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Sentenza 24 maggio 2025
Sentenza 24 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 24/05/2025, n. 1295 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1295 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1649/2019 R.G., riservata in decisione in data 29.12.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Antonietta Bifulco, giusta Parte_1 procura in calce ed allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Poggiomarino (NA) alla via Ugo Foscolo, 6 APPELLANTE E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura a margine dell'atto di costituzione in appello, dall' avvocato Luisa Belcuore, Avvocatura Municipale con sede presso il Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis, 2 APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a causa del sinistro avvenuto in Poggiomarino (NA) alla Via Giovanni Iervolino, in data 11.12.2011 ore 09.00. Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, percorreva a piedi il marciapiedi posto sul lato sinistro della detta strada, allorquando rovinava al suolo a causa di una buca presente sul marciapiede, non visibile e non segnalata, nelle immediate vicinanze della Chiesa “dei Santi Sposi” e che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva e passiva, la nullità e inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Espletate le prove testimoniali, con sentenza n. 212/2018bis il Giudice di Pace di Torre Annunziata accertata la legittimazione delle parti e rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da parte convenuta, nel merito rigettava la domanda in quanto non provata l'esistenza dell'insidia e compensava le spese di lite, ponendo le spese di CTU medica a carico dell'attore.
1 Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con cui Parte_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza e accertarsi la responsabilità del con conseguente condanna dello stesso al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti dall'attore nella misura di euro 3.027,94. A fondamento del gravame ha lamentato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità del ex. art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle dichiarazioni CP_1 testimoniali. Il ha resistito all'appello eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex. art. 342 c.p.c., e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, avendo il Giudice di prime cure correttamente valutato le prove. Inoltre, ha proposto appello incidentale sul capo della sentenza relativo alle spese in quanto compensate in violazione del principio della soccombenza. All'udienza del 16.12.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questioni Preliminari.
2. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuto in data 07- 09-2018 (appello notificato in data 05-03-2019). L'appello è altresì procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 13.03.2019. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, si osserva che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamente impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. Infine, sempre in via preliminare si osserva che nonostante i plurimi rinvii disposti in tal senso non è mai stato acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio. All'uopo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice
2 d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (cfr Cassazione civile sez. III, 17/04/2023, n.10202). Nel caso in esame tenuto conto dei motivi di appello e della documentazione in atti è possibile decidere la causa anche in mancanza dell'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado, come di seguito precisato. Peraltro si evidenzia che parte appellante, senza alcuna contestazione ad opera della controparte, ha provveduto alla ricostruzione del fascicolo di primo grado depositando in allegato alla comparsa conclusionale, la relazione di CTU redatta dal Dott.
ed il verbale di udienza del 27.01.2024 in cui è stato escusso il teste PE
(cfr documentazione allegata alla comparsa conclusionale Testimone_1 depositata in data 03.03.2025). Merito
