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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/11/2025, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10940/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10940 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
opponenti, con l'avv. Gaetano Marchesi
e
– società che ha incorporato (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_2
opposta, con l'avv. Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola società opposta all'udienza del 3.7.2025 e, perciò, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3036 ord., in data 30.7.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto: i)
a (da ora, la restituzione, in favore della ricorrente Parte_1 Pt_1 Parte_3
pagina 1 di 8 (poi incorporata in e da ora, ), di tre veicoli concessi con “contratti Controparte_1 CP_3 di leasing nn. 6044935, 6044943 e 6056099”; ii) a quale debitrice principale e alla garante Pt_1 [...]
Cont il pagamento, sempre in favore di della somma di € 53.043,18=, oltre interessi e Parte_2 spese, quale residuo importo dovuto “a titolo di canoni scaduti ed insoluti e spese” maturati sino alla data di risoluzione dei tre contratti citati nonché “a titolo di complessiva esposizione debitoria maturata
a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto, al netto di quanto recuperato dalla rivendita a terzi del bene locato n. 6063413”.
Avverso detto decreto, notificato in data 5.8.2021 (Mayo) e 13.8.2021 ( , hanno proposto Parte_2
tempestiva opposizione entrambe le ingiunte con atto di citazione notificato in data 30.9.2021.
Cont Le opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Lodi, quale foro del consumatore, in difetto di adeguata approvazione della clausola “vessatoria” di deroga;
ii) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per inammissibilità del cumulo delle domande di restituzione dei veicoli e di pagamento degli importi dovuti in forza dei contratti.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo: i) “in via preliminare assorbente […] per incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di
Lodi ovvero quello esclusivo del consumatore”; ii) “sempre in via preliminare […] per impossibilità giuridica di agire per ottenere entrambe le prestazioni (bene e corrispettivo) oggetto dei contratti”; iii) Cont nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, inammissibile ed improcedibile, per i motivi tutti esposti”; in ogni caso, con vittoria di spese.
Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza delle censure sollevate dalle opponenti, ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, per la condanna di alla restituzione Pt_1
dell'ultimo degli autoveicoli (non restituito) e di entrambi gli opponenti al pagamento della somma di €
53.043,18=, oltre interessi e spese (o “della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria”); con vittoria di spese. pagina 2 di 8 Con ordinanza in data 24.3.2022, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3.7.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di nullità del decreto per incompetenza territoriale del giudice adito col ricorso monitorio.
Come accennato sub 1., le opponenti sollevano eccezione di incompetenza territoriale invocando la competenza inderogabile del Tribunale di Lodi quale foro del consumatore.
Contrariamente a quanto assume la difesa di , l'eccezione deve ritenersi ammissibile, atteso che, CP_1 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione” (fra le altre, Cass. 31604/2021).
Ciò posto, l'eccezione è in ogni caso infondata e deve essere perciò disattesa, nel palese difetto della qualità di consumatore di entrambe le ingiunte.
Il decreto ingiuntivo risulta difatti pronunciato nei confronti di società di capitali che esercita Pt_1 un'attività commerciale, e della garante che all'epoca del rilascio delle fideiussioni Parte_2
rivestiva pacificamente la qualità di amministratore unico di Pt_1
Il decreto ingiuntivo risulta perciò correttamente richiesto al Tribunale di Brescia, quale foro convenzionale esclusivo validamente pattuito, risultando, in particolare, specificamente approvata per iscritto – fra le altre – la clausola disciplinante la competenza convenzionale contenuta in tutti i contratti (articolo 22 dei contratti di leasing e clausola N) dei contratti di fideiussione).
3. Merito.
Nel merito, le opponenti articolano, in sostanza, un unico motivo di opposizione, col quale assumono la
“impossibilità giuridica di poter la società ricorrente legittimamente agire per ottenere entrambe le prestazioni oggetto dei contratti in spregio e violazione delle normative codicistiche in tema di pagina 3 di 8 reciprocità e corrispettività nei rapporti negoziali”, evidenziando, in particolare, che “controparte agisce, infatti, contemporaneamente ed indistintamente, sia per la pretesa finalizzata alla restituzione del bene in conseguenza dell'asserito grave ed essenziale inadempimento contrattuale degli opponenti, sia per ottenere l'integrale corrispettivo del valore residuo dei beni.
