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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/12/2025, n. 1414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1414 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro, dott.ssa Daniela di Gennaro, all'esito della discussione ex art. 127 ter
c.p.c., ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale) nella controversia iscritta al n. 778/2024 del ruolo generale affari contenziosi, avente ad oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev.;
TRA
(C.F. indicato: , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Antonio De Lillo e con lo stesso elettivamente domiciliato presso il suo indirizzo pec: ; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_1
in persona del Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Silvio P.IVA_1
RO ed elettivamente domiciliato in Avellino, Via Roma, 17, presso l'Avvocatura dell'Ente (indirizzo pec indicato: t); Email_2
RESISTENTE conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 7.03.2024, la parte ricorrente in epigrafe indicata proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. OI-001165055, notificatagli in data 6/02/2024, con la quale l' gli aveva ingiunto il pagamento della somma di € CP_1
4.482,00 a titolo di sanzione amministrativa, oltre € 9,05 per spese di notifica, per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relative all'anno 2016, in qualità di legale rappresentante della società Parte_2
1
[...] A sostegno dell'opposizione deduceva i seguenti motivi: 1) la omessa notifica dell'atto di accertamento presupposto;
2) l'assenza di motivazione dell'atto impugnato;
3) la intervenuta decadenza dal potere sanzionatorio per violazione dell'art. 14 della L. n. 689/81;
4) la prescrizione del diritto alla riscossione della sanzione ai sensi dell'art. 28 della L. n.
689/81; 5) la violazione dei criteri di cui all'art. 11 della L. n. 689/1981 per la determinazione della sanzione, non avendo l' tenuto conto della gravità della violazione, della CP_1 personalità e delle disagiate condizioni economiche dell'agente, nonché della crisi aziendale sfociata nel fallimento della società nel 2017; 6) la illegittimità Parte_2 dell'ordinanza per mancata applicazione dell'art. 9, co. 5, del D.Lgs. n. 8/2016, che consente il pagamento in misura ridotta pari alla metà della sanzione.
Chiedeva, in via preliminare, la sospensione dell'esecutività dell'atto e, nel merito,
l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione; in subordine, chiedeva la rideterminazione della sanzione al minimo edittale, con applicazione della riduzione prevista dall'art. 9, co. 5,
D.Lgs. n. 8/2016. Documentava altresì l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
2. Regolarmente instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' CP_1 contestando in fatto e in diritto le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Sosteneva la piena legittimità del proprio operato, asserendo di aver regolarmente notificato l'atto di accertamento in data 27/07/2018 per compiuta giacenza, atto idoneo a interrompere la prescrizione. Difendeva, inoltre, la correttezza della motivazione e della quantificazione della sanzione, ribadendo la fondatezza della pretesa nel merito.
Istruita documentalmente, all'esito della discussione ex art. 127 ter c.p.c. e dell'esame delle note scritte depositate a cura di tutte le parti costituite nel termine perentorio assegnato
(14.11.2025), la causa è stata decisa come da sentenza.
3. In via preliminare, in rito, va rilevata l'ammissibilità dell'opposizione, proposta con ricorso depositato in data 7/03/2024, e dunque nel rispetto del termine perentorio di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione, avvenuta in data 6/02/2024.
4. Nel merito, l'opposizione è fondata e merita accoglimento, dovendo farsi applicazione del principio della ragione più liquida, ormai consolidato in giurisprudenza, secondo cui “in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico
2 sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c." (Sez. 5 - , Sentenza n. 11458 del 11/05/2018; conforme
Sez. 5 - , Ordinanza n. 363 del 09/01/2019; Cassazione civile sez. lav., 14/03/2019, ud.
23/10/2018, dep. 14/03/2019, n.7307).