3. Con il primo motivo, parte appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle prove assunte. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto la fattispecie inquadrabile in un'ipotesi di violazione del principio del generale neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. ed ha ritenuto insussistenza l'insidia quale fatto costitutivo dell'invocata responsabilità extracontrattuale dell'Ente. Si legge nella gravata sentenza: “Nel caso de quo ritiene questo giudice non sussistente l'elemento oggettivo del pericolo occulto della non visibilità. Le dichiarazioni rese dal teste escusso, dimostrano il fatto che l'attore cadeva al suolo, ma non permettono al giudice di trarre dalle sue dichiarazioni elementi utili per formare il convincimento a favore dello stesso. Infatti, le dichiarazioni, rese dal teste, sono generiche e contraddittorie e pertanto lo stesso va dichiarato inattendibile. Si fa rilevare che il teste riferiva prima che il marciapiede, teatro del sinistro, era dissestato non era visibile in quanto ricoperta da qualche carta, di seguito che il lo stesso era in buone condizioni salvo la buca o disconnessione che si trovava solo ove cadeva l'attore. Orbene dalle foto in atto ritraenti lo stato dei luoghi riconosciute dal teste, emerge che non trattasi di una buca o dissesto ma di una mancanza di un tratto di marciapiede per circa un metro di lunghezza, che pertanto, sebbene coperto da carte, il pericolo era ben visibile dall'attore essendo il marciapiede, come detto divelto per un tratto molto lungo e l'incidente si è verificato alle ore 9:00. Alla luce di quanto detto se il pedone avesse usato la normale diligenza dovuta certamente avrebbe evitato il pericolo”. L'odierno appellante nel censurare la predetta motivazione, evidenzia che essendo la fattispecie dedotta in giudizio riconducibile alla responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'onere probatorio a suo carico doveva ritenersi soddisfatto con la prova della riconducibilità della caduta alla presenza di una buca del manto stradale, essendo onere del appellato fornire la prova del caso fortuito;
che la CP_1 condotta del danneggiato integra il caso fortuito solo se avente i caratteri della
3 imprevedibilità ed eccezionalità; che la condotta colposa del danneggiato non poteva desumersi né dalle dimensioni della buca e né dalla circostanza che essendo giorno la buca fosse immediatamente visibile (in quanto ricoperta da qualche foglio di carta, come dichiara il teste). Per contro il nel contestare la fondatezza del gravame, Controparte_1 osserva che nel caso in esame, il sinistro sarebbe avvenuto in via G. Iervolino, strada con visibilità adeguata stante l'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro (ore 09.00 circa quindi in piena mattinata), e, pertanto, l'eventuale presenza di una buca sarebbe stata ben visibile agli occhi del pedone diligente che se avesse tenuto la giusta attenzione nel percorrere la strada avrebbe sicuramente evitato la stessa. Il motivo di appello in esame nel suo complesso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. La fattispecie, come ritenuto dal , alla luce delle allegazioni in fatto di cui Parte_1 all'atto introduttivo della lite, va ricondotta alla responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.; tuttavia il diverso inquadramento normativo non conduce ad esiti diversi da quelli cui è pervenuto il Giudice di Prime Cure. Al fine di pronunciarsi sul motivo di gravame, giova soffermarsi sulla tormentata elaborazione dei principi giuridici che regolano la materia della responsabilità per danni cagionati custodia, ex art. 2051 c.c. Nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione, per quanto di interesse in questa sede, di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Ciò posto, come già evidenziato, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetta a parte attrice dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, quale fattore idoneo a spezzare il nesso causale
4 tra la res e l'evento, in ipotesi configurabile anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato. La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006). Pertanto, il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Si è anche chiarito in giurisprudenza che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, (ud. 15/04/2024, dep. 09/05/2024), n.12663Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703). Il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), rilevante ex art. 1227 I comma c.c., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (come costantemente ritenuto da questo giudice in conformità a Cass. civ., sez. III, 2.4.2001, n. 4799; Cass. civ. sez. III, 9.10.2000, n. 13403). Così come ribadito di recente dalla Suprema Corte “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023Sez, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione
5 dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
in termini anche Cass., Sentenza n. 2376 del 24/01/2024). In definitiva nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res" (cfr Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8449). Tanto premesso in diritto, si rileva che sebbene il giudice di pace abbia erroneamente ricondotto la fattispecie alla responsabilità ex art. 2043 c.c., ha poi escluso la responsabilità dell'Ente alla luce della visibilità del dissesto stradale, imputando la caduta alla disattenzione del pedone, e quindi, sostanzialmente ha escluso il nesso causale tra la res e l'evento.