Lamentano quindi che “così agendo controparte impone al debitore, illegittimamente ed impropriamente, di fornire entrambe le prestazioni contrattuali, a suo danno e con indebito arricchimento del creditore, in aperta violazione delle norme disciplinanti i rapporti giuridici obbligatori a prestazioni corrispettive” (pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
La censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
A fronte della contestazione delle opponenti, la società opposta ha difatti chiarito di aver agito per ottenere la restituzione di tre dei quattro veicoli oggetto dei contratti di leasing risolti per inadempimento della società utilizzatrice e per il pagamento delle sole somme dovute a titolo di canoni scaduti e non pagati alla data della loro risoluzione dei quattro contratti (oltre le spese).
Rileva il Tribunale che la società concedente ha comunicato alla società utilizzatrice la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva contenuta nei contratti di leasing con distinte comunicazioni inoltrate in data 24.1.2018, trovando perciò applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 138, l.
124/2017 (cfr. Cass. SS.UU. 2061/2021, secondo cui “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento
e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”).
Disciplina che, nel regolare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, riconosce chiaramente alla società concedente il diritto al pagamento delle somme dovute per “canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione”.
pagina 4 di 8 Si aggiunga che i contratti di leasing per cui è causa contengono tutti il c.d. patto di deduzione (art. 17), prevedendo che dal credito complessivamente spettante alla società concedente venga in ogni caso
“detratto quanto il concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni”.
Pattuizione idonea, per giurisprudenza costante, ad escludere il paventato rischio di indebita locupletazione della società concedente, replicando, in sostanza, la disciplina di legge della risoluzione del contratto.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi rilevato che la risoluzione dei contratti di leasing ha comportato la definitiva caducazione del diritto di godimento della società utilizzatrice, col conseguente diritto alla restituzione dei beni oggetto dei contratti ormai risolti.
Si aggiunge il diritto della concedente a ottenere il pagamento delle somme dovute alla stregua della disciplina contrattuale o di legge e fra queste, per le ragioni indicate, quelle dovute per canoni scaduti e non pagati.
In tale contesto le opponenti si limitano a paventare il rischio di “un ingiusto vantaggio e la possibilità di indebito arricchimento potendo [la concedente] solo gestire ed assumere ogni iniziativa relativa, connessa e/o anche solo collegata al bene oggetto di domanda restitutoria”, senza tuttavia allegare alcuno specifico conteggio idoneo a supportare la loro doglianza, che risulterebbe astrattamente fondata solo ove la sommatoria degli importi già pagati in esecuzione dei contratti, del valore residuo dei beni e dell'ammontare dei canoni oggetto della richiesta monitoria risultasse eccedente il complessivo importo spettante alla società concedente in caso di regolare esecuzione dei contratti.
Solo per completezza, va quindi rilevato che:
a) quanto al contratto n. 6063413 (l'unico per il quale, alla data della richiesta monitoria, era già
Cont avvenuta la restituzione del bene), a agito per ottenere il pagamento delle somme dovute al netto di quanto già ricavato dalla vendita del bene;
b) quanto agli altri contratti (nn. 6044935, 6056099 e 6044943), non aveva provveduto alla Pt_1
restituzione dei beni alla data della richiesta monitoria, impedendo col proprio inadempimento la rivendita dei beni da parte della società concedente.
pagina 5 di 8 Nella materia a questi fini analoga della applicazione al leasing traslativo del disposto dell'art. 1526
c.c., la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (così Cass. 9210/2022, da cui è tratta la massima;
conforme Cass.
21895/2017, secondo cui “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”).
Principio dal quale appare ricavabile che, in casi quali quello in esame, l'utilizzatore inadempiente all'obbligo di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing (risolti per il proprio precedente inadempimento) è comunque tenuto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione di detti contratti, potendo unicamente reclamare la successiva corresponsione dell'importo ricavato dalla rivendita del bene solo là dove eccedente il complessivo credito della società concedente.
Sempre per completezza va poi rilevato che all'udienza del 18.4.2024 il legale di parte opposta ha riferito che “entrambi i beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa - riconsegnati nel corso del giudizio di opposizione - sono stati venduti al prezzo di € 1.450,00= oltre IVA, quanto al contratto n.
