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Sentenza 16 ottobre 2025
Sentenza 16 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 16/10/2025, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 16 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4987/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI Parte_1 C.F._1
MONIA
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTALDO ROSSANA
- parte appellata -
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 753/2023 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 22.3.2023 e mai notificata, con la quale il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal signor accoglieva la domanda con Pt_1 compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15.10.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 753/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione contro il nonché Controparte_2
l' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello: violazione dell'art. 92
c.p.c. erronea compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il , nonostante ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_2 dev'essere dichiarata contumace.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 15.10.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
Orbene, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92 c.p.c..
Nel caso in esame, il primo giudice ha motivato che nulla doveva essere disposto in punto di spese di lite “per la reciproca soccombenza delle parti (rispetto alle due opposizioni giudicate)”. Nella specie, in particolare, ha accolto l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con riguardo alla prescrizione del diritto dell'ente di riscuotere le somme indicate nell'intimazione di pagamento per decorso di un periodo superiore ai cinque anni pagina 2 di 4 fra la notifica della cartella e la prima intimazione di pagamento. Ha invero rigettato le ulteriori domande proposte dall'odierno appellante, ritenendo non fondata la doglianza relativa alla asserita violazione dell'art. 201 D.Lvo. 30 aprile 1992 n. 285.
Ciò posto, occorre rilevare come il giudice di prime cure abbia integralmente accolto l'opposizione, sebbene con riguardo alla prescrizione del credito e non agli altri profili;
sul punto, si osserva che secondo la giurisprudenza il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca incontra il limite di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. n. 10685/2019).
Orbene, nel caso de quo ritiene la Giudicante che la sentenza deve essere riformata sul punto. La corte di Cassazione, in un caso analogo, ha così statuito: “È da cassare la decisione del Tribunale che ha ritenuto opportuno compensare le spese del secondo grado, confermando altresì la compensazione di quelle relative al primo grado, valorizzando, ai fini della valutazione di soccombenza della parte, il fatto che quest'ultima avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento non soltanto allegando la mancata notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada ad essa presupposto, ma anche eccependo la decadenza e la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 1, comma
153, l. n. 244 del 2007. Detta circostanza, in realtà, può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della parte ex art. 96 c.p.c., ma non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese, poiché la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca, nè costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021,
n.2312).
L'opposizione è stata infatti integralmente accolta, sebbene sulla base di un solo motivo di opposizione;
in tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite, né la stessa può essere giustificata dall'erronea indicazione del verbale, trattandosi di un mero errore materiale inidoneo a generare qualsivoglia confusione.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico del e ad Controparte_2
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto Controparte_1 dell'opposizione è l'intimazione di pagamento n.09720219039660927000 per il pagamento pagina 3 di 4 dell'importo di € 51,69.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese professionali per il primo grado è pari ad € 173,00 e per il secondo grado ammonta ad €
232,40 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta e, quanto al secondo grado l'applicazione della riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 173,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore di da distrarsi a favore della procuratrice antistataria. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna il e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti di , liquidate in € Parte_1
64,50 per spese esenti e in complessivi € 232,40 per onorari oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c
Velletri, 16 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott.ssa Carlotta
Bruno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. r.g. 4987/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. LAGHI Parte_1 C.F._1
MONIA
- parte appellante - nei confronti di:
(C.F. ), con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. CASTALDO ROSSANA
- parte appellata -
e
(C.F. ) Controparte_2 P.IVA_2
- parte appellata contumace -
Per la riforma della sentenza n. 753/2023 del Giudice di Pace di Velletri, pubblicata in data 22.3.2023 e mai notificata, con la quale il Giudice di prime cure, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta dal signor accoglieva la domanda con Pt_1 compensazione delle spese di lite.
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del
15.10.2025.
pagina 1 di 4 CONCISA ESPOSIZIONE
DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132
c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
Il signor ha proposto gravame contro la sentenza n. 753/2023 con cui il Parte_1
Giudice di Pace di Velletri ha accolto l'opposizione contro il nonché Controparte_2
l' , chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni: Controparte_3
“Voglia il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa: condannare in ogni caso i convenuti in solido o nelle rispettive misure che saranno ritenute di ragione al pagamento delle spese e compensi relativi al doppio grado di giudizio nella misura sopra indicata, maggiorate sia per la pluralità di controparti, sia per l'uso degli strumenti del processo telematico, oltre al rimborso spese generali e alle rivalse di legge per cassa avvocati e IVA, da distrarre in favore del difensore ai sensi dell'art. 93 c.p.c.”. L'appellante censura la sentenza di primo grado proponendo il seguente motivo di appello: violazione dell'art. 92
c.p.c. erronea compensazione delle spese di lite.
Si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
Il , nonostante ritualmente citato in giudizio, non si è costituito e Controparte_2 dev'essere dichiarata contumace.
