TRIB
Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 12/09/2025, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8203/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8203/2023, promosso da:
1) , nata a [...]-RO, Brasile, il 29/09/1986; Parte_1
2) , nato ad [...]-RO, Brasile, il 12/01/2013, Persona_1 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Persona_2
;
[...]
3) , nato a [...]-RO, Brasile, il 15/10/2017, minorenne, Persona_3 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_1 Persona_2
4) , nata a [...]-Paraná-RO (Brasile), Brasile, il 19/11/1981; Controparte_1
5) , nata a [...]ópio-PR, Controparte_2
Brasile, il 20/08/2012, minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_3 [...]
; Controparte_4
6) nato a [...]ópio-PR, Brasile, il 25/11/2015, Persona_4 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
7) , nato a [...]-SC, Brasile, il 12/12/1961; Controparte_5
8) , nata a [...]-PR, Brasile, il 04/06/1986; Parte_2
9) , nato a [...]-RO, Brasile, il 22/12/2015, minorenne, Persona_5 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_2 Persona_6
10) , nato a [...]-RO, Brasile, il 21/07/2021, minorenne, Persona_7 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_2 Persona_6
11) , nata a [...]-RO, Brasile, il 20/09/1993; Controparte_6
12) , nata a [...]-PR, Brasile, il 24/08/1968; Parte_3
1 13) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_4
12/03/1984; 14) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 25/09/2013, minorenne, Parte_5 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Parte_4 Parte_6
;
[...]
15) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 30/10/2019, minorenne, Persona_8 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Parte_6
;
[...]
16) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 16/05/1986; Persona_9
17) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 04/04/2015, minorenne, Parte_7 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
18) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, 17/08/2017, minorenne, Parte_8 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
19) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 26/03/2019, minorenne, Persona_11 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
20) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 12/06/2021, minorenne, Persona_12 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maristella Urbini del foro di Teramo RICORRENTI contro
Controparte_7 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 27/6/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le
2 controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_13
- sono discendenti diretti dell'avo italiano nato il [...] a Persona_13
GN (CR) – Italia, emigrato in Brasile e mai naturalizzato brasiliano, sposato nel 1897 con dalla loro unione nasceva il 13.05.1907 a Villa Brusque-SC (Brasile) Controparte_8
Parte_9
- sposava nel 1930 passando a firmare come Parte_10 Per_14
e dalla loro unione nascevano: CP_9
1) il 19.03.1932 a Porto Franco-SC (Brasile) Persona_15
2) il 13.07.1940 a Porto Franco-SC (Brasile) LIRA Moacir;
3) l'08.04.1945 a Botuverá-SC (Brasile) ; Parte_11
- sposava nel 1953 e dalla loro unione nasceva il Persona_15 Persona_16
10.04.1960 a Botuverá-SC (Brasile) Parte_7
- sposava nel 1983 e dalla loro unione nascevano a Ji- Parte_7 Persona_17
Paraná-RO (Brasile):
o il 12.03.1984 Parte_4
o il 16.05.1986 ; Persona_9
- sposava nel 2011 Parte_4 Parte_6 passando a firmare come (odierna ricorrente), Parte_4
e dalla loro unione nascevano a Ji-Paraná-RO (Brasile) gli odierni ricorrenti:
o il 25.09.2013 Parte_5
o il 30.10.2019 Persona_8
- (odierno ricorrente) sposava nel 2014 Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione nascevano a Ji-Paraná-RO (Brasile) gli odierni ricorrenti:
[...]