6044935, ed € 2.250,00= oltre IVA, quanto al contratto n. 6056099. I prezzi di vendita sono stati imputati a deconto dei canoni insoluti ma senza abbattere gli importi ingiunti” e che tali circostanze non sono state oggetto di tempestiva contestazione da parte delle opponenti, che non hanno più partecipato alle successive udienze e si sono limitate a contestare genericamente, solo con la memoria di replica, la possibilità per “di ottenere un ingiustificato ed illegittimo arricchimento nonché CP_1
l'ulteriore possibilità di alienare e/o cedere il bene anche ad un prezzo irrisorio, in danno del debitore, avendone già realizzato ed ottenuto il guadagno massimo potenzialmente prevedibile”.
pagina 6 di 8 Censura che risulta – in ogni caso – inammissibile per la sua evidente tardività.
4. Riepilogo.
In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure sollevate dalle opponenti, va tuttavia rilevato che nel corso del giudizio di opposizione ha pacificamente ottenuto la CP_1 restituzione di tutti i tre veicoli oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Ne deriva, per ciò solo, la revoca del decreto ingiuntivo, restando, in ogni caso, a carico di entrambe le opponenti le spese della fase monitoria.
e la vanno poi condannate, in solido, al pagamento della somma di € 53.043,18=, Pt_1 Parte_2
oltre interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, dalle singole scadenze dei canoni insoluti al saldo.
5. Spese.
Le opponenti, soccombenti, vanno condannate, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da CP_1
per la fase monitoria e per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano:
a) quanto alla fase monitoria, in € 286,00= per spese ed € 1.400,00= per compensi oltre 15% per spese generali e accessori di legge (come liquidate in decreto);
b) quanto al giudizio di opposizione, in € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo di questo tribunale n. 3036 ord., in data 30.7.2021;
- dato atto dell'intervenuta restituzione dei tre veicoli oggetto dell'ingiunzione di consegna, revoca detto decreto;
pagina 7 di 8 - condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme:
i) € 53.043,18=, oltre interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, dalle singole scadenze dei canoni insoluti al saldo;
ii) € 286,00= per spese ed € 1.400,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge,
a titolo di rifusione delle spese relative alla fase monitoria;
iii) in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese relative al giudizio di opposizione.
Così deciso in Brescia il 26.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE V CIVILE
in persona del dott. Raffaele Del Porto in funzione di giudice unico ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10940 del ruolo generale dell'anno 2021 vertente tra
(C.F. ), (C.F. Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
) C.F._1
opponenti, con l'avv. Gaetano Marchesi
e
– società che ha incorporato (C.F. Controparte_1 Controparte_2
) P.IVA_2
opposta, con l'avv. Andrea Zeroli
Conclusioni: la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni precisate dalla sola società opposta all'udienza del 3.7.2025 e, perciò, come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato telematicamente.
MOTIVAZIONE
1. Svolgimento del processo.
Con decreto ingiuntivo n. 3036 ord., in data 30.7.2021 il giudice del Tribunale di Brescia ha ingiunto: i)
a (da ora, la restituzione, in favore della ricorrente Parte_1 Pt_1 Parte_3
pagina 1 di 8 (poi incorporata in e da ora, ), di tre veicoli concessi con “contratti Controparte_1 CP_3 di leasing nn. 6044935, 6044943 e 6056099”; ii) a quale debitrice principale e alla garante Pt_1 [...]
Cont il pagamento, sempre in favore di della somma di € 53.043,18=, oltre interessi e Parte_2 spese, quale residuo importo dovuto “a titolo di canoni scaduti ed insoluti e spese” maturati sino alla data di risoluzione dei tre contratti citati nonché “a titolo di complessiva esposizione debitoria maturata
a fronte dell'intervenuta risoluzione del contratto, al netto di quanto recuperato dalla rivendita a terzi del bene locato n. 6063413”.
Avverso detto decreto, notificato in data 5.8.2021 (Mayo) e 13.8.2021 ( , hanno proposto Parte_2
tempestiva opposizione entrambe le ingiunte con atto di citazione notificato in data 30.9.2021.
Cont Le opponenti hanno contestato sotto vari profili il credito azionato in via monitoria da lamentando in particolare: i) in via preliminare, la nullità del decreto ingiuntivo per incompetenza territoriale del giudice adito, per essere competente il Tribunale di Lodi, quale foro del consumatore, in difetto di adeguata approvazione della clausola “vessatoria” di deroga;
ii) nel merito, l'infondatezza della pretesa creditoria per inammissibilità del cumulo delle domande di restituzione dei veicoli e di pagamento degli importi dovuti in forza dei contratti.
