Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 30/04/2026, n. 979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 979 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00979/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01138/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1138 del 2022, proposto da
Bongiovanni CA S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Paire, Andrea Gandino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Elia Pagliarulo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento del 31.08.2022, trasmesso mezzo pec in pari data e avente come oggetto “ Avviso pubblico 2020 [22891001218100@pomplus.inail.it] ”, con cui l'NA – Torino NO ha comunicato la non finanziabilità del progetto presentato da parte ricorrente;
laddove occorrendo,
- del provvedimento del 15.07.2022, trasmesso a mezzo pec in pari data e avente come oggetto “ Avviso pubblico 2020 [22891000917400@pomplus.inail.it] ”, con cui l'NA – Torino NO ha comunicato il preavviso di diniego della domanda ISI n. I1120-000373 mediante la quale parte ricorrente ha richiesto la finanziabilità del progetto presentato;
- del bando ISI 2020 – Piemonte, nonché degli allegati e della modulistica ad esso riferiti;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Istituto Nazionale per L'Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TE AU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FA e TO
1. La ricorrente ha impugnato il provvedimento del 31 agosto 2022, trasmesso a mezzo PEC in pari data, avente ad oggetto “ Avviso pubblico 2020 [22891001218100@pomplus.inail.it] ”, con cui l’NA – Torino NO ha comunicato la non finanziabilità del progetto presentato.
1.1. Ha premesso che, il 30 novembre 2020, l’istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro ha pubblicato sul suo sito istituzionale l’Avviso Pubblico ISI 2020, per incentivare le imprese a realizzare progetti per il miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti. La ricorrente ha presentato la richiesta di finanziamento, avente ad oggetto “ Progetti per la riduzione del rischio da movimentazione manuale di carichi (MMC) ”, c.d. Asse di finanziamento 2, pari all’importo di euro 130.000,00 per l’acquisto di due macchine denominate “R OB (robot che afferra i teli spugna e li introduce in un piega spugne) e EG AX (piegatrice automatica per articoli in spugna), rispettivamente prodotte dalla KO GI AG e dalla IZ S.r.l. (codice domanda ISI n. I1120-000373).
In data 15 aprile 2022 è stato pubblicato l’elenco cronologico definitivo delle imprese collocate in posizione utile per l’ammissibilità al finanziamento, tra cui anche la ricorrente, con un punteggio di 120 punti, rientrante nella soglia minima di ammissibilità.
Il successivo 25 maggio l’amministrazione ha inoltrato una richiesta di integrazione, cui la ricorrente ha adempiuto; tuttavia, con comunicazione del 15 luglio 2022, l’NA ha rappresentato il mancato superamento della fase di verifica prevista dall’art. 19 dell’Avviso pubblico. La ricorrente ha fornito ulteriori chiarimenti sui punti evidenziati dall’amministrazione; ciò nonostante, è intervenuto il provvedimento di diniego, oggetto del presente gravame.
1.2. Ritenendo ingiusta la decisione la ricorrente ha, quindi, proposto ricorso, affidandolo ai seguenti motivi:
“ 1. Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 10-bis e 1, co. 2-bis della legge n. 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 19 dell’Avviso pubblico. Eccesso di potere per sviamento e violazione del principio del contraddittorio .”, con cui ha dedotto l’incoerenza tra le motivazioni del diniego e quanto comunicato con il preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10 bis, l. n. 241/90; il provvedimento ricomprenderebbe ragioni non in precedenza prospettate.
“ 2. Eccesso di potere per travisamento ed erronea valutazione dei fatti e dei presupposti. Eccesso di potere per difetto di istruttoria. Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3 della l. 241/1990. Difetto di motivazione, irragionevolezza, illogicità manifesta, perplessità, arbitrarietà ”; si censura la valutazione secondo la quale, tramite l’acquisto dei macchinari indicati, non sarebbe stato ridotto il rischio di sollevamento e trasporto “ ai sensi della Norma UNI 11228-1 perché asciugamani viso, tappeti doccia e teli bagno non sono carichi superiori a 3 kg, quindi possono comportare soltanto rischio legato alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza (modificata tipologia di intervento in griglia e soglia di 120 punti non raggiunta) ” (cfr. provvedimento impugnato), assumendo l’affermazione non supportata da alcuna evidenza e contraddetta dalla perizia redatta dall’ing. Gabriele Muzio ed allegata alla pratica.