o il 04.04.2015 Parte_7
o il 17.08.2017 Parte_8
o il 26.03.2019 Persona_11
o il 12.06.2021 Persona_12
- sposava nel 1959 dalla loro unione nascevano: Parte_12 Persona_18
o il 12.12.1961 a Botuverá-SC (Brasile) ; Pt_1 Controparte_5
o il 24.08.1968 a Jardim Alegre-PR (Brasile) Parte_3
- (odierno ricorrente) sposava nel 1984 Controparte_5 Controparte_10
e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
o il 04.06.1986 a Ivaiporã-PR (Brasile) questa si sposava nel 2012 Parte_2 con e dalla loro unione nascevano: Persona_6
▪ il 22.12.2015 a Cacoal-RO (Brasile) Persona_5
▪ il 21.07.2021 a Cacoal-RO (Brasile) Persona_7
3 o il 20.09.1993 a Cacoal-RO (Brasile) Controparte_6
- nel 1985 sposava passando a firmare come Parte_3 Persona_19 Pt_1
(odierna ricorrente); Parte_3
- sposava nel 1978 e dalla loro unione Parte_11 Controparte_11 nascevano le odierne ricorrenti:
o il 19.11.1981 a Ji-Paraná-RO (Brasile) Controparte_1
o il 29.09.1986 a Rolim de Moura-RO (Brasile) Parte_1
- sposava nel 2010 e dalla Controparte_1 Controparte_4 loro unione nascevano a Cornélio Procópio-PR (Brasile) gli odierni ricorrenti:
o il 20.08.2012 Parte_1 Controparte_2
o il 25.11.2015 Persona_4
- sposava nel 2013 e dalla loro Parte_1 Persona_2 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
o l'01.12.2013 nato ad [...]-RO (Brasile) Persona_1
o il 15.10.2017 a Cacoal-RO (Brasile) Pt_1 Persona_3
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_7 il 1° luglio 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4 luglio 2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Nei giorni 21 agosto 2025 e 4 settembre 2025 parte ricorrente ha depositato note scritte, con le quali ha prodotto la documentazione richiesta dal giudice in esito alla precedente udienza del giorno 8 maggio 2025 e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_20 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
4 - continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor
5 più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando matrimonio e filiazione siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in Parte_9
Brasile il 13.5.1907 da padre nato in [...] (e quindi cittadino italiano), era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto Per_15 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: CP_9
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria
[...] volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche ai primi due figli, e , nati Persona_15 Parte_12 rispettivamente nel 1932 e nel 1940.
6 Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_7 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nata a [...]-RO, Brasile, il Parte_1
29/09/1986; 2) , nato ad [...]-RO, Brasile, il 12/01/2013; Persona_1
3) , nato a [...]-RO, Brasile, il 15/10/2017; Persona_3
4) , nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 19/11/1981; Controparte_3
5) , nata a [...]-PR, Controparte_2
Brasile, il 20/08/2012; 6) nato a [...]-PR, Brasile, il 25/11/2015; Per_4 CP_2
7) , nato a [...]-SC, Brasile, il 12/12/1961; Controparte_5
8) , nata a [...]-PR, Brasile, il 04/06/1986; Parte_2
9) , nato a [...]-RO, Brasile, il 22/12/2015; Persona_5
10) , nato a [...]-RO, Brasile, il 21/07/2021; Persona_7
11) , nata a [...]-RO, Brasile, il 20/09/1993; Controparte_6
12) , nata a [...]-PR, Brasile, il 24/08/1968; Controparte_12
13) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_4
12/03/1984;
7 14) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 25/09/2013; Parte_5
15) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 30/10/2019; Persona_8
16) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 16/05/1986; Persona_9
17) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 04/04/2015; Parte_7
18) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, 17/08/2017; Parte_8
19) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 26/03/2019; Persona_11
20) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 12/06/2021; Persona_12
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_7 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 settembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
* * *
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice Luciano Ambrosoli, nel procedimento iscritto al n.r.g. 8203/2023, promosso da:
1) , nata a [...]-RO, Brasile, il 29/09/1986; Parte_1
2) , nato ad [...]-RO, Brasile, il 12/01/2013, Persona_1 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_1 Persona_2
;
[...]
3) , nato a [...]-RO, Brasile, il 15/10/2017, minorenne, Persona_3 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_1 Persona_2
4) , nata a [...]-Paraná-RO (Brasile), Brasile, il 19/11/1981; Controparte_1
5) , nata a [...]ópio-PR, Controparte_2
Brasile, il 20/08/2012, minorenne, rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_3 [...]
; Controparte_4
6) nato a [...]ópio-PR, Brasile, il 25/11/2015, Persona_4 minorenne, rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Controparte_3 Controparte_4
;
[...]
