CGT1
Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 158 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 158/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
ST DARIO, Relatore
GL IA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Indirizzo_1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Noto - Piazza Municipio 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004143000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1738/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.05.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Noto, il Comune di Siracusa, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la REGIONE
SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto e il Comune di Avola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili documento n. 29880202500004143000 - Fascicolo n.
2024/000042710.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
2) Illegittimita' dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
3) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo opposto (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessario ivi indicati;
- in via gradata, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, stante, tra l'altro, la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi di mora o compensi di riscossione;
- in via gradata, di dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. - con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 03.06.2025 chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare inammissibili le eccezioni proposte avverso la cartella presupposta all'atto impugnato per i motivi sopra esposti;
ancora in via preliminare e subordinata, di autorizzare la chiamata in causa dell'Agente della Riscossione;
nel merito, di ritenere e dichiarare infondato il ricorso del Contribuente
e, per l'effetto, di rigettarlo, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento impugnata e gli avvisi di accertamento ad essa presupposti;
in ogni caso, di ritenere e dichiarare indenne l'Ufficio in epigrafe dalle spese di giudizio in dipendenza di eventuali vizi che rientrano nell'attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.
La REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo come sopra indicato, relativo alle cartelle di pagamento, anni2020e 2021, nonché delle cartelle medesime, alla ricorrente Ricorrente_1; conseguentemente di condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10.11.2025 chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Siracusa che pertanto è estraneo al giudizio per carenza di legittimazione passiva. Spese compensi rifusi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 04.09.2025 con atto di intervento volontario chiedendo, in via preliminare, per quanto in narrativa al capo 4.a e nei limiti delle eccezioni ivi esaminate, di ritenere e dichiararne l'assoluta inammissibilità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del
D.lgs.n.546/92 e per mancata tempestiva proposizione delle stesse nei termini di legge;
in via gradata, sempre in ordine alle suddette eccezioni e all'ulteriore relativa all'assunta mancata notifica degli avvisi di accertamento in esame, di ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità in merito della deducente
“Agenzia delle Entrate – Riscossione”; nel merito, di ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa,
l'inammissibilità ed infondatezza di ogni avverso motivo di impugnazione e dell'intero avverso ricorso rigettando, quest'ultimo, in toto;
conseguentemente, di rigettare ogni avversa domanda per come proposta dalla medesima parte ricorrente nei confronti della “Agenzia delle Entrate - Riscossione”; in via gradata, di ritenere e dichiarare, comunque, legittima la procedura di riscossione intentata dalla “Agenzia delle Entrate –
Riscossione” e tenere quest'ultima indenne da qualsivoglia onere, anche per spese e compensi di lite;
emettere, comunque, qualsivoglia statuizione in ordine alla comunicazione preventiva opposta nei limiti di quanto oggetto di opposizione e, pertanto, delle suddette e specificatamente avversate n.7 cartelle di pagamento e n.6 avvisi di accertamento;
condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Comune di Avola, il Comune di Noto e la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia non si costituivano in giudizio. La ricorrente depositava in data 13.11.2025 memorie illustrative.
Il resistente Comune di Siracusa depositava in data 25.11.2025 documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
L'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che “1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto…”.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato esclusivamente agli Enti impositori (Agenzia delle Entrate,
Regione Sicilia, Comune di Noto, Comune di Siracusa, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Comune di Avola) e non anche all'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)” (cfr., tra le altre, Cass. n. 24927/2011).
Non va dimenticato che quello tributario rimane comunque un giudizio impugnatorio, cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di
2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione 14 n. 4246 del
03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n.
1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
Ai fini della inammissibilità del ricorso non rileva peraltro la circostanza che AdER sia intervenuta volontariamente nel presente giudizio.
Infatti, pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 per la notifica del ricorso all'Ente che ha emesso l'atto impugnato (nella fattispecie AdER) comporta inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore di AdE, Comune di Siracusa e Regione, ed € 1.489,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente
Dr. Dario Castrovinci Dr. Dauno Trebastoni
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
TREBASTONI DAUNO IO GLAUCO, Presidente
ST DARIO, Relatore
GL IA, Giudice
in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 785/2025 depositato il 02/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Sicilia - Via Notarbartolo 17 90100 Palermo PA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Camera Di Commercio Catania Ragusa E Siracusa Della Sicilia Orientale - Indirizzo_1 95100 Catania CT
elettivamente domiciliato presso Email_4 Comune di Avola - Corso Garibaldi 82 96012 Avola SR
elettivamente domiciliato presso Email_5
Comune di Noto - Piazza Municipio 1 96017 Noto SR
elettivamente domiciliato presso Email_6
Comune di Siracusa - Piazza Duomo 4 96100 Siracusa SR
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_7
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Via Giuseppe Panico 4 96100 Siracusa SR
elettivamente domiciliato presso Email_8
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 29880202500004143000 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1738/2025 depositato il
05/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: La parte insiste nelle ragioni in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 02.05.2025 Ricorrente_1 ricorreva contro il Comune di Noto, il Comune di Siracusa, la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia, l'Agenzia delle Entrate di Siracusa, la REGIONE
SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto e il Comune di Avola avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo beni mobili documento n. 29880202500004143000 - Fascicolo n.
