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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/11/2025, n. 2640 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2640 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
N. 2597/2024 N. Cron.
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2597
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
case (NA) e (C.F. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Torre del Greco (NA), entrambi residenti in [...] in via Capitano Giuseppe
Rea n. 12, rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Venditto (C.F. C.F._3
) - PEC ed elettivamente domiciliati presso
[...] Email_1
il suo studio in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 182,
-attori-
1 E
(C.F. e p. iva ), in persona del le- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
(C.F. ) – PEC ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso in Controparte_1 Controparte_2
Napoli in Piazza Matteotti n. 2,
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
30.05.2024, convenivano in giudizio in persona del l.r.p.t., as- Controparte_1
sumendo che: “in data 26.02.2007 avevano sottoscritto con Controparte_1
Agenzia di Torre Annunziata, un buono fruttifero postale di € 5.000,00 avente numero 00001106819210430 della serie “18R”; - alla fine del mese di aprile 2023
si recavano presso l'agenzia di Torre Annunziata per procedere al CP_1
riscatto delle dette somme, tuttavia in tale circostanza veniva negata tale attività
adducendo che i BPF erano prescritti;
in data 13.12.2023 veniva avviata la proce-
dura obbligatoria di mediazione conclusasi in data 13.02.2024 con esito negativo”.
In particolare, eccepivano: “la violazione degli obblighi informativi. Il buono frut-
tifero postale risultava compilato solo in parte e senza l'indicazione di alcuni dei caratteri essenziali per poter dare agli istanti le notizie essenziali circa le scadenze ed i relativi importi;
non riportava la scritta “a termine”; era stato redatto senza l'indicazione della data di scadenza e della data di prescrizione, elementi essenziali che, appunto, contraddistinguevano i buoni ordinari da quelli delle serie speciali a
2 Part termine. Sulla base di tale carenza, non essendo stata indicata sui alcuna data di scadenza, gli istanti avevano legittimamente considerato il buono in questione come di tipo ordinario (con una durata ventennale, se non addirittura trentennale) –
ovvero un buono con una data di scadenza più lunga – ma, certamente, non un buono di serie speciale con scadenza prestabilita a 18 mesi.
Parte Conseguenza della mancanza di tale necessario elemento era che al detto dun-
que, dovevano necessariamente essere applicate le condizioni ed i saggi di interessi
Part dei ordinari che venivano all'epoca sottoscritti.
La mancanza della data di scadenza, della data di prescrizione, dei tassi di interesse,
aveva chiaramente ingenerato nei titolari, al momento del rilascio e poi nel corso
Part degli anni, un evidente errore circa la durata del nonché sulla data in cui lo stesso avrebbe potuto essere rimborsato.
Pertanto, sulla base di tale interpretazione, considerando il BPF oggetto del presente giudizio come un buono di tipo ordinario emesso all'epoca e calcolandone il con-
trovalore sulla base dei rendimenti ad esso riconosciuti e sopra richiamati,
[...]
doveva rimborsare agli istanti (a titolo esclusivo di controvalore, ov- Controparte_1
vero in parte controvalore ed in parte risarcimento del danno) la complessiva somma di € 15.000,00 circa, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazioni, ovvero la diversa somma di giustizia che si riterrà di riconoscere e liquidare anche a mezzo di CTU tecnico contabile;
- inoltre, nel concludere il contratto Controparte_1
con i risparmiatori, aveva omesso, anche, di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi;
- di indicare la sospensione dei termini per l'emer-
genza covid”.
3 Concludevano chiedendo: “in via principale di accertare e dichiarare l'errata, ine-
satta e/o insufficiente compilazione, da parte di ovvero del suo Controparte_1
Part addetto, del di € 5.000,00 emessi dall'agenzia di Torre Annunziata, avente numero 00001106819210430 tale da aver ingenerato negli istanti il legittimo affi-
damento circa una diversa durata e rendimento dello stesso e conseguentemente dichiarare applicabile allo stesso i termini, condizioni, scadenze e rendimenti dei
BPF ordinari vigenti all'epoca di emissione di quello in questione;
condannare
[...]
al rimborso del controvalore dei BPF calcolato considerandolo un Parte_4
buono di tipo ordinario e con i rendimenti ad esso riconosciuti pari ad € 15.000,00
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, di giustizia che si riterrà di rico-
noscere e liquidare;
il tutto nei limiti di competenza per valore della Magistratura
adita, ex art. 7 c.p.c. e con espressa rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione”.
