TRIB
Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 4483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 4483 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11340/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11340/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTA CARONE (C.F. ) per procura in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_2
e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_1
Parte attrice contro
(C.F. in persona dell'Amministratore pro-tempore con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avvocato FRANCESCO FERIALDI (C.F. ) per CodiceFiscale_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 29 maggio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come segue ed indicate nella nota del 22 maggio 2025 : “Previa revoca dell'ordinanza datata 08.05.2023 si ribadisce la richiesta affinché il Tribunale di Venezia voglia autorizzare ad Parte_1 integrare il contraddittorio come chiesto all'udienza del 27.04.2023 nonché nei propri atti da intendersi ivi richiamati NEL MERITO In via principale 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità della delibera condominiale del 28.04.2022 “in parte qua” per le approvazioni del rendiconto 31.12.2021 ed il previsionale al 31.12.2022 e per l'effetto revisionare il rendiconto 2021 ed il previsionale 2022 per gli illegittimi addebiti di totali € 1.631,19 di oneri non dovuti (€ 1.237,65 per spese legali di soccombenza versate dal dissociato, oltre ad € 393,54 oneri di mediazione) e/o per quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, posti a carico dell'escluso e già dissociato dalla lite e/o Parte_1 condannarsi il , in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Controparte_1 la somma di € 1.631,19 quali oneri non dovuti (€ 1.237,65 per spese legali di Parte_1 soccombenza versate dal dissociato, oltre € 393,54 oneri di mediazione) e/o la diversa somma pagina 1 di 14 che dovesse essere ritenuta di giustizia, in ogni caso tutto oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2) Dichiararsi del Contendere per i lavori alla terrazza del Parte_2 sig. ed alla parete est del per sostituzione della delibera del CP_2 Controparte_1
28.04.2022 con la delibera di data 20.02.2024 e la soccombenza virtuale del Controparte_1 che cambiò l'oggetto del contendere in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare il sovra edificato per supero della capacità edificatoria del suo fondo di Controparte_1 proprietà e per lo standard a parcheggio insufficiente alla volumetria della costruzione, nonché per gli illegittimi distacchi della costruzione dai suoi nuovi confini di proprietà est, quindi per l'altezza del illegittima nel suo lato est per i suoi nuovi confini est Controparte_1 passati in giudicato fra condòmini con la sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di CP_1
Venezia; 4) Dichiararsi del Contendere per la parte della delibera del Parte_2
28.04.2022 laddove viene deliberata la presentazione della istanza CILA per risanamenti parete est la quale è stata sostituita da successiva delibera del 20.02.2024 con la comminazione della soccombenza virtuale a carico del che cambiò l'oggetto Controparte_1 del contendere in corso di causa;
5) Accertato e dichiarato che l'Amministratore p.t.
[...] ha dichiarato di non avere la relazione di calcolo delle tabelle millesimali CP_3 approvate il 23.02.1985, disporre la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano, al 21.10.1983, i titoli edilizi del
e di proprietà del dott. trascritti. Nel caso di mancata accettazione Controparte_1 Pt_1
e/o pronuncia sulla cessazione della materia del contendere (vedi punti 2 e 4), come indicata, si devono ritenere mantenute le conclusioni attoree nn. 2 e 4 di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 da intendersi ivi riportate. In via subordinata 6) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di causa n. 3, condannare il e/o i Controparte_1 condòmini ad accatastare lo scoperto condominiale est come riservato alle sole unità CP_1 residenziali del come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 2779/2016 Controparte_1 passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c.. Sulle domande riconvenzionali del convenuto e quale conseguenza delle stesse e/o contromanda, senza che ciò Controparte_1 possa essere considerata accettazione del contraddittorio e/o sanatoria delle sollevate eccezioni di procedibilità quale l'omessa Mediazione Obbligatoria fra l'attore ed il Convenuto per entrambi i “Terzi” condomini complessi “Residenza ES” e “Particella n. 712”: 7) Rigettarsi ogni domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto Controparte_1 improcedibile, e/o nulla per violazione dei requisiti di cui all'art. 1117-ter c.c. e/o decaduta, e/o inammissibile, e/o infondata in fatto ed in diritto, compresa, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 III° comma c.p.c. poiché anch'essa infondata in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi in cui le domande riconvenzionali siano dichiarate ammissibili e/o accolte, la difesa del dott. chiede: 8) Ammettersi e/o autorizzarsi la chiamata in causa Parte_1 di (condomini Eden e confinanti allo stesso), Controparte_4 Parte_3 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 Per_2
(quali “limitrofi” confinanti con le sole proprietà , nonché e
[...] Pt_1 CP_9
(quali condomini litisconsorti Eden), e e di CP_10 Controparte_11 CP_12 per la determinazione dei confini nord-sud fra la p.lla n. 768 del foglio n. 180 del Comune di
con la p.lla n. 712 medesimo foglio e Comune, per l'accertamento giudiziale dei due CP_11 condomini complessi “Residenza ES” e “P.lla n. 712”, nonché dell'introdotto, dal pagina 2 di 14 convenuto, “complesso immobiliare” (doc. 4 convenuto). 9) Accertarsi e dichiararsi la mancata interclusione fognaria e d'accesso dalla pubblica via S. Elena in Chirignago del
, nonché la dolosa manomissione da parte del medesimo Controparte_1 Controparte_1 della linea fognaria est nel suo distacco dalla fossa biologica a sud/ovest dell'edificio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ordinare all'amministratore p.t. nelle persone dei legali Controparte_3 rappresentanti P.T. e , l'esibizione della “vera” CP_13 CP_14 CP_15 Per_3 lista dei diritti reali e personali di godimento del e dei condomini ex Controparte_1 CP_1 art. n. 1136 n. 6 c.c., nonché disporsi, anche a mezzo di CTU tecnica, la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali tuttora vigenti, dal 23.02.1985, per il (poiché il Convenuto introdusse il “previgente Regolamento di Controparte_1
Condominio” alla pagina n. 12, riga n. 16, della sua comparsa di costituzione in giudizio, senza però produrre l'atto); Ordinare all'amministratore p.t. nelle persone Controparte_3 dei suoi legali rappresentanti p.t. , l'esibizione Controparte_16 del “vero” previgente regolamento di condominio firmato in ogni sua pagina “in segno di approvazione” (vedi doc. 58), nonché con due unità, anziché una, nelle proprietà del condominio (vedi doc. 10, pag. 17). C) Disporsi C.T.U. tecnica che accerti e perizi le Pt_1 sovra edificazioni del e/o le irregolarità che ostano sia ogni utilità per Controparte_1
l'immobile dell'attore anche nella spesa del risanamento parete, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c., per l'art. 12 del Piano Regolatore del Comune di vigente nel 1983 sui CP_11 seguenti limiti edificatori del superati: 1) Edificabilità: 1 mq. edificato ogni Controparte_1
2 mq. del fondo di proprietà, 2) Altezza: 0,75 la misura del distacco dai confini di proprietà,
3) Volumetria: 20 mc. edificati per 1 mq. a parcheggio (Legge “Ponte”), Nella capienza del fondo condominiale in giudicato di mq. 720 saturati da un edificio di mq. 660 in pianta, volumetria mc.
4.931 e senza i distacchi legali e regolamentari della parete est del fabbricato dai suoi nuovi confini est di proprietà passati in giudicato fra condomini Eden. D) Disporsi che la C.T.U. tecnica accerti, altresì, se le particelle del foglio 180 del Comune di nn. 543, CP_11
712 e 768 di siano gravate da servitù edilizia, volumetrica ed urbanistica a Parte_1 favore del nonché ad accertare se la larghezza dello scoperto condominiale Controparte_1 est depurata dagli ingombri degli sporti e della resede della parete nord/est del CP_1 consenta di posizionare gli impalcati senza la necessaria autorizzazione del confinante
[...]
E) Ammettersi, inoltre, la prova per testimoni sui seguenti capitoli di Parte_1 prova: 1) Vero che le particelle del foglio n. 180 del Comune di n. 543 e n. 712 e n. CP_11
768 di sono intonse da ogni e qualsiasi servitù edilizia e volumetrica nonché Parte_1 urbanistica a favore del ? 2) Vero che la larghezza minima dello scoperto Controparte_1 condominiale est fu accertata in cm. 49 dal bordo est del muro perimetrale est del CP_1
e la larghezza minima di cm. 59 è solo nella resede nord/est di cm. 10? 3) Vero che lo
[...] scoperto pertinenziale del lato nord del porticato di ES posto a nord dello Parte_1 scoperto condominiale est è intonso da servitù di passaggio per l'accesso allo scoperto condominiale est dei condomini Testimoni: - Arch. di Mestre;
- Geom. CP_1 Testimone_1
di Mestre;
- Signora di Chirignago. 4) Vero che le istanze Testimone_2 Testimone_3 per le regolarizzazioni fognarie del furono autorizzate dal Controparte_1 CP_11
con il ramo fognario est collegato alla vasca biologica a sud/ovest del
[...] CP_1 ma che già dal 2005 il soppresse tale collegamento fognario? Si
[...] Controparte_1
pagina 3 di 14 indicano a testimoni: Signora di Chirignago, Arch. di Testimone_3 Tes_4
Chirignago. 5) Vero che la parte nord-est della particella n. 543 del dott. fu soppressa Pt_1 dalla mappa catastale della zona con il Tipo Mappale di Serma Costruzioni s.r.l. protocollo n. 2008/54399 del 12.3.2008? Si indicano a testimoni: Sig.a di Chirignago, geom. di Testimone_3 Testimone_5
Dolo (VE). Si rinuncia, in questa causa, al capitolo di prova n. 6 attoreo per la Pt_2
del Contendere sul restauro del terrazzo di copertura in uso esclusivo al sig.
[...] [...]
