TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 979
TAR
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione art. 10-bis e 1, co. 2-bis, l. n. 241/1990 e art. 19 Avviso pubblico. Eccesso di potere per sviamento e violazione del contraddittorio.

    Il Collegio ritiene che le ragioni del diniego tengano conto delle osservazioni e modifiche apportate dalla ricorrente, integrando e non stravolgendo le motivazioni del preavviso, pertanto non vi è stata violazione sostanziale dell'art. 10 bis.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Difetto di istruttoria. Violazione art. 3 l. 241/1990. Difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, perplessità, arbitrarietà.

    Il Collegio rileva che la valutazione dell'INAIL è basata sul Report Tecnico che indica pesi inferiori ai 3 kg e attività ad alta frequenza. La ricorrente ha modificato la sua documentazione in corso d'opera, introducendo in modo contraddittorio pesi maggiori (4-7 kg) per la fase di prelavorazione, senza adeguata giustificazione. L'INAIL ha correttamente ricondotto il rischio alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza.

  • Rigettato
    Violazione Allegato 2 Avviso pubblico ISI 2020. Difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà.

    La riconduzione alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza è motivata dal peso dei carichi (inferiore a 3 kg) e dall'alta frequenza delle operazioni, come indicato nel Report Tecnico e nelle norme richiamate. Le modifiche apportate dalla ricorrente non hanno fornito elementi sufficienti a superare tale valutazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 979
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Torino
    Numero : 979
    Data del deposito : 30 aprile 2026
    Fonte ufficiale :

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