Ordinanza cautelare 13 novembre 2015
Decreto decisorio 6 agosto 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, ordinanza cautelare 13/11/2015, n. 5100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5100 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05100/2015 REG.PROV.CAU.
N. 08672/2015 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 8672 del 2015, proposto da:
Comune di San Giovanni Incarico, rappresentato e difeso dall'avv. Dario Romano De Santis, con domicilio eletto presso OR DI in Roma, Via della Giuliana, 27 -int. 21;
contro
Ericsson Telecomunicazioni S.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Luca, con domicilio eletto presso Massimiliano De Luca in Roma, Via Salaria, 400;
nei confronti di
Regione Lazio;
per la riforma
della sentenza del T.A.R. LAZIO - SEZ. STACCATA DI LATINA, SEZIONE I, n. 00185/2015, resa tra le parti, concernente sospensione lavori di realizzazione di una stazione radio base per telefonia mobile;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ericsson Telecomunicazioni S.p.a.;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 il Cons. Pierfrancesco Ungari e uditi per le parti gli avvocati De Santis e De Luca;
Considerato che l’appello, quanto al pregiudizio che giustificherebbe la misura cautelare, si limita a postulare che “l’impianto de quo costituisce un grave pericolo di danno per rilevanti interessi pubblici, a cominciare dall’ambiente e dal territorio”, mentre non risulta in alcun modo prospettato il superamento dei limiti di esposizione a campi elettromagnetici previsti dalla normativa (né il raggiungimento di soglie tali da suscitare preoccupazione), né l’irreversibilità delle trasformazioni del territorio derivanti dalla realizzazione del manufatto e dall’installazione della stazione radio base;
Ritenuto, pertanto, che all’eventuale accoglimento dell’appello nel merito, potrà conseguire l’effettivo ripristino della situazione dei luoghi preesistente e che occorre quindi dare prevalenza all’interesse dell’appellata al completamento ed all’utilizzazione dell’impianto;
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), respinge l'istanza cautelare (Ricorso numero: 8672/2015).
Spese compensate.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 novembre 2015 con l'intervento dei magistrati:
Pier Giorgio Lignani, Presidente
Dante D'Alessio, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Alessandro Palanza, Consigliere
Pierfrancesco Ungari, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 13/11/2015
IL SEGRETARIO