. F) Disporsi la chiamata in causa del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 65 CP_17
d.a.c.c. ed artt. 70, 78, 80 e 182 c.p.c., quantomeno per i mini-condomini “Residenza ES” p.lla n. 768 e “p.lla n. 712” tuttora sprovvisti di un amministratore incaricato, e non esistendo la possibilità di indire un'assemblea per nominarne uno, poiché i signori Controparte_4
e sono contemporaneamente dei condòmini favorevoli alle Parte_3 CP_1 riconvenzionali convenute, e dei “confinanti” al per la p.lla n. 712 sub. 1, Controparte_1 ovvero il garage edificato in aderenza al entro cui c'è un pozzetto fognario Controparte_1 del (vedi doc. 85, 4a pagina) interdetto al libero accesso dei condòmini Controparte_1
Con riserva di integrare / estendere / modificare le conclusioni all'esito della pronuncia CP_1 sull'estensione / integrazione del contraddittorio, nonché di produrre e/o introdurre istanze istruttorie quando interverrà la pronuncia sulla richiesta relativa alla chiamata in causa formulata dall'attore. Spese e compensi con rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, rifuse” . Parte convenuta precisava le conclusioni come segue ed indicate nella nota del 27 maggio 2025: “voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, 1. dichiarare, per le ragioni in narrativa esposte, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del in ordine alla domanda formulata al n. 3 Parte_4 dell'atto di citazione e della domanda proposta in via subordinata in caso di mancato accoglimento della prima;
2. dichiarare, con riferimento alla domanda di annullamento della delibera del 28.4.2022 e, delle delibere dell'11.6.2021, 15.7.2021 e 29.9.2021, la tardività dell'impugnazione ex adverso proposta, per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c.; 3. dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore con riferimento alla domanda di ricostruzione della “vera” relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate ed in suo da oltre trent'anni;
4. dichiarare la tardività e la conseguente inammissibilità delle eccezioni formulate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; 5. dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova introdotta al n. 8 delle conclusioni rassegnate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; nel merito:
6. rigettare, per le ragioni in narrativa esposte ed in virtù delle eccezioni sollevate in atti, le domande tutte proposte dal signor Parte_1 poiché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: 7. condannare, per le ragioni in narrativa esposte, il signor a rimuovere i panettoni di Parte_1 cemento ed i paletti con catenelle dallo stesso installati sul lato ovest dell'edificio condominiale, oltre a risarcire i condomini in misura almeno pari a quanto stabilito nella sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia o, comunque, nella misura che il Giudice vorrà liquidare, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
8. condannare, per le ragioni in narrativa esposte, il signor a ripristinare la fossa biologica condominiale ed i relativi Parte_1
pagina 4 di 14 pozzetti di ispezione, nonché a risarcire il dei danni cagionati a causa della CP_1 manomissione dell'impianto fognario, danni che si quantificano in € 921,91, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
9. tenuto conto di tutte le circostanze, fissare in almeno € 50,00 la somma di denaro dovuta dal dott. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, in forza Parte_1 dell'emananda sentenza di condanna, dei lavori di rimozione dei manufatti installati sul lato ovest dell'edificio e di ripristino dell'impianto fognario condominiale;
in ogni caso: 10. disporre la cancellazione delle frasi con cui viene attribuito al CP_1
l'uso di atti non veri o di aver tenuto una condotta dolosa o in mala fede a danno
[...] dell'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno;
11. con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle del reclamo (R.G. 7125/2023 e 7127/2023) che il Tribunale ha dichiarato inammissibile con ordinanza di data 18.7.2023 e con condanna dell'attore, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. al pagamento in favore dei condomini di una somma pari, almeno, all'importo delle spese di lite che verranno liquidate;
in via istruttoria: 12. ci si oppone all'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2022 impugnava nei confronti Parte_1 del la delibera assembleare approvata in data 28.04.2022. Controparte_1
Affermava l'attore che la delibera del 28.04.2022 era nulla e/o illegittima: 1 nella parte in cui nel rendiconto 31.12.2021 gli erano stati addebitati € 1.631,19 di oneri non dovuti (€ 1237,65 per spese legali e di soccombenza relative alla causa definita con sentenza 595/2021 del Tribunale di Venezia ed € 393,54 per oneri di mediazione) in quanto si era Parte_1 dissociato dalla lite;
2 nella parte in cui nel bilancio preventivo al 31.12.2022 erano state ripartite erroneamente le spese di rifacimento della terrazza dell'ultimo piano inserita all'interno della proprietà , che dovevano calcolarsi secondo la tabella Controparte_18 millesimale di proprietà A;
3 nella parte in cui veniva deliberata la presentazione della CILA per opere di risanamento in quanto affermava l'attore “Il , per giudicato…, Controparte_1 non ha la conformità urbanistica “agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti” (D.P.R. 380/2001, art 6 bis, punto 2) per poter depositare legittima e soprattutto veritiera, istanza edilizia CILA” . L'attore chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l'irregolarità urbanistica ed edilizia del e che venisse disposta “la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle Controparte_1 tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano al 21.10.1983, i titoli edilizi del
e di proprietà trascritti” ed in subordine “Nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 3), condannare il e/o i Controparte_1 condomini ad accatastare lo scoperto condominiale est come riservato alle sole unità CP_1 residenziali del come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 2779/2016, Controparte_1 passata in giudicato ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c..” La notifica dell'atto di citazione era stata preceduta dalla mediazione proposta in data 28.06.2022 e chiusa negativamente in data 28.07.2022.
pagina 5 di 14 Si costituiva in Giudizio il eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione per quanto atteneva agli eventuali profili di annullabilità delle delibere, considerato che l'impugnazione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art 1137 c.c. e, nel merito, evidenziando l'assoluta infondatezza delle argomentazioni addotte dall'attore. Il convenuto rilevava, inoltre, il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_1 adito in relazione alla domanda di accertamento della irregolarità urbanistica ed edilizia del essendo la domanda anche infondata nel merito, nonchè la carenza di Controparte_1 interesse giuridico di in relazione alla domanda di ricostruzione della vera Parte_1 relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate nel 1983. Evidenziava, inoltre, il Condominio che l'impugnazione proposta rappresentava l'ennesimo capitolo dell'assurda battaglia personale che conduceva nei confronti del Parte_1 CP_1
nei confronti del quale aveva instaurato negli anni plurimi contenziosi giudiziari.
[...]
Considerato, quindi, l'utilizzo strumentale e totalmente irrazionale del processo, così come sottolineato dalla Corte d'Appello nella sentenza 2599/2021, l'attore doveva essere condannato ex art 96 co 3 cpc, tanto più che aveva frazionato l'impugnazione della delibera del 28.04.2022, in quanto aveva impugnato la stessa delibera nella parte in cui con essa era stato approvato il nuovo regolamento condominiale, con un altro atto di citazione, dando vita da altro al procedimento RG. 10273/2022. Il Condominio proponeva, inoltre, domande riconvenzionale nei confronti di . Parte_1
Affermava, infatti, che dichiarandosi proprietario esclusivo di una fascia di Parte_1 terreno di proprietà condominiale, prospiciente via Sant'Elena adibita a parcheggio, aveva fatto installare sull'area indicata dei manufatti di cemento e dei paletti, impedendo l'utilizzo agli altri condomini ed ai terzi;
il chiedeva, quindi, che venisse CP_1 Parte_1 condannato a rimuovere i panettoni di cemento ed i paletti con catenelle dallo stesso installati, nonché a risarcire il danno cagionato dall'illegittima occupazione in misura almeno pari a quanto stabilito nella sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia o nella somma che verrà liquidata dal Giudice;
chiedeva, inoltre, il venisse Controparte_19 condannato a rimuovere la gettata di cemento con cui l' attore nella sera del 21.02.2018 aveva coperto la fossa biologica ubicata nel lato sud del fabbricato condominiale ed i relativi chiusini di ispezione, chiedendo, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati al e quantificati in € 921,91 e chiedendo infine la condanna al pagamento della CP_1 somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell' emananda sentenza. Alla prima udienza l'attore insisteva per la sospensione della delibera impugnata ed eccepiva la tardività della costituzione del convenuto chiedendo al Giudice di esprimersi da subito sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali del e chiedeva di chiamare in CP_1 causa il oltre ad alcuni condomini del limitrofo condominio Controparte_11 CP_12
San Giorgio ed a due condomini del , nonché di disporre l'intervento in causa Controparte_1 del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.. Con ordinanza di data 8.5.2023, il Giudice “rilevato che, quanto alla eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali sollevata da parte attrice in udienza, la stessa deve ritenersi infondata in quanto la comparsa di costituzione e risposta è tempestiva posto che i termini di cui all'art. 166 c.p.c. non sono intesi quali giorni liberi, a differenza di quanto prospettato dall'attore;… osserva (to) che la richiesta di chiamata in causa di numerosi terzi, pagina 6 di 14 solo genericamente sviluppata e motivata, non può trovare accoglimento e ciò per un principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo oltre al fatto che non si comprendono le ragioni giuridiche ed i profili di connessione che possano fondare l'estensione del contraddittorio come prospettato da parte attrice in udienza;
ritenuto altresì del tutto immotivata e priva di fondamento giuridico la domanda di intervento in causa dal Pubblico Ministero non essendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 70 c.p.c.; rigettava l'eccezione di tardività formulata dall'attore, nonché le istanze di chiamata in causa e di intervento del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c. e l'istanza di sospensiva e concedeva i termini per le memorie ex art 183, VI comma cpc. Avverso l'indicata ordinanza, il dott. proponeva due distinti (ma identici) reclami Pt_1 identificati dai numeri di R.G. 7125/2023 e R.G. 7127/2023, con i quali veniva censurata non tanto la mancata sospensione della delibera quanto piuttosto il rigetto dell'autorizzazione alla chiamata dei terzi in causa. In particolare, l'odierno attore chiedeva che il Collegio: a. sospendesse l'ordinanza del Giudice Istruttore, “con ogni conseguente effetto sui termini processuali di cui al procedimento R.G. 11340/2022” (cfr. reclami, pag. 28); b. ammettesse la chiamata dei terzi indicati dall'attore alla prima udienza;
c. nominasse un consulente tecnico d'ufficio “che accerti lo stato dei luoghi, dei confini dell'immobile ES presso il e del , descriva le Controparte_1 Controparte_1 limitazioni alle proprietà per il preteso spoglio dei diritti reali dell'attore, nonché Pt_1 verifiche tutte le misurazioni del caso, in particolare sull'estensione del fondo del CP_1
e della p.lla 712, in relazione alla consistenza edificata dell'edificio post ristrutturazione
