Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/05/2025, n. 4376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4376 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
1
Proc. 8073 / 2024 R.G.
Tribunale di Napoli
Nona Sezione civile
Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Il Giudice Unico Felice Angelo Pizzi ha pronunciato ex art. 429 comma 1 prima parte
c.p.c. mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione all'esito della udienza di discussione del 5/5/2025 la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al numero 8073/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi civili avente ad oggetto: risoluzione locazione abitativa per inadempimento e pagamento,
e vertente
TRA
di con codice fiscale Parte_1 Pt_2
, elett.te dom.to presso la sede dell'ente in al Largo Donnaregina n. P.IVA_1 Pt_2
22, rappresentato e difeso dall'avv. Margherita Lettieri in virtù di procura in calce all'atto di citazione contenente l'intimazione di sfratto
ATTORE
E
con codice fiscale , con Controparte_1 C.F._1 CP
codice fiscale , con codice fiscale C.F._2 Controparte_3
e con codice fiscale , C.F._3 Controparte_4 C.F._4
tutti residenti in al Vico delle Nocelle n. 47 ed elettivamente domiciliati in Pt_2 Pt_2
alla Salita Stella n. 21 presso l'avv. Antonello Polito , dal quale sono rappresentati e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di risposta depositata nella fase sommaria di convalida
CONVENUTI
CONCLUSIONI :
le parti concludono come da verbale di udienza del 5/5/2025 .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'atto di citazione introduttivo del procedimento sommario contrassegnato dal numero di ruolo 24687/2023 R.G., l Parte_3
ha premesso di essere proprietario dell'immobile ubicato in al Vico
[...] Pt_2
Nocelle n. 47 piano IV, individuato nel N.C.E.U. del Comune di al foglio 8, Pt_2
particella 207, subalterno 13, cat. A/4, cl. 5, vani 5, rendita catastale euro 464,81, e di averlo concesso in locazione ad uso abitativo in favore di , in virtù di Controparte_5
contratto stipulato in data 1/5/2018 e regolarmente registrato il 4/5/2018 presso l'Agenzia
delle Entrate –ufficio territoriale di 1 al n. 6560 serie 3T. Parte intimante ha Pt_2
precisato che il canone era stato così stabilito: dall'1/5/2018 al 30/4/2020 euro 350
mensili; dall'1/5/2020 al 30/04/2021 euro 400 mensili;
dall'1/5/2021 e fino a scadenza contrattuale euro 450 mensili oltre aggiornamento Istat;
oltre gli oneri condominiali ordinari pari ad euro 56 mensili.
In data 12/7/2018 era deceduto il conduttore e a dire dell'attore ai sensi Controparte_5
dell'art. 6 legge 392/1978 erano succeduti nel contratto di locazione gli eredi con lui conviventi nelle persone di , e Controparte_1 CP Controparte_3
come da certificato di stato di famiglia integrale alla data del decesso Controparte_4
dell'originario locatario.
L'attore ha lamentato che a tutto ottobre 2023 gli intimati risultavano morosi del pagamento dei canoni di locazione, degli oneri condominiali e delle quote per imposte di registro per l'importo di euro 7981,81 e contestualmente alla intimazione di sfratto per morosità e contestuale citazione per la convalida, notificata il 28/10/2023, ha chiesto anche l'emissione di un decreto ingiuntivo ex artt. 658 c.p.c. per il pagamento dei canoni 3
maturandi fino alla data del rilascio. Gli intimati si sono costituiti nell'ambito del procedimento sommario con comparsa di risposta depositata il 9/2/2024 ex art. 660
comma 5 c.p.c. Nel merito, essi non hanno contestato l'an ed il quantum della morosità,
ma hanno eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere parti del contratto di locazione , ed hanno dedotto la nullità dei vari solleciti di pagamento in quanto effettuati con il servizio di poste private, con conseguente invalidità della relativa notifica.
In punto di rito essi hanno eccepito invece la nullità della procura difensiva in quanto conferita inizialmente contro tale , il cui nominativo era stato cancellato Persona_1
con l'aggiunta a penna dell'indicazione + 3”, ma non hanno contestato la P_
sottoscrizione del mandato e dell'autenticazione della firma da parte del difensore.
