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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/01/2025, n. 111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 111 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1103/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio CodiceFiscale_1
Timpanaro del foro di Patti, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
Oggetto: Indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 07/04/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
CP_ Con lettera a/r datata 28/12/2020, l' comunicava al ricorrente, un indebito pari ad € 29.092,75, in quanto erano stati pagati in più sulla pensione Cat. IOARTS n. 02186775 per il periodo che va dal 01/08/2009 al 30/09/2019; sostenendo, che “Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero.” CP_ Rilevava di non avere ricevuto nessuna precedente missiva e che la somma richiesta dall' non è dovuta in quanto la predetta somma è stata percepita in buona fede, eccependo l'applicabilità dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n. 212/1991.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la nullità e/o comunque illegittimità della CP_ richiesta di ripetizione avanzata dall' e, conseguentemente il diritto a trattenere gli importi CP_ erogati per il periodo in contestazione, nonché la condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
CP_ L' si costituiva, e, nel merito contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto;
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
La richiesta avanzata, manca di motivazione logica e specifica sui requisiti che sarebbero richiesti per la percezione dell'importo ridotto e nonché sulle ragioni di calcolo operate. CP_ Infatti, la cartolina della racc. a.r. prodotta in atti dall' si riferisce, dall'esame del codice a barre CP_ n.68956504561-1, alla lettera RCI del 06/09/2019, con la quale l' la informa che nel periodo che va dall'01/08/2009 al 30/09/2019, sono stati pagati Euro 29.092,75 in più sulla sua pensione cat. IOARTS n.02186775, con allegati i bollettini postali per la restituzione della somma.
CP_ Non vi è prova agli atti dell'invio e/o ricezione delle restanti note allegate dall' CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12).
CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che, non risulta fornita.
Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato.
E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti CP_ incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' previdenziale.
E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52
L.88/89.
CP_ La prima comunicazione effettuata dall' al ricorrente, o conosciuta dallo stesso, risultante dagli atti di causa, è quella del 06/09/2019, successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione.
CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme corrisposte, con conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente all'irripetibilità della somma CP_ erogata dall' pari ad Euro 29.092,75, e, conseguentemente dichiara l'illegittimità della richiesta avanzata, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per tale somma. CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro.
Così deciso in Patti, 17/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice on. Dott. Antonino Casdia, all'esito dell'udienza del
17/01/2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA CONTESTUALE nella controversia iscritta al n. 1103/2021 R.G., promossa da:
, nato a [...] il [...], ed ivi residente in [...], Parte_1
C.F.( ), rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonio CodiceFiscale_1
Timpanaro del foro di Patti, ed elettivamente con Lui domiciliato in Patti Via Trieste n. 16 presso lo studio dall'Avv. Tindaro Giusto;
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, domiciliato, rappresentato e difeso, come in atti;
Oggetto: Indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali di causa.
FATTO E DIRITTO ex art. 132, co. 2 n. 4, c.p.c.
Con ricorso depositato il 07/04/2021, parte ricorrente adiva codesto Giudice del Lavoro esponendo che:
CP_ Con lettera a/r datata 28/12/2020, l' comunicava al ricorrente, un indebito pari ad € 29.092,75, in quanto erano stati pagati in più sulla pensione Cat. IOARTS n. 02186775 per il periodo che va dal 01/08/2009 al 30/09/2019; sostenendo, che “Sono state riscosse quote di integrazione al minimo della pensione non spettanti a seguito della concessione della pensione da parte di organismo assicuratore estero.” CP_ Rilevava di non avere ricevuto nessuna precedente missiva e che la somma richiesta dall' non è dovuta in quanto la predetta somma è stata percepita in buona fede, eccependo l'applicabilità dell'art. 52 della Legge n. 88/1989 e dalla successiva norma di interpretazione autentica di cui all'art. 13 della Legge n. 212/1991.
Concludeva per l'accoglimento del ricorso, chiedendo la nullità e/o comunque illegittimità della CP_ richiesta di ripetizione avanzata dall' e, conseguentemente il diritto a trattenere gli importi CP_ erogati per il periodo in contestazione, nonché la condanna dell' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute.
CP_ L' si costituiva, e, nel merito contestava i motivi di opposizione avversi chiedendone il rigetto;
La causa, istruita documentalmente, all'odierna udienza veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va osservato che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettati di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata, e, che pertanto le restanti questioni, eventualmente, non trattate non andranno necessariamente ritenute come omesse, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal Giudicante.