Il nel censurare la predetta motivazione assume che la prova del caso Parte_1 fortuito doveva essere fornita dal e che la sua condotta, non essendo nè CP_1 abnorme nè imprevedibile non poteva essere considerata interruttiva del nesso causale. Ebbene alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata tali rilievi non sono condivisibili. Come evidenziato dal Giudice di Prime Cure, il sinistro si è verificato in pieno giorno, in assenza di eventi meteorici avversi, non allegati nè dedotti, ed il tratto di marciapiede che presentava un avvallamento in corrispondenza di un tombino era chiaramente visibile ed avvistabile per le sue dimensioni. L'appellante, invero, non contesta la dimensioni della “buca”, che il giudice di pace definisce dell'ampiezza di circa un metro (“mancanza di un tratto di marciapiedi per circa un metro di lunghezza”), ma deduce che la stessa non era visibile per la presenza di carte come riferito dal teste. Posto che nell'atto introduttivo della lite non sia fa alcun riferimento alla presenza di carte in loco, ma l'attore afferma semplicemente che la buca non era segnalata nè visibile, si osserva che il teste escusso in primo grado afferma “preciso che il tratto di marciapiede su cui è caduto il sig. era dissestato, non era visibile in quanto vi Parte_1 era per terra qualche carta….” per poi dichiarare “ricorso che il tratto di marciapiedi di via Iervolino era in buone condizioni, la buca o meglio la disconnessione si trovava solo in quel punto dove è caduto il ” (cfr motivazione sentenza impugnata nonché Parte_1 verbale prova testimoniale teste allegato da parte appellante con la Testimone_1 comparsa conclusionale). L'unico teste escusso in primo grado è stato contraddittorio sulla descrizione dello stato dei luoghi;
premesso che non è neanche allegato in atti che direzione di marcia
6 avesse il pedone al momento del sinistro, si rileva che il teste ha prima dichiarato che il marciapiede era dissestato e non visibile in quanto ricoperto da qualche carta, di seguito che lo stesso era in buone condizioni salvo la disconnessione ove si verificava la caduta. Non si ritengono, inoltre, attendibili sul punto le affermazioni del testimone in base alle quali la disconnessione del suolo non risultava visibile per la presenza di materiale, tenuto conto della dimensione dell'area disconnessa, in base a ciò che si evince dal materiale fotografico in atti, sicché appare inverosimile che la stessa fosse non visibile per la presenza di carte: materiale, del resto, la cui presenza non è stata allegata in citazione e non è riscontrabile nelle fotografie allegate alla produzione attorea che ritraggono il luogo del sinistro sicuramente non pulito per la presenza di cicche di sigaretta e foglie, ma non coperto da carte. Ne consegue che, pure in ragione della luce naturale che alle ore 9,00 caratterizza la mattina anche di una giornata invernale, ove l'attore, nel percorrere a piedi il marciapiede ove si trovava avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe evitato la sconnessione della pavimentazione in quanto l'anomalia era agevolmente visibile ed evitabile, data l'ampiezza del sedime, sicchè la res, nella fattispecie, si pone quale occasione e non quale causa dell'evento. In definitiva nel caso in esame il nesso causale tra la res e l'evento risulta interrotto dalla stessa condotta del danneggiato che integra gli estremi del caso fortuito. L'appello va dunque rigettato e la gravata sentenza va confermata.
4. Il ha censurato la sentenza nel punto in cui si legge Controparte_1
“compensa tra le parti le spese di giudizio”, per non aver il Giudice applicato il principio della “soccombenza e per aver violato, pertanto, i principi in materia di regolazione delle spese previsti dagli artt. 91 e 92 ss. c.p.c. e del D.M. 55/2014, spiegando all'uopo appello incidentale. La censura è inammissibile per difetto di specificità. In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019). Nel caso in esame l'appellante in via incidentale ha lamentato la violazione del principio della soccombenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, senza nulla osservare in ordine alla motivazione addotta dal Giudice di Pace per la regolamentazione delle spese di lite. L'appello incidentale va dunque dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse si compensano integralmente tra le parti attesa la reciproca soccombenza. Risultando sia l'appellante principale che l'appellante incidentale soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi,
7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di appello;
• Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002. Torre Annunziata, 23.05.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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Il Tribunale di Torre Annunziata, Prima Sezione Civile, in persona del giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 1649/2019 R.G., riservata in decisione in data 29.12.2024, avente ad oggetto: appello avverso sentenza del Giudice di Pace di Torre Annunziata TRA
, rapp.to e difeso dall'avvocato Antonietta Bifulco, giusta Parte_1 procura in calce ed allegata al presente atto, elettivamente domiciliato presso lo studio della stessa in Poggiomarino (NA) alla via Ugo Foscolo, 6 APPELLANTE E