In data 03.07.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande, affermando che i buoni fruttiferi postali indicati in atti, appartenenti alla tipologia 18 mesi Serie “18R” avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e che, pertanto, il loro diritto al rimborso si era prescritto in ossequio a quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000.
La resistente specificava che il titolo, emesso in data 26.02.2007 era scaduto in data
26.08.2008 e la prescrizione si era compiuta a far data dal 27.08.2018 con l'inutile decorso di 10 anni dalla scadenza naturale, stante il fatto che la durata dei buoni postali non era indicata sui moduli cartacei dei buoni postali ma nei Decreti Mini-
steriali riportati.
Precisava, inoltre:
4 - l'avvenuta consegna ai sottoscrittori, al momento dell'acquisto dei buoni, del fo-
glio informativo recante le condizioni contrattuali dei titoli stessi, delle informa-
zioni sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione, informazioni affisse anche in tutti gli Uffici Postali nei locali aperti al pubblico, nonché sul sito web dedicato al
Risparmio Postale e su una pluralità di link;
- sul diritto al risarcimento del danno, fondato sul dedotto inadempimento degli obblighi informativi, l'infondatezza nel merito, in ordine alla richiamata pronuncia dell'autorità garante, da parte istante, nel proprio atto introduttivo, in quanto asso-
lutamente inconferente al caso di specie. Infatti, l'AGCM non era organo compe-
tente ed eventuali sanzioni dallo stesso applicate non avevano valore di precedente di natura giurisprudenziale o nomofilattico.
Concludeva chiedendo: “- accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione attivata con il presente giudizio dagli attori;
- nel merito accertare l'intervenuta prescrizione e l'assenza di cause di sospensione ai sensi dell'art. 2935 c.c. e 2941, 8 co c.c. con conseguente rigetto della domanda di rimborso - nel merito della richiesta di risar-
cimento, rigettare la domanda in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1227 c.c.
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società
convenuta”.
Il giudizio, essendo maturo per la decisione, veniva rimesso per la decisione ex art. 189 c.p.c. per l'udienza del 27.10.2025.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del T.M.O., in data 13.02.2024, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
5 Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore, ad ottenere il pagamento dei buoni, sollevata dalla convenuta, si ritiene che la stessa sia fondata.
Prima di vagliare la documentazione in atti, appare tuttavia opportuno ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le re-
lative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156,
come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emis-
sione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente da , oggi da Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al ter- CP_1
mine dei periodi di scadenza ed alle condizioni prefissate, può conseguire il rim-
borso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato del rela-
tivo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un con-
tratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legitti-
mazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conse-
guente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi
– dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre
2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono, in favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M.
dispone che esponga nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnarsi ai
6 sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi po-
stali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e con-
dizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può
conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili ed il relativo rendi-
mento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo,
avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo processuale, si evince che il buono oggetto del giudizio attiene alla serie “R18”, per cui il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sotto-
scritto. Nella fattispecie il buono è stato collocato in data 26.02.2007, è scaduto in data 26.08.2008 e la prescrizione si è compiuta a far data dal 27.08.2018.
Ciò posto, rileva il Tribunale che gli attori, in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non hanno dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli informativi, in sede di sottoscrizione dei prodotti.
Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non in-
ciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che
7 ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del tito-
lare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass.,
22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo, non potrebbe escludersi una condotta colposa degli attori che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbero potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite con-
sultazione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, gli attori avrebbero avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti sarebbero scaduti, come evinci-
bile dalla denominazione a termine stampata sul titolo e, conseguentemente, indi-
viduare il termine dal quale sarebbe decorsa la prescrizione decennale.
Senza considerare poi, che appare improbabile ipotizzare che gli attori abbiano sot-
toscritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle loro caratteristiche, trattan-
dosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore, minimamente diligente,
avrebbe avuto cura di acquisire.
Pertanto, il buono di causa che è stato collocato in data 26.02.2007, è scaduto in data 26.08.2008 e la prescrizione si è compiuta a far data dal 27.08.2018.
Consegue il rigetto della domanda.