“ 3. Violazione e/o falsa applicazione di quanto stabilito dall’Allegato n. 2 dell’Avviso pubblico ISI 2020. Difetto di motivazione, illogicità, irragionevolezza, arbitrarietà .”, con cui si contesta che “ la riconduzione della fattispecie in esame unicamente nell’alveo della tipologia «movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza » appare del tutto irragionevole ed illogica, oltre che carente di qualsivoglia motivazione, alla stregua di apprezzamenti puramente arbitrari .” (cfr.pag.19 del ricorso).
Ha, quindi, concluso per l’accoglimento del ricorso, previa concessione di misura cautelare.
1.3. Alla camera di consiglio del 13 dicembre 2022 la società ricorrente ha rinunciato alla domanda cautelare.
1.4. L’NA si è costituito, depositando memoria il 22 dicembre 2022, in cui ha sostenuto la correttezza del suo operato e domandato che il ricorso e l’annessa istanza cautelare fossero respinti.
1.5. La ricorrente ha depositato la prima memoria ai sensi dell’art. 73 c.p.a. e, all’udienza straordinaria per lo smaltimento dell’arretrato del 20 marzo 2026 tenutasi da remoto, la causa è stata discussa e trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
3. Dagli atti di causa è emerso che:
- il Bando contenuto nell’Avviso pubblico ISI 2020, era inteso incentivare le imprese a realizzare progetti di “ miglioramento documentato delle condizioni di salute e di sicurezza dei lavoratori rispetto alle condizioni preesistenti e riscontrabile, ove previsto, con quanto riportato nella valutazione dei rischi aziendali ”;
- le tipologie di progetti rientranti nell’Asse 2 di finanziamento, destinato al rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC), prevedevano sia la “ riduzione del rischio legato ad attività di sollevamento e abbassamento di carichi ” (tipo “a”) con 80 punti, sia la “ riduzione del rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza ” (tipo “d”) con 55 punti (cfr. Avviso pubblico ISI 2020);
- la parte ricorrente ha domandato il contributo per l’acquisto di due macchine per automatizzare una linea di piegatura di asciugamani “ senza intervento umano ” invocando l’applicazione del finanziamento per il rischio da movimentazione carichi;
- nella perizia dell’ing. Gabriele Muzio è indicato che il progetto è finalizzato all’acquisto di un robot di riconoscimento intelligente degli angoli dei teli (marca BIKO, modello ROBIN) da impiegare in fase di carico e di una piegatrice (marca PIZZARDI, modello AXIA 210) per la piegatura dei teli, precisando che “ Dopo le fasi lavorative di lavaggio ed asciugatura, gli asciugamani sono trasferiti mediante il «Robot ROBIN» che afferrerà gli asciugamani per trasferirli alla successiva piegatrice ”, eliminando ogni intervento manuale dei dipendenti sugli asciugamani già asciutti, con miglioramento delle condizioni di lavoro durante la fase di carico;
- il Report Tecnico del 03 maggio 2021, allegato nel Capitolo 33 del DVR del 04/05/2021, dedicato al rischio da sovraccarico biomeccanico del “Reparto Piegatura”, presente nella domanda, ha precisato che: “ il peso movimentato non arriva ai 3 kg di peso ” (…) “ il mix [di spugne] mediamente è composto dal 40% di pezzi grandi [cioè teli bagno], 60% da pezzi piccoli [cioè asciugamani, viso e tappeti doccia] ” ; tra i “DATI ORGANIZZATIVI”, “ sono state quindi identificate 4 ore senza adeguato recupero ”, evidenziando che dopo “ 8 ore sempre nella stessa postazione i risultati mostrano un rischio presente in fascia rossa per le attività di prelievo ” da parte di entrambi gli arti superiori che effettuano movimenti ripetitivi, “ per quanto riguarda la postazione finale [cioè la FASE DI SCARICO a fine linea] il rischio è accettabile ”, concentrandosi il rischio sulla fase di carico.