All'esito della fase sommaria, il Giudice ha emesso in data 18/4/2024 ordinanza provvisoria di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 665 c.p.c. ed ha mutato il rito ex artt. 426 e 667 c.p.c., fissando l'udienza di discussione del 10/2/2025 e assegnando a parte attrice termine fino a 30 giorni prima e alla parte convenuta ulteriore termine fino a 10
giorni prima, per la integrazione degli atti introduttivi, mediante il deposito di eventuali documenti e delle rispettive memorie, nonché termine all' per Parte_1
l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, esperito inutilmente dall'intimante a causa della mancata comparizione dei resistenti, come attestato nel verbale dell'organismo di conciliazione redatto il 25/7/2024 e allegato alla memoria integrativa dell' . Parte_1
Parte attrice ha depositato una memoria integrativa chiedendo la pronuncia di risoluzione del contratto nonché il pagamento della somma per canoni ed oneri nel frattempo maturati. Parte convenuta si è limitata a confermare, con memoria depositata il 6/5/2024,
le eccezioni già proposte e successivamente a chiedere il rinvio delle udienze per motivi di salute del difensore, allegando certificati medici. In proposito è stato concesso un solo 4
rinvio, e, al di là della veridicità o meno delle attestazioni mediche di cui sopra, sul punto va rilevato che non esiste nel codice di rito civile una disposizione simile a quella prevista dall'art. 420 ter comma 5 c.p.p., che nel processo penale disciplina in via generale il rinvio della udienza in caso di assenza del difensore per assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purchè prontamente comunicato. Invero nel codice di procedura civile esiste una sola ipotesi di rinvio dell'udienza per impedimento del difensore, prevista dall'art. 81 bis comma 3 disp. att. c.p.c., i cui presupposti non ricorrono nel caso in esame.
Quanto alla eccezione preliminare di nullità della procura difensiva, essa è palesemente infondata, atteso che qualora la procura, posta in calce ad una citazione per convalida di sfratto, presenti accanto ad una parte oggetto di stampigliatura una integrata a penna, il requisito della specialità del mandato difensivo deve comunque intendersi riferito all'atto di citazione, sia in ragione della sua collocazione in calce a tale atto introduttivo già
redatto, sia in considerazione del principio di conservazione degli atti, ai sensi degli artt.
1367 c.c. e 159 c.p.c. ( cfr. per un caso simile Cass. civ. sez. III, 11/11/2015, n. 22979 ) .
In altri termini, il mandato apposto in calce ad un atto indirizzato al Giudice è per sua natura mandato speciale, senza che occorra per la sua validità alcuno specifico riferimento al giudizio in corso ed alla parte contro cui si rivolge. Infatti, la specialità del mandato è
con certezza deducibile, quando dal relativo testo sia dato evincere una positiva volontà
del conferente di adire il Giudice, il che accade nell'ipotesi in cui la procura al difensore forma materialmente corpo con la citazione alla quale essa inerisce ( v. Cass. civ. sez. III,
31/3/2007, n. 8060 ).
Nel merito, è palesemente infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva.
Invero parte attrice ha depositato fin dalla fase sommaria di convalida il certificato di stato di famiglia, da cui risulta che alla data del decesso dell'originario conduttore gli attuali convenuti erano persone con lui conviventi. Inoltre i resistenti, nel contesto della comparsa di risposta depositata ex art. 660 comma 5 c.p.c., e più precisamente nella 5
intestazione, hanno confessato espressamente in un atto giudiziale di risiedere tutti in al Vico delle Nocelle n. 47. Pt_2
Ora, l'art. 6 della legge n. 392/1978 al primo comma stabilisce che, in caso di morte del conduttore, gli succedono nel contratto di locazione, il coniuge, gli eredi, i parenti ed affini con lui conviventi.