2024/000042710.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessari ivi indicati;
2) Illegittimita' dell'atto impugnato per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 3 legge 241/1990 nonché dell'art. 7 legge 212/2000, stante la mancata specificazione del credito, art. 41, co. 2, lett. c) della carta dei diritti fondamentali dell'u.e., nonché del diritto di difesa ex art. 24 cost. - errata e/o omessa indicazione delle modalità di calcolo dell'intera pretesa comprensiva degli interessi moratori;
3) Nullità della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. Chiedeva pertanto, in via principale, di dichiarare la nullità derivata del preavviso di fermo amministrativo opposto (atto consequenziale) per inesistenza giuridica o nullità mai sanata della notificazione dei provvedimenti presupposti necessario ivi indicati;
- in via gradata, l'illegittimità dell'atto opposto per difetto di motivazione, stante, tra l'altro, la mancata esplicitazione delle modalità di calcolo delle somme dovute a titolo di interessi di mora o compensi di riscossione;
- in via gradata, di dichiarare l'illegittimità dell'atto opposto per inesistenza della pretesa creditoria, stante l'intervenuta decadenza della potestà accertatrice, nonché prescrizione delle somme richieste a titolo di interessi e sanzioni. - con tutte le consequenziali pronunce e statuizioni e, in specie, la condanna al rimborso di quanto in denegata ipotesi l'odierno esponente fosse costretto a pagare nelle more del giudizio al solo fine di evitare gli atti esecutivi o di quanto venisse ad esso coattivamente prelevato con rivalutazione ed interessi, come per legge. Con vittoria delle spese e degli onorari di giudizio, da distrarre in favore del difensore.
Agenzia delle Entrate si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 03.06.2025 chiedendo, in via preliminare, di ritenere e dichiarare inammissibili le eccezioni proposte avverso la cartella presupposta all'atto impugnato per i motivi sopra esposti;
ancora in via preliminare e subordinata, di autorizzare la chiamata in causa dell'Agente della Riscossione;
nel merito, di ritenere e dichiarare infondato il ricorso del Contribuente
e, per l'effetto, di rigettarlo, dichiarando legittima l'intimazione di pagamento impugnata e gli avvisi di accertamento ad essa presupposti;
in ogni caso, di ritenere e dichiarare indenne l'Ufficio in epigrafe dalle spese di giudizio in dipendenza di eventuali vizi che rientrano nell'attività di esclusiva competenza dell'Agente della Riscossione.
La REGIONE SICILIA- Ass. Econ. Dip. Fin. e cred. serv. 2 Tasse Auto si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 19.11.2025 chiedendo di rigettare il presente ricorso e confermare la pretesa tributaria della Comunicazione preventiva di fermo amministrativo come sopra indicato, relativo alle cartelle di pagamento, anni2020e 2021, nonché delle cartelle medesime, alla ricorrente Ricorrente_1; conseguentemente di condannare il ricorrente alle spese di giudizio.