[...] del 1983 per la diversa lunghezza nord-sud del e, comunque salvo ogni e più Controparte_1 ampio quesito che l'Ill.mo Collegio vorrà disporre”; d. all'esito della decisione in sede di reclamo, fissasse udienza per il proseguimento del giudizio” (cfr. reclami, pag. 29). Il Condominio depositava memoria difensiva in entrambi i procedimenti di reclamo, che poi venivano riuniti, chiedendo che ne fosse dichiarata l'inammissibilità. Con ordinanza datata 18.7.-20.7. 2023 il Tribunale accogliendo la prospettazione del resistente dichiarava inammissibile il reclamo, riservando la statuizione sulle spese al giudizio di merito. Nella prima memoria ex art 183 cpc l'attore formulava in via subordinata delle nuove domande ed eccezioni. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 5.12.2023 l'attore insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, mentre il chiedeva la fissazione CP_1 dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il giudice, con ordinanza del 19.1.2024, ritenuto che la causa fosse sufficientemente istruita attraverso la produzione documentale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Innanzitutto, viene dichiarata la tardività delle domande proposte dall'attore in via subordinata nella prima memoria ex art 183, VI comma cpc, in quanto trattasi di domande nuove, nonché della formulata eccezione della omessa mediazione che avrebbe dovuto essere proposta non oltre la prima udienza, ai sensi dell'art 5, comma 1 bis, del d. lgs 4.03.2010. Si conferma, inoltre, che le domande riconvenzionali proposte dal convenuto sono state tempestivamente proposte e che correttamente non è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi non sussistendo ragioni giuridiche e profili di connessione che possano fondare l'estensione del pagina 7 di 14 contraddittorio come prospettato da parte attrice ed essendo priva di fondamento giuridico la domanda di intervento in causa dal Pubblico Ministero non essendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 70 c.p.c. Deve essere rigettata anche la domanda dell'attore che nel precisare le conclusioni all'udienza del 29.05.2025 ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande formulate ai punti 2 e 4 della memoria 183, VI comma cpc, in quanto il 20.02.2024 i condòmini del variarono i lavori alla parete est ed alla terrazza Controparte_1 di copertura in uso esclusivo al sig. (doc. 126), rispetto ai lavori decisi con la delibera CP_2 di data 28.04.2022 impugnata ed i nuovi lavori deliberati non necessitano più di CP_20 titoli abilitativi e, pertanto, è cessata la materia del contendere su alcuni dei punti della delibera di data 28.04.2022. Infatti, di tali circostanze non dà atto la difesa del e, Controparte_1 pertanto, il Giudice non può pronunciare la cessazione della materia del contendere poiché “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” “Cass. Civ., Sent. n. 21757 del 29/07/2021” Ciò premesso le domande proposte da vanno rigettate per i seguenti motivi. Parte_1
Innanzitutto, l'eccezione di tardività delle domande di impugnazione della delibera del 28.04.2022 sotto il profilo dell'annullabilità, perché proposte oltre il termine di trenta previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione, sollevata dal convenuto, va esaminata in relazione a ciascuna delle tre domande di impugnazione della delibera condominiale proposte. Le forme di invalidità delle delibere si distinguono infatti in due categorie: quelle inesistenti e nulle, aggredibili in ogni tempo e quelle annullabili che possono essere portate al vaglio dell'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni. Orbene l' impugnazione della delibera assembleare del 28.04.2022 per approvazione del consuntivo 2021 nella parte in cui in violazione dell'art 1132 c.c, sarebbero state addebitate pro quota al -che si era dissociato- i costi relativi alla causa promossa dal condomino dott. Pt_1 nei confronti del (€ 1.237,65) e definita con la sentenza n. Parte_5 CP_1
595/2021 del Tribunale di Venezia (doc. 10 parte convenuta) nonché le spese della conseguente mediazione attivata dall'ing. (per € 393,54), non è tardiva in quanto come osservato CP_21 dalla Suprema Corte, la delibera dell'assemblea condominiale, che ponga le spese di una lite deliberata dall'assemblea a carico di un condomino che da questa abbia dissentito, è affetta da pagina 8 di 14 nullità e non da mera annullabilità, ed è impugnabile, quindi, in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (cfr.: Cass. civ., sez. n. sent. 8 giugno 1996, n. 5334), giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, 1 co., c.c. (Cass. Civ. 16092/2005). Ciò posto la domanda va in ogni caso rigettata in quanto l'art. 1132 c.c. si applica soltanto alle liti che coinvolgono terzi estranei al Condominio: “Nel caso di controversia tra uno o più condomini e il condominio da cui consegua un conflitto giudiziario (o stragiudiziale), non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l' art 1132 c.c. , che pone a carico del condomino dissenziente l'onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all'amministratore” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/01/2018 , n. 1629). Ancora: “Nelle liti insorte tra condomini e condominio e conclusesi con la soccombenza del secondo, non si applica la regola di cui all'art. 1123 c.c. che impone la ripartizione della spesa secondo i millesimi, pertanto, non vi può essere alcun addebito dei costi del processo sul condomino. In tale ipotesi, non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c..” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sez. V, 24.6.2022, n. 2440; cfr. anche Tribunale di Benevento, 1.2.2021,n. 162). E' evidente, quindi, che l'attore non può invocare, in relazione alla controversia che vedeva contrapposti il ed il condomino alcuna valida dissociazione CP_1 Parte_5 ed il bilancio consuntivo del 2021 non deve essere pertanto revisionato e nemmeno il previsionale 2022. Infine, per quanto riguarda la quota di mediazione, ES avrebbe dovuto impugnare la delibera del 29.09.2021 (doc. 13 parte convenuta) con la quale il Condominio decise di conciliare la vertenza e che non è stata impugnata dall'attore. Risulta, inoltre, dallo stesso bilancio consuntivo 2021 che l'attore non ha versato alcunchè delle somme richieste in restituzione al e quindi anche sotto tale profilo la Controparte_1 domanda deve essere rigettata. L'attore ha poi impugnato la delibera del 28.04.2022 lamentandone la nullità in relazione al riparto della spesa per la terrazza del Dott. , spesa ripartita come spese generali di CP_2 proprietà secondo i rispettivi millesimi in violazione della tabella millesimale di proprietà “A” vigente nella quale le terrazze sono computate come beni di proprietà esclusiva di ogni intestatario dell'immobile. Anche tale domanda trattandosi di domanda che contesta l'applicazione di un criterio di ripartizione delle spese deve considerarsi tempestivamente promossa considerato che la delibera adottata in violazione dei criteri previsti sarebbe affetta da nullità. Tuttavia la domanda va comunque rigettata. Infatti, come emerge dallo stesso verbale di assemblea del 28.04.2022 (doc. 4 punto 6 odg) la ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza è stata approvata dalla delibera del 11.6.2021 (doc. 16 parte convenuta). Dal verbale di assemblea del 11.06.2021 emerge, inoltre, che tale ripartizione sulle spese di rifacimento della terrazza del Dott. è stata approvata con il voto favorevole e determinante dell'attore, CP_2 che non ha mai impugnato questa delibera (verbale di assemblea dell'11.6.2021 – doc. 16 parte convenuta). L'unica eccezione sollevata in questa sede dall'attore in relazione alla delibera del 11.06.2021, ovvero che la stessa non approvò il riparto delle spese per la terrazza , come poi CP_2
pagina 9 di 14 falsamente deliberato nel verbale di assemblea del 28.04.2022 è smentita dalla delibera assembleare stessa, da cui risulta chiaramente che era stato approvato il riparto spese per il rifacimento della terrazza per l'esecuzione di cui alla sentenza del 595/2021 Trib. di Venezia, come da tabella B con il voto favorevole dello stesso Pt_1
Tra l'altro risulta che, con la delibera dell'11.6.2021 non sono stati modificati i criteri legali di ripartizione delle spese. Infatti, l'importo di € 6.861,62 a carico del è stato determinato Pt_1 sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del previgente regolamento di condominio (vedi tabella
“B” allegata all'avviso di convocazione doc. 13 di parte convenuta). Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta, inoltre, che l'importo CP_1 indicato –mai versato dal (cfr. consuntivo 2022 e preventivo 2023 – doc. 17) - non è Pt_1 stato riportato nel consuntivo del 2022, posto che i lavori non erano stati ancora realizzati. Detto importo, poi, non era stato inserito nemmeno nel preventivo del 2023 dal momento che i signori e , per chiudere l'annosa questione, avevano anticipato la volontà – poi CP_2 Pt_6 formalizzata nell'assemblea del 6.3.2023 (cfr. doc. 9) – di far eseguire i lavori a loro cura e spese, come poi è avvenuto (doc. 126 attoreo). Deve essere anche rigettata la domanda proposta dell' attore di nullità delle delibere del 15.7.2021 e del 28.4.2022 “per oggetto illecito, allo stato anche impossibile e ad ulteriore danno del ricorrente, di abilitare i risanamenti con un'istanza edilizia CILA” Secondo la tesi dell'attore, l'illegittimità del fabbricato non consentirebbe di CP_20 procedere alle opere di risanamento utilizzando lo strumento della comunicazione di inizio lavori asseverata, la c.d. C.I.L.A.: “Il , per giudicato …, non ha la conformità Controparte_1 edilizia ed urbanistica “agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti” (D.P.R. 380/2001, art. 6 bis, punto 2) per poter depositare legittima, e soprattutto veritiera, istanza edilizia CILA”. Orbene l' asserita irregolarità edilizia è smentita dalla documentazione 3-5-22 prodotta dal da cui risulta che l'Amministrazione comunale ha più volte ribadito la piena Controparte_1 conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato (cfr. note del di data CP_11 CP_11
17.3.2014, 4.12.2017 e 22.12.2021 – docc. 3-5 parte convenuta) e, pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato. Relativamente alla domanda volta a dichiarare l'irregolarità urbanistica ed edilizia del questo Giudice difetta di giurisdizione, trattandosi di materia amministrativa Controparte_1
e di competenza del TAR. Non spetta, infatti, a questo Giudice verificare la legittimità o meno degli atti della P.A. relativi all'edificazione del Condominio ed alla sua rispondenza alle norme in materia urbanistica ed edilizia. Così pure questo Giudice difetta di giurisdizione in riferimento alla domanda di diverso accatastamento proposta in via subordinata dall'attore nell'atto di citazione in caso di mancato accoglimento della precedente domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione. Deve essere infine rigettata la domanda di “…ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano, al 21.10.1983, i titoli edilizi del e di proprietà trascritti” . Controparte_1
Non è stato, infatti, precisato dall'attore per quale ragione il Tribunale dovrebbe procedere in tal senso, né quale sia la finalità di tale domanda. Non essendo stato, pertanto, prospettato uno pagina 10 di 14 stato di fatto lesivo di un diritto, non sussiste alcun interesse giuridico a proporre tale domanda che dovrà essere rigettata. Devono essere invece accolte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto. CP_1
Quanto alla domanda di rimozione dei panettoni di cemento e dei paletti con catenelle installati dall'attore sul lato ovest dell'edificio condominiale, dalla documentazione prodotta dalla difesa del risulta che l'attore non ha provato di essere proprietario CP_1 Parte_1 esclusivo della fascia di scoperto posta sul lato ovest dell'edificio condominiale prospiciente via Sant'Elena, una volta adibita a parcheggio condominiale. Lo stesso innanzitutto, ha riconosciuto che quella fascia di terreno era di proprietà Pt_1 condominiale ed era destinata ad uso parcheggio (doc. 25 parte convenuta). Inoltre, i confini delle aree di proprietà condominiale sono stati accertati su tutti i lati dalla sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia passata in giudicato (cfr. doc. 19 parte convenuta) e sono chiaramente identificati in colore rosso nell'allegato sub 6 (rectius sub 5) alle osservazioni del c.t.u. in data 27 luglio 2010 (cfr. doc. 42 parte convenuta), poi recepiti dal Tribunale nella sentenza citata. E', quindi, documentalmente provato che l'attore non è proprietario esclusivo di detta fascia di scoperto sul lato ovest del Condominio e che, pertanto, ha illegittimamente inibito l'utilizzo della stessa come parcheggio agli altri condomini mediante l'installazione dei manufatti, in violazione dell'art 1102 c.c. Deve essere accolta conseguentemente la richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione, che deve essere determinato nella misura di € 1.200,00, per ogni anno di occupazione, secondo l'importo indicato nella sentenza N. 2779/2016 del Tribunale di Venezia, con decorrenza dal 17.03.2014 (data di annullamento della DIA 3218128 del 30/07/2009 presentata dal per l'installazione delle opere), unica data, che si ricava Pt_1 dalla documentazione prodotta dal convenuto, da cui risulta incontestabile l'occupazione da parte del non facendo riferimento ad alcuna data la comunicazione dei condomini Pt_1 prodotta sub doc 26 dal convenuto e non avendo fornito la difesa del con CP_1 chiarezza la data di decorrenza dell'occupazione. Deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale di messa in pristino dell'impianto fognario con eliminazione a cura e spese dell'attore delle cementificazioni dallo stesso realizzate, nonché, del ristoro dei danni patiti dal in conseguenza di tale Controparte_1 azione. E' stato provato dalla parte convenuta che il ha coperto la fossa biologica ubicata sul Pt_1 lato sud del fabbricato condominiale e che i relativi chiusini di ispezione erano stati coperti con una gettata di cemento, con ciò pregiudicando la possibilità di procedere alla pulizia ed allo svuotamento della vasca. Infatti, nel corso dell'assemblea del 18.10.2018 (cfr. doc. 32 parte convenuta) emergeva, per dichiarazione resa dalla signora , moglie del Testimone_3
che la gettata di cemento era stata realizzata da quest'ultimo: “la Sig.ra Pt_1 Tes_3 dichiara che la vasca biologica lato Sud della fognatura è stata chiusa da suo marito Dott.
