Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. V, sentenza 24/12/2025, n. 2948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2948 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02948/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01389/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1389 del 2022, proposto da
NC NG, rappresentato e difeso dall’avv.to Francesco Agnello, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da Registri di Giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la Segreteria della Sezione, Via Butera n. 6;
contro
Ministero della Giustizia - Dip. Amministr. Penitenziaria, Provveditorato Regionale Amministrazone Penitenziaria Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio digitale corrispondente alla PEC come da registri di giustizia, e domicilio fisico ex lege presso la sua sede in Palermo, Via Mariano Stabile n. 182;
per l’accertamento
DEL DIRITTO ALLA MONETIZZAZIONE DELLE FERIE NON GODUTE PER GLI ANNI 2018 (16 GIORNI) E 2019 (45 GIORNI), CON CONDANNA DEL MINISTERO INTIMATO AL PAGAMENTO.
e per l’annullamento
- DEL DECRETO DI PARZIALE RIGETTO 13/6/2022, NOTIFICATO IL 16/6 SUCCESSIVO;
- DELL’ATTO 2/8/2022, DI RISCONTRO SFAVOREVOLE ALLE OSSERVAZIONI PRESENTATE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia - Dip. Amministr. Penitenziaria e di Provveditorato Regionale Amministrazone Penitenziaria Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 10 dicembre 2025 il dott. TE NC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
A. Il ricorrente, già Assistente Capo Coordinatore di Polizia Penitenziaria, è in quiescenza dall’1/4/2021, dopo l’assenza per malattia continuativa dal 22/3/2020.
B. Riferisce di aver inoltrato domanda per il pagamento del congedo ordinario non fruito dal 2018 al 2021.
C. Con l’impugnato decreto l’amministrazione riconosceva soltanto le ferie relative al 2020 e al 2021, mentre rigettava l’istanza per i 16 giorni del 2018 e per i 45 del 2019. In particolare, nell’atto 13/6/2022 rilevava che “non risulta agli atti richiesta del dipendente, o autorizzazione di differimento all'anno successivo” ed in quanto “non sussiste il diritto alla monetizzazione del residuo per un totale di gg 61 in ragione del fatto che la mancata fruizione del congedo ordinario è ascrivibile alla volontà del lavoratore che non ha formulato istanza di fruizione dei 61 giorni di congedo maturato e non fruito negli anni 2018 e 2019” .
D. Con l’introdotta domanda di accertamento parte ricorrente si duole del diniego parziale dell’amministrazione, e afferma il proprio diritto alla monetizzazione del periodo pari a 61 giorni come da istanza del 31/3/2021 in atti. Assume la violazione dell’art. 3 della L. 241/90, dal momento in cui deve essere l’Ente a pianificare le ferie dei dipendenti e a garantire la loro fruizione nei termini previsti dalle disposizioni contrattuali vigenti: pertanto, non è possibile attribuire al lavoratore un diritto di scelta, che non tenga conto delle esigenze organizzative dell’amministrazione. L’Ente è tenuto a dimostrare di aver posto i dipendenti in condizioni tali da poter usufruire delle ferie, e a vigilare sulla loro integrale fruizione per lo smaltimento integrale del residuo entro la cessazione dal servizio. Sottolinea che le ferie dell'anno 2018 del ricorrente erano ancora fruibili fino la 30/6/2020, ma il ricorrente è stato assente per malattia continuativa dal 22/3/2020 fino alla data in cui è stato posto in quiescenza. Così vale anche per le ferie 2019 fruibili sino al 30/6/2021. Deduce la violazione del D.P.R. 395/95 e del D.P.R. 254/99, in quanto non si è avvalso del beneficio a causa della malattia, non imputabile a sua volontà. Invoca, in aggiunta, la sentenza della C.G.U.E. 20/7/2016 (causa C-341/15).