A fronte di tali affermazioni, quindi, l’amministrazione, nella nota del 15 luglio 2022 ha ritenuto la non finanziabilità del progetto per come prospettato, modificando il rischio dichiarato da “ attività di sollevamento e abbassamento di carichi ” a “ rischio legato ad attività di movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza ”, proprio in ragione di quanto riportato nel Report, ritenendo corretta l’applicazione della Norma 11228-3 per movimentazione molto frequente di carichi leggeri (bassi carichi ad alta frequenza), cioè con numerose “ azioni tecniche ” al minuto. La soglia dei 3 kg, infatti, è contenuta nella Norma ISO/TR 12295:2014 richiamata dal Bando (cfr. Avviso pubblico ISI 2020, Allegato 2, pag.19/19).
Rispondendo all’amministrazione, la ricorrente nelle sue osservazioni, ha modificato il Report Tecnico, aggravando le conclusioni in esso contenute, nel modo che segue: “ È presente anche una attività di prelavorazione, dove l’operatore seleziona le spugne da inserire e le divide direttamente nel cestone prelevandone un insieme alla volta - le spugne sollevate con le braccia hanno un peso variabile tra i 4 e i 7 kg .”, in contraddizione con quanto in precedenza sostenuto, dove si affermava che “ il peso movimentato non arriva ai 3 kg di peso ”.
4. Fatta tale premessa è innanzitutto infondato il primo motivo di ricorso in cui si deduce la violazione dell’art. 10 bis l. n. 241/90.
In proposito la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che, al fine di non frustrare la funzione garantistica e, soprattutto perché l'istituto del c.d. preavviso di diniego possa assolvere alla finalità di assicurare la partecipazione sul piano della effettività e non si risolva in un mero formalismo fine a se stesso prestandosi ad abusi o elusioni, è necessario che i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, come comunicati nel c.d. preavviso si ritrovino o, comunque, si presentino in linea di coerenza logica con la parte motiva del provvedimento negativo; quest’ultimo potrà tuttavia anche risultarne arricchito con l'aggiunta di ulteriori rilievi conseguenti alle osservazioni presentate dall'interessato, ma non potrà contenere una motivazione del tutto estranea ai motivi in precedenza comunicati ex art. 10 bis, l. n. 241/1990 (cfr. di recente, Consiglio di Stato, sez. III, 29 aprile 2024, n. 3891)
Ciò posto nel caso di specie, è evidente che le ragioni del diniego tengono conto delle successive osservazioni (e modificazioni alla domanda originariamente trasmessa dalla parte ricorrente), da cui è derivata l’esigenza di indicare ragioni “nuove” a sostegno di quanto già in precedenza ritenuto dal preavviso di rigetto; non può pertanto ritenersi che vi sia stata una violazione sostanziale della norma in questione.
È dirimente, sotto questo profilo quanto affermato dall’amministrazione resistente, che ha osservato che, con il Report Tecnico aggiornato, al fine di superare le osservazioni che avevano comportato la riduzione del punteggio assegnato, la ricorrente ha inserito “ nuove ipotesi operative alla FASE DI CARICO della linea piegatura, precedentemente non prospettate ”, includendo, artatamente, il Report Tecnico con indici di rischio diversi e superiori rispetto ai precedenti, così da aumentare, per la stessa attività non reputata sufficiente, il punteggio attribuito.
Si ritiene, quindi, che la nota tecnica riportata nel secondo provvedimento del 31 agosto 2022 abbia inteso ribadire il motivo tecnico-normativo della prima nota, affermando l’“ insussistenza del rischio di sollevamento e trasporto ai sensi della Norma UNI ISO 11228-1 perché asciugamani viso, tappeti doccia e teli bagno non sono carichi superiori a 3 kg, quindi possono comportare soltanto rischio legato alla movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza ”.
In altri termini l’amministrazione, in seguito all’esame congiunto della documentazione originaria, con quella integrativa, non ha ritenuto sussistente il rischio da sollevamento e trasporto, secondo la Norma 11228-1 il che ha comportato la diminuzione da 80 punti a 55 punti ed il mancato raggiungimento della soglia di 120 punti.
5. Anche i motivi 2 e 3, da esaminarsi congiuntamente per ragioni di coerenza espositiva, non sono suscettibili di accoglimento.