. E' emerso, inoltre, che l'intervento di rimozione della gettata non era stato eseguito Pt_1 per l'opposizione del dott. (cfr. doc. 31, comunicazione della ditta . Tra Pt_1 Parte_7
l'altro l'attore non ha mai contestato, nelle sue difese, fino alla comparsa conclusionale (essendo pertanto decaduto dalla possibilità di proporre nuove eccezioni), di aver cementificato la fossa biologica condominiale, ma si è limitato a sostenere che il manufatto non sarebbe di pagina 11 di 14 proprietà condominiale, bensì di proprietà dell'attore: “La fossa biologica non è condominiale bensì, e si produrrà documentazione avente valore probatorio, nella proprietà esclusiva e personale del dott. (cfr. prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, pag. 15), Pt_1 circostanza questa non provata e smentita dalla documentazione prodotta dal CP_1
[...]
Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta, infatti, che la proprietà ed CP_1 unicità dell'impianto condominiale è stata accertata nella causa R.G. 3186/2010, definita con la sentenza n. 3287/2015 (cfr. doc. 45 parte convenuta) ove si precisa “il è provvisto CP_1 di un unico impianto fognario, composto di due distinti 'rami', in cui sversano anche le varie adduzioni di scarico del negozio del a confluire, con un'unica immissione, in collettore Pt_1 comunale presente lungo la limitrofa via S.Elena” (cfr. doc. 46 parte convenuta, relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. nella causa R.G. 3186/2010; e cfr. doc. Tes_4
47, planimetria con schema della rete fognaria e doc. 48, documentazione fotografica acquisita dal CTU nella causa R.G. 3186/2010), nonché dalla sentenza n. 3804/2025 con cui è stata definita la causa R.G. 8193/2025: “La questione del diritto reale è stata decisa con la sentenza n. 3287/2015 p. 6 (doc. 23), passata in giudicato, e resa nella causa R.G. 3186/2010 con la quale il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda del richiamando quanto accertato Pt_1 dal CTU, ovvero che «non risulta, da atti amministrativi, che detta proprietà sia dotata di impianto proprio di smaltimento liquidi reflui ...” ( doc. 57 parte convenuta). Essendo, quindi, stata provata la responsabilità del dott. il quale ha intenzionalmente Pt_1 manomesso l'impianto fognario condominiale cementificando la fossa biologica ed i relativi pozzetti di ispezione, determinando maggiori oneri economici a carico del , CP_1 analiticamente indicati nella nelle fatture allegate alla raccomandata del 14.2.2019 (doc. 8 parte convenuta), per complessivi € 1.347,50, spetta allo stesso risarcire al l'importo di CP_1
€ 921,91 pari alla quota millesimale sostenuta da tutti gli altri condomini, eccettuato il dott.
essendo l'importo di € 1.347,50, già stato già versato da tutti i condomini in virtù del Pt_1 consuntivo 2019, approvato dall'assemblea del 14.9.2020 ( docc. 38 e 53). Il Giudice considerato il valore della lite in relazione alla misura del risarcimento richiesto (€ 921,91) e considerato altresì di aver già determinato il risarcimento per il mancato utilizzo dell'area di parcheggio fino alla data della riconsegna dell'area, respinge la domanda formula dal convenuto ex art 614 bis cpc, non sussistendo i presupposti. CP_1
Sull'abuso dello strumento giudiziario e la condanna ex art 96, III comma cpc parte convenuta richiama nello specifico la sentenza della Corte d'Appello 2599/2021 con cui il Giudice di Appello stigmatizzò da parte del l'utilizzo strumentale e totalmente irrazionale del Pt_1 processo e secondo cui “la speciosità delle argomentazioni difensive, basate su di considerazioni del tutto prive di supporti logici e giuridici, e una condotta difensiva incentrata su di un'utilizzazione dei rimedi processuali chiaramente strumentale a fini palesemente dilatori evidenziano la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ...”. Ritiene in ogni caso questo Giudice che le numerose questioni proposte talune controvertibili sulla base di un giudizio ex ante escluda una obiettiva intenzione di agire con dolo o colpa. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione è effettuata secondo il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/22 per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), in pagina 12 di 14 relazione allo scaglione di riferimento, ovvero causa di valore indeterminabile, a complessità media. Infatti, nel caso in cui siano proposte una pluralità di domande alcune di valore determinato ed altre di valore indeterminabile, si applica lo scaglione tariffario previsto per queste ultime qualora ciò comporti il riconoscimento di un compenso maggiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione dello scaglione derivante dal cumulo delle domande di valore determinabile (C. 17/14187) Vista l'ordinanza 6421/2023 del 18/07-20/07/2023 emessa nel procedimento di reclamo N. 7125/2023 RG, con riunito il procedimento 7123/2023 Rg. condanna l'attore reclamante a corrispondere al convento reclamato, le spese del procedimento di reclamo regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/22, per le fasi studio, introduttiva, decisionale con esclusione della istruttoria che non si è tenuta, in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta tutte le domande dell'attore;
-dichiara la propria carenza di giurisdizione in relazione alla domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione e a quella ivi proposta in via subordinata;
-rigetta in quanto inammissibili le domande proposte in via subordinata dall'attore nella I memoria ex art 183, VI, al punto 8);
-condanna a rimuovere i panettoni di cemento ed i paletti con catenelle dallo Parte_1 stesso installati sul lato ovest dell'edificio condominiale e a rilasciare l'area posta sul lato ovest del libera da persone e cose;
Controparte_1
-condanna a ripristinare la fossa biologica condominiale ed i relativi pozzetti Parte_1 di ispezione;
- condanna l'attore a pagare a favore del a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 per illegittima occupazione dell'area ovest del Condominio, la somma di € 1.200,00 per ogni anno di occupazione, oltre ad interessi nella misura legale, con decorrenza dal 17.03.2014, sino all'effettivo rilascio dell'area;
-condanna ES a pagare a favore del a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 somma di € 921,21 oltre interessi nella misura legale dal 14.02.2019 al saldo;
-rigetta la domanda proposta ex art 614 bis cpc dal;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.860,00 per compenso professionale ed € 237,00 per spese anticipate,
[...] oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di reclamo in favore del Parte_1
che liquida in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre spese generali al Controparte_1
15%, i.v.a., c.p.a..
pagina 13 di 14 Così deciso in Venezia, lì 25 settembre 2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Elisa Borile
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
Prima
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario Dott.ssa Elisa Borile ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 11340/2022 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avvocato Parte_1 CodiceFiscale_1
ROBERTA CARONE (C.F. ) per procura in calce all'atto di citazione CodiceFiscale_2
e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_1
Parte attrice contro
(C.F. in persona dell'Amministratore pro-tempore con Controparte_1 P.IVA_1 il patrocinio dell'avvocato FRANCESCO FERIALDI (C.F. ) per CodiceFiscale_3 procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta e domicilio digitale eletto al seguente indirizzo pec: Email_2
Parte convenuta
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 29 maggio 2025 parte attrice precisava le conclusioni come segue ed indicate nella nota del 22 maggio 2025 : “Previa revoca dell'ordinanza datata 08.05.2023 si ribadisce la richiesta affinché il Tribunale di Venezia voglia autorizzare ad Parte_1 integrare il contraddittorio come chiesto all'udienza del 27.04.2023 nonché nei propri atti da intendersi ivi richiamati NEL MERITO In via principale 1) Accertarsi e dichiararsi la nullità e/o illegittimità della delibera condominiale del 28.04.2022 “in parte qua” per le approvazioni del rendiconto 31.12.2021 ed il previsionale al 31.12.2022 e per l'effetto revisionare il rendiconto 2021 ed il previsionale 2022 per gli illegittimi addebiti di totali € 1.631,19 di oneri non dovuti (€ 1.237,65 per spese legali di soccombenza versate dal dissociato, oltre ad € 393,54 oneri di mediazione) e/o per quella diversa somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, posti a carico dell'escluso e già dissociato dalla lite e/o Parte_1 condannarsi il , in persona del legale rappresentante p.t., a corrispondere a Controparte_1 la somma di € 1.631,19 quali oneri non dovuti (€ 1.237,65 per spese legali di Parte_1 soccombenza versate dal dissociato, oltre € 393,54 oneri di mediazione) e/o la diversa somma pagina 1 di 14 che dovesse essere ritenuta di giustizia, in ogni caso tutto oltre a rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo;
2) Dichiararsi del Contendere per i lavori alla terrazza del Parte_2 sig. ed alla parete est del per sostituzione della delibera del CP_2 Controparte_1
28.04.2022 con la delibera di data 20.02.2024 e la soccombenza virtuale del Controparte_1 che cambiò l'oggetto del contendere in corso di causa;
3) Accertare e dichiarare il sovra edificato per supero della capacità edificatoria del suo fondo di Controparte_1 proprietà e per lo standard a parcheggio insufficiente alla volumetria della costruzione, nonché per gli illegittimi distacchi della costruzione dai suoi nuovi confini di proprietà est, quindi per l'altezza del illegittima nel suo lato est per i suoi nuovi confini est Controparte_1 passati in giudicato fra condòmini con la sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di CP_1
Venezia; 4) Dichiararsi del Contendere per la parte della delibera del Parte_2
28.04.2022 laddove viene deliberata la presentazione della istanza CILA per risanamenti parete est la quale è stata sostituita da successiva delibera del 20.02.2024 con la comminazione della soccombenza virtuale a carico del che cambiò l'oggetto Controparte_1 del contendere in corso di causa;
5) Accertato e dichiarato che l'Amministratore p.t.
