Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2245
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Sentenza 12 febbraio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Roma, Ottava Sezione Civile, si è pronunciato in merito a una controversia avente ad oggetto lo scioglimento di una comunione ereditaria e l'impugnazione di testamenti olografi. La parte attrice, beneficiaria di un testamento pubblicato il 9 settembre 2014, aveva chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria relativa a un immobile sito in Roma, via Cola di Rienzo, attribuito in comproprietà a lei e a un'altra beneficiaria, chiedendo altresì la condanna di quest'ultima al pagamento di un'indennità di occupazione. La beneficiaria in questione aveva aderito alla domanda di scioglimento della comunione. Si è costituita una terza parte, la quale aveva impugnato entrambi i testamenti olografi, sostenendo la loro invalidità per incompatibilità delle disposizioni e per la presenza di cancellature e sovrascritture su uno dei testamenti, che presentava la medesima data di sottoscrizione dell'altro. Tale parte aveva chiesto l'annullamento dei due testamenti. Un'altra beneficiaria del testamento pubblicato il 9 settembre 2014 si è costituita sostenendo la piena validità di quest'ultimo e l'invalidità del testamento pubblicato il 24 febbraio 2015, concludendo per la declaratoria di nullità di quest'ultimo. Gli altri beneficiari sono rimasti contumaci. I procedimenti sono stati riuniti e si sono costituiti gli eredi di una delle parti decedute.

Il Collegio ha respinto le domande avanzate dalla parte attrice e da coloro che vi avevano aderito, nonché la domanda di declaratoria di invalidità dei testamenti. In particolare, il Tribunale ha rilevato che, a seguito di consulenza tecnica d'ufficio (CTU) sul testamento pubblicato il 24 febbraio 2015, è emerso che le cancellature e le sovrascritture con pennarello nero erano riconducibili a mano diversa da quella della testatrice, mentre la grafia testamentaria vergata con penna biro, escluse tali modifiche, proveniva da un'unica mano scrivente e risultava coerente in tutti i suoi elementi, inclusa la data. Tuttavia, la CTU ha accertato la presenza di due testamenti di pari data con disposizioni radicalmente incompatibili riguardo all'immobile di via Cola di Rienzo, senza elementi che consentissero di stabilire l'anteriorità di uno rispetto all'altro. L'incompatibilità delle disposizioni testamentarie ha reso impossibile desumere l'effettiva volontà della testatrice in ordine alla comproprietà del bene, venendo meno il presupposto per lo scioglimento della comunione. L'impossibilità di ricostruire con certezza l'intenzione della testatrice non costituisce, di per sé, un vizio dell'atto, ma rende solo non attuabili le disposizioni testamentarie. Pertanto, le domande di scioglimento della comunione e di accertamento dell'invalidità dei testamenti sono state respinte. Le spese di lite sono state compensate integralmente tra le parti costituite, mentre le spese della CTU sono state poste a carico di tutte le parti costituite in eguale misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2245
    Giurisdizione : Trib. Roma
    Numero : 2245
    Data del deposito : 12 febbraio 2025

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