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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4921 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4921 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di conIGlio del 24/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 620/2024, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. BENEDETTI FRANCESCA RICORRENTE contro
nato in [...] il [...], Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. – RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e Parte_1 Controparte_1 contraevano matrimonio concordatario il 4.9.04.
Dalla loro unione nascevano:
il 6.3.10; Persona_1
− , il 31.7.12. Parte_2
Con sentenza di questo Tribunale del 6.2.23 veniva pronunciata la separazione personale tra i coniugi, nella contumacia del resistente, senza che venisse rappresentata l'esistenza delle figlie.
2. Con ricorso depositato il 18.1.24, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Con decreto del 19.1.24 è stata fissata la prima udienza, conferendo ampio mandato di monitoraggio ai Servizi Sociali (che hanno depositato una relazione il 29.5.24).
La ricorrente è comparsa all'udienza del 9.7.24; il giudice ha disposto la rinnovazione della notifica, non ancora perfezionata.
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A seguito dell'udienza del 21.1.25, il giudice ha rimesso la causa al Collegio. Tuttavia, con ordinanza del 18.4.25 – «rilevato che a p. 1 del ricorso è scritto che il marito avrebbe la residenza allo stesso indirizzo della ricorrente, a Piancogno in via Vittorio Veneto 56; che tuttavia ciò non risulta dal certificato anagrafico prodotto;
che del resto egli vivrebbe all'estero da lungo tempo;
che infatti la notificazione è stata avviata tramite il Consolato italiano in Perù a un indirizzo noto del resistente;
che il plico è stato nondimeno restituito con la dicitura desconocido; ritenuto che a questo punto, ai fini della regolarità, la notificazione debba essere eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (co. 1, se risulta da certificato anagrafico l'ultima residenza o il luogo di nascita del resistente in Italia;
co. 2 se anche queste informazioni non sono disponibili)» – è stata fissata una nuova udienza di comparizione, con rinnovazione della notifica.
In vista della trattazione scritta del 1.7.25, la ricorrente ha depositato la prova della notifica eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. (essendosi il resistente cancellato dall'anagrafe già il 29.5.20 per trasferimento all'estero); il giudice ha rimesso la decisione al Collegio.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Pronunziare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti il 04.09.2004 in Cividate AM (BS), regolarmente trascritto nei registri dello stato civile del predetto Comune al n. 8, parte II, serie A, anno 2004 alle seguenti condizioni: A) Le figlie minori nata il [...] in [...] e Persona_2 Persona_3
nata il [...] in [...] che avranno la residenza presso la madre, vengono affidati esclusivamente
[...] alla medesima essendosi il padre allontanato da casa e non avendovi fatto più ritorno. La IGnora chiede affido Pt_1 super esclusivo tenuto conto che il padre non assolve agli obblighi di mantenimento in favore delle figlie e nemmeno esercita il diritto di visita da anni;
B) Disporsi in capo al padre , a titolo di concorso Parte_3 nel mantenimento dei figli minori, tramite bonifico bancario, entro il giorno 10 di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (dicansi euro cinquecento/00 per entrambe le figlie), somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici Istat a decorrere da aprile 2023. Tale somma verrà versata sino a che le figlie non avranno raggiunto l'indipendenza economica;
C) L'assegno unico verrà percepito al 100% dalla IG.ra ; D) Entrambi i genitori Parte_1 Parte_1 concorreranno in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle spese non coperte dall'assegno mensile che si dovessero rendersi necessarie per i figli minore secondo il protocollo in uso presso il Tribunale di Bergamo che qui richiamano e che intendono parte integrante del presente ricorso. Le predette spese dovranno essere corrisposte al genitore che le ha anticipate entro 15 gg. dalla richiesta, a mezzo di bonifico bancario con accredito sul conto corrente il cui codice IBAN dovrà essere indicato nella predetta richiesta;
E) la casa coniugale sita in Piancogno (BS) Via Vittorio Veneto n. 56 formalmente intestata al marito rimarrà assegnata alla IG.ra che la abiterà unitamente ai figli;
Parte_1
F) La IGnora non ha proprietà immobiliari e/o di beni mobili registrati;
G) I genitori manifestano il consenso Pt_1 per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto per i figli minori e dei documenti validi per l'espatrio».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 18.1.24, non ha formulato osservazioni.
4. La ricorrente ha rappresentato che il marito si allontanava dalla famiglia (fin dal 2017, riportano i Servizi Sociali), stabilendosi in Perù e interrompendo tutti i contatti con moglie e figli;
ch'ella ha una nuova relazione con (residente in [...]), da cui è nato il figlio Persona_4 Persona_5
l'11.3.20; che è stata chiesta la decadenza del resistente dalla responsabilità genitoriale in Ecuador. La relazione dei Servizi Sociali ha sostanzialmente confermato queste circostanze, aggiungendo che le minori sono bene accudite dalla madre.