8 La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
9
N. Sent. Civ. Anno 2025 N. Rep.
IL TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata,
dr. Gianluigi Ciampa ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
(redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla
L. 18.06.2009 n. 69, nonché dal D.L. 69/2013);
nella causa civile iscritta al n. 2597
del ruolo degli affari contenziosi civili dell'anno 2024
avente ad oggetto: buoni fruttiferi postali
TRA
(C.F. ), nato il [...] a [...]- Parte_1 C.F._1
case (NA) e (C.F. ), nata il [...] a Parte_2 C.F._2
Torre del Greco (NA), entrambi residenti in [...] in via Capitano Giuseppe
Rea n. 12, rapp.ti e difesi dall'avv. Massimo Venditto (C.F. C.F._3
) - PEC ed elettivamente domiciliati presso
[...] Email_1
il suo studio in Torre Annunziata (NA) al Corso Umberto I n. 182,
-attori-
1 E
(C.F. e p. iva ), in persona del le- Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2
gale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Bottacchi
(C.F. ) – PEC ed C.F._4 Email_2
elettivamente domiciliata presso in Controparte_1 Controparte_2
Napoli in Piazza Matteotti n. 2,
-convenuta-
CONCLUSIONI
Come da atti del giudizio, cui si fa espresso rinvio
FATTO E MOTIVI DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e , con atto di citazione notificato in data Parte_1 Parte_2
30.05.2024, convenivano in giudizio in persona del l.r.p.t., as- Controparte_1
sumendo che: “in data 26.02.2007 avevano sottoscritto con Controparte_1
Agenzia di Torre Annunziata, un buono fruttifero postale di € 5.000,00 avente numero 00001106819210430 della serie “18R”; - alla fine del mese di aprile 2023
si recavano presso l'agenzia di Torre Annunziata per procedere al CP_1
riscatto delle dette somme, tuttavia in tale circostanza veniva negata tale attività
adducendo che i BPF erano prescritti;
in data 13.12.2023 veniva avviata la proce-
dura obbligatoria di mediazione conclusasi in data 13.02.2024 con esito negativo”.
In particolare, eccepivano: “la violazione degli obblighi informativi. Il buono frut-
tifero postale risultava compilato solo in parte e senza l'indicazione di alcuni dei caratteri essenziali per poter dare agli istanti le notizie essenziali circa le scadenze ed i relativi importi;
non riportava la scritta “a termine”; era stato redatto senza l'indicazione della data di scadenza e della data di prescrizione, elementi essenziali che, appunto, contraddistinguevano i buoni ordinari da quelli delle serie speciali a
2 Part termine. Sulla base di tale carenza, non essendo stata indicata sui alcuna data di scadenza, gli istanti avevano legittimamente considerato il buono in questione come di tipo ordinario (con una durata ventennale, se non addirittura trentennale) –
ovvero un buono con una data di scadenza più lunga – ma, certamente, non un buono di serie speciale con scadenza prestabilita a 18 mesi.
Parte Conseguenza della mancanza di tale necessario elemento era che al detto dun-
que, dovevano necessariamente essere applicate le condizioni ed i saggi di interessi
Part dei ordinari che venivano all'epoca sottoscritti.
La mancanza della data di scadenza, della data di prescrizione, dei tassi di interesse,
aveva chiaramente ingenerato nei titolari, al momento del rilascio e poi nel corso
Part degli anni, un evidente errore circa la durata del nonché sulla data in cui lo stesso avrebbe potuto essere rimborsato.
Pertanto, sulla base di tale interpretazione, considerando il BPF oggetto del presente giudizio come un buono di tipo ordinario emesso all'epoca e calcolandone il con-
trovalore sulla base dei rendimenti ad esso riconosciuti e sopra richiamati,
[...]
doveva rimborsare agli istanti (a titolo esclusivo di controvalore, ov- Controparte_1
vero in parte controvalore ed in parte risarcimento del danno) la complessiva somma di € 15.000,00 circa, il tutto oltre interessi moratori e rivalutazioni, ovvero la diversa somma di giustizia che si riterrà di riconoscere e liquidare anche a mezzo di CTU tecnico contabile;
- inoltre, nel concludere il contratto Controparte_1
con i risparmiatori, aveva omesso, anche, di consegnare ai sottoscrittori un apposito foglio informativo contenente la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni postali fruttiferi emessi;
- di indicare la sospensione dei termini per l'emer-
genza covid”.