Mentre di norma, nei contratti non conclusi “intuitu personae” ( tra i quali, però, si riteneva generalmente inclusa la locazione ) la morte di un contraente non fa venire meno l'accordo, succedendo gli eredi in tutti i diritti e gli obblighi rispettivamente posti a favore ed a carico del loro dante causa, nonché nei rapporti contrattuali da questi conclusi, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente precisato ( con diverse decisioni omogenee sul punto ) che l'erede non convivente del conduttore di un immobile adibito ad uso abitativo non gli succede nella detenzione qualificata ( concetto riaffermato, anche di recente dalla Suprema Corte, con ordinanza n. 26670 del 10 novembre 2017, nella quale si è riaffermato che l'erede non convivente del conduttore di un'abitazione non gli succede nella detenzione dell'alloggio, poiché il contratto in tal caso si estingue con la morte del titolare e legittima la richiesta di rilascio del bene occupato da parte del proprietario ).
Tale consolidato orientamento giurisprudenziale trova fondamento nel fatto che, nella fattispecie in esame, il titolo si estingue con il decesso del titolare del rapporto ( come nel caso di decesso del titolare dei diritti di usufrutto, uso ed abitazione ), talché l'avente causa non convivente deve essere qualificato “detentore precario dell'immobile locato al
“de cuius”.
Al contrario, i successibili di cui al primo comma dell'art. 6 cit. , che sono gli stretti familiari conviventi con il de cuius, subentrano nel contratto “iure proprio” e non anche per diritto di successione ereditaria, con la conseguenza che il rapporto locatizio viene separato dal complesso dei rapporti facenti capo al defunto e trasmessi agli eredi, per 6
essere trasferito automaticamente a determinati soggetti che la legge ha inteso tutelare direttamente.
Quanto alla asserita nullità dei solleciti di pagamento spediti attraverso posta privata, va evidenziato che non si tratta di notifiche, ma di comunicazioni extragiudiziali. Inoltre la morosità sussiste indipendentemente dalla circostanza che sia stata portata a conoscenza del conduttore, che deve versare il dovuto indipendentemente dalla ricezione o meno dei solleciti, trattandosi di mora ex re a norma dell'art 1219, comma 2, n. 3, c.c. che matura quando è scaduto il termine, dovendo essere eseguita la prestazione al domicilio del creditore ai sensi dell'art. 1182 comma 3 c.c. In ogni caso, con la notifica dell'atto di intimazione di sfratto per morosità l'insolvenza è stata comunque portata legalmente a conoscenza di tutti i convenuti.
Sempre nel merito, va rilevato che nessuno dei resistenti ha contestato il mancato pagamento dei canoni, degli oneri condominiali e degli oneri di registrazione specificamente indicati nell'intimazione, nella memoria integrative e nella comparsa conclusionale depositata prima dell'udienza in cui è stata decisa la controversia, con conseguente ammissione della morosità ai sensi dell'art. 115 c.p.c. Per quanto riguarda in particolare i canoni, il contratto conteneva la previsione del loro ammontare, e sul punto va considerato l'insegnamento ormai costante della giurisprudenza di legittimità,
inaugurato con la fondamentale pronuncia delle SS.UU. della Suprema Corte di
Cassazione ( trattasi di Cass. civ. sez. un., 30/10/2001, n. 13533, seguita da numerose altre pronunce, tra cui, ex multis, Cass. 11173/2012; Cass. 7530/2012; Cass. 3373/2010
), secondo cui nell'ambito dei rapporti obbligatori di natura contrattuale, il creditore che agisca tanto per ottenere l'adempimento del contratto rimasto inadempiuto, quanto la risoluzione dello stesso e/o il consequenziale risarcimento del danno, ha il preciso onere di provare l'esistenza e la perdurante efficacia del titolo negoziale dedotto, potendosi limitare semplicemente ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre spetta alla 7
parte che voglia contrastare l'avversa azione promossa fornire la prova del fatto estintivo,
modificativo o impeditivo del diritto fatto valere nei suoi confronti dal creditore, il che è
lo stesso che dire che solo nel caso in cui il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all'estinzione del medesimo,
spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all'estinzione di un debito diverso, allegare e provare l'esistenza di quest'ultimo nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione ( v. Cass. civ. sez. VI, 30/1/2020,
n. 2276 ).