Nel merito, principio di diritto della Suprema Corte di Cassazione (Cass. n. 198/2011), anche al netto dell'onere della prova incombente nei confronti di chi chiede l'accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto asseritamente ed indebitamente percepito, è quello secondo cui chi contesta l'indebito deve precisare nel provvedimento amministrativo di recupero del credito gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, seppur sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il Giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto in contestazione dell'indebito. (vedesi anche (Cass. n. 19762 del 2008 e n. 198 del 2011).
La richiesta avanzata, manca di motivazione logica e specifica sui requisiti che sarebbero richiesti per la percezione dell'importo ridotto e nonché sulle ragioni di calcolo operate. CP_ Infatti, la cartolina della racc. a.r. prodotta in atti dall' si riferisce, dall'esame del codice a barre CP_ n.68956504561-1, alla lettera RCI del 06/09/2019, con la quale l' la informa che nel periodo che va dall'01/08/2009 al 30/09/2019, sono stati pagati Euro 29.092,75 in più sulla sua pensione cat. IOARTS n.02186775, con allegati i bollettini postali per la restituzione della somma.
CP_ Non vi è prova agli atti dell'invio e/o ricezione delle restanti note allegate dall' CP_ Spettava all' provare la causa dell'indebito, in applicazione dei principi di carattere sostanziale dettati dall'art. 2697 del codice civile, convenuto in accertamento negativo del credito (Cass. sez. lav. n. 22862/10; v. anche Cass. n. 14965/12).
CP_ In assenza delle prescritte ragioni che inducono l' a chiedere la restituzione, un'eventuale pretesa in tal senso integrerebbe la palese violazione dell'art. 3, Legge 241 del 1990, ai sensi del quale ogni provvedimento amministrativo dev'essere motivato con l'indicazione dei presupposti e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato, tanto più se si tratta di atti che incidono direttamente a depauperare la sfera patrimoniale del destinatario.
Prova che, non risulta fornita.
Peraltro, deve osservarsi che, la disciplina dell'indebito previdenziale, in considerazione del periodo in cui le somme sono state erogate e percepite dal ricorrente, è prevista dall'art. 13 L. 412/1991, che dispone una disciplina derogatoria rispetto a quella generale della ripetizione dell'indebito, di cui all'art.2033 c.c., che, a sua volta fornisce una interpretazione autentica all'art.52, II comma, della legge 88/1989.
Si prevede che la disciplina di cui all'art.52 comma II, della legge 88/1989 si interpreta nel senso che la sanatoria ivi prevista opera in relazione alle somme corrisposte in base a formale definitivo provvedimento del quale sia data espressa comunicazione all'interessato e che risulti viziato da errore di qualsiasi natura imputabile all'ente erogatore, salvo che l'indebita percezione sia imputabile a dolo dell'interessato.
E' ammessa la ripetizione solo nel momento in cui il pensionato non abbia comunicato fatti CP_ incidenti sul diritto o sulla misura della pensione goduta, che non siano già conosciuti dall' previdenziale.
E' evidente, che pertanto, nel caso di specie trova applicazione, come sopra evidenziato, l'art. 52
L.88/89.
CP_ La prima comunicazione effettuata dall' al ricorrente, o conosciuta dallo stesso, risultante dagli atti di causa, è quella del 06/09/2019, successiva alla corresponsione della somma oggetto della richiesta di restituzione.
CP_ L' può quindi rettificare il trattamento pensionistico, ma non recuperare gli importi già erogati, perché frutto di errore dell'Ente non legato a dolo del ricorrente. CP_ Ad ogni modo era onere dell' dare prova del dolo del ricorrente tale da porsi come elemento ostativo alla irripetibilità delle somme, che nel caso di specie non è stata fornita.
Va pertanto ritenuto il diritto della ricorrente alla irripetibilità delle somme corrisposte, con conseguente restituzione delle somme eventualmente trattenute.
Le spese del giudizio, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro, che ha reso la dichiarazione di legge.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, udite le conclusioni delle parti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , contro l' disattesa ogni contraria istanza, eccezione e Parte_1 CP_1
deduzione, così provvede:
1)Accoglie il ricorso, e per l'effetto, riconosce il diritto del ricorrente all'irripetibilità della somma CP_ erogata dall' pari ad Euro 29.092,75, e, conseguentemente dichiara l'illegittimità della richiesta avanzata, con condanna alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto per tale somma. CP_ 2)Condanna l' al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in Euro 1.800,00, oltre spese generali, CPA ed IVA, con distrazione in favore dell'Avv. Antonio Timpanaro.
Così deciso in Patti, 17/01/2025.
Il Giudice on.
Antonino Casdia