in persona del Sindaco p.t., rappresentata e difesa Controparte_1 giusta procura a margine dell'atto di costituzione in appello, dall' avvocato Luisa Belcuore, Avvocatura Municipale con sede presso il Comune di Poggiomarino, Piazza De Marinis, 2 APPELLATO CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1 giudizio il , per sentirlo condannare al risarcimento dei danni Controparte_1 subiti a causa del sinistro avvenuto in Poggiomarino (NA) alla Via Giovanni Iervolino, in data 11.12.2011 ore 09.00. Deduceva l'attore che, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte, percorreva a piedi il marciapiedi posto sul lato sinistro della detta strada, allorquando rovinava al suolo a causa di una buca presente sul marciapiede, non visibile e non segnalata, nelle immediate vicinanze della Chiesa “dei Santi Sposi” e che, a seguito della caduta, riportava lesioni personali. Si costituiva in giudizio il il quale eccepiva la carenza di Controparte_1 legittimazione attiva e passiva, la nullità e inammissibilità della domanda;
nel merito chiedeva il rigetto della domanda in quanto infondata. Espletate le prove testimoniali, con sentenza n. 212/2018bis il Giudice di Pace di Torre Annunziata accertata la legittimazione delle parti e rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione proposta da parte convenuta, nel merito rigettava la domanda in quanto non provata l'esistenza dell'insidia e compensava le spese di lite, ponendo le spese di CTU medica a carico dell'attore.
1 Con atto ritualmente notificato ha proposto appello con cui Parte_1 ha chiesto la riforma integrale della sentenza e accertarsi la responsabilità del con conseguente condanna dello stesso al risarcimento di Controparte_1 tutti i danni subiti dall'attore nella misura di euro 3.027,94. A fondamento del gravame ha lamentato l'erroneità e la contraddittorietà della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti della responsabilità del ex. art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle dichiarazioni CP_1 testimoniali. Il ha resistito all'appello eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità ex. art. 342 c.p.c., e nel merito ha chiesto il rigetto del gravame in quanto infondato, avendo il Giudice di prime cure correttamente valutato le prove. Inoltre, ha proposto appello incidentale sul capo della sentenza relativo alle spese in quanto compensate in violazione del principio della soccombenza. All'udienza del 16.12.2024 sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter la causa veniva riservata in decisione, previa concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. Questioni Preliminari.
2. Va rilevata l'ammissibilità dell'appello in quanto ritualmente spiegato nel termine di rito di cui all'art. 327 c.p.c. dal deposito della gravata sentenza avvenuto in data 07- 09-2018 (appello notificato in data 05-03-2019). L'appello è altresì procedibile in quanto iscritto a ruolo in data 13.03.2019. Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della proposta impugnazione dedotta dalla difesa di parte appellata. In proposito, si osserva che l'art. 342 c.p.c., con comma 1 numero 2 è stato ampiamente modificato dall'art. 54 del DL 83/2012, convertito nella legge 7.8.2012 n. 134, in virtù del quale la motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità, “l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”. Tale disposizione trova applicazione per i giudizi di appello introdotti con citazione notificata dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione e, dunque, anche al caso de quo. Tanto evidenziato, la sentenza in oggetto deve ritenersi validamente impugnata, avendo parte istante provveduto ad esporre e ad argomentare le proprie ragioni le quali, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con espressa e motivata censura, mirano ad incrinarne il fondamento logico-giuridico: di qui la ammissibilità ex art. 342, comma 1, c.p.c. del gravame oggi in decisione. Infine, sempre in via preliminare si osserva che nonostante i plurimi rinvii disposti in tal senso non è mai stato acquisito il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio. All'uopo si osserva che, come chiarito dalla Suprema Corte, nel giudizio di appello, la mancata acquisizione del fascicolo d'ufficio di primo grado non determina un vizio del procedimento o la nullità della sentenza, potendo al più integrare il vizio di difetto di motivazione, ove venga specificamente prospettato che da tale fascicolo il giudice
2 d'appello avrebbe potuto o dovuto trarre elementi decisivi per la decisione della causa, non rilevabili "aliunde" ed esplicitati dalla parte interessata, considerato che, in virtù del principio di "non dispersione (o di acquisizione) della prova", l'efficacia probatoria dei documenti prodotti non si esaurisce nel singolo grado di giudizio e prescinde dalle successive scelte difensive della parte (cfr Cassazione civile sez. III, 17/04/2023, n.10202). Nel caso in esame tenuto conto dei motivi di appello e della documentazione in atti è possibile decidere la causa anche in mancanza dell'acquisizione del fascicolo di ufficio del primo grado, come di seguito precisato. Peraltro si evidenzia che parte appellante, senza alcuna contestazione ad opera della controparte, ha provveduto alla ricostruzione del fascicolo di primo grado depositando in allegato alla comparsa conclusionale, la relazione di CTU redatta dal Dott.
