Versione
5 marzo 1992
5 marzo 1992
>
Versione
11 ottobre 1994
11 ottobre 1994
Art. 3. 1. Alla data di inizio del funzionamento degli uffici giudiziari previsti nell'articolo 1, gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Napoli ed appartenenti, ai sensi della presente legge, alla competenza per territorio rispettivamente del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Nola sono devoluti alla cognizione di questi ultimi uffici, fatta eccezione per le cause civili gia' passate in decisione e per i procedimenti penali per i quali e' stato gia' dichiarato aperto il dibattimento. ((1))
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e Salerno.
-----------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 , convertito con modificazioni dalla L. 6 dicembre 1994, n. 673 ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le disposizioni di cui al presente articolo relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari gia' costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e Salerno.
Commentario • 1
- 1. Cassazione civile n. 28867/2008https://www.brocardi.it/ · 7.8464384
(massima n. 1) In tema di fallimento, il disposto dell'art. 3 della legge 11 febbraio 1992 n. 125, istitutiva del Tribunale di Nola, secondo cui tutti gli affari civili pendenti davanti al Tribunale di Napoli al momento dell'inizio del funzionamento del nuovo ufficio giudiziario, ad eccezione delle cause già passate in decisione, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 12/11/2009, n. 23947Provvedimento: […] Deve essere trattato preliminarmente il primo motivo del ricorso incidentale proposto dalla ditta appaltatrice dei lavori di riparazione del tombino, FO ET, relativo alla violazione delle norme sulla competenza e dell' art. 3 legge 11 febbraio 1992 n. 125, nonche' per la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, poiche' uno dei soggetti convenuti e cioe' la Regione MP aveva la sede in Napoli e quindi non sarebbe stata applicabile la nuova competenza stabilita dalla legge n. 125/1992. […]Leggi di più...
- responsabilità committente·
- art. 1655 c.c.·
- art. 2051 c.c.·
- responsabilità appaltatore·
- integrazione del contraddittorio·
- principio di autosufficienza del ricorso·
- concorso di colpa·
- competenza territoriale·
- danno biologico·
- art. 2043 c.c.