3 Concludevano chiedendo: “in via principale di accertare e dichiarare l'errata, ine-
satta e/o insufficiente compilazione, da parte di ovvero del suo Controparte_1
Part addetto, del di € 5.000,00 emessi dall'agenzia di Torre Annunziata, avente numero 00001106819210430 tale da aver ingenerato negli istanti il legittimo affi-
damento circa una diversa durata e rendimento dello stesso e conseguentemente dichiarare applicabile allo stesso i termini, condizioni, scadenze e rendimenti dei
BPF ordinari vigenti all'epoca di emissione di quello in questione;
condannare
[...]
al rimborso del controvalore dei BPF calcolato considerandolo un Parte_4
buono di tipo ordinario e con i rendimenti ad esso riconosciuti pari ad € 15.000,00
ovvero nella diversa misura, maggiore o minore, di giustizia che si riterrà di rico-
noscere e liquidare;
il tutto nei limiti di competenza per valore della Magistratura
adita, ex art. 7 c.p.c. e con espressa rinuncia all'eventuale esubero. Con vittoria di spese ed onorari di causa con attribuzione”.
In data 03.07.2024 si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1
delle domande, affermando che i buoni fruttiferi postali indicati in atti, appartenenti alla tipologia 18 mesi Serie “18R” avevano una durata massima di 18 mesi dalla data di sottoscrizione e che, pertanto, il loro diritto al rimborso si era prescritto in ossequio a quanto disposto dal Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 19 dicembre 2000.
La resistente specificava che il titolo, emesso in data 26.02.2007 era scaduto in data
26.08.2008 e la prescrizione si era compiuta a far data dal 27.08.2018 con l'inutile decorso di 10 anni dalla scadenza naturale, stante il fatto che la durata dei buoni postali non era indicata sui moduli cartacei dei buoni postali ma nei Decreti Mini-
steriali riportati.
Precisava, inoltre:
4 - l'avvenuta consegna ai sottoscrittori, al momento dell'acquisto dei buoni, del fo-
glio informativo recante le condizioni contrattuali dei titoli stessi, delle informa-
zioni sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali, nonché sui rischi tipici dell'operazione, informazioni affisse anche in tutti gli Uffici Postali nei locali aperti al pubblico, nonché sul sito web dedicato al
Risparmio Postale e su una pluralità di link;
- sul diritto al risarcimento del danno, fondato sul dedotto inadempimento degli obblighi informativi, l'infondatezza nel merito, in ordine alla richiamata pronuncia dell'autorità garante, da parte istante, nel proprio atto introduttivo, in quanto asso-
lutamente inconferente al caso di specie. Infatti, l'AGCM non era organo compe-
tente ed eventuali sanzioni dallo stesso applicate non avevano valore di precedente di natura giurisprudenziale o nomofilattico.
Concludeva chiedendo: “- accertare e dichiarare la prescrizione dell'azione attivata con il presente giudizio dagli attori;
- nel merito accertare l'intervenuta prescrizione e l'assenza di cause di sospensione ai sensi dell'art. 2935 c.c. e 2941, 8 co c.c. con conseguente rigetto della domanda di rimborso - nel merito della richiesta di risar-
cimento, rigettare la domanda in applicazione di quanto stabilito dall'art. 1227 c.c.
- condannare la parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore della società
convenuta”.
Il giudizio, essendo maturo per la decisione, veniva rimesso per la decisione ex art. 189 c.p.c. per l'udienza del 27.10.2025.
In primis, si rileva l'avvenuto esperimento del T.M.O., in data 13.02.2024, con esito negativo. Consegue la procedibilità della domanda.
5 Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione del diritto del sottoscrittore, ad ottenere il pagamento dei buoni, sollevata dalla convenuta, si ritiene che la stessa sia fondata.
Prima di vagliare la documentazione in atti, appare tuttavia opportuno ripercorrere la normativa regolante la disciplina di emissione dei buoni fruttiferi postali e le re-
lative condizioni di rimborso alla scadenza.
I buoni fruttiferi postali sono definiti, dall'art. 171 D. P. R. 29 marzo 1973, n. 156,
come “buoni di risparmio nominativi, rimborsabili a vista presso gli uffici di emis-
sione”, nei limiti e con le modalità indicate dal “regolamento”.
Si tratta di una tipologia di prodotto di investimento (un tempo emesso direttamente da , oggi da Cassa Depositi e Prestiti) in favore del risparmiatore che, al ter- CP_1
mine dei periodi di scadenza ed alle condizioni prefissate, può conseguire il rim-
borso dell'importo investito con la sottoscrizione del buono, maggiorato del rela-
tivo tasso di interesse: trattandosi di un deposito fruttifero (e, dunque, di un con-
tratto reale a prestazione unilaterale) l'orientamento tralatizio prevalente in dottrina e giurisprudenza ha inquadrato i buoni fruttiferi nel genus dei documenti di legitti-
mazione (altrimenti noti come “titoli impropri”) di cui all'art. 2002 c.c., con conse-
guente inapplicabilità agli stessi delle norme dettate per i titoli di credito e – quindi
– dei principi di autonomia e letteralità previsti per questi ultimi.