[...] ha dichiarato di non avere la relazione di calcolo delle tabelle millesimali CP_3 approvate il 23.02.1985, disporre la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano, al 21.10.1983, i titoli edilizi del
e di proprietà del dott. trascritti. Nel caso di mancata accettazione Controparte_1 Pt_1
e/o pronuncia sulla cessazione della materia del contendere (vedi punti 2 e 4), come indicata, si devono ritenere mantenute le conclusioni attoree nn. 2 e 4 di cui alla memoria ex art. 183 n. 1 da intendersi ivi riportate. In via subordinata 6) Nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di causa n. 3, condannare il e/o i Controparte_1 condòmini ad accatastare lo scoperto condominiale est come riservato alle sole unità CP_1 residenziali del come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 2779/2016 Controparte_1 passata in giudicato, ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c.. Sulle domande riconvenzionali del convenuto e quale conseguenza delle stesse e/o contromanda, senza che ciò Controparte_1 possa essere considerata accettazione del contraddittorio e/o sanatoria delle sollevate eccezioni di procedibilità quale l'omessa Mediazione Obbligatoria fra l'attore ed il Convenuto per entrambi i “Terzi” condomini complessi “Residenza ES” e “Particella n. 712”: 7) Rigettarsi ogni domanda riconvenzionale formulata dal convenuto in quanto Controparte_1 improcedibile, e/o nulla per violazione dei requisiti di cui all'art. 1117-ter c.c. e/o decaduta, e/o inammissibile, e/o infondata in fatto ed in diritto, compresa, altresì, la domanda di condanna ex art. 96 III° comma c.p.c. poiché anch'essa infondata in fatto ed in diritto. Nella denegata ipotesi in cui le domande riconvenzionali siano dichiarate ammissibili e/o accolte, la difesa del dott. chiede: 8) Ammettersi e/o autorizzarsi la chiamata in causa Parte_1 di (condomini Eden e confinanti allo stesso), Controparte_4 Parte_3 CP_5
, , , , ,
[...] Controparte_6 Controparte_7 Persona_1 Controparte_8 Per_2
(quali “limitrofi” confinanti con le sole proprietà , nonché e
[...] Pt_1 CP_9
(quali condomini litisconsorti Eden), e e di CP_10 Controparte_11 CP_12 per la determinazione dei confini nord-sud fra la p.lla n. 768 del foglio n. 180 del Comune di
con la p.lla n. 712 medesimo foglio e Comune, per l'accertamento giudiziale dei due CP_11 condomini complessi “Residenza ES” e “P.lla n. 712”, nonché dell'introdotto, dal pagina 2 di 14 convenuto, “complesso immobiliare” (doc. 4 convenuto). 9) Accertarsi e dichiararsi la mancata interclusione fognaria e d'accesso dalla pubblica via S. Elena in Chirignago del
, nonché la dolosa manomissione da parte del medesimo Controparte_1 Controparte_1 della linea fognaria est nel suo distacco dalla fossa biologica a sud/ovest dell'edificio. IN VIA ISTRUTTORIA: Ordinare all'amministratore p.t. nelle persone dei legali Controparte_3 rappresentanti P.T. e , l'esibizione della “vera” CP_13 CP_14 CP_15 Per_3 lista dei diritti reali e personali di godimento del e dei condomini ex Controparte_1 CP_1 art. n. 1136 n. 6 c.c., nonché disporsi, anche a mezzo di CTU tecnica, la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali tuttora vigenti, dal 23.02.1985, per il (poiché il Convenuto introdusse il “previgente Regolamento di Controparte_1
Condominio” alla pagina n. 12, riga n. 16, della sua comparsa di costituzione in giudizio, senza però produrre l'atto); Ordinare all'amministratore p.t. nelle persone Controparte_3 dei suoi legali rappresentanti p.t. , l'esibizione Controparte_16 del “vero” previgente regolamento di condominio firmato in ogni sua pagina “in segno di approvazione” (vedi doc. 58), nonché con due unità, anziché una, nelle proprietà del condominio (vedi doc. 10, pag. 17). C) Disporsi C.T.U. tecnica che accerti e perizi le Pt_1 sovra edificazioni del e/o le irregolarità che ostano sia ogni utilità per Controparte_1
l'immobile dell'attore anche nella spesa del risanamento parete, ai sensi degli artt. 1118 e 1123 c.c., per l'art. 12 del Piano Regolatore del Comune di vigente nel 1983 sui CP_11 seguenti limiti edificatori del superati: 1) Edificabilità: 1 mq. edificato ogni Controparte_1
2 mq. del fondo di proprietà, 2) Altezza: 0,75 la misura del distacco dai confini di proprietà,
3) Volumetria: 20 mc. edificati per 1 mq. a parcheggio (Legge “Ponte”), Nella capienza del fondo condominiale in giudicato di mq. 720 saturati da un edificio di mq. 660 in pianta, volumetria mc.
4.931 e senza i distacchi legali e regolamentari della parete est del fabbricato dai suoi nuovi confini est di proprietà passati in giudicato fra condomini Eden. D) Disporsi che la C.T.U. tecnica accerti, altresì, se le particelle del foglio 180 del Comune di nn. 543, CP_11
712 e 768 di siano gravate da servitù edilizia, volumetrica ed urbanistica a Parte_1 favore del nonché ad accertare se la larghezza dello scoperto condominiale Controparte_1 est depurata dagli ingombri degli sporti e della resede della parete nord/est del CP_1 consenta di posizionare gli impalcati senza la necessaria autorizzazione del confinante
[...]
E) Ammettersi, inoltre, la prova per testimoni sui seguenti capitoli di Parte_1 prova: 1) Vero che le particelle del foglio n. 180 del Comune di n. 543 e n. 712 e n. CP_11
768 di sono intonse da ogni e qualsiasi servitù edilizia e volumetrica nonché Parte_1 urbanistica a favore del ? 2) Vero che la larghezza minima dello scoperto Controparte_1 condominiale est fu accertata in cm. 49 dal bordo est del muro perimetrale est del CP_1
e la larghezza minima di cm. 59 è solo nella resede nord/est di cm. 10? 3) Vero che lo
[...] scoperto pertinenziale del lato nord del porticato di ES posto a nord dello Parte_1 scoperto condominiale est è intonso da servitù di passaggio per l'accesso allo scoperto condominiale est dei condomini Testimoni: - Arch. di Mestre;
- Geom. CP_1 Testimone_1
di Mestre;
- Signora di Chirignago. 4) Vero che le istanze Testimone_2 Testimone_3 per le regolarizzazioni fognarie del furono autorizzate dal Controparte_1 CP_11
con il ramo fognario est collegato alla vasca biologica a sud/ovest del
[...] CP_1 ma che già dal 2005 il soppresse tale collegamento fognario? Si
[...] Controparte_1
pagina 3 di 14 indicano a testimoni: Signora di Chirignago, Arch. di Testimone_3 Tes_4
Chirignago. 5) Vero che la parte nord-est della particella n. 543 del dott. fu soppressa Pt_1 dalla mappa catastale della zona con il Tipo Mappale di Serma Costruzioni s.r.l. protocollo n. 2008/54399 del 12.3.2008? Si indicano a testimoni: Sig.a di Chirignago, geom. di Testimone_3 Testimone_5
Dolo (VE). Si rinuncia, in questa causa, al capitolo di prova n. 6 attoreo per la Pt_2
del Contendere sul restauro del terrazzo di copertura in uso esclusivo al sig.
[...] [...]