Ciò premesso, hanno concluso perché il tribunale volesse revocare il decreto ingiuntivo: i) “in via preliminare assorbente […] per incompetenza territoriale del Tribunale adito in favore di quello di
Lodi ovvero quello esclusivo del consumatore”; ii) “sempre in via preliminare […] per impossibilità giuridica di agire per ottenere entrambe le prestazioni (bene e corrispettivo) oggetto dei contratti”; iii) Cont nel merito, hanno chiesto il rigetto della domanda proposta da in quanto infondata in fatto ed in diritto e, comunque, inammissibile ed improcedibile, per i motivi tutti esposti”; in ogni caso, con vittoria di spese.
Cont Si è costituita in giudizio che, contestando sotto vari profili la fondatezza delle censure sollevate dalle opponenti, ha concluso, in via principale, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto;
in subordine, per la condanna di alla restituzione Pt_1
dell'ultimo degli autoveicoli (non restituito) e di entrambi gli opponenti al pagamento della somma di €
53.043,18=, oltre interessi e spese (o “della diversa somma che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria”); con vittoria di spese. pagina 2 di 8 Con ordinanza in data 24.3.2022, il g.i. ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
La causa, istruita mediante produzione di documenti, è stata trattenuta in decisione all'udienza del
3.7.2025 sulle conclusioni delle parti richiamate in epigrafe.
2. Eccezione di nullità del decreto per incompetenza territoriale del giudice adito col ricorso monitorio.
Come accennato sub 1., le opponenti sollevano eccezione di incompetenza territoriale invocando la competenza inderogabile del Tribunale di Lodi quale foro del consumatore.
Contrariamente a quanto assume la difesa di , l'eccezione deve ritenersi ammissibile, atteso che, CP_1 come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “il convenuto che deduca l'incompetenza per territorio del giudice adito in ragione dell'esistenza di un foro inderogabile (nella specie, quello del consumatore) non è tenuto ad indicare i possibili fori alternativi e la loro irrilevanza rispetto a quello su cui è fondata la sua eccezione” (fra le altre, Cass. 31604/2021).
Ciò posto, l'eccezione è in ogni caso infondata e deve essere perciò disattesa, nel palese difetto della qualità di consumatore di entrambe le ingiunte.
Il decreto ingiuntivo risulta difatti pronunciato nei confronti di società di capitali che esercita Pt_1 un'attività commerciale, e della garante che all'epoca del rilascio delle fideiussioni Parte_2
rivestiva pacificamente la qualità di amministratore unico di Pt_1
Il decreto ingiuntivo risulta perciò correttamente richiesto al Tribunale di Brescia, quale foro convenzionale esclusivo validamente pattuito, risultando, in particolare, specificamente approvata per iscritto – fra le altre – la clausola disciplinante la competenza convenzionale contenuta in tutti i contratti (articolo 22 dei contratti di leasing e clausola N) dei contratti di fideiussione).
3. Merito.
Nel merito, le opponenti articolano, in sostanza, un unico motivo di opposizione, col quale assumono la
“impossibilità giuridica di poter la società ricorrente legittimamente agire per ottenere entrambe le prestazioni oggetto dei contratti in spregio e violazione delle normative codicistiche in tema di pagina 3 di 8 reciprocità e corrispettività nei rapporti negoziali”, evidenziando, in particolare, che “controparte agisce, infatti, contemporaneamente ed indistintamente, sia per la pretesa finalizzata alla restituzione del bene in conseguenza dell'asserito grave ed essenziale inadempimento contrattuale degli opponenti, sia per ottenere l'integrale corrispettivo del valore residuo dei beni.
Lamentano quindi che “così agendo controparte impone al debitore, illegittimamente ed impropriamente, di fornire entrambe le prestazioni contrattuali, a suo danno e con indebito arricchimento del creditore, in aperta violazione delle norme disciplinanti i rapporti giuridici obbligatori a prestazioni corrispettive” (pagg. 4 e 5 dell'atto di citazione).
La censura è infondata e deve essere perciò disattesa.
A fronte della contestazione delle opponenti, la società opposta ha difatti chiarito di aver agito per ottenere la restituzione di tre dei quattro veicoli oggetto dei contratti di leasing risolti per inadempimento della società utilizzatrice e per il pagamento delle sole somme dovute a titolo di canoni scaduti e non pagati alla data della loro risoluzione dei quattro contratti (oltre le spese).