4.1. Le predette circostanze consentono di pronunciare divorzio, non essendo evidentemente più possibile ricostruire la comunione di vita tra i coniugi. Ricorre in particolare l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 878/70, per essere decorso più di un anno dalla separazione.
4.2. La domanda di affidamento c.d. super-esclusivo delle figlie alla madre è fondata, tenuto conto dell'allontanamento del padre ormai da molti anni e dell'adeguatezza della ricorrente.
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4.3. Risulta impossibile stabilire tempi di permanenza delle minori con il padre. Soltanto qualora manifestasse la volontà di un riavvicinamento, egli dovrebbe prendere contatti con i Servizi Sociali per organizzare incontri facilitati, dopo aver valutato l'interesse delle ragazze. L'incarico conferito con il decreto del 19.1.24 può dunque per ora cessare.
4.4. La residenza delle minori con la madre giustifica l'assegnazione a lei dell'ex casa familiare, di proprietà del resistente.
4.5. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) stando a quanto dichiarato in udienza, la ricorrente guadagni circa € 200/mese con lavori di pulizia e percepisca $ 250 dalla locazione di una casa in Ecuador;
nessuno pare stia pagando il mutuo di
€ 600 sull'ex casa familiare;
ha depositato un ISEE pari a € 1650 datato 17.2.23; ha dichiarato di pagare
€ 100/mese per i trasporti delle figlie;
(b) nulla è noto sul conto del resistente;
(c) l'assegno unico di € 695 complessivi è percepito per intero dalla madre.
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali eIGenze (trattasi di due ragazze di 15 e 13 anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, interamente dalla madre).
Il Collegio reputa congruo un assegno di € 400 complessivi a carico del padre, tenendo conto: – della verosimile impossibilità di ricostruire le sue condizioni economiche;
– del godimento dell'ex casa familiare, di sua proprietà; – del fatto che la madre continuerà a percepire per intero l'assegno unico in ragione dell'affidamento c.d. super-esclusivo.
Le spese straordinarie potranno essere divise al 50% come richiesto.
La decorrenza può essere fissata dalla domanda, non essendo intervenute sopravvenienze.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza, che è per intero del resistente.
A norma del D.M. Giustizia n. 55/14 (aggiornato con D.M. Giustizia n. 147/22), occorre applicare la tabella per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile basso (scaglione da
€ 26.001 a € 52.000). Si possono liquidare i valori minimi, tenendo conto della modesta complessità della causa: € 650 per la fase di studio;
€ 602 per la fase introduttiva;
€ 903 complessivi per le fasi istruttoria e decisionale. Al totale (€ 2155) vanno aggiunte le spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra i coniugi:
, nata in [...] il Parte_1
31/05/1978, e nato in [...] il [...], Controparte_1 unitisi con matrimonio concordatario a Cividate AM il 4.9.04; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Cividate AM al numero 8 parte II serie A dell'anno 2004;
− dispone l'affidamento c.d. super-esclusivo delle figlie alla madre, con residenza presso la stessa a Piancogno in via Vittorio Veneto 56; stabilisce che tutte le decisioni, anche quelle di più
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rilevante interesse per le figlie (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio), siano adottate dalla madre tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
ricorda al padre che, ai sensi dell'art. 337-quater c.c., «il genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione»;
− assegna alla madre la casa familiare sita a Piancogno in via Vittorio Veneto 56;
− dispone che il padre possa rivedere le figlie solo previa richiesta ai Servizi Sociali, valutato il loro interesse e inizialmente con incontri facilitati;
− con decorrenza dalla data della domanda (prima mensilità dovuta: febbraio 2024, detratto quanto eventualmente già versato allo stesso titolo), pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di € 400,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT) a titolo di contributo al mantenimento delle figlie (€ 200,00 ciascuna), da versarsi entro il giorno 5 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− pone a carico di ciascun genitore il 50% delle spese straordinarie nell'interesse delle figlie;
per spese straordinarie si intendono quelle indicate nel Protocollo vigente presso questo Tribunale, sottoscritto il 14.7.16, cui si rinvia;
il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− revoca l'incarico conferito ai Servizi Sociali con il decreto del 19.1.24;
− a titolo di spese di lite, condanna il resistente al pagamento in favore della ricorrente di
€ 2155,00 per compensi, più spese generali nella misura del 15%; c.p.a. ed i.v.a. se dovute per legge;
spese di giustizia se documentate;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Si comunichi anche ai Servizi Sociali di Breno.
Brescia, 24/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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