. F) Disporsi la chiamata in causa del Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 65 CP_17
d.a.c.c. ed artt. 70, 78, 80 e 182 c.p.c., quantomeno per i mini-condomini “Residenza ES” p.lla n. 768 e “p.lla n. 712” tuttora sprovvisti di un amministratore incaricato, e non esistendo la possibilità di indire un'assemblea per nominarne uno, poiché i signori Controparte_4
e sono contemporaneamente dei condòmini favorevoli alle Parte_3 CP_1 riconvenzionali convenute, e dei “confinanti” al per la p.lla n. 712 sub. 1, Controparte_1 ovvero il garage edificato in aderenza al entro cui c'è un pozzetto fognario Controparte_1 del (vedi doc. 85, 4a pagina) interdetto al libero accesso dei condòmini Controparte_1
Con riserva di integrare / estendere / modificare le conclusioni all'esito della pronuncia CP_1 sull'estensione / integrazione del contraddittorio, nonché di produrre e/o introdurre istanze istruttorie quando interverrà la pronuncia sulla richiesta relativa alla chiamata in causa formulata dall'attore. Spese e compensi con rimborso spese generali 15%, CPA 4% ed IVA 22%, rifuse” . Parte convenuta precisava le conclusioni come segue ed indicate nella nota del 27 maggio 2025: “voglia l'Ill.mo Tribunale Ordinario di Venezia, ogni contraria domanda, eccezione e deduzione reietta, 1. dichiarare, per le ragioni in narrativa esposte, il difetto di giurisdizione del Giudice adito in favore del in ordine alla domanda formulata al n. 3 Parte_4 dell'atto di citazione e della domanda proposta in via subordinata in caso di mancato accoglimento della prima;
2. dichiarare, con riferimento alla domanda di annullamento della delibera del 28.4.2022 e, delle delibere dell'11.6.2021, 15.7.2021 e 29.9.2021, la tardività dell'impugnazione ex adverso proposta, per essere stata proposta oltre il termine di cui all'art. 1137 c.c.; 3. dichiarare la carenza di interesse ad agire dell'attore con riferimento alla domanda di ricostruzione della “vera” relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate ed in suo da oltre trent'anni;
4. dichiarare la tardività e la conseguente inammissibilità delle eccezioni formulate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; 5. dichiarare l'inammissibilità della domanda nuova introdotta al n. 8 delle conclusioni rassegnate dall'attore nella prima memoria ex art. 183 c.p.c.; nel merito:
6. rigettare, per le ragioni in narrativa esposte ed in virtù delle eccezioni sollevate in atti, le domande tutte proposte dal signor Parte_1 poiché assolutamente infondate, in fatto ed in diritto;
in via riconvenzionale: 7. condannare, per le ragioni in narrativa esposte, il signor a rimuovere i panettoni di Parte_1 cemento ed i paletti con catenelle dallo stesso installati sul lato ovest dell'edificio condominiale, oltre a risarcire i condomini in misura almeno pari a quanto stabilito nella sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia o, comunque, nella misura che il Giudice vorrà liquidare, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
8. condannare, per le ragioni in narrativa esposte, il signor a ripristinare la fossa biologica condominiale ed i relativi Parte_1
pagina 4 di 14 pozzetti di ispezione, nonché a risarcire il dei danni cagionati a causa della CP_1 manomissione dell'impianto fognario, danni che si quantificano in € 921,91, oltre ad interessi dal dovuto al saldo;
9. tenuto conto di tutte le circostanze, fissare in almeno € 50,00 la somma di denaro dovuta dal dott. per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione, in forza Parte_1 dell'emananda sentenza di condanna, dei lavori di rimozione dei manufatti installati sul lato ovest dell'edificio e di ripristino dell'impianto fognario condominiale;
in ogni caso: 10. disporre la cancellazione delle frasi con cui viene attribuito al CP_1
l'uso di atti non veri o di aver tenuto una condotta dolosa o in mala fede a danno
[...] dell'attore, con condanna di quest'ultimo al pagamento della somma che verrà ritenuta di giustizia a titolo di risarcimento del danno;
11. con vittoria di spese e competenze di lite, ivi comprese quelle del reclamo (R.G. 7125/2023 e 7127/2023) che il Tribunale ha dichiarato inammissibile con ordinanza di data 18.7.2023 e con condanna dell'attore, ex art. 96, 3° comma, c.p.c. al pagamento in favore dei condomini di una somma pari, almeno, all'importo delle spese di lite che verranno liquidate;
in via istruttoria: 12. ci si oppone all'ammissione di tutte le richieste istruttorie formulate da parte attrice per i motivi esposti nella terza memoria ex art. 183 c.p.c.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione notificato in data 21.12.2022 impugnava nei confronti Parte_1 del la delibera assembleare approvata in data 28.04.2022. Controparte_1
Affermava l'attore che la delibera del 28.04.2022 era nulla e/o illegittima: 1 nella parte in cui nel rendiconto 31.12.2021 gli erano stati addebitati € 1.631,19 di oneri non dovuti (€ 1237,65 per spese legali e di soccombenza relative alla causa definita con sentenza 595/2021 del Tribunale di Venezia ed € 393,54 per oneri di mediazione) in quanto si era Parte_1 dissociato dalla lite;
2 nella parte in cui nel bilancio preventivo al 31.12.2022 erano state ripartite erroneamente le spese di rifacimento della terrazza dell'ultimo piano inserita all'interno della proprietà , che dovevano calcolarsi secondo la tabella Controparte_18 millesimale di proprietà A;
3 nella parte in cui veniva deliberata la presentazione della CILA per opere di risanamento in quanto affermava l'attore “Il , per giudicato…, Controparte_1 non ha la conformità urbanistica “agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti” (D.P.R. 380/2001, art 6 bis, punto 2) per poter depositare legittima e soprattutto veritiera, istanza edilizia CILA” . L'attore chiedeva, inoltre, che venisse dichiarata l'irregolarità urbanistica ed edilizia del e che venisse disposta “la ricostruzione della vera relazione di calcolo delle Controparte_1 tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano al 21.10.1983, i titoli edilizi del
e di proprietà trascritti” ed in subordine “Nella denegata e non creduta Controparte_1 ipotesi di mancato accoglimento della domanda n. 3), condannare il e/o i Controparte_1 condomini ad accatastare lo scoperto condominiale est come riservato alle sole unità CP_1 residenziali del come da sentenza del Tribunale di Venezia n. 2779/2016, Controparte_1 passata in giudicato ai sensi dell'art. 2643 n. 14 c.c..” La notifica dell'atto di citazione era stata preceduta dalla mediazione proposta in data 28.06.2022 e chiusa negativamente in data 28.07.2022.
pagina 5 di 14 Si costituiva in Giudizio il eccependo preliminarmente la tardività Controparte_1 dell'impugnazione per quanto atteneva agli eventuali profili di annullabilità delle delibere, considerato che l'impugnazione era stata proposta ben oltre il termine di 30 giorni di cui all'art 1137 c.c. e, nel merito, evidenziando l'assoluta infondatezza delle argomentazioni addotte dall'attore. Il convenuto rilevava, inoltre, il difetto di giurisdizione del Tribunale CP_1 adito in relazione alla domanda di accertamento della irregolarità urbanistica ed edilizia del essendo la domanda anche infondata nel merito, nonchè la carenza di Controparte_1 interesse giuridico di in relazione alla domanda di ricostruzione della vera Parte_1 relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate nel 1983. Evidenziava, inoltre, il Condominio che l'impugnazione proposta rappresentava l'ennesimo capitolo dell'assurda battaglia personale che conduceva nei confronti del Parte_1 CP_1
nei confronti del quale aveva instaurato negli anni plurimi contenziosi giudiziari.
[...]
Considerato, quindi, l'utilizzo strumentale e totalmente irrazionale del processo, così come sottolineato dalla Corte d'Appello nella sentenza 2599/2021, l'attore doveva essere condannato ex art 96 co 3 cpc, tanto più che aveva frazionato l'impugnazione della delibera del 28.04.2022, in quanto aveva impugnato la stessa delibera nella parte in cui con essa era stato approvato il nuovo regolamento condominiale, con un altro atto di citazione, dando vita da altro al procedimento RG. 10273/2022. Il Condominio proponeva, inoltre, domande riconvenzionale nei confronti di . Parte_1
Affermava, infatti, che dichiarandosi proprietario esclusivo di una fascia di Parte_1 terreno di proprietà condominiale, prospiciente via Sant'Elena adibita a parcheggio, aveva fatto installare sull'area indicata dei manufatti di cemento e dei paletti, impedendo l'utilizzo agli altri condomini ed ai terzi;
il chiedeva, quindi, che venisse CP_1 Parte_1 condannato a rimuovere i panettoni di cemento ed i paletti con catenelle dallo stesso installati, nonché a risarcire il danno cagionato dall'illegittima occupazione in misura almeno pari a quanto stabilito nella sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia o nella somma che verrà liquidata dal Giudice;
chiedeva, inoltre, il venisse Controparte_19 condannato a rimuovere la gettata di cemento con cui l' attore nella sera del 21.02.2018 aveva coperto la fossa biologica ubicata nel lato sud del fabbricato condominiale ed i relativi chiusini di ispezione, chiedendo, altresì, la condanna dello stesso al risarcimento dei danni cagionati al e quantificati in € 921,91 e chiedendo infine la condanna al pagamento della CP_1 somma di € 50,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell' emananda sentenza. Alla prima udienza l'attore insisteva per la sospensione della delibera impugnata ed eccepiva la tardività della costituzione del convenuto chiedendo al Giudice di esprimersi da subito sull'ammissibilità delle domande riconvenzionali del e chiedeva di chiamare in CP_1 causa il oltre ad alcuni condomini del limitrofo condominio Controparte_11 CP_12
San Giorgio ed a due condomini del , nonché di disporre l'intervento in causa Controparte_1 del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c.. Con ordinanza di data 8.5.2023, il Giudice “rilevato che, quanto alla eccezione di inammissibilità delle domande riconvenzionali sollevata da parte attrice in udienza, la stessa deve ritenersi infondata in quanto la comparsa di costituzione e risposta è tempestiva posto che i termini di cui all'art. 166 c.p.c. non sono intesi quali giorni liberi, a differenza di quanto prospettato dall'attore;… osserva (to) che la richiesta di chiamata in causa di numerosi terzi, pagina 6 di 14 solo genericamente sviluppata e motivata, non può trovare accoglimento e ciò per un principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo oltre al fatto che non si comprendono le ragioni giuridiche ed i profili di connessione che possano fondare l'estensione del contraddittorio come prospettato da parte attrice in udienza;
ritenuto altresì del tutto immotivata e priva di fondamento giuridico la domanda di intervento in causa dal Pubblico Ministero non essendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 70 c.p.c.; rigettava l'eccezione di tardività formulata dall'attore, nonché le istanze di chiamata in causa e di intervento del pubblico ministero ex art. 70 c.p.c. e l'istanza di sospensiva e concedeva i termini per le memorie ex art 183, VI comma cpc. Avverso l'indicata ordinanza, il dott. proponeva due distinti (ma identici) reclami Pt_1 identificati dai numeri di R.G. 7125/2023 e R.G. 7127/2023, con i quali veniva censurata non tanto la mancata sospensione della delibera quanto piuttosto il rigetto dell'autorizzazione alla chiamata dei terzi in causa. In particolare, l'odierno attore chiedeva che il Collegio: a. sospendesse l'ordinanza del Giudice Istruttore, “con ogni conseguente effetto sui termini processuali di cui al procedimento R.G. 11340/2022” (cfr. reclami, pag. 28); b. ammettesse la chiamata dei terzi indicati dall'attore alla prima udienza;