E. L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
F. Nelle proprie difese, l’amministrazione richiama il D.L. 95/2012 conv. in L. 135/2012, e la sentenza n. 95/2016 della Corte costituzionale. Puntualizza che la monetizzazione spetta anche quando il dipendente sia cessato dal servizio a domanda o per limiti di età, purché la mancata fruizione non sia oggettivamente ascrivibile alle determinazioni del dipendente. Nella vicenda dedotta in giudizio, il lavoratore non risulta non essere stato posto nella condizione di fruire delle ferie residue contribuendo con la propria inerzia (almeno per quanto attiene agli anni precedenti al 2020) al mancato godimento delle medesime. Afferma l’amministrazione che nell’arco del 2019 e fino al marzo 2020, l’interessato ha beneficiato di n. 30 giorni di congedo ordinario imputabile agli anni precedenti, e detta circostanza lascia presumere non soltanto che il datore di lavoro abbia assolto al proprio dovere di contemperamento delle esigenze di servizio con quelle personali del lavoratore ma anche come, qualora fossero state regolarmente presentate apposite richieste, lo stesso ben avrebbe potuto continuare a fruire dell’ulteriore residuo spettante. In definitiva, l’onere di allegazione dell’impossibilità di fruire delle ferie per esigenze di servizio (o comunque per causa a lui non imputabile) non è stato assolto.
G. All’udienza straordinaria del 10/12/2025 il gravame introduttivo è stato chiamato per la discussione e trattenuto in decisione.
DIRITTO
Con il gravame epigrafe, l’esponente lamenta il diniego parziale sull’istanza di monetizzazione delle ferie non godute.
0. La questione all’esame del Collegio verte sul diritto alla monetizzazione del congedo ordinario, nell’ipotesi in cui il dipendente non abbia autonomamente proposto domanda per trarne beneficio. Il Collegio si richiama ai precedenti della Sezione (24/5/2024 n. 1756 e 26/2/2024 n. 740) dal quale non rinviene motivi per discostarsi.
1. L’articolazione del quadro normativo e giurisprudenziale in materia è ben riassunto nella sentenza del T.A.R. Lazio Roma, sez. stralcio – 5/2/2024 n. 5174.
L'art. 14 del D.P.R. 31/7/1995 n. 395 “Recepimento dell'accordo sindacale del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile (Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) e del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza” , dispone:
- al comma 7, che “il congedo ordinario è un diritto irrinunciabile e non è monetizzabile” ;
- al comma 8, che “Il congedo ordinario può essere autorizzato, a richiesta del dipendente, e compatibilmente con le esigenze di servizio, …” ;
- al comma 10, che “Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente dovrà fruire del congedo residuo al 31 dicembre entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di spettanza” ;
- al comma 14, che “fermo restando il disposto del comma 7, all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, qualora il congedo ordinario spettante a tale data non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio, si procede al pagamento sostitutivo dello stesso” .
1.1 L'art. 18 comma 1 del D.P.R. 16/3/1999 n. 254 ( “Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione delle Forze di polizia ad ordinamento militare relativi al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999” ), prevede che “al pagamento sostitutivo del congedo ordinario si procede, oltre che nei casi previsti dall'articolo 14, comma 14, del D.P.R. n. 395 del 1995, anche quando lo stesso non sia stato fruito per decesso, per cessazione dal servizio per infermità o per dispensa dal servizio del dipendente disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità” .
1.2 Inoltre, il D.P.R. 11/9/2007 n. 170 “Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare (quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007)” , prevede, all'art. 29 comma 1, che “qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro l'anno successivo. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro l'anno successivo a quello di spettanza” .
1.3 Su tali disposizioni è, peraltro, intervenuto il divieto generale di corresponsione di indennità sostitutive delle ferie non godute, posto dall'art. 5 comma 8 del D.L. 6/7/2012 n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla L. 7/8/2012 n. 135), per cui “le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della L. 31 dicembre 2009, n. 196, … sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile” .
1.4 La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 95 del 6/5/2016, ha escluso l’illegittimità costituzionale di tale norma, potendo essa essere interpretata, sulla base della giurisprudenza della Corte di Cassazione e del Consiglio di Stato e della prassi amministrativa, in senso conforme alla Costituzione e alle fonti internazionali ed europee a tutela del lavoro, nel senso che il divieto di monetizzazione non opera nelle ipotesi di cessazione dal servizio, qualora il mancato godimento delle ferie sia dovuto a causa non imputabile al lavoratore, quali la malattia o altra causa non imputabile, essendo invece il divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi riconducibile a fattispecie in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia dovuta ad una scelta o a un comportamento del lavoratore, quali dimissioni, risoluzione, mobilità, pensionamento per raggiungimento dei limiti di età, che comunque consentono di pianificare per tempo la fruizione delle ferie e di attuare il necessario contemperamento delle scelte organizzative del datore di lavoro con le preferenze manifestate dal lavoratore in merito al periodo di godimento delle ferie. Ha aggiunto che la prassi amministrativa e la magistratura contabile convergono nell'escludere dall'ambito applicativo del divieto le vicende estintive del rapporto di lavoro che non chiamino in causa la volontà del lavoratore e la capacità organizzativa del datore di lavoro: la giurisprudenza di legittimità, ordinaria e amministrativa, riconosce al lavoratore il diritto ad un'indennità per le ferie non godute per causa a lui non imputabile, anche quando difetti un'esplicita previsione negoziale in tal senso, ovvero quando la normativa settoriale formuli il divieto di "monetizzazione".
