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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/05/2025, n. 1802 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1802 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3945 / 2020 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera condominiale.
tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rap.te e difese dall'avv. Tommaso Gallo, elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTRICI
contro
Lauro n.12 (cf Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo amministratore pro tempore, rap.to e difeso P.IVA_1 dall'avv. Rita Pisapia, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici citavano in giudizio il di per Controparte_3 Controparte_2 impugnare la delibera di approvazione del rendiconto 2019 adottata all'assemblea ordinaria del 25 maggio 2020, per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
In particolare, le attrici ritenevano che illegittimamente l'assemblea avesse approvato il rendiconto nel quale le spese di riparto della manutenzione ordinaria e del funzionamento dell'ascensore erano state appostate utilizzando i millesimi dell'apposita tabella piuttosto che secondo il criterio indicato all'art. XIII del Regolamento di condominio, che prevede che ogni anno l'assemblea deliberi sul prezzo della “corsa in ascensore”.
Si costituiva in giudizio il impugnando e Controparte_1 contestando in toto le argomentazioni delle attrici;
preliminarmente deduceva che:
l'impianto ascensore non dispone più di cassettiera, rimossa su delibera assembleare di 20 anni prima;
non esiste altro modo di computare e ripartire le
Pagina 2 spese dell'impianto ascensore se non applicando i millesimi della tabella relativa;
così erano sempre state ripartite le spese nel passato;
il criterio adottato non creava alcun eccesso di potere perché i millesimi, di formazione contrattuale, erano stati già redatti secondo i principi di cui all'art. 1124 c.c. e che, in ogni caso, non esisteva altro criterio equo di ripartire la spesa dell'ascensore; instando quindi per il rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti e la causa, non bisognevole di ulteriori istruzioni, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse, è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
In ordine alla problematica che impegna il presente giudizio, si osserva che le attrici non contestano l'intero rendiconto 2019 ma solo il criterio di riparto della spesa relativa al funzionamento dell'ascensore.
La censura alla delibera adottata al punto 1) dell'assemblea del 25 maggio 2020 appare priva di sostanza oltre che di interesse.
Difatti, per giurisprudenza costante, le delibere possono essere impugnate solo se adottate in violazione delle norme di legge o per eccesso di potere.
Nel caso che ci occupa, è emerso che le attrici non contestano errori nella convocazione della riunione, né quorum costitutivo o deliberativo differenti da quelli di legge, ma solo che le spese occorse per il funzionamento dell'impianto ascensore dovessero essere computate “per corsa”, come prescrive il Regolamento che demanda ogni anno alla decisione dell'assemblea il costo della corsa da pagare per salire o scendere con l'elevatore.
Ma come emerso nel corso del presente giudizio, la risulta essere Parte_3 stata rimossa da diversi anni.
Detta circostanza, in atti, risulta non contestata e dunque da ritenersi ammessa dalle parti attrici, per cui non esistendo un criterio per determinare il costo della
“corsa in ascensore”, l'applicazione della tabella millesimale stesa in calce al
Regolamento di condominio di formazione contrattuale e relativa alle scale, è da ritenersi quale soluzione pienamente idonea che l'amministratore può seguire per ripartire le spese dell'ascensore, assumendo a parere dello scrivente il crisma della legalità e della validità.
Pagina 3 D'altra parte, è altresì emerso in atti che i vari amministratori succedutosi negli anni hanno sempre adottato tale criterio di riparto.
In definitiva, la delibera è immune da vizi in quanto l'amministratore ha ripartito equamente la spesa, secondo i millesimi che seguono il criterio di cui all'art. 1124 cc, peraltro, il rendiconto 2019, contenente il riparto della spesa contestato, risulta approvato all'unanimità da tutti i presenti, in rappresentanza di oltre 2/3 del valore del fabbricato.
La domanda, dunque, è priva di fondamento e va rigettata con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese legali che seguono il principio della soccombenza.
Per quanto riguarda tutte le altre eccezioni sollevate, si osserva che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013
n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda e condanna le attrici, e , in Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto in Controparte_4 persona del suo amministratore pro tempore, che liquida, sulla base del DM
n.147/22 con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo al valore fino ad €
1.100,00 della presente causa, in euro 662,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 21/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica, in persona del G.O.P., dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° 3945 / 2020 di R.G. avente ad oggetto: impugnativa delibera condominiale.
tra
(cf ) e (cf Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rap.te e difese dall'avv. Tommaso Gallo, elett.te dom.ti C.F._2 come in atti, ATTRICI
contro
Lauro n.12 (cf Controparte_1 Controparte_2
), in persona del suo amministratore pro tempore, rap.to e difeso P.IVA_1 dall'avv. Rita Pisapia, elett.te dom.ti come in atti, CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbali in atti cui per brevità si rinvia, ritenendosi qui trascritte tutte le istanze.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 cpc, come modificato per l'effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17 della legge 18 giugno 2009 n° 69.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente
Pagina 1 suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
Peraltro, questo Giudice ha trattenuto la causa in decisione, anche alla luce delle risultanze istruttorie e sulla scorta dell'autorevole insegnamento di Cass. Civ., Sez.