c. nominasse un consulente tecnico d'ufficio “che accerti lo stato dei luoghi, dei confini dell'immobile ES presso il e del , descriva le Controparte_1 Controparte_1 limitazioni alle proprietà per il preteso spoglio dei diritti reali dell'attore, nonché Pt_1 verifiche tutte le misurazioni del caso, in particolare sull'estensione del fondo del CP_1
e della p.lla 712, in relazione alla consistenza edificata dell'edificio post ristrutturazione
[...] del 1983 per la diversa lunghezza nord-sud del e, comunque salvo ogni e più Controparte_1 ampio quesito che l'Ill.mo Collegio vorrà disporre”; d. all'esito della decisione in sede di reclamo, fissasse udienza per il proseguimento del giudizio” (cfr. reclami, pag. 29). Il Condominio depositava memoria difensiva in entrambi i procedimenti di reclamo, che poi venivano riuniti, chiedendo che ne fosse dichiarata l'inammissibilità. Con ordinanza datata 18.7.-20.7. 2023 il Tribunale accogliendo la prospettazione del resistente dichiarava inammissibile il reclamo, riservando la statuizione sulle spese al giudizio di merito. Nella prima memoria ex art 183 cpc l'attore formulava in via subordinata delle nuove domande ed eccezioni. Dopo lo scambio delle memorie ex art. 183 c.p.c., all'udienza del 5.12.2023 l'attore insisteva per l'accoglimento delle proprie istanze istruttorie, mentre il chiedeva la fissazione CP_1 dell'udienza per la precisazione delle conclusioni. Il giudice, con ordinanza del 19.1.2024, ritenuto che la causa fosse sufficientemente istruita attraverso la produzione documentale e ritenuta la causa matura per la decisione fissava l'udienza per la precisazione delle conclusioni. Innanzitutto, viene dichiarata la tardività delle domande proposte dall'attore in via subordinata nella prima memoria ex art 183, VI comma cpc, in quanto trattasi di domande nuove, nonché della formulata eccezione della omessa mediazione che avrebbe dovuto essere proposta non oltre la prima udienza, ai sensi dell'art 5, comma 1 bis, del d. lgs 4.03.2010. Si conferma, inoltre, che le domande riconvenzionali proposte dal convenuto sono state tempestivamente proposte e che correttamente non è stata autorizzata la chiamata in causa dei terzi non sussistendo ragioni giuridiche e profili di connessione che possano fondare l'estensione del pagina 7 di 14 contraddittorio come prospettato da parte attrice ed essendo priva di fondamento giuridico la domanda di intervento in causa dal Pubblico Ministero non essendo sussistenti i presupposti di cui all'art. 70 c.p.c. Deve essere rigettata anche la domanda dell'attore che nel precisare le conclusioni all'udienza del 29.05.2025 ha chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere quanto alle domande formulate ai punti 2 e 4 della memoria 183, VI comma cpc, in quanto il 20.02.2024 i condòmini del variarono i lavori alla parete est ed alla terrazza Controparte_1 di copertura in uso esclusivo al sig. (doc. 126), rispetto ai lavori decisi con la delibera CP_2 di data 28.04.2022 impugnata ed i nuovi lavori deliberati non necessitano più di CP_20 titoli abilitativi e, pertanto, è cessata la materia del contendere su alcuni dei punti della delibera di data 28.04.2022. Infatti, di tali circostanze non dà atto la difesa del e, Controparte_1 pertanto, il Giudice non può pronunciare la cessazione della materia del contendere poiché “La cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa” “Cass. Civ., Sent. n. 21757 del 29/07/2021” Ciò premesso le domande proposte da vanno rigettate per i seguenti motivi. Parte_1
Innanzitutto, l'eccezione di tardività delle domande di impugnazione della delibera del 28.04.2022 sotto il profilo dell'annullabilità, perché proposte oltre il termine di trenta previsto dall'art. 1137 c.c. per l'impugnazione, sollevata dal convenuto, va esaminata in relazione a ciascuna delle tre domande di impugnazione della delibera condominiale proposte. Le forme di invalidità delle delibere si distinguono infatti in due categorie: quelle inesistenti e nulle, aggredibili in ogni tempo e quelle annullabili che possono essere portate al vaglio dell'autorità giudiziaria nel termine di trenta giorni. Orbene l' impugnazione della delibera assembleare del 28.04.2022 per approvazione del consuntivo 2021 nella parte in cui in violazione dell'art 1132 c.c, sarebbero state addebitate pro quota al -che si era dissociato- i costi relativi alla causa promossa dal condomino dott. Pt_1 nei confronti del (€ 1.237,65) e definita con la sentenza n. Parte_5 CP_1
595/2021 del Tribunale di Venezia (doc. 10 parte convenuta) nonché le spese della conseguente mediazione attivata dall'ing. (per € 393,54), non è tardiva in quanto come osservato CP_21 dalla Suprema Corte, la delibera dell'assemblea condominiale, che ponga le spese di una lite deliberata dall'assemblea a carico di un condomino che da questa abbia dissentito, è affetta da pagina 8 di 14 nullità e non da mera annullabilità, ed è impugnabile, quindi, in ogni tempo da chiunque vi abbia interesse (cfr.: Cass. civ., sez. n. sent. 8 giugno 1996, n. 5334), giacché solo l'unanimità dei condomini può modificare il criterio legale di ripartizione delle spese stabilito dall'art. 1132, 1 co., c.c. (Cass. Civ. 16092/2005). Ciò posto la domanda va in ogni caso rigettata in quanto l'art. 1132 c.c. si applica soltanto alle liti che coinvolgono terzi estranei al Condominio: “Nel caso di controversia tra uno o più condomini e il condominio da cui consegua un conflitto giudiziario (o stragiudiziale), non trova applicazione per le parti controverse, in materia di spese, l' art 1132 c.c. , che pone a carico del condomino dissenziente l'onere di manifestare il proprio dissenso con atto notificato all'amministratore” (cfr. Cassazione civile, sez. II, 23/01/2018 , n. 1629). Ancora: “Nelle liti insorte tra condomini e condominio e conclusesi con la soccombenza del secondo, non si applica la regola di cui all'art. 1123 c.c. che impone la ripartizione della spesa secondo i millesimi, pertanto, non vi può essere alcun addebito dei costi del processo sul condomino. In tale ipotesi, non trova applicazione, nemmeno in via analogica, la disposizione dell'art. 1132 c.c..” (cfr. Tribunale di Napoli Nord, sez. V, 24.6.2022, n. 2440; cfr. anche Tribunale di Benevento, 1.2.2021,n. 162). E' evidente, quindi, che l'attore non può invocare, in relazione alla controversia che vedeva contrapposti il ed il condomino alcuna valida dissociazione CP_1 Parte_5 ed il bilancio consuntivo del 2021 non deve essere pertanto revisionato e nemmeno il previsionale 2022. Infine, per quanto riguarda la quota di mediazione, ES avrebbe dovuto impugnare la delibera del 29.09.2021 (doc. 13 parte convenuta) con la quale il Condominio decise di conciliare la vertenza e che non è stata impugnata dall'attore. Risulta, inoltre, dallo stesso bilancio consuntivo 2021 che l'attore non ha versato alcunchè delle somme richieste in restituzione al e quindi anche sotto tale profilo la Controparte_1 domanda deve essere rigettata. L'attore ha poi impugnato la delibera del 28.04.2022 lamentandone la nullità in relazione al riparto della spesa per la terrazza del Dott. , spesa ripartita come spese generali di CP_2 proprietà secondo i rispettivi millesimi in violazione della tabella millesimale di proprietà “A” vigente nella quale le terrazze sono computate come beni di proprietà esclusiva di ogni intestatario dell'immobile. Anche tale domanda trattandosi di domanda che contesta l'applicazione di un criterio di ripartizione delle spese deve considerarsi tempestivamente promossa considerato che la delibera adottata in violazione dei criteri previsti sarebbe affetta da nullità. Tuttavia la domanda va comunque rigettata. Infatti, come emerge dallo stesso verbale di assemblea del 28.04.2022 (doc. 4 punto 6 odg) la ripartizione delle spese di rifacimento della terrazza è stata approvata dalla delibera del 11.6.2021 (doc. 16 parte convenuta). Dal verbale di assemblea del 11.06.2021 emerge, inoltre, che tale ripartizione sulle spese di rifacimento della terrazza del Dott. è stata approvata con il voto favorevole e determinante dell'attore, CP_2 che non ha mai impugnato questa delibera (verbale di assemblea dell'11.6.2021 – doc. 16 parte convenuta). L'unica eccezione sollevata in questa sede dall'attore in relazione alla delibera del 11.06.2021, ovvero che la stessa non approvò il riparto delle spese per la terrazza , come poi CP_2
pagina 9 di 14 falsamente deliberato nel verbale di assemblea del 28.04.2022 è smentita dalla delibera assembleare stessa, da cui risulta chiaramente che era stato approvato il riparto spese per il rifacimento della terrazza per l'esecuzione di cui alla sentenza del 595/2021 Trib. di Venezia, come da tabella B con il voto favorevole dello stesso Pt_1
Tra l'altro risulta che, con la delibera dell'11.6.2021 non sono stati modificati i criteri legali di ripartizione delle spese. Infatti, l'importo di € 6.861,62 a carico del è stato determinato Pt_1 sulla base di quanto previsto dall'art. 1 del previgente regolamento di condominio (vedi tabella
“B” allegata all'avviso di convocazione doc. 13 di parte convenuta). Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta, inoltre, che l'importo CP_1 indicato –mai versato dal (cfr. consuntivo 2022 e preventivo 2023 – doc. 17) - non è Pt_1 stato riportato nel consuntivo del 2022, posto che i lavori non erano stati ancora realizzati. Detto importo, poi, non era stato inserito nemmeno nel preventivo del 2023 dal momento che i signori e , per chiudere l'annosa questione, avevano anticipato la volontà – poi CP_2 Pt_6 formalizzata nell'assemblea del 6.3.2023 (cfr. doc. 9) – di far eseguire i lavori a loro cura e spese, come poi è avvenuto (doc. 126 attoreo). Deve essere anche rigettata la domanda proposta dell' attore di nullità delle delibere del 15.7.2021 e del 28.4.2022 “per oggetto illecito, allo stato anche impossibile e ad ulteriore danno del ricorrente, di abilitare i risanamenti con un'istanza edilizia CILA” Secondo la tesi dell'attore, l'illegittimità del fabbricato non consentirebbe di CP_20 procedere alle opere di risanamento utilizzando lo strumento della comunicazione di inizio lavori asseverata, la c.d. C.I.L.A.: “Il , per giudicato …, non ha la conformità Controparte_1 edilizia ed urbanistica “agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti” (D.P.R. 380/2001, art. 6 bis, punto 2) per poter depositare legittima, e soprattutto veritiera, istanza edilizia CILA”. Orbene l' asserita irregolarità edilizia è smentita dalla documentazione 3-5-22 prodotta dal da cui risulta che l'Amministrazione comunale ha più volte ribadito la piena Controparte_1 conformità edilizia ed urbanistica del fabbricato (cfr. note del di data CP_11 CP_11
17.3.2014, 4.12.2017 e 22.12.2021 – docc. 3-5 parte convenuta) e, pertanto, anche tale motivo di impugnazione deve essere rigettato. Relativamente alla domanda volta a dichiarare l'irregolarità urbanistica ed edilizia del questo Giudice difetta di giurisdizione, trattandosi di materia amministrativa Controparte_1