1.5 È, poi, intervenuta la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 20/7/2016 (causa C-341/15), secondo cui il diritto alle ferie annuali retribuite deve essere considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale dell'Unione ed è conferito a ogni lavoratore, indipendentemente dal suo stato di salute (par. 25 della pronuncia); in particolare, quando è cessato il rapporto di lavoro e allorché la fruizione effettiva delle ferie annuali retribuite non è più possibile, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 prevede che il lavoratore abbia diritto a un'indennità finanziaria per evitare che, a causa di tale impossibilità, il lavoratore non riesca in alcun modo a beneficiare di tale diritto, neppure in forma pecuniaria; l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 non assoggetta il diritto a un'indennità finanziaria ad alcuna condizione diversa da quella relativa, da un lato, alla cessazione del rapporto di lavoro e, dall'altro, al mancato godimento da parte del lavoratore di tutte le ferie annuali a cui aveva diritto alla data in cui tale rapporto è cessato. Ne consegue, conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88, che un lavoratore, che non sia stato posto in grado di usufruire di tutte le ferie retribuite prima della cessazione del suo rapporto di lavoro, ha diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute; a tal fine è privo di rilevanza il motivo per cui il rapporto di lavoro è cessato (par. 26-28). Pertanto, l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso “osta a una normativa nazionale che priva del diritto a un'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute il lavoratore il cui rapporto di lavoro sia cessato a seguito della sua domanda di pensionamento e che non sia stato in grado di usufruire di tutte le ferie prima della fine di tale rapporto di lavoro; un lavoratore ha diritto, al momento del pensionamento, all'indennità finanziaria per ferie annuali retribuite non godute per il fatto di non aver esercitato le sue funzioni per malattia” (par. 30).
2. Tale essendo il quadro normativo e le interpretazioni riportate, la giurisprudenza amministrativa è in generale orientata a ritenere che il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute può non trovare applicazione solo ed esclusivamente nei casi in cui il mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore; dovendosi, invece, ritenere operante il divieto, tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne: in buona sostanza, in mancanza di un'esplicita richiesta da parte del lavoratore non può ritenersi sussistente un “impedimento” alla fruizione del riposo indipendente dalla sua volontà, e tanto basta a ritenere preclusa la possibilità di riconoscergli un trattamento economico “sostitutivo” (T.A.R. Calabria Reggio Calabria – 15/1/2024 n. 42; nello stesso senso Consiglio di Stato, sez. II – 4/1/2024 n. 171, che sottolinea l’imputabilità al dipendente per mancata tempestiva presentazione di un’istanza di riporto delle ferie all’anno successivo).
2.1 Si è quindi più volte ri-affermato il principio per cui il divieto di corresponsione di trattamenti economici sostitutivi per le ferie non godute non si applica soltanto nei casi in cui il loro mancato godimento dipenda da cause non imputabili al lavoratore, dovendosi, invece, ritenere operante il divieto tutte le volte in cui il dipendente abbia avuto la possibilità di richiederle e di fruirne (cfr. T.A.R. Liguria, sez. I – 29/3/2023 n. 362; T.A.R. Lombardia Brescia, sez. I – 22/7/2022 n. 728; T.A.R. Piemonte, sez. I – 20/7/2022 n. 682; T.A.R. Marche – 7/2/2024 n. 128). Anche CGA Sicilia – 31/10/2023 n. 745 ha escluso l’obbligo di pagamento delle ferie non dovute dopo che era stata accertata “l'insussistenza di cause di servizio o di salute oggettivamente impeditive alla fruizione del congedo non dipendenti dalla volontà dell'odierno appellante” , il quale “ben avrebbe potuto chiedere di fruire dei 73 giorni di riposo feriale maturato e non goduto; invero lo stesso ha preferito ripresentare la domanda di congedo [per la cessazione dal servizio] con una tempistica incompatibile con la fruizione del periodo di ferie maturato in pregresso” .