7) , nato a [...]-SC, Brasile, il 12/12/1961; Controparte_5
8) , nata a [...]-PR, Brasile, il 04/06/1986; Parte_2
9) , nato a [...]-RO, Brasile, il 22/12/2015, minorenne, Persona_5 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_2 Persona_6
10) , nato a [...]-RO, Brasile, il 21/07/2021, minorenne, Persona_7 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Parte_2 Persona_6
11) , nata a [...]-RO, Brasile, il 20/09/1993; Controparte_6
12) , nata a [...]-PR, Brasile, il 24/08/1968; Parte_3
1 13) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_4
12/03/1984; 14) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 25/09/2013, minorenne, Parte_5 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Parte_4 Parte_6
;
[...]
15) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 30/10/2019, minorenne, Persona_8 rappresentata ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e Parte_4 Parte_6
;
[...]
16) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 16/05/1986; Persona_9
17) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 04/04/2015, minorenne, Parte_7 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
18) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, 17/08/2017, minorenne, Parte_8 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
19) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 26/03/2019, minorenne, Persona_11 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10
20) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 12/06/2021, minorenne, Persona_12 rappresentato ai fini del presente procedimento dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale e;
Persona_9 Persona_10 tutti rappresentati e difesi dall'avv. Maristella Urbini del foro di Teramo RICORRENTI contro
Controparte_7 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Brescia
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO
In esito all'udienza dell'11 settembre 2025, tenutasi nelle forme previste dall'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
* * *
RILEVATO IN FATTO
1. Con atto depositato il 27/6/2023 i ricorrenti hanno chiesto l'accertamento della loro cittadinanza italiana iure sanguinis.
Si procede ai sensi dell'art. 3 co. 2 del D.lgs. n. 13/17 («Le sezioni specializzate sono altresì competenti per le
2 controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e dello stato di cittadinanza italiana»); dell'art. 4 co. 5 II periodo del medesimo D.lgs., introdotto dalla Legge n. 206/22 a decorrere dal 22.6.22 («Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani») e dell'art. 19-bis del D.lgs. n. 150/11 («Le controversie in materia di accertamento dello stato di apolidia e di cittadinanza italiana sono regolate dal rito sommario di cognizione», ovvero semplificato per i ricorsi depositati dopo il 28.2.23, a norma del D.lgs. n. 149/22).
2. A sostegno della domanda, i ricorrenti deducono di essere discendenti del cittadino italiano nato a [...] il [...], ed espongono che: Persona_13
- sono discendenti diretti dell'avo italiano nato il [...] a Persona_13
GN (CR) – Italia, emigrato in Brasile e mai naturalizzato brasiliano, sposato nel 1897 con dalla loro unione nasceva il 13.05.1907 a Villa Brusque-SC (Brasile) Controparte_8
Parte_9
- sposava nel 1930 passando a firmare come Parte_10 Per_14
e dalla loro unione nascevano: CP_9
1) il 19.03.1932 a Porto Franco-SC (Brasile) Persona_15
2) il 13.07.1940 a Porto Franco-SC (Brasile) LIRA Moacir;
3) l'08.04.1945 a Botuverá-SC (Brasile) ; Parte_11
- sposava nel 1953 e dalla loro unione nasceva il Persona_15 Persona_16
10.04.1960 a Botuverá-SC (Brasile) Parte_7
- sposava nel 1983 e dalla loro unione nascevano a Ji- Parte_7 Persona_17
Paraná-RO (Brasile):
o il 12.03.1984 Parte_4
o il 16.05.1986 ; Persona_9
- sposava nel 2011 Parte_4 Parte_6 passando a firmare come (odierna ricorrente), Parte_4
e dalla loro unione nascevano a Ji-Paraná-RO (Brasile) gli odierni ricorrenti:
o il 25.09.2013 Parte_5
o il 30.10.2019 Persona_8
- (odierno ricorrente) sposava nel 2014 Persona_9 Persona_10
e dalla loro unione nascevano a Ji-Paraná-RO (Brasile) gli odierni ricorrenti:
[...]