ed il verbale di udienza del 27.01.2024 in cui è stato escusso il teste PE
(cfr documentazione allegata alla comparsa conclusionale Testimone_1 depositata in data 03.03.2025). Merito
3. Con il primo motivo, parte appellante lamenta l'erronea motivazione della sentenza in ordine alla valutazione della sussistenza dei presupposti dell'art. 2051 c.c. e l'erronea valutazione delle prove assunte. In particolare, il Giudice di prime cure ha ritenuto la fattispecie inquadrabile in un'ipotesi di violazione del principio del generale neminem laedere di cui all'art. 2043 c.c. ed ha ritenuto insussistenza l'insidia quale fatto costitutivo dell'invocata responsabilità extracontrattuale dell'Ente. Si legge nella gravata sentenza: “Nel caso de quo ritiene questo giudice non sussistente l'elemento oggettivo del pericolo occulto della non visibilità. Le dichiarazioni rese dal teste escusso, dimostrano il fatto che l'attore cadeva al suolo, ma non permettono al giudice di trarre dalle sue dichiarazioni elementi utili per formare il convincimento a favore dello stesso. Infatti, le dichiarazioni, rese dal teste, sono generiche e contraddittorie e pertanto lo stesso va dichiarato inattendibile. Si fa rilevare che il teste riferiva prima che il marciapiede, teatro del sinistro, era dissestato non era visibile in quanto ricoperta da qualche carta, di seguito che il lo stesso era in buone condizioni salvo la buca o disconnessione che si trovava solo ove cadeva l'attore. Orbene dalle foto in atto ritraenti lo stato dei luoghi riconosciute dal teste, emerge che non trattasi di una buca o dissesto ma di una mancanza di un tratto di marciapiede per circa un metro di lunghezza, che pertanto, sebbene coperto da carte, il pericolo era ben visibile dall'attore essendo il marciapiede, come detto divelto per un tratto molto lungo e l'incidente si è verificato alle ore 9:00. Alla luce di quanto detto se il pedone avesse usato la normale diligenza dovuta certamente avrebbe evitato il pericolo”. L'odierno appellante nel censurare la predetta motivazione, evidenzia che essendo la fattispecie dedotta in giudizio riconducibile alla responsabilità oggettiva del custode ai sensi dell'art. 2051 c.c. l'onere probatorio a suo carico doveva ritenersi soddisfatto con la prova della riconducibilità della caduta alla presenza di una buca del manto stradale, essendo onere del appellato fornire la prova del caso fortuito;
che la CP_1 condotta del danneggiato integra il caso fortuito solo se avente i caratteri della
3 imprevedibilità ed eccezionalità; che la condotta colposa del danneggiato non poteva desumersi né dalle dimensioni della buca e né dalla circostanza che essendo giorno la buca fosse immediatamente visibile (in quanto ricoperta da qualche foglio di carta, come dichiara il teste). Per contro il nel contestare la fondatezza del gravame, Controparte_1 osserva che nel caso in esame, il sinistro sarebbe avvenuto in via G. Iervolino, strada con visibilità adeguata stante l'ora in cui sarebbe avvenuto il sinistro (ore 09.00 circa quindi in piena mattinata), e, pertanto, l'eventuale presenza di una buca sarebbe stata ben visibile agli occhi del pedone diligente che se avesse tenuto la giusta attenzione nel percorrere la strada avrebbe sicuramente evitato la stessa. Il motivo di appello in esame nel suo complesso non è meritevole di accoglimento per le ragioni che seguono. La fattispecie, come ritenuto dal , alla luce delle allegazioni in fatto di cui Parte_1 all'atto introduttivo della lite, va ricondotta alla responsabilità del custode di cui all'art. 2051 c.c.; tuttavia il diverso inquadramento normativo non conduce ad esiti diversi da quelli cui è pervenuto il Giudice di Prime Cure. Al fine di pronunciarsi sul motivo di gravame, giova soffermarsi sulla tormentata elaborazione dei principi giuridici che regolano la materia della responsabilità per danni cagionati custodia, ex art. 2051 c.c. Nell'anno 2022 le Sezioni Unite, con la decisione n.20943 del 30/06/2022, dopo aver diacronicamente ripercorso le tappe segnate (talvolta in modo dissonante) dalla giurisprudenza della Suprema Corte, hanno ribadito che "La responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode". All'affermazione di tale principio, di carattere generale, le Sezioni Unite hanno poi fatto seguire l'affermazione, per quanto di interesse in questa sede, di ulteriori, altrettanto generali principi, così sintetizzabili (punti 8.4. e ss. della sentenza 20943/2022): a) l'art. 2051 cod. civ., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché spetta al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità o meno o dalle caratteristiche intrinseche della prima;