Di qui l'accoglimento non solo della domanda costitutiva della risoluzione del contratto per grave inadempimento del conduttore, ma anche di quella di pagamento, formulata inizialmente nell'atto di intimazione e specificata nella comparsa conclusionale nella cifra finale di euro 17089,81. Alla pronuncia di risoluzione del contratto consegue la condanna accessoria ex art. 1590 c.c. al rilascio dell'immobile, che assorbe la statuizione provvisoria resa già in tal senso con l'ordinanza emessa ex art. 665 c.p.c., e in proposito,
dato il lungo tempo trascorso invano dall'emissione di tale provvedimento, appare congruo fissare per il rilascio ai sensi dell'art. 56 comma 1 L. 392/1978 la data del
31/5/2025.
Le spese, ivi compresa quella relativa al contributo unificato, seguono la soccombenza ex art. 91 comma 1 c.p.c. e vengono liquidate come da dispositivo, in considerazione del valore della controversia individuato ai sensi degli artt. 5 ss. del D.M. 10/3/2014 n. 55 ,
come modificato dal D.M. 13/8/2022, n. 147 , da applicare ex art. 6 di tale ultimo regolamento alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore, e 14 comma 1 c.p.c. e quindi dello scaglione di valore corrispondente, che coincide con l'importo di euro 17.089,81 in concreto attribuito alla parte vincitrice ( v.
sul punto Cass. civ. sez. III, 27/2/2014, n. 4696 ). 8
Anche le spese della procedura di mediazione di cui si è onerata parte attrice seguono il criterio della soccombenza. In proposito vanno rimborsati non solo i costi vivi, ma pure i compensi, liquidati secondo i parametri di cui alla tabella 25 bis allegata al D.M.
10/3/2014 n. 55 e in vigore dal 23/10/2022, sempre con l'applicazione dei parametri medi,
in ragione del valore della controversia quale già precisato, ma per la sola fase che si è
svolta ( fase di attivazione ), non essendo riuscito il tentativo di conciliazione.
La liquidazione va effettuata per tutte le fasi contemplate dall'art. 12 comma 3 del medesimo regolamento ministeriale e con l'applicazione per i compensi dei livelli medi
previsti dalla Tabella n. 2 allegata al decreto, che si riferisce ai giudizi di cognizione ordinaria, in ottemperanza alla regola stabilita dall'art. 4 comma 1, che fa sì che tali livelli siano adeguati per definizione ( nel senso che il Giudice è tenuto a specificare i criteri di liquidazione del compenso solo in caso di scostamento apprezzabile dai parametri medi,
con apposita e specifica motivazione, la quale è doverosa allorquando si decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi affinché siano controllabili le ragioni che giustificano lo scostamento e la misura di questo, v. Cass. civ. sez. VI, 13/5/2022, n.
15392 ; Cass. civ. sez. VI, 25/5/2020, n. 9542 e Cass. civ. sez. III, 7/1/2021, n. 89 ) .
Sul punto va pure evidenziato che, in tema di spese processuali, solo la compensazione,
totale o parziale, deve essere sorretta da motivazione, non già l'applicazione della regola della soccombenza cui il Giudice si sia uniformato, atteso che il vizio motivazionale ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c., ove ipotizzato, sarebbe relativo a circostanze discrezionalmente valutabili e, perciò, non costituenti punti decisivi idonei a determinare una decisione diversa da quella assunta ( v. sul punto Cass. civ. sez. VI, 28/4/2014, n.
9368 ) .
A tale importo vanno comunque aggiunte l'IVA e la CPA se documentate con fattura quali accessori delle spese legali ( cfr. Cass. civ. sez. III, 8/11/2012, n. 19307 ) nonchè il
15% sui compensi a titolo di rimborso forfettario ex art. 2 comma 2 D.M. 10/3/2014 n. 9
55, che è dovuto “in ogni caso” e quindi segue automaticamente la condanna pronunciata ex art. 91 comma 1 c.p.c. ( v. Cass. civ. sez. III, 8/7/2010, n. 16153 ).
Deve essere poi disposta l'attribuzione delle spese al difensore della parte attrice ex art. 93 c.p.c. per anticipo fattone e giusta apposita richiesta di distrazione in suo favore formulata in tal senso.