In proposito si ritiene che i precedenti citati dalla parte ricorrente non consentano di concludere per fondatezza della sua tesi (si veda in proposito Cons. St. 6 aprile 2023, n. 3552, che chiarisce, in riforma di TAR Emilia – Romagna – Bologna, sez. II, 2 aprile 2021, n. 341, citata dalla parte ricorrente nella sua memoria, che: “ Occorre, allora, precisare che gli apprezzamenti censurati dalla ricorrente in primo grado possono essere sindacati solo se affetti da macroscopiche illogicità ed omissioni ovvero da evidenti errori di fatto (cfr. ex multis Cons. St., III, 5 aprile 2018, n.1331), restando, in ogni caso, preclusa al Giudice la sostituzione della propria valutazione a quella dell’Amministrazione, se non inficiata dalle predette, manifeste violazioni .”).
È noto, infatti, nella materia che ci occupa, che “ la verifica cui è chiamato l’Istituto resistente non è solo preordinata ad accertare il rispetto dei requisiti soggettivi di ammissione o l’astratta rispondenza della domanda e del progetto alla tipologia prevista dal bando e alle indicazioni provenienti dagli allegati del bando stesso ma anche ad appurare l’effettiva idoneità dell’intervento progettato a ridurre il rischio di infortunio ed aumentare la sicurezza. All’INAIL è conferito un potere di valutazione dell’idoneità ed adeguatezza del progetto alle finalità perseguite dalla legge e dal bando, oltre che la verifica della formale osservanza delle prescrizioni del bando. La natura tecnico discrezionale di tale valutazione delimita anche il parametro del sindacato giurisdizionale che questo Consiglio è tenuto a compiere ” (Consiglio di Stato, Sez. I, 3 aprile 2019, n. 1472).
Ciò posto, è incontestato e indicato nello stesso Report tecnico sopra richiamato, che il carico degli asciugamani non superi la soglia critica dei 3 kg. La fase critica, secondo la tesi della ricorrente verrebbe superata nella c.d. fase di carico, in cui i dipendenti dovrebbero trasferire più asciugamani e teli in contemporanea. Senonché tale precisazione, oltre ad essere stata inserita successivamente in un nuovo Report tecnico in ragione delle osservazioni della ricorrente, non è adeguatamente supportata dalla documentazione tecnica versata in atti.
Lo stesso Report tecnico riporta, infatti, contraddittoriamente “ È presente anche una attività di prelavorazione, dove l’operatore seleziona le spugne da inserire e le divide direttamente nel cestone prelevandone un insieme alla volta - le spugne sollevate con le braccia hanno un peso variabile tra i 4 e i 7 kg. In aggiunta in via cautelativa è stata eseguita l’analisi del rischio da movimentazione manuale dei carichi per l’attività di fine linea. Il peso movimentato non arriva ai 3kg di peso – limite minimo per un obbligo di valutazione, tuttavia essendo un’attività svolta per tutto il turno lavorativo ed essendo il peso reale vicino al peso limite per la valutazione, si è convenuto nel procedere ad una valutazione ”.
In altri termini si sostiene che il rischio sarebbe relativo alla “fase di prelavorazione”, in origine non individuata, in cui, senza alcuna evidenza e spiegazione del differente peso lavorato, si sostiene la movimentazione per un peso tra i 4 e i 7 kg mentre poi, contraddittoriamente, si osserva che, per la fase di scarico il movimentato non arriverebbe ai 3 kg di peso.
L’affermazione, non adeguatamente supportata è stata condivisibilmente contraddetta dall’Istituto, considerata la tipologia di macchinario che si intendeva acquistare, e quindi lo scopo dell’intervento, ritenuto destinato principalmente alla piegatura di oggetti di carico ridotto e, quindi, volto a proteggere dal rischio di movimenti ripetitivi, in relazione al quale, quindi, l’Istituto ha correttamente rettificato il punteggio in 55 punti, che il risultato che l’istanza non raggiunge la soglia minima di ammissibilità al finanziamento prevista dal Bando, pari a 120 punti.
6. In definitiva, il ricorso va respinto.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore della parte resistente che si liquidano in euro 1.500,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA AL, Presidente FF
TE AU, Referendario, Estensore
Christian Corbi, Referendario
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| TE AU | LA AL |
IL SEGRETARIO