altra ricorrenza;
• durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, che comprenderà la settimana di Ferragosto, detto periodo sarà prontamente comunicato alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
d) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e il signor , Per_1 Per_2 Parte_1
tenuto conto della distanza, nonchè delle spese che dovrà affrontare per vedere e tenere con sé i figli nei periodi stabiliti (usufruendo di alberghi e ristoranti), corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile omnicomprensivo di € 450,00 (euro Controparte_2
quattrocentocinquanta/00) entro il 15° giorno di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, importo che sarà soggetto annualmente all' aggiornamento ISTAT;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo: spese sanitarie non coperte dal SSN come spese specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, eventuali apparecchi correttivi, spese per
l'istruzione, la formazione, quali tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese sportive e ricreative, spese per campi scuola), saranno sostenute al 100% dalla madre, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori per ogni singola spesa.
e) Per espresso accordo tra i ricorrenti, si conviene che la madre (collocataria dei figli minori) continui a beneficiare interamente dell'assegno unico di cui al D. Lgs 230/2021, nonché di eventuali detrazioni per i figli a carico, sempre nella misura del 100%.
f) Per il resto, i coniugi dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni altro rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 g) I coniugi si scambiano le dichiarazione di consenso per il nulla osta necessario al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, dei figli e Per_1 Per_2
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BUDRIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
pagina 4 di 4
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e d i B o l o g n a
P R I M A S E Z I O N E C I V I L E
in persona dei magistrati dott.ssa Bruno Perla Presidente dott.ssa Arianna D'Addabbo Relatore dott. Silvia Migliori Componente ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A definitiva nella causa civile iscritta al n. 5817/2024 del Ruolo Generale promossa dai coniugi
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avvocato IENCO Parte_1 C.F._1
PASQUALINA SABINA del Foro di Palmi
e
(c.f. ), rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'Avvocato SAPONARO LORENZO STEFANO del Foro di Bologna
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Bologna
OGGETTO: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
IL T R I B U N A L E
Vista la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio proposta con ricorso depositato l'08/05/2024; sentiti all'udienza del 07/01/2025 i coniugi hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui al ricorso;
pagina 1 di 4 rilevato che dall'unione dei coniugi sono nati i figli (15/11/2009) e (30/10/2011); Per_1 Per_2
rilevato che, come si desume dalla documentazione in atti, ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3,
n. 2, lett. b), L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni e che la separazione si è protratta ininterrottamente per il tempo previsto dalla legge a far data dalla avvenuta comparizione dei coniugi in data 27/04/2016 davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione definito con decreto di omologa del 13/05/2016;
ritenuto che
la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo trascorso dalla separazione e alla volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole, in quanto garantiscono ai figli minori un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
visto l'intervento del P.M. in data 10/06/2024; visto l'art. 4, ultimo comma, L. 1 dicembre 1970 n. 898 e successive modificazioni;
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra , nato a Parte_1
COSENZA (CS) il 09/07/1971, e , nata in [...] il Controparte_1
11/06/1976, celebrato a BUDRIO (BO) il 27/09/2008 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di BUDRIO (BO) al n. 35 parte 2, serie A, Ufficio 1, anno 2008;
2. recepisce l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto, dà atto che in base al predetto accordo la cessazione degli effetti civili del matrimonio è sottoposta alle seguenti condizioni:
a) I figli e saranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 Per_2 prevalente presso l'abitazione materna in Budrio, Via Fantuzza, n. 1.
b) I ricorrenti eserciteranno, in modo paritetico e di comune accordo, la responsabilità genitoriale sui figli minori, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei figli. Il signor e la signora si impegnano a collaborare concretamente Pt_1 CP_1
affinché sia garantito il diritto dei figli minori alla bigenitorialità.
c) Fatti salvi diversi accordi con la madre e comunque compatibilmente con gli impegni scolastici e le esigenze dei minori, nonché degli impegni lavorativi del padre (che non risiede e non lavora nella stessa regione di residenza dei figli, ma bensì a circa 350 km di distanza) a quest'ultimo è data facoltà di vedere e tenere con se i figli:
pagina 2 di 4 • almeno due week-end al mese (dal sabato, o dal venerdì, alla domenica), durante i quali e staranno con il padre che preleverà i ragazzi presso l'abitazione Per_2 Per_1
materna, salvo che la madre decida di accompagnarli dal padre, ciò fino al compimento di 16 anni, età in cui i ragazzi potranno essere accompagnati dalla madre alla stazione ferroviaria e/o aeroporto più comodo per raggiungere da soli il padre, il quale si impegnerà a fare lo stesso per il rientro a casa;
le spese di viaggio dei figli saranno a carico del padre come avvenuto sino ad oggi;
• durante le festività natalizie i figli trascorreranno ad anni alterni il Natale e/o il
Capodanno con ciascun genitore, a seconda degli impegni lavorativi degli stessi. Lo stesso avverrà per le festività Pasquali (coincidenti con i giorni di sospensione dell'attività scolastica) e ogni altra ricorrenza;
• durante il periodo estivo i minori trascorreranno con il padre un periodo di vacanza di 15 giorni, anche non consecutivi, che comprenderà la settimana di Ferragosto, detto periodo sarà prontamente comunicato alla madre entro il 30 aprile di ogni anno.
d) A titolo di contributo per il mantenimento dei figli e il signor , Per_1 Per_2 Parte_1
tenuto conto della distanza, nonchè delle spese che dovrà affrontare per vedere e tenere con sé i figli nei periodi stabiliti (usufruendo di alberghi e ristoranti), corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile omnicomprensivo di € 450,00 (euro Controparte_2
quattrocentocinquanta/00) entro il 15° giorno di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito del ricorso, importo che sarà soggetto annualmente all' aggiornamento ISTAT;
le spese straordinarie nell'interesse dei figli (a titolo esemplificativo: spese sanitarie non coperte dal SSN come spese specialistiche, ivi comprese quelle odontoiatriche e oculistiche, ticket sanitari, conseguenti prescrizioni terapeutiche, eventuali apparecchi correttivi, spese per
l'istruzione, la formazione, quali tasse di iscrizione, dotazione libraria, materiale didattico, gite, attività integrative, spese sportive e ricreative, spese per campi scuola), saranno sostenute al 100% dalla madre, salvo diversi accordi che potranno intervenire tra i genitori per ogni singola spesa.
e) Per espresso accordo tra i ricorrenti, si conviene che la madre (collocataria dei figli minori) continui a beneficiare interamente dell'assegno unico di cui al D. Lgs 230/2021, nonché di eventuali detrazioni per i figli a carico, sempre nella misura del 100%.
f) Per il resto, i coniugi dichiarano di aver definito in sede di separazione ogni altro rapporto di natura economica e di non aver nulla a pretendere l'uno dall'altro. pagina 3 di 4 g) I coniugi si scambiano le dichiarazione di consenso per il nulla osta necessario al rilascio o al rinnovo del passaporto e della carta di identità, valida per l'espatrio, dei figli e Per_1 Per_2
3. ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di BUDRIO (BO) di procedere all'annotazione del capo 1 del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
4. nulla sulle spese.
Così deciso in Bologna nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data 11.2.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE dott.ssa Arianna D'Addabbo
IL PRESIDENTE dott.ssa Bruno Perla
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