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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 05/06/2025, n. 800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 800 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T RIB UNALE DI TIVOLI
Sezione Lavoro
6296 / 2024 R.Gen
Il Giudice designato dr. SI DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
5.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nata a [...] – RM- il 29.12.1978), quale esercente la responsabilità Parte_1 genitoriale nei confronti della minore (nata a [...] in data [...]), elettivamente Per_1 domiciliata in Roma Via G. Aurispa n. 10, rappresentata e difesa dall'Avv. Stefano Caligiuri giusta procura in atti ricorrente
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in CP_1
Roma, presso la sede di Roma Flaminio Via Giulio Romano n. 46, rappresentato e difeso dal CP_1 funzionario Dott.ssa Elisa Siciliano giusta procura in atti convenuto
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 28.10.2024, la ricorrente indicata in epigrafe, premesso che con decreto di omologa del 25.6.2024 all'esito del procedimento di ATP era stato accertato che la minore si trova nelle condizioni sanitarie per beneficiare della prestazione di cui all'art. 1 legge n. 18/80 con decorrenza dalla domanda amministrativa del 20.5.2022 e che sono trascorsi oltre 120 gg. dalla notifica del provvedimento giudiziale (26.6.2024) e dall'invio dei modelli relativi ai dati socio economici (28.6.2024), ha convenuto in giudizio l' lamentando che, in violazione del disposto CP_1 di cui all'art. 445- bis comma 5 c.p.c., non le è stato liquidato il dovuto per il riconosciuto beneficio.
Ha concluso quindi chiedendo, accertata la sussistenza del diritto, e la condanna di controparte al versamento dei ratei maturati e maturandi, oltre accessori e vinte le spese.
1 CP_ L' si è costituito in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere per avvenuto pagamento della prestazione
All'odierna udienza la causa è stata discussa e viene decisa con la presente sentenza.
Occorre dichiarare cessata la materia del contendere, come richiesto concordemente dalle parti.
Invero, l' ha prodotto documentazione che attesta l'intervenuto pagamento delle CP_1 provvidenze spettanti (vedi allegati nella memoria difensiva) e, all'odierna a udienza, la difesa di parte ricorrente si è associata alla richiesta di cessazione della materia del contendere già formulata dell'Ente. CP_ Riguardo ai compensi di lite, è opportuno sottolineare le seguenti circostanze: l ha emesso il provvedimento di liquidazione della prestazione nel mese di luglio 2024, quando non erano ancora decorsi oltre 120 gg. dalla notifica del decreto di omologa (26.6.2024) e dall'invio della documentazione amministrativa (28.6.2024); lo stesso ha provveduto poi al pagamento dei CP_2 rateo corrente a partire dal mese di settembre 2024 (vedi cedolini pensione in atti), vale a dire prima della scadenza del termine di 120 giorni;
tuttavia, l'Ente ha corrisposto in data 2.11.2024 gli arretrati maturati dalla domanda amministrativa, ossia pochi giorni dopo la scadenza del suddetto termine e poco dopo il deposito del ricorso in esame (28.10.2024).
Orbene, l'emissione del provvedimento di liquidazione ed il pagamento dei ratei correnti entro il termine di legge (elementi che parte ricorrente ha omesso di esporre nel proprio atto introduttivo) nonché il lievissimo ritardo nella corresponsione degli arretrati costituiscono circostanze eccezionali che, globalmente valutate, determinano la compensazione per intero tra le parti delle spese processuali.
P.Q.M.
- dichiara cessata la materia del contendere;
-compensa interamente tra le parti le spese di lite.
Tivoli, 5.6.2025.
Il Giudice
SI Di ET
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