b) la deduzione di omissioni, violazioni di obblighi di legge di regole tecniche o di criteri di comune prudenza da parte del custode rileva ai fini della sola fattispecie dell'art. 2043 cod. civ., salvo che la deduzione non sia diretta soltanto a dimostrare lo stato della cosa e la sua capacità di recare danno, a sostenere allegazione e prova del rapporto causale tra quella e l'evento dannoso. Ciò posto, come già evidenziato, sotto il profilo dell'art. 2051 cod. civ., spetta a parte attrice dimostrare il nesso causale tra cosa in custodia e danno;
mentre incombe sulla controparte dare la prova del fortuito, quale fattore idoneo a spezzare il nesso causale
4 tra la res e l'evento, in ipotesi configurabile anche nel comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato. La prova del rapporto eziologico tra la cosa in custodia e l'evento dannoso può essere effettuata anche attraverso la dimostrazione di circostanze dalle quali sia possibile dedurre, in via presuntiva, il nesso di causalità (Cass. 6467/1981). Ai fini della prova liberatoria, sul convenuto grava l'onere di provare l'esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale (Cass. 1075/2002; 5031/1998), intendendosi per caso fortuito anche il fatto naturale (la c.d. forza maggiore), il fatto del terzo ed il fatto dello stesso danneggiato, purché tale fatto costituisca la causa esclusiva del danno (Cass. 993/2009; 24804/2008; 4279/2008; 832/2006). Pertanto, il caso fortuito può essere integrato dalla stessa condotta del danneggiato quando essa si sovrapponga alla cosa al punto da farla recedere a mera “occasione” della vicenda produttiva di danno, assumendo efficacia causale autonoma e sufficiente per la determinazione dell'evento lesivo, così da escludere qualunque rilevanza alla situazione preesistente. Si è anche chiarito in giurisprudenza che la natura della cosa può rilevare sul piano della prova della ricorrenza del caso fortuito: "Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno, estraneo alla cosa, va ovviamente adeguato alla natura della cosa ed alla sua pericolosità, nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più l'incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo (costituente fattore esterno) nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere dunque la responsabilità del custode ai sensi dell'art. 2051 cod. civ." (Cassazione civile sez. III, 09/05/2024, (ud. 15/04/2024, dep. 09/05/2024), n.12663Cass. 1/02/2018, n. 2477; Cass. 19/03/2018, n. 6703). Il comportamento colposo del danneggiato-utente del bene demaniale (nella fattispecie: stradale), rilevante ex art. 1227 I comma c.c., non concreta un'eccezione in senso proprio, ma una semplice difesa, che deve essere esaminata anche d'ufficio dal giudice, attraverso le opportune indagini sull'eventuale sussistenza dell'incidenza causale dell'accertata negligenza nella produzione dell'evento dannoso, indipendentemente dalle argomentazioni e richieste della parte, sempre che risultino prospettati gli elementi di fatto su cui si fonda il comportamento colposo del danneggiato (come costantemente ritenuto da questo giudice in conformità a Cass. civ., sez. III, 2.4.2001, n. 4799; Cass. civ. sez. III, 9.10.2000, n. 13403). Così come ribadito di recente dalla Suprema Corte “In tema di responsabilità per cosa in custodia, l'incidenza causale (concorrente o esclusiva) del comportamento del danneggiato presuppone che lo stesso abbia natura colposa, non richiedendosi, invece, che sia anche abnorme, eccezionale, imprevedibile e inevitabile. (cfr. Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 14228 del 23/05/2023Sez, nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riferimento alla caduta di un pedone in corrispondenza di lievi sconnessioni del marciapiede, aveva ascritto interamente allo stesso la causazione