o il 04.04.2015 Parte_7
o il 17.08.2017 Parte_8
o il 26.03.2019 Persona_11
o il 12.06.2021 Persona_12
- sposava nel 1959 dalla loro unione nascevano: Parte_12 Persona_18
o il 12.12.1961 a Botuverá-SC (Brasile) ; Pt_1 Controparte_5
o il 24.08.1968 a Jardim Alegre-PR (Brasile) Parte_3
- (odierno ricorrente) sposava nel 1984 Controparte_5 Controparte_10
e dalla loro unione nascevano le odierne ricorrenti:
[...]
o il 04.06.1986 a Ivaiporã-PR (Brasile) questa si sposava nel 2012 Parte_2 con e dalla loro unione nascevano: Persona_6
▪ il 22.12.2015 a Cacoal-RO (Brasile) Persona_5
▪ il 21.07.2021 a Cacoal-RO (Brasile) Persona_7
3 o il 20.09.1993 a Cacoal-RO (Brasile) Controparte_6
- nel 1985 sposava passando a firmare come Parte_3 Persona_19 Pt_1
(odierna ricorrente); Parte_3
- sposava nel 1978 e dalla loro unione Parte_11 Controparte_11 nascevano le odierne ricorrenti:
o il 19.11.1981 a Ji-Paraná-RO (Brasile) Controparte_1
o il 29.09.1986 a Rolim de Moura-RO (Brasile) Parte_1
- sposava nel 2010 e dalla Controparte_1 Controparte_4 loro unione nascevano a Cornélio Procópio-PR (Brasile) gli odierni ricorrenti:
o il 20.08.2012 Parte_1 Controparte_2
o il 25.11.2015 Persona_4
- sposava nel 2013 e dalla loro Parte_1 Persona_2 unione nascevano gli odierni ricorrenti:
o l'01.12.2013 nato ad [...]-RO (Brasile) Persona_1
o il 15.10.2017 a Cacoal-RO (Brasile) Pt_1 Persona_3
3. Il , tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, si è costituito in giudizio Controparte_7 il 1° luglio 2024, chiedendo di valutare nel merito la domanda previo accertamento di eventuali cause estintive del diritto.
4. Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato in data 4 luglio 2023, si è limitato a prenderne visione.
5. Il Giudice ha fissato udienza – anche per la precisazione delle conclusioni e la discussione della causa ai sensi degli artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. – in data 11 settembre 2025, sostituendola ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. con il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Nei giorni 21 agosto 2025 e 4 settembre 2025 parte ricorrente ha depositato note scritte, con le quali ha prodotto la documentazione richiesta dal giudice in esito alla precedente udienza del giorno 8 maggio 2025 e ha insistito per l'accoglimento del ricorso. La causa è stata, pertanto, trattenuta in decisione.
* * *
RITENUTO IN DIRITTO
1. Va innanzitutto premesso che né la previa proposizione della domanda in via amministrativa né il superamento del termine previsto per la conclusione del relativo procedimento (settecentotrenta giorni ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. n. 362/94) costituiscono condizione di procedibilità: in quanto sanzione processuale limitativa del diritto di azione, essa avrebbe dovuto essere prevista espressamente e non può essere oggetto di interpretazione estensiva. D'altronde, il ben noto ritardo delle Autorità Consolari, dovuto all'elevatissima mole di istanze pervenute, si traduce nell'impossibilità di fatto di vedere riconosciuto un diritto fondamentale e originario come la cittadinanza, con conseguente ammissibilità del rimedio giurisdizionale (cfr., ex plurimis, Tribunale di Roma, ord. 19 novembre 2021, n. 21806).