5. L'opposizione ad ordinanza ingiunzione n OI-001165055 trae origine dall'accertamento prot. 0800.20/06/2018.0152540, con cui veniva contestata la violazione prevista CP_1 dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983 n. 638 (omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali), e contestualmente veniva comunicata la sanzione amministrativa in misura ridotta (ex art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689), per non essere state versate le ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori per il periodo 12/2015, 1/2016 e da 5/2016 ad 8/2016.
6. L'art. 14 l. 689/1981 dispone che “se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte
o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all'estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall'accertamento”. L'ultimo comma poi precisa che “l'obbligazione di pagare la somma si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto”.
Orbene, l'applicazione del predetto termine di decadenza per la contestazione della violazione anche con riferimento all'illecito dell'omesso versamento delle ritenute previdenziali si ricava dal richiamo all'art. 14 L. 689/1981 contenuto all'interno dell'art. 6
D.lgs. 8/2016.
Tale disposizione, infatti, prevede che al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni amministrative contemplate dalla legge di depenalizzazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni delle sezioni I e II del capo I della legge 689/1981; tra le quali rientra per l'appunto il sopra citato art. 14.
Invero, costituisce ormai ius receptum in giurisprudenza il principio secondo cui “in assenza di tempestiva notifica dell'atto di accertamento, avente la duplice valenza interruttiva sia del termine di decadenza di cui all'art. 14 L. 689/1981 sia del termine prescrizionale di cui all'art. 28 L. 689/1981, l'ordinanza ingiunzione deve essere annullata in quanto il diritto di riscuotere la sanzione amministrativa da parte dell' si era già estinto” (cfr. CP_1
Tribunale di Arezzo, Sez. Lav., 03.08.2022 n. 166/2022).
3 Nello stesso senso si è espressa in maniera pressoché unanime anche la restante parte della
Giurisprudenza di Merito (cfr. ex multis Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, 26.01.2024
n. 456 e 03.03.2023 n. 904; e Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, 03.08.2022, n. 166).
Peraltro, l'applicabilità agli illeciti in esame dell'art. 14 della Legge 689/1981 (e del termine di decadenza dallo stesso contemplato), oltre ad essere stata confermata dalla giurisprudenza, trova riscontro innanzitutto anche dal contenuto della Circolare n. 32 CP_1 del 25/02/2022, che recita: “In particolare, il provvedimento di archiviazione può essere adottato in presenza delle seguenti circostanze: omissione della contestazione o della notificazione delle violazioni a uno o più soggetti responsabili entro i termini indicati dall'articolo 14 della legge n. 689/1981; – decorso del termine di prescrizione di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione (cfr. l'articolo 28 della legge n.
89/1981)”.
Con l'entrata in vigore del D.L. 48/2023 (rubricato “Modifiche alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali”), è stato il legislatore stesso, dopo aver previsto al primo comma la rideterminazione delle sanzioni “da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso”, a precisare che “per le violazioni riferite agli omessi versamenti delle ritenute previdenziali e assistenziali, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-bis, del citato decreto-legge n. 463 del 1983, come modificato dal comma 1 del presente articolo, per i periodi dal 1° gennaio 2023, gli estremi della violazione devono essere notificati, in deroga all'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello dell'annualità oggetto di violazione”.
Da ciò, pertanto, a contrario, si ricava che alle violazioni commesse anteriormente al 1° gennaio 2023 si applica il termine di decadenza di 90 giorni previsto dall'art. 14 L. 689/1981, siccome richiamato dall'art. 6 D.lgs. 8/2016.
7. Per quanto concerne invece la decorrenza del predetto termine di decadenza, l'art. 14 L.
689/1981 prevede testualmente che lo stesso decorra dalla data dell'accertamento dell'illecito.