5 dell'evento, sul presupposto che le suddette anomalie fossero agevolmente visibili ed evitabili, data l'ampiezza del sedime;
in termini anche Cass., Sentenza n. 2376 del 24/01/2024). In definitiva nella responsabilità oggettiva ex art. 2051 c.c. - in cui il nesso causale non si identifica nel rapporto eziologico tra l'evento e la condotta di un agente, bensì, tramite una concatenazione di fatti di altra natura, tra res in custodia ed evento - il tema della colpa del danneggiato, intesa non nel senso di criterio di imputazione del fatto (perché il soggetto che danneggia sé stesso non compie un atto illecito di cui all'art. 2043 cod. civ.), bensì come requisito legale della rilevanza causale del fatto del danneggiato, non è estraneo alla verifica della causalità che il giudice è chiamato a svolgere, potendo la sua condotta avere quale effetto l'esclusione della responsabilità del custode ove costituisca l'unica ed esclusiva causa dell'evento di danno, relegando al rango di mera occasione la relazione con la "res" (cfr Cassazione civile sez. III, 31/03/2025, n.8449). Tanto premesso in diritto, si rileva che sebbene il giudice di pace abbia erroneamente ricondotto la fattispecie alla responsabilità ex art. 2043 c.c., ha poi escluso la responsabilità dell'Ente alla luce della visibilità del dissesto stradale, imputando la caduta alla disattenzione del pedone, e quindi, sostanzialmente ha escluso il nesso causale tra la res e l'evento.
Il nel censurare la predetta motivazione assume che la prova del caso Parte_1 fortuito doveva essere fornita dal e che la sua condotta, non essendo nè CP_1 abnorme nè imprevedibile non poteva essere considerata interruttiva del nesso causale. Ebbene alla luce della giurisprudenza innanzi richiamata tali rilievi non sono condivisibili. Come evidenziato dal Giudice di Prime Cure, il sinistro si è verificato in pieno giorno, in assenza di eventi meteorici avversi, non allegati nè dedotti, ed il tratto di marciapiede che presentava un avvallamento in corrispondenza di un tombino era chiaramente visibile ed avvistabile per le sue dimensioni. L'appellante, invero, non contesta la dimensioni della “buca”, che il giudice di pace definisce dell'ampiezza di circa un metro (“mancanza di un tratto di marciapiedi per circa un metro di lunghezza”), ma deduce che la stessa non era visibile per la presenza di carte come riferito dal teste. Posto che nell'atto introduttivo della lite non sia fa alcun riferimento alla presenza di carte in loco, ma l'attore afferma semplicemente che la buca non era segnalata nè visibile, si osserva che il teste escusso in primo grado afferma “preciso che il tratto di marciapiede su cui è caduto il sig. era dissestato, non era visibile in quanto vi Parte_1 era per terra qualche carta….” per poi dichiarare “ricorso che il tratto di marciapiedi di via Iervolino era in buone condizioni, la buca o meglio la disconnessione si trovava solo in quel punto dove è caduto il ” (cfr motivazione sentenza impugnata nonché Parte_1 verbale prova testimoniale teste allegato da parte appellante con la Testimone_1 comparsa conclusionale). L'unico teste escusso in primo grado è stato contraddittorio sulla descrizione dello stato dei luoghi;
premesso che non è neanche allegato in atti che direzione di marcia