2.2 Nell’affrontare una caso analogo a quello dell’odierna controversia, T.A.R. Sicilia Catania, sez. III – 26/6/2023 n. 1988 si è espresso nel modo seguente: <<Fatta tale premessa, nel caso di specie, non risulta che l'odierno ricorrente abbia formulato negli anni 2019 e 2020 istanza per il godimento delle ferie, e soprattutto non risulta che tali istanze siano state respinte dall'amministrazione con atto formale richiamante improrogabili esigenze di servizio, come puntualmente rappresentato nella nota esplicativa del 30 marzo 2022 del Comandante della Compagnia di …. Deve quindi ritenersi, come sostenuto dall'amministrazione, che il ricorrente abbia omesso di richiedere il collocamento in congedo ordinario per gli anni 2019-2020 sulla base di una propria scelta consapevole e volontaria, mancando agli atti la prova concreta dell'impossibilità del mancato godimento delle ferie per fatto non imputabile al ricorrente>> .
3. Tuttavia l’indirizzo uniforme descritto merita di essere rivisitato alla luce della recente pronuncia della Corte giustizia Unione Europea, sez. I – 18/1/2024 n. 218/2.
3.1 La medesima rammenta “che gli Stati membri non possono derogare al principio derivante dall'articolo 7 della direttiva 2003/88, letto alla luce dell'articolo 31, paragrafo 2, della Carta, secondo il quale un diritto alle ferie annuali retribuite non può estinguersi alla fine del periodo di riferimento e/o del periodo di riporto fissato dal diritto nazionale, quando il lavoratore non è stato in condizione di beneficiare delle sue ferie (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 54)” (par. 47), mentre “Se, invece, il lavoratore, deliberatamente e con piena cognizione delle conseguenze che ne sarebbero derivate, si è astenuto dal fruire delle ferie annuali retribuite dopo essere stato posto in condizione di esercitare in modo effettivo il suo diritto alle stesse, l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta non osta alla perdita di tale diritto né, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, alla correlata mancanza di un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza che il datore di lavoro sia tenuto a imporre a detto lavoratore di esercitare effettivamente il suddetto diritto (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punto 56)” (par. 48).
3.2 Nel seguito la pronuncia chiarisce che <<A tale proposito, il datore di lavoro è segnatamente tenuto, in considerazione del carattere imperativo del diritto alle ferie annuali retribuite e al fine di assicurare l'effetto utile dell'articolo 7 della direttiva 2003/88, ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo, se necessario formalmente, a farlo, e nel contempo informandolo, in modo accurato e in tempo utile a garantire che tali ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e la distensione cui esse sono volte a contribuire, del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato, o non potranno più essere sostituite da un'indennità finanziaria. L'onere della prova incombe al datore di lavoro (v. in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 45 e 46). Ne consegue che, qualora il datore di lavoro non sia in grado di dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore sia effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto, circostanza la cui verifica spetta al giudice del rinvio, si deve ritenere che l'estinzione del diritto a tali ferie alla fine del periodo di riferimento o del periodo di riporto autorizzato e, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, il correlato mancato versamento di un'indennità finanziaria per le ferie annuali non godute violino, rispettivamente, l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88 nonché l'articolo 31, paragrafo 2, della Carta (v., in tal senso, sentenza del 6 novembre 2018, M.P.G., C-684/16, EU:C:2018:874, punti 46 e 55)>> (par. 49 e 50).
3.3 Le sentenze della Corte di giustizia hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull’ordinamento nazionale e i principi di diritto dalle stesse affermati hanno effetti vincolanti per i giudici interni, atteso che l’art. 267 TFUE conferisce alla Corte medesima il ruolo di interpretazione del diritto dell’Unione, affinché lo stesso riceva uniforme applicazione in tutti i paesi membri (Consiglio di Stato, sez. II – 4/1/2024 n. 171).