Rileva il Tribunale che la società concedente ha comunicato alla società utilizzatrice la propria volontà di avvalersi della clausola risolutiva contenuta nei contratti di leasing con distinte comunicazioni inoltrate in data 24.1.2018, trovando perciò applicazione la disciplina di cui all'art. 1, comma 138, l.
124/2017 (cfr. Cass. SS.UU. 2061/2021, secondo cui “in tema di leasing finanziario, la disciplina di cui all'art. 1, commi 136-140, della legge n. 124 del 2017 non ha effetti retroattivi, sì che il comma 138 si applica alla risoluzione i cui presupposti si siano verificati dopo l'entrata in vigore della legge stessa;
per i contratti anteriormente risolti resta valida, invece, la distinzione tra leasing di godimento
e leasing traslativo, con conseguente applicazione analogica, a quest'ultima figura, della disciplina dell'art. 1526 c.c., e ciò anche se la risoluzione sia stata seguita dal fallimento dell'utilizzatore, non potendosi applicare analogicamente l'art. 72 quater l.fall.”).
Disciplina che, nel regolare gli effetti della risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore, riconosce chiaramente alla società concedente il diritto al pagamento delle somme dovute per “canoni scaduti e non pagati fino alla data della risoluzione”.
pagina 4 di 8 Si aggiunga che i contratti di leasing per cui è causa contengono tutti il c.d. patto di deduzione (art. 17), prevedendo che dal credito complessivamente spettante alla società concedente venga in ogni caso
“detratto quanto il concedente abbia eventualmente ricavato con la vendita dei beni”.
Pattuizione idonea, per giurisprudenza costante, ad escludere il paventato rischio di indebita locupletazione della società concedente, replicando, in sostanza, la disciplina di legge della risoluzione del contratto.
Sulla scorta di tale premessa, va quindi rilevato che la risoluzione dei contratti di leasing ha comportato la definitiva caducazione del diritto di godimento della società utilizzatrice, col conseguente diritto alla restituzione dei beni oggetto dei contratti ormai risolti.
Si aggiunge il diritto della concedente a ottenere il pagamento delle somme dovute alla stregua della disciplina contrattuale o di legge e fra queste, per le ragioni indicate, quelle dovute per canoni scaduti e non pagati.
In tale contesto le opponenti si limitano a paventare il rischio di “un ingiusto vantaggio e la possibilità di indebito arricchimento potendo [la concedente] solo gestire ed assumere ogni iniziativa relativa, connessa e/o anche solo collegata al bene oggetto di domanda restitutoria”, senza tuttavia allegare alcuno specifico conteggio idoneo a supportare la loro doglianza, che risulterebbe astrattamente fondata solo ove la sommatoria degli importi già pagati in esecuzione dei contratti, del valore residuo dei beni e dell'ammontare dei canoni oggetto della richiesta monitoria risultasse eccedente il complessivo importo spettante alla società concedente in caso di regolare esecuzione dei contratti.
Solo per completezza, va quindi rilevato che:
a) quanto al contratto n. 6063413 (l'unico per il quale, alla data della richiesta monitoria, era già
Cont avvenuta la restituzione del bene), a agito per ottenere il pagamento delle somme dovute al netto di quanto già ricavato dalla vendita del bene;
b) quanto agli altri contratti (nn. 6044935, 6056099 e 6044943), non aveva provveduto alla Pt_1
restituzione dei beni alla data della richiesta monitoria, impedendo col proprio inadempimento la rivendita dei beni da parte della società concedente.
pagina 5 di 8 Nella materia a questi fini analoga della applicazione al leasing traslativo del disposto dell'art. 1526
c.c., la Corte di cassazione ha costantemente ribadito che “alla risoluzione del leasing traslativo, i cui presupposti si siano verificati anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 124 del 2017, si applica analogicamente la disciplina di cui all'art. 1526 c.c., sicché, ove detta risoluzione consegua all'inadempimento dell'utilizzatore, dal principio di salvaguardia del corretto equilibrio contrattuale discende che egli abbia diritto alla restituzione delle rate pagate solo previa restituzione del bene, dal momento che solo dopo tale restituzione il concedente potrà trarre dalla cosa ulteriori utilità e sarà possibile determinare l'equo compenso spettantegli per il godimento garantito all'utilizzatore nel periodo di durata del contratto” (così Cass. 9210/2022, da cui è tratta la massima;
conforme Cass.
