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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 30/09/2025, n. 4550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4550 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA - IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTER-
NAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Gabriella Favero, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento RG 5238/2023 introdotto ex art. 281 decies c.p.c. da:
Parte_1
[...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Vincenzo Carosi del Foro di Roma contro
, resistente contumace Controparte_1
e con l'intervento del
PPUUBBBBLLIICCOO MMIINNIISSTTEERROO della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ve- nezia.
Oggetto: riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis.
Con ricorso ritualmente notificato in uno al decreto di fissazione d'udienza i ricorrenti hanno convenuto in giudizio il al fine di veder riconosciuta la Controparte_1 propria cittadinanza italiana iure sanguinis in quanto discendenti in linea retta di Per_1
nata il [...] a [...], che emigrava in Brasile ed ivi contraeva ma-
[...] trimonio, in data 17/02/1927, con e dalla cui unione aveva origine Persona_2
l'odierna discendenza. La sig.ra mai si naturalizzava cittadina brasiliana, né Persona_1 rinunciava alla cittadinanza italiana.
Il è rimasto contumace in giudizio. Controparte_1
1 Il Pubblico Ministero, cui sono stati trasmessi gli atti trattandosi di causa relativa allo sta- to delle persone, ha formulato la propria presa d'atto con apposizione del visto.
Sostituita l'udienza cd. da remoto ai sensi dell'art. 127 bis c.p.c. con la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., intervenuto il deposito delle relative note contenenti la precisazione delle conclusioni da parte dei ricorrenti, nonché l'integrazione dei documenti con il de- posito nelle forme di legge (traduzione ed apostille), la causa in data 30/09/2025 è pas- sata così in decisione.
Va preliminarmente richiamata la normativa di riferimento rilevando come prima della riforma avvenuta nel 1992 l'istituto della cittadinanza fosse regolato dalla Legge
n.555/1912. Tale legge all'art. 1 confermava il principio del riconoscimento della citta- dinanza italiana per esclusiva derivazione paterna al figlio del cittadino a prescindere dal luogo di nascita, come già stabilito nel Codice Civile del 1865 che all'art. 4 statuiva: “Art.
4. È cittadino il figlio di padre cittadino.”, salva la previsione residuale di cui all'art.7, al cui primo comma era stabilito che : “Art.
7. Quando il padre sia ignoto, è cittadino il fi- glio nato da madre cittadina”.
Il contrasto normativo sviluppatosi con la legge del 1912 e il contenuto della medesima legge venivano superati successivamente dai principi enunciati dalla Carta Costituzionale del 1948. Infatti, l'illegittimità costituzionale di alcune disposizioni normative, in partico- lare per violazione del principio di eguaglianza tra uomo e donna ex art. 3 della Costitu- zione, ha nel tempo indotto il legislatore ad apportare talune modifiche ed integrazioni, ad esempio con la Legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la Legge n. 180 del 15 maggio 1986.
La riforma organica in materia di cittadinanza si è ottenuta, poi, con l'entrata in vigore della Legge n.91 del 05.02.1992, che ha espressamente abrogato la previgente legge del
1912, dove si è affermato che ha diritto alla cittadinanza il figlio di padre o madre citta- dini o di genitori ignoti, se nasce sul territorio nazionale (L. 5 febbraio 1992, n. 91, art. 1), confermando il principio cardine dello ius sanguinis e nella via residuale dello ius soli.
La legge del 1992 ha rivalutato il peso della volontà individuale nell'acquisto e nella per- dita della cittadinanza e ha riconosciuto il diritto alla titolarità contemporanea di più cit- tadinanze. Altra importante novità nella struttura legislativa, introdotta anch'essa dalla legge del 1992, è la trasmissione dello status civitatis anche per via materna, avendo rece- pito nel suo contenuto normativo sia gli orientamenti giurisprudenziali più recenti (in particolare le sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983), sia la circolare n. K. 28.1 dell'8 aprile 1991.
2 La cittadinanza italiana è riconosciuta dalla nascita essendo questo uno status derivante dalla discendenza in linea retta da un cittadino italiano, uomo o donna, per nascita. Con la conseguenza che il procedimento per il riconoscimento della cittadinanza deve essere esperito a ritroso (spesso in svariati passaggi generazionali) perché se il genitore è stato riconosciuto cittadino italiano, anche i discendenti in linea retta dovranno godere del medesimo status.
Va quindi osservato che l'antenata capostipite nacque a Veggiano (PD) il Persona_1
17/09/1908 e dunque in epoca successiva all'annessione del Veneto al Regno d'Italia
(avvenuta il 22.10.1866): fu pertanto cittadina italiana.
E' documentato altresì che non si naturalizzò mai cittadina brasiliana, come Persona_1 risulta dal certificato di mancata naturalizzazione prodotto in giudizio, né rinunciò alla cittadinanza italiana, talché avendo sempre conservato la cittadinanza italiana la mede- sima l'aveva a propria volta trasmessa (con le precisazioni di cui al seguito) ai propri di- scendenti.