6 avesse il pedone al momento del sinistro, si rileva che il teste ha prima dichiarato che il marciapiede era dissestato e non visibile in quanto ricoperto da qualche carta, di seguito che lo stesso era in buone condizioni salvo la disconnessione ove si verificava la caduta. Non si ritengono, inoltre, attendibili sul punto le affermazioni del testimone in base alle quali la disconnessione del suolo non risultava visibile per la presenza di materiale, tenuto conto della dimensione dell'area disconnessa, in base a ciò che si evince dal materiale fotografico in atti, sicché appare inverosimile che la stessa fosse non visibile per la presenza di carte: materiale, del resto, la cui presenza non è stata allegata in citazione e non è riscontrabile nelle fotografie allegate alla produzione attorea che ritraggono il luogo del sinistro sicuramente non pulito per la presenza di cicche di sigaretta e foglie, ma non coperto da carte. Ne consegue che, pure in ragione della luce naturale che alle ore 9,00 caratterizza la mattina anche di una giornata invernale, ove l'attore, nel percorrere a piedi il marciapiede ove si trovava avesse prestato la dovuta attenzione, avrebbe evitato la sconnessione della pavimentazione in quanto l'anomalia era agevolmente visibile ed evitabile, data l'ampiezza del sedime, sicchè la res, nella fattispecie, si pone quale occasione e non quale causa dell'evento. In definitiva nel caso in esame il nesso causale tra la res e l'evento risulta interrotto dalla stessa condotta del danneggiato che integra gli estremi del caso fortuito. L'appello va dunque rigettato e la gravata sentenza va confermata.
4. Il ha censurato la sentenza nel punto in cui si legge Controparte_1
“compensa tra le parti le spese di giudizio”, per non aver il Giudice applicato il principio della “soccombenza e per aver violato, pertanto, i principi in materia di regolazione delle spese previsti dagli artt. 91 e 92 ss. c.p.c. e del D.M. 55/2014, spiegando all'uopo appello incidentale. La censura è inammissibile per difetto di specificità. In materia di appello, affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, è necessario che l'atto di gravame esponga compiute argomentazioni che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, mirino ad incrinarne il fondamento logico-giuridico; tanto presuppone che sia trascritta o riportata con precisione la pertinente parte motiva della sentenza di primo grado, il cui contenuto costituisce l'imprescindibile termine di riferimento per la verifica in concreto del paradigma delineato dagli artt. 342 e 343 e, in particolare, per apprezzare la specificità delle censure articolate (Cass. n. 3194/2019). Nel caso in esame l'appellante in via incidentale ha lamentato la violazione del principio della soccombenza in ordine alla regolamentazione delle spese di lite, senza nulla osservare in ordine alla motivazione addotta dal Giudice di Pace per la regolamentazione delle spese di lite. L'appello incidentale va dunque dichiarato inammissibile.
4. Quanto alle spese di lite del presente grado, le stesse si compensano integralmente tra le parti attesa la reciproca soccombenza. Risultando sia l'appellante principale che l'appellante incidentale soccombenti, deve dichiararsi la sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte di questi,
7 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione da questi proposta. Invero, in tema di contributo unificato per i giudizi di impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1 quater, inserito dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, il giudice dell'impugnazione è vincolato, pronunziando il provvedimento che la definisce, a dare atto - senza ulteriori valutazioni decisionali – della sussistenza dei presupposti (rigetto integrale o inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione, anche incidentale) per il versamento, a carico della parte che ha proposto l'impugnazione, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, principale o incidentale, da lui proposta, a norma del medesimo art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
Il giudice monocratico, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
• Rigetta l'appello principale;
• dichiara inammissibile l'appello incidentale;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado di appello;
• Si dà atto nella fattispecie della sussistenza dell'obbligo di cui al richiamato comma I quater dell'art. 13 DPR 11/2002. Torre Annunziata, 23.05.2025
Il giudice monocratico dott.ssa Maria Rosaria Barbato
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