2.1. Il quadro storico-normativo può essere così ricostruito:
- lo Statuto Albertino, promulgato dal Re di Sardegna il 4.3.1848, non recava una Persona_20 definizione di chi dovesse intendersi come “regnicolo”;
- con la proclamazione del Regno d'Italia il 17.3.1861, per volontà di Vittorio Emanuele II lo Statuto Albertino divenne Legge Fondamentale del nuovo Stato;
4 - continuavano tuttavia ad applicarsi i vecchi codici civili degli Stati preunitari;
quello piemontese del 1837, per esempio, prevedeva che la cittadinanza derivasse dal padre (cfr. art. 19);
- il Codice Civile italiano del 1865 stabiliva all'art. 4 che «è cittadino il figlio di padre cittadino»; all'art. 14 che «la donna cittadina che si marita a uno straniero diviene straniera, sempreché col fatto del matrimonio acquisti la cittadinanza del marito»;
- il 19.10.1866 anche il Veneto venne annesso al Regno d'Italia; il 20.9.1870 fu la volta del Lazio;
il 16.7.1920 del Trentino e del Friuli;
- i cittadini degli Stati preunitari morti dopo quelle date erano dunque diventati e unanimemente considerati cittadini del Regno d'Italia;
- la Legge n. 555/1912 disciplinò per la prima volta in modo organico la cittadinanza italiana, abrogando le relative disposizioni del Codice Civile del 1865 (art. 17), ma comunque ribadendo che «è cittadino per nascita il figlio di padre cittadino» (art. 1) e che «la donna cittadina che si marita a uno straniero perde la cittadinanza italiana, sempreché il marito possieda una cittadinanza che pel fatto del matrimonio a lei si comunichi» (art. 10 co. 3);
- con la Costituzione entrata in vigore l'1.1.1948, l'Italia è diventata una Repubblica;
- anni dopo, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità delle due norme da ultimo richiamate: (i) la prima, con sent. n. 30/1983, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina;
(ii) la seconda, con sent. n. 87/1975, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna;
deve ritenersi che le stesse conclusioni valgano anche per gli identici artt. 4 e 14 del Codice Civile del 1865, sopra riportati;
- per dirimere alcuni contrasti insorti nella giurisprudenza di legittimità, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha chiarito che: «Le norme precostituzionali riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1 gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale. Di certo non può costituire criterio ermeneutico in senso opposto degli effetti delle sentenze d'incostituzionalità delle leggi, la diffidenza della prassi amministrativa verso una eccessiva espansione della retroattività, che potrebbe dar luogo ad una moltiplicazione di richieste di cittadinanza dai discendenti dei cittadini italiani emigrati in altri Stati» (sent. n. 4466/09);
- da ultimo, la vigente Legge n. 91/92 stabilisce tra l'altro che «è cittadino per nascita il figlio di padre o di madre cittadini» (art. 1).
2.2. Con particolare riferimento ai ricorrenti del Brasile, si era posto il problema della c.d. Grande Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15.12.1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15.11.1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana.
La Corte di Cassazione a Sezioni Unite – richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10.12.1948 e il Trattato di Lisbona del 13.12.2007 – ha nondimeno solennemente affermato che: «Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione». Ancor
5 più nello specifico: «L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia “ottenuto la cittadinanza in paese estero”, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva dello status per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento» (sent. n. 25318/22).
Ne consegue che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
3. La pronuncia delle Sezioni Unite n. 25318/22 ha definito inoltre il riparto dell'onere probatorio nei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza iure sanguinis: «Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva».
I ricorrenti – mediante i documenti prodotti, debitamente tradotti e apostillati – hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana.
Giova precisare che la successiva linea femminile di discendenza è costitutiva del diritto di cittadinanza iure sanguinis al pari di quella per via paterna, e non è preclusa dal matrimonio eventuale della donna con cittadino straniero e ciò – secondo i principi sanciti da Corte Cost. n. 30/1983, cit., Corte Cost. n. 87/1975, cit., e Sez. Un. n. 4466/2009, cit. - anche quando matrimonio e filiazione siano anteriori all'entrata in vigore della Costituzione.
In particolare, nel caso in esame, si deve riconoscere che nata in Parte_9
Brasile il 13.5.1907 da padre nato in [...] (e quindi cittadino italiano), era cittadina italiana iure sanguinis e non ha perduto la cittadinanza per effetto del matrimonio con il cittadino straniero , posto Per_15 che la sentenza della Corte Costituzionale n. 87 del 1975, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.10, comma terzo, della legge 13 giugno 1912, n. 555, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana per effetto automatico del matrimonio della donna con cittadino straniero, produce effetto (Sez. Un. 4466 e 4467 del 2009) anche per i matrimoni celebrati anteriormente alla data di entrata in vigore della Costituzione, quando gli effetti della norma incostituzionale sul diritto di cittadinanza, che costituisce status permanente e imprescrittibile, perdurino oltre l'1.1.1948: CP_9
è dunque rimasta cittadina italiana nonostante il matrimonio con cittadino straniero, e a propria
[...] volta (v. Corte Cost. n. 30 del 1983, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art.1, n.1 della legge n.555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina) ha trasmesso la cittadinanza iure sanguinis ai propri figli e ai discendenti non solo se nati dopo l'1.1.1948, e dunque anche ai primi due figli, e , nati Persona_15 Parte_12 rispettivamente nel 1932 e nel 1940.