La causa è stata rinviata per la discussione e decisione ex art. 281 sexies c.p.c. e, all'udienza del 15.10.2025, il G.I. ha riservato la decisione nei 30 giorni previsti dalla norma.
***
Orbene, costituisce principio generale del nostro ordinamento processuale civile quello secondo cui la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa le spese processuali ex artt. 91 e 92 cod. proc. civ..
Il giudice può procedere alla compensazione totale o parziale delle stesse “se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” ex art. 92 c.p.c..
Nel caso in esame, il primo giudice ha motivato che nulla doveva essere disposto in punto di spese di lite “per la reciproca soccombenza delle parti (rispetto alle due opposizioni giudicate)”. Nella specie, in particolare, ha accolto l'opposizione preventiva ai sensi dell'art. 615 c.p.c. con riguardo alla prescrizione del diritto dell'ente di riscuotere le somme indicate nell'intimazione di pagamento per decorso di un periodo superiore ai cinque anni pagina 2 di 4 fra la notifica della cartella e la prima intimazione di pagamento. Ha invero rigettato le ulteriori domande proposte dall'odierno appellante, ritenendo non fondata la doglianza relativa alla asserita violazione dell'art. 201 D.Lvo. 30 aprile 1992 n. 285.
Ciò posto, occorre rilevare come il giudice di prime cure abbia integralmente accolto l'opposizione, sebbene con riguardo alla prescrizione del credito e non agli altri profili;
sul punto, si osserva che secondo la giurisprudenza il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca incontra il limite di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (cfr. Cass. n. 10685/2019).
Orbene, nel caso de quo ritiene la Giudicante che la sentenza deve essere riformata sul punto. La corte di Cassazione, in un caso analogo, ha così statuito: “È da cassare la decisione del Tribunale che ha ritenuto opportuno compensare le spese del secondo grado, confermando altresì la compensazione di quelle relative al primo grado, valorizzando, ai fini della valutazione di soccombenza della parte, il fatto che quest'ultima avesse proposto opposizione alla cartella di pagamento non soltanto allegando la mancata notificazione del verbale di contravvenzione al codice della strada ad essa presupposto, ma anche eccependo la decadenza e la prescrizione del credito ai sensi dell'art. 1, comma
153, l. n. 244 del 2007. Detta circostanza, in realtà, può rilevare ai fini dell'esclusione della condanna della parte ex art. 96 c.p.c., ma non è certamente idonea a spiegare alcun effetto sul governo delle spese, poiché la proposizione di più censure, comunque non accolte dal giudice di merito, non implica alcuna soccombenza reciproca, nè costituisce, di per sé sola, una valida ragione per discostarsi dal criterio generale della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.” (cfr. Cassazione civile sez. VI, 02/02/2021,
n.2312).
L'opposizione è stata infatti integralmente accolta, sebbene sulla base di un solo motivo di opposizione;
in tale situazione processuale, non si giustifica la compensazione, tra l'altro totale, delle spese processuali in danno della parte che è risultata totalmente vittoriosa nel merito della lite, né la stessa può essere giustificata dall'erronea indicazione del verbale, trattandosi di un mero errore materiale inidoneo a generare qualsivoglia confusione.
In ordine alla quantificazione delle spese da porsi a carico del e ad Controparte_2
in solido fra loro, deve precisarsi che oggetto Controparte_1 dell'opposizione è l'intimazione di pagamento n.09720219039660927000 per il pagamento pagina 3 di 4 dell'importo di € 51,69.
Applicando i valori per fase previsti dal D.M. 147/2022, la liquidazione delle spese professionali per il primo grado è pari ad € 173,00 e per il secondo grado ammonta ad €
232,40 (con applicazione dei valori minimi attesa la ridotta attività svolta e, quanto al secondo grado l'applicazione della riduzione del 30% ex art. 4 comma 4 per assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto).
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: Visti gli artt. 2 e 7 D.lgs. 150/2011, 437 e 438-430 c.p.c.,
- dichiara la contumacia del;
Controparte_2
- accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in parziale riforma della Parte_1 gravata sentenza liquida in complessivi € 173,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, le spese del primo grado a carico delle parti convenute in solido fra loro e in favore di da distrarsi a favore della procuratrice antistataria. Conferma nel resto Parte_1
l'impugnata sentenza;
- condanna il e , in solido fra loro, Controparte_2 Controparte_1 alla rifusione delle spese del secondo grado nei confronti di , liquidate in € Parte_1
64,50 per spese esenti e in complessivi € 232,40 per onorari oltre spese generali, IVA e
CPA come per legge, da distrarsi a favore della procuratrice antistataria.
Sentenza depositata nel termine previsto dall'art. 281 sexies ult. comma c.p.c
Velletri, 16 ottobre 2025
Il giudice
Dott.ssa Carlotta Bruno
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