Infine va rilevato che parte convenuta non ha partecipato al tentativo di mediazione,
come risulta dal verbale redatto dall'organismo di conciliazione il 25/7/2024, e che, a causa di tale mancata partecipazione senza giustificato motivo al relativo sub procedimento, il Giudice può desumere argomenti di prova nel giudizio ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., come previsto un tempo dall'art. 8 comma 4 bis ed ora dall'art. 12
bis comma 2 del D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, il che significa che la mancata comparizione della parte regolarmente convocata davanti al mediatore costituisce elemento integrativo (
anche se non decisivo ) a favore della parte chiamante, per l'accertamento e la prova di fatti a carico della parte chiamata non comparsa, e in questo senso concorre alla valutazione del materiale probatorio già acquisito.
Sempre in base a tale norma, il Giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, vale a dire nei casi in cui la mediazione ha carattere obbligatorio e costituisce condizione di procedibilità della domanda, non ha partecipato al sub procedimento di mediazione senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato per i procedimenti iniziati dopo il 30/6/2023, in base alla riforma Cartabia e quindi al nuovo art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 . La sussistenza di un giustificato motivo per la mancata partecipazione al sub procedimento di mediazione costituisce elemento che esonera dall'applicazione della sanzione prevista dalla legge e deve essere conseguentemente provata da chi la invoca ( v. sul punto Tribunale Roma, 10
5/7/2012 ). Nel caso di specie parte convenuta non ha allegato alcuna giustificazione, per cui va condannata al versamento all'entrata del bilancio dello Stato della somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio. L'irrogazione della sanzione pecuniaria prescinde del tutto dall'esito del processo e non può, pertanto, ritenersi necessariamente subordinata neppure alla soccombenza, nel senso che può essere pronunciata anche a carico della parte vincitrice ( v. Tribunale Modena, 23/11/2012, n.
1789 ) . Beninteso, trattandosi non del contributo in concreto versato, che in ipotesi potrebbe anche essere inferiore a quello previsto per legge, ma di quello dovuto, non è
possibile in questa sede una sua quantificazione, posto che la liquidazione del dovuto spetta ex art. 91 comma 2 c.p.c. al funzionario di Cancelleria .
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, così provvede :
a ) accoglie la domanda attorea di scioglimento del rapporto e per l'effetto dichiara la risoluzione del contratto di locazione per grave inadempimento di parte conduttrice e condanna , e Controparte_1 CP Controparte_3 Controparte_4
in solido tra loro, al rilascio per la data del 31/5/2025 in favore dell'
[...]
di dell'immobile ubicato in al Vico Nocelle Parte_1 Pt_2 Pt_2
n. 47 piano IV e individuato nel N.C.E.U. del Comune di al foglio 8, particella Pt_2
207, subalterno 13, cat. A/4, cl. 5, vani 5, rendita catastale euro 464,81;
b ) accoglie la domanda attorea di pagamento e per l'effetto condanna P_
, e , in solido tra loro,
[...] CP Controparte_3 Controparte_4
al versamento in favore dell' Parte_3
della somma di euro 17.089,81 ;
c ) visto l'art. 91 comma 1 c.p.c. condanna , Controparte_1 CP [...]
e , in solido tra loro, al rimborso in favore dell' CP_3 Controparte_4 [...]
delle spese di giudizio nonché di Parte_3 11
quelle di mediazione, che si liquidano in complessivi euro 5.400, di cui euro 5.100 per compensi ed euro 300 per esborsi, oltre IVA e CPA se documentate con fattura e il rimborso forfettario nella misura del 15% sui compensi, con attribuzione in favore dell'avv. Margherita Lettieri con codice fiscale quale C.F._5
distrattario;
d ) visto l'art. 12 bis comma 2 D.Lgs. 4/3/2010 n. 28 condanna , Controparte_1
e , in solido tra loro, al CP Controparte_3 Controparte_4
versamento in favore dell'Erario di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il presente giudizio in virtù della ingiustificata mancata partecipazione al procedimento obbligatorio di mediazione.
Napoli, 5/5/2025
Il G.U.
Felice Angelo Pizzi