Il Comune di Siracusa si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 10.11.2025 chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso nei confronti del Comune di Siracusa che pertanto è estraneo al giudizio per carenza di legittimazione passiva. Spese compensi rifusi.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio in data 04.09.2025 con atto di intervento volontario chiedendo, in via preliminare, per quanto in narrativa al capo 4.a e nei limiti delle eccezioni ivi esaminate, di ritenere e dichiararne l'assoluta inammissibilità ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 19 e 21 del
D.lgs.n.546/92 e per mancata tempestiva proposizione delle stesse nei termini di legge;
in via gradata, sempre in ordine alle suddette eccezioni e all'ulteriore relativa all'assunta mancata notifica degli avvisi di accertamento in esame, di ritenere e dichiarare l'assoluta carenza di responsabilità in merito della deducente
“Agenzia delle Entrate – Riscossione”; nel merito, di ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa,
l'inammissibilità ed infondatezza di ogni avverso motivo di impugnazione e dell'intero avverso ricorso rigettando, quest'ultimo, in toto;
conseguentemente, di rigettare ogni avversa domanda per come proposta dalla medesima parte ricorrente nei confronti della “Agenzia delle Entrate - Riscossione”; in via gradata, di ritenere e dichiarare, comunque, legittima la procedura di riscossione intentata dalla “Agenzia delle Entrate –
Riscossione” e tenere quest'ultima indenne da qualsivoglia onere, anche per spese e compensi di lite;
emettere, comunque, qualsivoglia statuizione in ordine alla comunicazione preventiva opposta nei limiti di quanto oggetto di opposizione e, pertanto, delle suddette e specificatamente avversate n.7 cartelle di pagamento e n.6 avvisi di accertamento;
condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
Il Comune di Avola, il Comune di Noto e la Camera di Commercio del Sud Est Sicilia non si costituivano in giudizio. La ricorrente depositava in data 13.11.2025 memorie illustrative.
Il resistente Comune di Siracusa depositava in data 25.11.2025 documentazione.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia inammissibile.
L'art. 10 del D. Lgs. n. 546/1992 prevede che “1. Sono parti nel processo dinanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado oltre al ricorrente, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, gli altri enti impositori, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che hanno emesso l'atto impugnato o non hanno emesso l'atto richiesto…”.
Nel caso di specie il ricorso risulta notificato esclusivamente agli Enti impositori (Agenzia delle Entrate,
Regione Sicilia, Comune di Noto, Comune di Siracusa, Camera di Commercio del Sud Est Sicilia e Comune di Avola) e non anche all'Agenzia delle Entrate Riscossione che ha emesso l'atto impugnato e va pertanto dichiarato inammissibile.
Al riguardo questa Corte condivide l'orientamento della S.C. secondo il quale “come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, nel processo tributario regolato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, quando la controversia abbia ad oggetto vizi propri della cartella di pagamento o dell'avviso di mora, deve essere chiamato in causa esclusivamente il concessionario, cui è direttamente ascrivibile il vizio dell'atto; in tali casi, non è configurabile un litisconsorzio necessario con l'ente impositore, cosicchè il ricorso proposto esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione finanziaria va giudicato inammissibile e si deve escludere la possibilità di disporre successivamente l'integrazione del contraddittorio nei confronti del concessionario (Cass. 3242/07, Cass. 22939/07, Cass. 27653/08)” (cfr., tra le altre, Cass. n. 24927/2011).
Non va dimenticato che quello tributario rimane comunque un giudizio impugnatorio, cosicché non è ammissibile che a non essere intimato sia proprio l'autore dei provvedimenti impugnati (in termini CGT di
2° grado della Sicilia – Sez. 7 n. 5010 dell'01.07.2024; CGT di 2° grado del Lazio – sezione 14 n. 4246 del
03.10.2022; questa Sezione, n. 2679 del 12.10.2023; sul fatto che, in generale, l'organo pubblico autore dell'atto impugnato “deve essere necessariamente evocato in giudizio” cfr. Cons. St., sez. V, 31/03/2012 n.
1894).
Anche perché, diversamente ritenendo, la mancata intimazione proprio dell'AdER si presta a comportamenti elusivi, essendo essa di solito l'unico soggetto in grado di dimostrare l'avvenuta notifica di atti presupposti.
Ai fini della inammissibilità del ricorso non rileva peraltro la circostanza che AdER sia intervenuta volontariamente nel presente giudizio.
Infatti, pur tenendo conto che quello tributario è sempre un giudizio di merito, in cui cioè il giudice accerta la fondatezza della pretesa tributaria, non va mai dimenticato che rimane comunque un giudizio impugnatorio.
Il mancato rispetto del termine di decadenza previsto dall'art. 21 del D. Lgs. n. 546/1992 per la notifica del ricorso all'Ente che ha emesso l'atto impugnato (nella fattispecie AdER) comporta inevitabilmente l'inammissibilità del ricorso.
Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo in favore delle parti costituite, seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Siracusa – Sezione III dichiara inammissibile il ricorso in epigrafe. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 1.191,20, oltre accessori, in favore di AdE, Comune di Siracusa e Regione, ed € 1.489,00, oltre accessori, in favore dell'AdER, da distrarre al suo difensore. Così deciso a Siracusa, il 02.12.2025. Il Relatore Il Presidente
Dr. Dario Castrovinci Dr. Dauno Trebastoni