Per quanto concerne la presente controversia, l'art. 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre
2000 prevede, testualmente, che “i diritti dei titolari dei buoni fruttiferi postali si prescrivono, in favore dell'emittente, trascorsi dieci anni dalla data di scadenza del titolo per quanto riguarda il capitale e gli interessi”, mentre l'art. 6 del citato D. M.
dispone che esponga nei propri locali aperti al pubblico un Controparte_1
avviso sulle condizioni praticate, rinviando a fogli informativi, da consegnarsi ai
6 sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi po-
stali”, con ciò intendendosi evidentemente, per “caratteristiche”, le modalità e con-
dizioni di rimborso, ivi incluso il momento a partire dal quale il sottoscrittore può
conseguire il rimborso del capitale maggiorato dei frutti civili ed il relativo rendi-
mento annuale. Da ultimo, l'art. 23 del D. P. R. 30 dicembre 2003, n. 398 statuisce che “per i termini di prescrizione dei titoli di Stato si rinvia alle norme del codice civile”.
Conseguentemente, in applicazione del combinato disposto degli artt. 2935 e 2946
del c.c. e 8 del D. M. Tesoro 19 dicembre 2000, il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo,
avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sottoscritto.
Ciò posto, nel caso di specie, dai documenti veicolati nel fascicolo processuale, si evince che il buono oggetto del giudizio attiene alla serie “R18”, per cui il termine decennale di prescrizione del diritto al rimborso dei buoni fruttiferi decorre dalla data di scadenza del titolo, avuto riguardo alle specificità del singolo titolo sotto-
scritto. Nella fattispecie il buono è stato collocato in data 26.02.2007, è scaduto in data 26.08.2008 e la prescrizione si è compiuta a far data dal 27.08.2018.
Ciò posto, rileva il Tribunale che gli attori, in armonia col principio di cui all'art. 2697 c.c., non hanno dato prova alcuna in ordine alla mancata consegna dei fogli informativi, in sede di sottoscrizione dei prodotti.
Ad ogni modo, anche laddove si assumesse per certa tale circostanza, essa non in-
ciderebbe sulla prescrizione del diritto.
Ed invero, la condivisibile giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che l'impossibilità di far valere il diritto, quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che
7 ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, in relazione ai quali il successivo art. 2941 c.c. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione della prescrizione, tra le quali, salva l'ipotesi di occultamento doloso del debito, non rientra l'ignoranza da parte del tito-
lare del fatto generatore del suo diritto, né il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (cfr. Cass.,
22072/2018).
Nel caso di specie, pertanto, anche laddove si desse per assodata l'omessa consegna del foglio informativo, non potrebbe escludersi una condotta colposa degli attori che, usando l'ordinaria diligenza, indipendentemente dalla consegna del predetto documento, avrebbero potuto informarsi sul termine di scadenza dei buoni, sia al momento della sottoscrizione del prodotto oppure, successivamente, tramite con-
sultazione del D.M. 19 dicembre 2000, regolarmente pubblicato in Gazzetta Uffi-
ciale e quindi accessibile alla generalità degli interessati.
Qualora detto decreto ministeriale fosse stato esaminato, gli attori avrebbero avuto modo di verificare che i buoni fruttiferi sottoscritti sarebbero scaduti, come evinci-
bile dalla denominazione a termine stampata sul titolo e, conseguentemente, indi-
viduare il termine dal quale sarebbe decorsa la prescrizione decennale.
Senza considerare poi, che appare improbabile ipotizzare che gli attori abbiano sot-
toscritto detti buoni fruttiferi senza avere contezza delle loro caratteristiche, trattan-
dosi di elementi informativi che qualsiasi risparmiatore, minimamente diligente,
avrebbe avuto cura di acquisire.
Pertanto, il buono di causa che è stato collocato in data 26.02.2007, è scaduto in data 26.08.2008 e la prescrizione si è compiuta a far data dal 27.08.2018.
Consegue il rigetto della domanda.
8 La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione di-
sattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da e;
Parte_1 Parte_2
2) condanna gli attori al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Torre Annunziata il 25.11.2025
Il G.O.P.
dr. Gianluigi Ciampa
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