6 Di contro, il si è limitato a evocare l'accertamento di eventuali fattispecie Controparte_7 estintive del diritto, senza nemmeno allegarle (né aver provato una richiesta di informazioni all'Autorità Consolare, anche eventualmente per il tramite dell'Ufficiale dello stato civile del Comune competente).
Ai sensi dell'art. 2697 c.c., come noto, l'incertezza in ordine a una circostanza ricade sulla parte che aveva l'onere di provarne l'esistenza. Inoltre, nella materia de qua, eventuali poteri istruttori d'ufficio potrebbero essere attivati per corroborare la domanda (cfr. Cass., sez. I, 27 dicembre 2021, n. 41686; Cass., sez. I, 3 agosto 2017, n. 19428; Cass., sez. I, 5 novembre 2015, n. 22608) e non certo in modo totalmente esplorativo, al fine di rigettarla (nella materia che qui occupa, del resto, ciò si pone in linea con la qualificazione come fondamentale del diritto alla cittadinanza e con il favor espresso dalla normativa in materia per le interpretazioni tese a garantire la conservazione di tale diritto da parte degli emigrati e a circoscrivere le ipotesi di perdita dello stesso).
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
4. A margine, con particolare riguardo ai ricorrenti minorenni, merita sottolineare come non sia necessaria la previa autorizzazione del giudice tutelare, poiché l'art. 320 c.c. la impone soltanto per promuovere azioni relative ad atti eccedenti l'ordinaria amministrazione: tale non può essere considerata la presente, avente ad oggetto la pronuncia dichiarativa di uno status già esistente e peraltro evidentemente vantaggiosa per i minori.
5. Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi (cfr. Corte Cost., sent. n. 77/18) per compensare integralmente le spese di lite. Va, del resto, preso atto che il ritardo dell'amministrazione discende dall'oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati a un esorbitante numero di richieste di riconoscimento della cittadinanza italiana.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda,
- dichiara che:
1) , nata a [...]-RO, Brasile, il Parte_1
29/09/1986; 2) , nato ad [...]-RO, Brasile, il 12/01/2013; Persona_1
3) , nato a [...]-RO, Brasile, il 15/10/2017; Persona_3
4) , nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 19/11/1981; Controparte_3
5) , nata a [...]-PR, Controparte_2
Brasile, il 20/08/2012; 6) nato a [...]-PR, Brasile, il 25/11/2015; Per_4 CP_2
7) , nato a [...]-SC, Brasile, il 12/12/1961; Controparte_5
8) , nata a [...]-PR, Brasile, il 04/06/1986; Parte_2
9) , nato a [...]-RO, Brasile, il 22/12/2015; Persona_5
10) , nato a [...]-RO, Brasile, il 21/07/2021; Persona_7
11) , nata a [...]-RO, Brasile, il 20/09/1993; Controparte_6
12) , nata a [...]-PR, Brasile, il 24/08/1968; Controparte_12
13) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il Parte_4
12/03/1984;
7 14) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 25/09/2013; Parte_5
15) nata a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 30/10/2019; Persona_8
16) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 16/05/1986; Persona_9
17) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 04/04/2015; Parte_7
18) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, 17/08/2017; Parte_8
19) , nato da Ji-Paraná-RO, Brasile, il 26/03/2019; Persona_11
20) , nato a [...]-Paraná-RO, Brasile, il 12/06/2021; Persona_12
meglio generalizzati nel ricorso, sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere Controparte_7 agli adempimenti previsti dalla legge, inclusa l'eventuale comunicazione all'Autorità Consolare;
- compensa per intero le spese di lite.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia, il 12 settembre 2025
Il giudice Luciano Ambrosoli
8