21895/2017, secondo cui “al leasing traslativo si applica la disciplina della vendita con riserva della proprietà, sicché, in caso di risoluzione per inadempimento dell'utilizzatore, quest'ultimo ha diritto alla restituzione delle rate riscosse solo dopo la restituzione della cosa, mentre il concedente ha diritto, oltre al risarcimento del danno, a un equo compenso per l'uso dei beni oggetto del contratto”).
Principio dal quale appare ricavabile che, in casi quali quello in esame, l'utilizzatore inadempiente all'obbligo di restituzione dei beni oggetto dei contratti di leasing (risolti per il proprio precedente inadempimento) è comunque tenuto al pagamento dei canoni scaduti e non pagati alla data di risoluzione di detti contratti, potendo unicamente reclamare la successiva corresponsione dell'importo ricavato dalla rivendita del bene solo là dove eccedente il complessivo credito della società concedente.
Sempre per completezza va poi rilevato che all'udienza del 18.4.2024 il legale di parte opposta ha riferito che “entrambi i beni oggetto dei contratti di leasing per cui è causa - riconsegnati nel corso del giudizio di opposizione - sono stati venduti al prezzo di € 1.450,00= oltre IVA, quanto al contratto n.
6044935, ed € 2.250,00= oltre IVA, quanto al contratto n. 6056099. I prezzi di vendita sono stati imputati a deconto dei canoni insoluti ma senza abbattere gli importi ingiunti” e che tali circostanze non sono state oggetto di tempestiva contestazione da parte delle opponenti, che non hanno più partecipato alle successive udienze e si sono limitate a contestare genericamente, solo con la memoria di replica, la possibilità per “di ottenere un ingiustificato ed illegittimo arricchimento nonché CP_1
l'ulteriore possibilità di alienare e/o cedere il bene anche ad un prezzo irrisorio, in danno del debitore, avendone già realizzato ed ottenuto il guadagno massimo potenzialmente prevedibile”.
pagina 6 di 8 Censura che risulta – in ogni caso – inammissibile per la sua evidente tardività.
4. Riepilogo.
In conclusione, disattese – per le ragioni sin qui illustrate – tutte le censure sollevate dalle opponenti, va tuttavia rilevato che nel corso del giudizio di opposizione ha pacificamente ottenuto la CP_1 restituzione di tutti i tre veicoli oggetto dell'ingiunzione di consegna.
Ne deriva, per ciò solo, la revoca del decreto ingiuntivo, restando, in ogni caso, a carico di entrambe le opponenti le spese della fase monitoria.
e la vanno poi condannate, in solido, al pagamento della somma di € 53.043,18=, Pt_1 Parte_2
oltre interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, dalle singole scadenze dei canoni insoluti al saldo.
5. Spese.
Le opponenti, soccombenti, vanno condannate, in solido, alla rifusione delle spese sostenute da CP_1
per la fase monitoria e per il presente giudizio di opposizione, che si liquidano:
a) quanto alla fase monitoria, in € 286,00= per spese ed € 1.400,00= per compensi oltre 15% per spese generali e accessori di legge (come liquidate in decreto);
b) quanto al giudizio di opposizione, in € 14.103,00=, oltre 15% per spese generali e accessori di legge
(riconosciuti i valori medi per tutte le fasi per le cause di valore da € 52.000,01= ad € 260.000,00=).
P.Q.M.
pronunciando definitivamente, disattesa e respinta ogni diversa domanda, istanza ed eccezione:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto Parte_1 Parte_2
ingiuntivo di questo tribunale n. 3036 ord., in data 30.7.2021;
- dato atto dell'intervenuta restituzione dei tre veicoli oggetto dell'ingiunzione di consegna, revoca detto decreto;
pagina 7 di 8 - condanna le opponenti, in solido, al pagamento, in favore dell'opposta al Controparte_1
pagamento delle seguenti somme:
i) € 53.043,18=, oltre interessi convenzionali di mora, nei limiti del tasso soglia, dalle singole scadenze dei canoni insoluti al saldo;
ii) € 286,00= per spese ed € 1.400,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge,
a titolo di rifusione delle spese relative alla fase monitoria;
iii) in € 14.103,00= per compensi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge, a titolo di rifusione delle spese relative al giudizio di opposizione.
Così deciso in Brescia il 26.11.2025.
Il giudice dott. Raffaele Del Porto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
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