La discendenza è ab origine per via cd. materna in epoca anteriore alla promulgazione ed entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948, tuttavia la figlia della capostipite, sig.ra nacque il 03.08.1949. Persona_3
Sulla base della normativa all'epoca vigente ed in assenza degli interventi successivi della
Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, fatti propri dalla seguente legislazione, si sarebbe determinata l'impossibilità della trasmissione della cittadinanza italiana iure sanguinis ai figli della madre italiana e ciò per un duplice ordine di motivi, ovvero perché:
(1) salvo in alcuni casi, questa era prevista unicamente per via paterna (così l'art. 1, comma primo n. 1, della L. 555 del 13.06.1912 - Disposizioni in materia di cittadinanza italiana, statuiva che “è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino”), escludendo quindi che la cittadinanza potesse essere acquisita per parte di madre;
(2) l'art. 10 della L. 555/1912 stabiliva, inoltre, la perdita della cittadinanza italiana per la donna che si univa in matri- monio con cittadino straniero.
La signora non avrebbe quindi potuto trasmettere la cittadinanza italiana ai Persona_1 propri figli e di conseguenza non vi sarebbe stata la trasmissione neanche agli ulteriori discendenti, compresi gli odierni ricorrenti.
Restano, tuttavia, in tal senso dirimenti i fondamentali interventi della Corte Costituzio- nale con le storiche sentenze n.87 del 1975 e n.30 del 1983 (cui ha fatto seguito nel 1992
l'intervento del nostro legislatore con la legge n.91 che ha riformato la disciplina della
3 cittadinanza) nonché in epoca più recente le pronunce della Corte di Cassazione ed in particolare la sentenza a Sezioni Unite n. 4466 del 25.02.2009.
La Corte Costituzionale, infatti, con la sopra richiamata sentenza n. 30 del 1983 ha di- chiarato l'illegittimità costituzionale - per violazione degli artt. 3, comma primo e 29 comma secondo della Costituzione – del ridetto art. 1, comma primo n.1 della Legge n.
555/1912 "nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadi- na”.
Ed in precedenza, la medesima Corte con la sentenza n. 87 del 16.04.1975, aveva dichia- rato costituzionalmente illegittimo l'art. 10, comma terzo, della stessa L. 555/1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla vo- lontà della donna che si sposava con un cittadino straniero. La Corte, inter alia, ha ritenu- to che la norma violasse palesemente l'art. 29 della Costituzione, comminando una gra- vissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in una condizione di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del ma- trimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In seguito è intervenuto anche il legislatore con la Legge 05.02.1992 n.91 (Nuove norme sulla cittadinanza) che all'art. 1, comma prima lett. a) statuisce che “è cittadino per nasci- ta…il figlio di padre o di madre cittadini”.
Tale legge, tuttavia, che abroga espressamente le disposizioni sopracitate (art. 26 comma
1: “…Sono abrogati la legge 13 giugno 1912, n. 555…”), non contiene disposizioni "transito- rie" ed esclude esplicitamente effetti retroattivi della nuova disciplina (art. 20: “Salvo che sia espressamente previsto, lo stato di cittadinanza acquisito anteriormente alla presente legge non si mo- difica se non per fatti posteriori alla data di entrata in vigore della stessa”).
La disciplina applicabile alla fattispecie in esame non può conseguentemente che essere rappresentata dall'(abrogato) art. 1, comma primo, n. 1 della L.555/1912 ma nel testo risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale n. 30 del 1983, che comporta dun- que l'acquisto della cittadinanza italiana per nascita a chi è figlio di padre cittadino o di madre cittadina (la disposizione è stata poi de plano trasposta nel richiamato e vigente art. 1 della legge n. 91 del 1992).
Quanto sopra valutato, si pone l'ulteriore questione se tale dichiarazione di incostituzio- nalità esplichi effetti nelle ipotesi in cui il soggetto reclamante lo status civitatis italiano sia discendente di soggetti nati in data anteriore all'entrata in vigore della Costituzione Re- pubblicana.
4 Su tale tema si è pronunciata la Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n.4466 del 25.02.2009, che ha riconosciuto come anche per le situazioni preesistenti all'entrata in vigore della Costituzione debba ritenersi che il diritto di cittadinanza sia uno status permanente ed imprescrittibile, giustiziabile in ogni tempo se la sua illegittima privazione perdura anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione a causa di una nor- ma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Così infatti secondo i principi ivi espressi dalla Suprema Corte “La titolarità della citta- dinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazio- ne resa dall'interessata ai sensi della L.151/1975 (art. 219) dalla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 01 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma anticostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della uguaglianza giuridica morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1 gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555/1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la tra- smissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria” (Cass. SS. UU. N. 4466/2009). Ed ancora “Lo stato di cittadino è per- manente ed ha effetti perduranti nel tempo che si manifestano nell'esercizio dei diritti conseguenti;
esso, come si è rilevato, può perdersi solo per rinuncia, così come anche nella legislazione previgente (art. 8 n.2 L. 555/1912). …(omissis) … Perciò correttamen- te si afferma che lo stato di cittadino, effetto della condizione di figlio, come questa, co- stituisce una qualità essenziale della persona, con caratteri di assolutezza, originarietà, indisponibilità ed imprescrittibilità, che lo rendono giustiziabile in ogni tempo e di regola non definibile come esaurito o chiuso, se non quando risulti denegato o riconosciuto da sentenza passata in giudicato”.