Viene dunque enucleato un preciso obbligo a carico del datore di lavoro, chiamato con la massima diligenza a sollecitare il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter neppure beneficiare di un’indennità finanziaria sostitutiva. È dunque necessario un comportamento fattivo, anche accompagnato da atti formali, idoneo a rendere edotto il dipendente dell’esistenza delle regole suddette: incombe, in definitiva, al datore l’onere di dimostrare di aver divulgato informazioni idonee (chiare e complete) al riguardo (cfr. Consiglio di Stato, sez. II – 14/2/2024 n. 1480; si vedano anche T.A.R. Sardegna, sez. I – 26/6/2025 n. 586; T.A.R. Friuli Venezia Giulia – 26/6/2025 n. 270).
3.4 La Sezione lavoro della Corte di Cassazione già si era allineata ai predetti principi, invocando l’interpretazione della CGUE. Con ordinanza 27/11/2023, n. 32807 ha rilevato infatti che “la perdita del diritto alle ferie, ed alla corrispondente indennità sostitutiva alla cessazione del rapporto di lavoro, può verificarsi soltanto qualora il datore di lavoro offra la prova di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie (se necessario formalmente) e di averlo nel contempo avvisato - in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire - che, in caso di mancata fruizione, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato” .
4. Posto che il diritto alle ferie è correlato all'espletamento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro deve provare di avere messo in condizione il dipendente di godere del congedo nel periodo durante il quale l'interessato avrebbe dovuto usufruirne, in mancanza essendo tenuto a corrispondere la menzionata indennità (cfr. Corte di Cassazione, Sez. Lavoro – ordinanza 11/7/2023 n. 19659; cfr. anche Corte di Cassazione, sez. Lavoro – 4/4/2024 n. 8926).
4.1 Anche T.A.R. Campania Napoli, sez. VI – 21/3/2024 n. 1850 ha statuito che “Viene dunque enucleato un obbligo a carico del datore di lavoro, chiamato a sollecitare il lavoratore a fruire delle ferie in tempo utile e ad avvertirlo del rischio di perderle e di non poter neppure beneficiare di un'indennità finanziaria sostitutiva, con la precisazione che l'onere della prova ricade sul datore di lavoro” . Secondo il Consiglio di Stato, sez. II – 4/1/2024 n. 171 “alla luce dei principi consolidati enunciati dalla giurisprudenza di legittimità, poiché il godimento delle ferie costituisce un obbligo contrattuale del datore ed è un diritto irrinunciabile per il lavoratore, è il datore stesso che ha l’onere di provare l’adempimento, ovvero l’offerta di adempimento, ai sensi dell’art. 2697, comma 2, c.c., e dunque spetta a quest’ultimo, per potersi sottrarre legittimamente alla monetizzazione delle ferie non godute, dimostrare di aver offerto un preciso periodo di godimento e che il lavoratore abbia deciso di non aderire alla richiesta, ai sensi degli artt. 1207 e 1217 c.c.” .
5. Trasponendo i menzionati principi – ai quali il Collegio ritiene di allinearsi – al caso di specie, si rileva che non è sufficiente per l’amministrazione invocare la libera scelta del lavoratore (che non sarebbe stato in alcun modo costretto o indotto a rinunciare alle ferie). L’onere della prova si trasferisce così da quest’ultimo al datore di lavoro, che deve aver assunto un contegno positivo diretto a “mettere in guardia” il proprio dipendente dal rischio correlato alla mancata fruizione. Siccome il Ministero intimato, anche a mezzo delle proprie difese, non ha soddisfatto tale onere, il diritto alla monetizzazione non può essere negato.
6. In conclusione, in disparte ogni altra considerazione l’introdotto ricorso merita accoglimento, con obbligo per l’amministrazione intimata di riconoscere l’indennità sostitutiva per ferie non godute anche in relazione agli anni dal 2018 e 2019.
7. Le spese di lite possono essere compensate, stante le oscillazioni della giurisprudenza amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quinta) definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, e per l’effetto accerta il diritto del ricorrente a beneficiare della monetizzazione richiesta per la mancata fruizione delle ferie negli anni 2018 e 2019.
Annulla i provvedimenti impugnati.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso con le modalità previste dal processo telematico, e la Segreteria della Sezione provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025, tenutasi mediante collegamento da remoto in video-conferenza, con l’intervento dei magistrati:
TE NC, Presidente, Estensore
Giuseppina Alessandra Sidoti, Consigliere
Agata Gabriella Caudullo, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TE NC |
IL SEGRETARIO