e di competenza del TAR. Non spetta, infatti, a questo Giudice verificare la legittimità o meno degli atti della P.A. relativi all'edificazione del Condominio ed alla sua rispondenza alle norme in materia urbanistica ed edilizia. Così pure questo Giudice difetta di giurisdizione in riferimento alla domanda di diverso accatastamento proposta in via subordinata dall'attore nell'atto di citazione in caso di mancato accoglimento della precedente domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione. Deve essere infine rigettata la domanda di “…ricostruzione della vera relazione di calcolo delle tabelle millesimali a suo tempo approvate per quelli che erano, al 21.10.1983, i titoli edilizi del e di proprietà trascritti” . Controparte_1
Non è stato, infatti, precisato dall'attore per quale ragione il Tribunale dovrebbe procedere in tal senso, né quale sia la finalità di tale domanda. Non essendo stato, pertanto, prospettato uno pagina 10 di 14 stato di fatto lesivo di un diritto, non sussiste alcun interesse giuridico a proporre tale domanda che dovrà essere rigettata. Devono essere invece accolte le domande riconvenzionali proposte dal convenuto. CP_1
Quanto alla domanda di rimozione dei panettoni di cemento e dei paletti con catenelle installati dall'attore sul lato ovest dell'edificio condominiale, dalla documentazione prodotta dalla difesa del risulta che l'attore non ha provato di essere proprietario CP_1 Parte_1 esclusivo della fascia di scoperto posta sul lato ovest dell'edificio condominiale prospiciente via Sant'Elena, una volta adibita a parcheggio condominiale. Lo stesso innanzitutto, ha riconosciuto che quella fascia di terreno era di proprietà Pt_1 condominiale ed era destinata ad uso parcheggio (doc. 25 parte convenuta). Inoltre, i confini delle aree di proprietà condominiale sono stati accertati su tutti i lati dalla sentenza n. 2779/2016 del Tribunale di Venezia passata in giudicato (cfr. doc. 19 parte convenuta) e sono chiaramente identificati in colore rosso nell'allegato sub 6 (rectius sub 5) alle osservazioni del c.t.u. in data 27 luglio 2010 (cfr. doc. 42 parte convenuta), poi recepiti dal Tribunale nella sentenza citata. E', quindi, documentalmente provato che l'attore non è proprietario esclusivo di detta fascia di scoperto sul lato ovest del Condominio e che, pertanto, ha illegittimamente inibito l'utilizzo della stessa come parcheggio agli altri condomini mediante l'installazione dei manufatti, in violazione dell'art 1102 c.c. Deve essere accolta conseguentemente la richiesta di risarcimento del danno per illegittima occupazione, che deve essere determinato nella misura di € 1.200,00, per ogni anno di occupazione, secondo l'importo indicato nella sentenza N. 2779/2016 del Tribunale di Venezia, con decorrenza dal 17.03.2014 (data di annullamento della DIA 3218128 del 30/07/2009 presentata dal per l'installazione delle opere), unica data, che si ricava Pt_1 dalla documentazione prodotta dal convenuto, da cui risulta incontestabile l'occupazione da parte del non facendo riferimento ad alcuna data la comunicazione dei condomini Pt_1 prodotta sub doc 26 dal convenuto e non avendo fornito la difesa del con CP_1 chiarezza la data di decorrenza dell'occupazione. Deve essere accolta anche la domanda riconvenzionale di messa in pristino dell'impianto fognario con eliminazione a cura e spese dell'attore delle cementificazioni dallo stesso realizzate, nonché, del ristoro dei danni patiti dal in conseguenza di tale Controparte_1 azione. E' stato provato dalla parte convenuta che il ha coperto la fossa biologica ubicata sul Pt_1 lato sud del fabbricato condominiale e che i relativi chiusini di ispezione erano stati coperti con una gettata di cemento, con ciò pregiudicando la possibilità di procedere alla pulizia ed allo svuotamento della vasca. Infatti, nel corso dell'assemblea del 18.10.2018 (cfr. doc. 32 parte convenuta) emergeva, per dichiarazione resa dalla signora , moglie del Testimone_3
che la gettata di cemento era stata realizzata da quest'ultimo: “la Sig.ra Pt_1 Tes_3 dichiara che la vasca biologica lato Sud della fognatura è stata chiusa da suo marito Dott.
. E' emerso, inoltre, che l'intervento di rimozione della gettata non era stato eseguito Pt_1 per l'opposizione del dott. (cfr. doc. 31, comunicazione della ditta . Tra Pt_1 Parte_7
l'altro l'attore non ha mai contestato, nelle sue difese, fino alla comparsa conclusionale (essendo pertanto decaduto dalla possibilità di proporre nuove eccezioni), di aver cementificato la fossa biologica condominiale, ma si è limitato a sostenere che il manufatto non sarebbe di pagina 11 di 14 proprietà condominiale, bensì di proprietà dell'attore: “La fossa biologica non è condominiale bensì, e si produrrà documentazione avente valore probatorio, nella proprietà esclusiva e personale del dott. (cfr. prima memoria ex art. 183 c.p.c. di parte attrice, pag. 15), Pt_1 circostanza questa non provata e smentita dalla documentazione prodotta dal CP_1
[...]
Dalla documentazione prodotta dal convenuto risulta, infatti, che la proprietà ed CP_1 unicità dell'impianto condominiale è stata accertata nella causa R.G. 3186/2010, definita con la sentenza n. 3287/2015 (cfr. doc. 45 parte convenuta) ove si precisa “il è provvisto CP_1 di un unico impianto fognario, composto di due distinti 'rami', in cui sversano anche le varie adduzioni di scarico del negozio del a confluire, con un'unica immissione, in collettore Pt_1 comunale presente lungo la limitrofa via S.Elena” (cfr. doc. 46 parte convenuta, relazione di consulenza tecnica d'ufficio dell'arch. nella causa R.G. 3186/2010; e cfr. doc. Tes_4
47, planimetria con schema della rete fognaria e doc. 48, documentazione fotografica acquisita dal CTU nella causa R.G. 3186/2010), nonché dalla sentenza n. 3804/2025 con cui è stata definita la causa R.G. 8193/2025: “La questione del diritto reale è stata decisa con la sentenza n. 3287/2015 p. 6 (doc. 23), passata in giudicato, e resa nella causa R.G. 3186/2010 con la quale il tribunale di Venezia ha rigettato la domanda del richiamando quanto accertato Pt_1 dal CTU, ovvero che «non risulta, da atti amministrativi, che detta proprietà sia dotata di impianto proprio di smaltimento liquidi reflui ...” ( doc. 57 parte convenuta). Essendo, quindi, stata provata la responsabilità del dott. il quale ha intenzionalmente Pt_1 manomesso l'impianto fognario condominiale cementificando la fossa biologica ed i relativi pozzetti di ispezione, determinando maggiori oneri economici a carico del , CP_1 analiticamente indicati nella nelle fatture allegate alla raccomandata del 14.2.2019 (doc. 8 parte convenuta), per complessivi € 1.347,50, spetta allo stesso risarcire al l'importo di CP_1
€ 921,91 pari alla quota millesimale sostenuta da tutti gli altri condomini, eccettuato il dott.
essendo l'importo di € 1.347,50, già stato già versato da tutti i condomini in virtù del Pt_1 consuntivo 2019, approvato dall'assemblea del 14.9.2020 ( docc. 38 e 53). Il Giudice considerato il valore della lite in relazione alla misura del risarcimento richiesto (€ 921,91) e considerato altresì di aver già determinato il risarcimento per il mancato utilizzo dell'area di parcheggio fino alla data della riconsegna dell'area, respinge la domanda formula dal convenuto ex art 614 bis cpc, non sussistendo i presupposti. CP_1
Sull'abuso dello strumento giudiziario e la condanna ex art 96, III comma cpc parte convenuta richiama nello specifico la sentenza della Corte d'Appello 2599/2021 con cui il Giudice di Appello stigmatizzò da parte del l'utilizzo strumentale e totalmente irrazionale del Pt_1 processo e secondo cui “la speciosità delle argomentazioni difensive, basate su di considerazioni del tutto prive di supporti logici e giuridici, e una condotta difensiva incentrata su di un'utilizzazione dei rimedi processuali chiaramente strumentale a fini palesemente dilatori evidenziano la sussistenza dei presupposti ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c. ...”. Ritiene in ogni caso questo Giudice che le numerose questioni proposte talune controvertibili sulla base di un giudizio ex ante escluda una obiettiva intenzione di agire con dolo o colpa. Lo svolgimento e l'esito della lite impongono di regolare le spese secondo la soccombenza. La liquidazione è effettuata secondo il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/22 per le quattro fasi previste (studio, introduttiva, istruttoria e decisionale), in pagina 12 di 14 relazione allo scaglione di riferimento, ovvero causa di valore indeterminabile, a complessità media. Infatti, nel caso in cui siano proposte una pluralità di domande alcune di valore determinato ed altre di valore indeterminabile, si applica lo scaglione tariffario previsto per queste ultime qualora ciò comporti il riconoscimento di un compenso maggiore rispetto a quello che deriverebbe dall'applicazione dello scaglione derivante dal cumulo delle domande di valore determinabile (C. 17/14187) Vista l'ordinanza 6421/2023 del 18/07-20/07/2023 emessa nel procedimento di reclamo N. 7125/2023 RG, con riunito il procedimento 7123/2023 Rg. condanna l'attore reclamante a corrispondere al convento reclamato, le spese del procedimento di reclamo regolate secondo il principio della soccombenza e liquidate secondo il valore desunto dalla tabella del DM 55/2014, aggiornato al DM 147/22, per le fasi studio, introduttiva, decisionale con esclusione della istruttoria che non si è tenuta, in relazione allo scaglione di riferimento, ovvero causa di valore indeterminabile a complessità bassa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-rigetta tutte le domande dell'attore;
-dichiara la propria carenza di giurisdizione in relazione alla domanda di cui al punto 3 dell'atto di citazione e a quella ivi proposta in via subordinata;
-rigetta in quanto inammissibili le domande proposte in via subordinata dall'attore nella I memoria ex art 183, VI, al punto 8);
-condanna a rimuovere i panettoni di cemento ed i paletti con catenelle dallo Parte_1 stesso installati sul lato ovest dell'edificio condominiale e a rilasciare l'area posta sul lato ovest del libera da persone e cose;
Controparte_1
-condanna a ripristinare la fossa biologica condominiale ed i relativi pozzetti Parte_1 di ispezione;
- condanna l'attore a pagare a favore del a titolo di risarcimento del danno Controparte_1 per illegittima occupazione dell'area ovest del Condominio, la somma di € 1.200,00 per ogni anno di occupazione, oltre ad interessi nella misura legale, con decorrenza dal 17.03.2014, sino all'effettivo rilascio dell'area;
-condanna ES a pagare a favore del a titolo di risarcimento del danno la Controparte_1 somma di € 921,21 oltre interessi nella misura legale dal 14.02.2019 al saldo;
-rigetta la domanda proposta ex art 614 bis cpc dal;
Controparte_1
- condanna al pagamento delle spese del giudizio in favore del Parte_1 CP_1 che liquida in € 10.860,00 per compenso professionale ed € 237,00 per spese anticipate,
[...] oltre spese generali al 15%, i.v.a., c.p.a.
- condanna al pagamento delle spese del giudizio di reclamo in favore del Parte_1
che liquida in € 3.228,00 per compenso professionale, oltre spese generali al Controparte_1
15%, i.v.a., c.p.a..
pagina 13 di 14 Così deciso in Venezia, lì 25 settembre 2025
IL Giudice Onorario
Dott.ssa Elisa Borile
pagina 14 di 14