Sul punto, tuttavia, è più volte intervenuta la Suprema Corte, chiarendo che “l'attività di accertamento dell'illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità, ma deve essere intesa come comprensiva del tempo necessario alla valutazione dei dati acquisiti ed afferenti agli elementi (oggettivi e soggettivi) dell'infrazione e, quindi, della fase finale di deliberazione correlata alla complessità delle indagini tese a riscontrare la sussistenza dell'infrazione medesima e ad acquisire piena
4 conoscenza della condotta illecita, sì da valutarne la consistenza agli effetti della corretta formulazione della contestazione” (cfr. Cassazione Civile, Sez. II, 29 ottobre 2019, n. 27702)
Ed ancora “il termine per la contestazione dell'infrazione non decorre dalla sua consumazione ma dal completamento dell'attività di verifica di tutti gli elementi dell'illecito, dovendosi considerare anche il tempo necessario all'Amministrazione per valutare e ponderare adeguatamente gli elementi acquisiti e gli atti preliminari per
l'individuazione in fatto degli estremi di responsabilità amministrativa e, per altro verso, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta –o si sarebbe dovuta ragionevolmente compiere, anche in relazione alla complessità della fattispecie– l'attività amministrativa intesa a verificare
l'esistenza dell'infrazione, comprensiva delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di Testi tutti gli elementi soggettivi e oggettivi dell'infrazione” ( La.
4.10.21 n. 10113; nello stesso senso Cass. Civile 19.2.21 n. 4523; Trib. Velletri 28.9.21 n. 1378; TAR La. 12.5.21 n.
5630; Cass. Civile 29.9.20 n. 20522; TAR La. 17.2.20 n. 2074).
Ciò premesso, con specifico riferimento all'omesso versamento delle ritenute previdenziali, la giurisprudenza è pressoché pacifica nel ritenere che la verifica da parte dell'Ente circa l'omissione contributiva da parte del datore di lavoro è immediatamente rilevabile dall' già al momento della scadenza del termine per il versamento dei contributi CP_1 omessi, trattandosi di omissioni contributive alla scadenza.
La verifica dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali effettuate sulle retribuzioni dei dipendenti, infatti, si risolve in un mero raffronto tra quanto dovuto dal datore di lavoro, sulla base dei flussi NI (da inviarsi telematicamente entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza), e quanto effettivamente dallo stesso versato in relazione alle singole mensilità.
8. Nel caso di specie, l' a fronte dell'eccezione di parte ricorrente nulla ha dedotto o CP_1 documentato al fine di provare i tempi dell'accertamento, limitandosi ad allegare l'atto di accertamento del 20.6.2018 da cui risulta che da “una verifica degli archivi” è emerso il mancato versamento pro quota delle ritenute previdenziali ed assistenziali per i periodi ivi indicati.
Pertanto, deve ritenersi, in mancanza di prova contraria, che l'atto di accertamento è stato formato soltanto nel 2018 e notificato il 27.7.2018 quando il termine previsto dall'art. 14 l.
689/1981 era abbondantemente spirato, tenuto conto che trattasi di omissioni contributive relative agli anni 2015 e 2016, con evidente violazione del termine di 90 giorni prescritto, già alla data della mera emissione della contestazione.
5 Da ciò consegue l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'impugnata ordinanza ingiunzione per estinzione dell'obbligazione ad essa sottesa.
9. Per quanto attiene al governo delle spese di lite, la complessità della materia, dimostrata dalle oscillazioni nella giurisprudenza di merito, circa la portata applicativa dell'art. 14 della legge n. 689 del 1981 in materia di sanzioni amministrative irrogate a seguito della depenalizzazione sotto la soglia di € 10.000,00 annui dell'omesso versamento di ritenute previdenziali ed assistenziali operate sulle retribuzioni del personale dipendente,
(V. Cass. 7641/2025) costituiscono gravi ed eccezionali motivi per disporne la compensazione integrale.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 nei confronti dell' così provvede:
[...] CP_1
- Dichiara l'intervenuta decadenza dell' dalla comunicazione della sanzione CP_1 amministrativa di cui alla ordinanza ingiunzione impugnata;
- Compensa le spese.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Avellino, lì 10.12.2025
Il giudice del lavoro
(dott.ssa Daniela di Gennaro)
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