I, del 9 giugno 2010 n.13896, dal quale emerge in maniera assolutamente condivisibile che il rispetto del diritto fondamentale a una ragionevole durata del processo - derivante dall'articolo 111, 2° comma, della Costituzione e dagli articoli 6 e 13 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
- impone al Giudice - ai sensi degli articoli 127 e 175 cpc - di evitare ed impedire comportamenti che siano di ostacolo a una sollecita definizione dello stesso, tra i quali rientrano certamente quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuali e formalità superflue perché non giustificate dalla struttura dialettica del processo e, in particolare, dal rispetto effettivo del principio del contraddittorio, espresso dall'articolo 101 cpc da effettive garanzie di difesa - articolo 24 della
Costituzione - e dal diritto alla partecipazione al processo in condizioni di parità - articolo 111, 2° comma, della Costituzione - dei soggetti nella cui sfera giuridica
l'atto finale è destinato ad esplicare i suoi effetti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato le attrici citavano in giudizio il di per Controparte_3 Controparte_2 impugnare la delibera di approvazione del rendiconto 2019 adottata all'assemblea ordinaria del 25 maggio 2020, per le motivazioni meglio esposte nell'atto introduttivo, il tutto con vittoria delle spese processuali.
In particolare, le attrici ritenevano che illegittimamente l'assemblea avesse approvato il rendiconto nel quale le spese di riparto della manutenzione ordinaria e del funzionamento dell'ascensore erano state appostate utilizzando i millesimi dell'apposita tabella piuttosto che secondo il criterio indicato all'art. XIII del Regolamento di condominio, che prevede che ogni anno l'assemblea deliberi sul prezzo della “corsa in ascensore”.
Si costituiva in giudizio il impugnando e Controparte_1 contestando in toto le argomentazioni delle attrici;
preliminarmente deduceva che:
l'impianto ascensore non dispone più di cassettiera, rimossa su delibera assembleare di 20 anni prima;
non esiste altro modo di computare e ripartire le
Pagina 2 spese dell'impianto ascensore se non applicando i millesimi della tabella relativa;
così erano sempre state ripartite le spese nel passato;
il criterio adottato non creava alcun eccesso di potere perché i millesimi, di formazione contrattuale, erano stati già redatti secondo i principi di cui all'art. 1124 c.c. e che, in ogni caso, non esisteva altro criterio equo di ripartire la spesa dell'ascensore; instando quindi per il rigetto dell'impugnazione.
Nel corso del giudizio sono stati acquisiti i documenti prodotti dalle parti e la causa, non bisognevole di ulteriori istruzioni, sulle conclusioni rassegnate dalle stesse, è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è infondata e va respinta.
In ordine alla problematica che impegna il presente giudizio, si osserva che le attrici non contestano l'intero rendiconto 2019 ma solo il criterio di riparto della spesa relativa al funzionamento dell'ascensore.
La censura alla delibera adottata al punto 1) dell'assemblea del 25 maggio 2020 appare priva di sostanza oltre che di interesse.
Difatti, per giurisprudenza costante, le delibere possono essere impugnate solo se adottate in violazione delle norme di legge o per eccesso di potere.
Nel caso che ci occupa, è emerso che le attrici non contestano errori nella convocazione della riunione, né quorum costitutivo o deliberativo differenti da quelli di legge, ma solo che le spese occorse per il funzionamento dell'impianto ascensore dovessero essere computate “per corsa”, come prescrive il Regolamento che demanda ogni anno alla decisione dell'assemblea il costo della corsa da pagare per salire o scendere con l'elevatore.
Ma come emerso nel corso del presente giudizio, la risulta essere Parte_3 stata rimossa da diversi anni.
Detta circostanza, in atti, risulta non contestata e dunque da ritenersi ammessa dalle parti attrici, per cui non esistendo un criterio per determinare il costo della
“corsa in ascensore”, l'applicazione della tabella millesimale stesa in calce al
Regolamento di condominio di formazione contrattuale e relativa alle scale, è da ritenersi quale soluzione pienamente idonea che l'amministratore può seguire per ripartire le spese dell'ascensore, assumendo a parere dello scrivente il crisma della legalità e della validità.
Pagina 3 D'altra parte, è altresì emerso in atti che i vari amministratori succedutosi negli anni hanno sempre adottato tale criterio di riparto.
In definitiva, la delibera è immune da vizi in quanto l'amministratore ha ripartito equamente la spesa, secondo i millesimi che seguono il criterio di cui all'art. 1124 cc, peraltro, il rendiconto 2019, contenente il riparto della spesa contestato, risulta approvato all'unanimità da tutti i presenti, in rappresentanza di oltre 2/3 del valore del fabbricato.
La domanda, dunque, è priva di fondamento e va rigettata con tutte le conseguenze anche in ordine alle spese legali che seguono il principio della soccombenza.
Per quanto riguarda tutte le altre eccezioni sollevate, si osserva che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo
132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr.
Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123; Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013
n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
P. Q. M.
Il Tribunale, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
Rigetta la domanda e condanna le attrici, e , in Parte_1 Parte_2 solido, al pagamento delle spese e competenze del giudizio in favore del convenuto in Controparte_4 persona del suo amministratore pro tempore, che liquida, sulla base del DM
n.147/22 con riferimento ai valori medi dello scaglione relativo al valore fino ad €
1.100,00 della presente causa, in euro 662,00 oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore in data 21/05/2025.
Il Giudice Onorario (dott.Silvio La Rana)
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