In ragione di tutto quanto sopra esposto e quindi dei richiamati interventi della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ri- tenersi riconosciuta anche ai figli di madre cittadina italiana che non l'avevano acquistata in quanto nati anteriormente al 01 gennaio 1948 e va conseguentemente riconosciuta anche ai loro discendenti.
Tutto quanto sopra ricordato, la domanda dei ricorrenti va accolta.
5 La linea di discendenza ha infatti trovato esatto riscontro nella documentazione versata in atti, che del pari conferma come l'antenata capostipite non si fosse mai naturalizzata cittadina brasiliana e, conseguentemente, non avesse mai perso la cittadinanza italiana, trasmettendola quindi "iure sanguinis" ai propri discendenti e così di seguito nei successivi passaggi generazionali e sino agli odierni ricorrenti.
Si osserva, peraltro, quanto ad eventuali leggeri mutamenti delle generalità o meglio una lieve alterazione delle stesse e conseguentemente nei cognomi/nomi dei discendenti, ciò può eventualmente essere frutto di un adattamento fonetico dei grafemi italiani ai fone- mi della lingua del paese di emigrazione, fenomeno piuttosto diffuso e che si ritiene non possa precludere la trasmissione della cittadinanza in assenza di dubbi e contestazioni sull'identità delle persone nella linea di discendenza.
Quanto all'interesse all'azione giudiziale qui proposta: (1) da un lato va considerato il fatto che la linea di discendenza è ab origine materna, il che non consentirebbe o – nello specifico caso – potrebbe complicare il positivo perseguimento dell'accertamento e ri- conoscimento della cittadinanza iure sanguinis per via amministrativa;
(2) dall'altro che il
Consolato Generale d'Italia di S. Paolo, territorialmente competente - in base alle resi- denze dichiarate in giudizio dai ricorrenti - per poter iniziare l'iter per l'accertamento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis quali discendenti di cittadino italiano, risulta trovarsi in una situazione di gravissimo arretrato.
Appare evidente come la vastità del fenomeno abbia creato e stia creando una situazione di sostanziale paralisi degli uffici competenti a fronte dell'enorme mole di domande pre- sentate.
L'obiettiva incertezza in ordine alla definizione della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via consolare e comunque il verosimile decorso di un lasso temporale non ragionevole rispetto all'interesse dei richiedenti e molto maggio- re del termine di 730 giorni per l'evasione delle domande previsto dall'art. 3 del DPR
n.362/1994 (seppur per fattispecie diverse di riconoscimento della cittadinanza italiana), poiché equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificano l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Va da ultimo rilevato che mentre i ricorrenti hanno provato la catena di discendenza dall'antenata capostipite italiana e ciò con la produzione dei certificati di nascita e ma- trimonio, con rettificazioni, debitamente tradotti e apostillati, non risulta viceversa ecce- pito né, conseguentemente, provato dal alcun evento interruttivo. Controparte_1
6 La Suprema Corte, peraltro, ha recentemente ribadito in tal senso il principio di diritto in tema di ripartizione dell'onere della prova, così statuendo: “In tema di diritti di citta- dinanza italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale l. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario "iure sanguinis", e lo "status" di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
ne consegue che a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla
contro
- parte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva.”
(Cass. Sez, Unite n. 25317/2022).
La domanda avanzata dai ricorrenti va pertanto accolta, dichiarando che i medesimi so- no cittadini italiani dalla nascita e disponendo l'adozione da parte del
[...]
dei provvedimenti conseguenti. CP_1
La particolare natura del giudizio, il fatto che la decisione discende anche dall'applicazione di principi di derivazione giurisprudenziale, nonché il fatto che l'elevato numero delle richieste in via amministrativa non ne consente la tempestiva evasione, giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Venezia, Sezione specializzata in materia di immigrazione, prote- zione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea, in composi- zione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso così de- cide: accoglie le domande e per l'effetto dichiara che:
(n. 24.02.1994 – Matao – Brasil) – residente in [...]Parte_1
Manoel Gouveia, 303 Bairro: Vila Cardim CEP Matão-SP (Brasile); C.F._1
(n. 20.08.1997 – Matao – Brasil) – residente in Parte_1
Rua Manoel Gouveia, 303 Bairro: Vila Cardim CEP 15997-002 Matão-SP (Brasile), sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale dello Stato civile competente di Controparte_1 procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
7 - compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Venezia, 30 Settembre 2025
Il giudice onorario dott.ssa Gabriella Favero
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