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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/02/2025, n. 2245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2245 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 26162/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto:
1) Dott. Luigi Argan Presidente
2) Dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
3) dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite sub n. r.g. 26162/2015 e vertenti tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANNINI FERRUCCIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE
GORIZIA 51 B 00198 ROMA presso il difensore avv. ZANNINI FERRUCCIO
ATTORE/CONVENUTO
E
, deceduta;
Pt_1 Persona_1
quali eredi e aventi CP_1 Controparte_2 CP_3
causa di , rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Aversano. Persona_2
con il patrocinio dell'avv. MARZANO MARCO STEFANO e Parte_2
dell'avv. BALLATORE BENEDETTA ) VIA GOIRAN 4 C.F._2
ROMA; elettivamente domiciliato in VIA ILDEBRANDO GOIRAN 4 00195 ROMA presso il difensore avv. MARZANO MARCO STEFANO ontumace;
Controparte_4
1 ; contumace CP_5
contumace CP_6
contumace Controparte_7
C.F. ), contumace;
CP_8
CONVENUTI/ATTORE
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria, impugnazione testamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento avente R.G. 26162/15 la parte attrice ha Parte_1
esposto che in data 30/6/14 era deceduta la de cuius e che in Persona_3
data 9/9/14 era stato pubblicato un testamento olografo della stessa che beneficiava quali eredi e legatari l'attrice stessa e le convenute e Persona_2 Pt_2
Segnatamente alle predette era stato assegnato in comproprietà un immobile
[...]
in Roma Via Cola di Rienzo.
Ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione e la condanna di Pt_2
al pagamento della indennità di occupazione.
[...]
ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione. Persona_2
Si è costituita che ha esposto di avere impugnato il testamento nel Parte_2
giudizio r.g. 63083/15.
Infatti, con distinto atto di citazione nel giudizio avente r.g. 63083/15 Parte_2
ha premesso di essere unica figlia di Persona_3
Ha esposto che in data 9/9/14 e in data 24/2/15 erano stati pubblicati due testamenti della de cuius e che il primo dei due testamenti pubblicati recava la data del 20/12/13.
Ha esposto che il secondo testamento pubblicato presentava in alcune parti delle cancellature, in particolare su data e firma, che però non impedivano di leggere la sottoscrizione e come data la stessa del 20/12/13.
2 Ha esposto che sussistevano quindi due testamenti con la stessa data che presentavano disposizioni incompatibili e in ognuno di questi venivano revocate genericamente le precedenti disposizioni testamentarie.
Ha esposto che la de cuius negli ultimi periodi della sua vita era affetta da diverse patologie che ne minavano la capacità e che, in ragione di ciò, in data 6/3/14 l'attrice aveva presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ma che nelle more dello stesso la madre era deceduta.
Ha esposto che entrambi i testamenti pubblicati erano invalidi perché incompatibili e perché non era possibile stabilire l'anteriorità di uno rispetto all'altro.
Ha esposto che le cancellature presenti su uno dei due testamenti non rendevano l'altro valido, anche perché le cancellature erano apposte da mano diversa da quella della testatrice.
Ha convenuto in giudizio i beneficiari dei testamenti e i possibili eredi legittimi e concluso chiedendo l'annullamento dei due testamenti.
Si è costituita , beneficiaria del testamento pubblicato in data Persona_2
9/9/14 sostenendo la piena validità di questo e la invalidità del testamento pubblicato in data 24/2/15.
Ha concluso per la declaratoria della nullità del testamento pubblicato in data 24/2/15
e della piena validità dell'altro testamento della de cuius.
Sono rimasti contumaci gli altri beneficiari a vario titolo dei testamenti
[...]
, e CP_4 Controparte_7 CP_5 Controparte_8 [...]
. CP_6
I due procedimenti sono stati riuniti.
Nel corso del procedimento si sono costituiti gli eredi di , Persona_2
deceduta.
La domanda di scioglimento della comunione deve essere respinta.
La domanda di scioglimento avanzata da cui ha aderito Parte_1
, si fonda sulla attribuzione in comproprietà di un immobile Persona_2
3 sito in Roma via Cola di Rienzo effettuata nel testamento del 20/12/13 pubblicato in data 9/9/14.
figlia della de cuius ha impugnato i due testamenti olografi recanti la Parte_2
stessa data di sottoscrizione e pubblicati in data 9/9/14 e 24/2/15.
Con il testamento pubblicato in data 9/9/14 la de cuius ha disposto in favore di Pt_2
e di un appartamento in
[...] Persona_2 Parte_1
Roma via Cola di Rienzo;
un altro appartamento è stato lasciato alla figlia Pt_2
un legato di somme di denaro è lasciato ad una terza persone e gioielli alla
[...]
sorella.
Nel testamento pubblicato in data 24/2/15 l'appartamento di via Cola di Rienzo è lasciato a persone parzialmente diverse e con percentuali diverse;
nel verbale di pubblicazione viene segnalata la presenza di cancellature e sovrascritture. ha sostenuto che entrambi i testamenti siano riconducibili alla madre e Parte_2
siano da annullare quanto meno per l'incompatibilità delle disposizioni in essi contenute.
È stata espletata ctu sul testamento pubblicato in data 24/2/15 che come detto presentava delle cancellature e delle sovrascritture (sulla provenienza del testamento del 9/9/14 non sono state sollevate contestazioni).
L'ausiliario del Giudice ha accertato che l'intera grafia testamentaria in verifica vergata con penna biro ad inchiostro blu (escluse le cancellature e sovrascritture giustapposte vergate con pennarello nero) risulta provenire da un'unica mano scrivente, che al momento della stesura dell'olografo si trovava in avviato stato d'invecchiamento
La grafia testamentaria, limitatamente alle parti vergate con biro, risulta essere coerente in tutti gli elementi che la compongono (testo, date, firme). Si esclude, per la scrittura testamentaria vergata con biro, ogni ipotesi di imitazione perché questa presuppone somiglianze esteriori (per il tentativo di riprodurre forme grafiche quanto più simili a quelle da imitare), ma diversità intrinseche (per l'impossibilità di riprodurre la natura e lo stile grafomotorio delle forme da imitare.
4 Quanto alle cancellature e al testo da queste parzialmente nascosto l'ausiliario del
Giudice ha riferito che l'esame al microscopio a luce radente e ai raggi infrarossi, nonché le scansioni ad alta risoluzione, hanno permesso di rilevare che le cancellature/sovrascritture coprono:
1. il nome (1^ facciata); Persona_3
2. la firma (4^,5^,6^,7^,8^ facciata); Persona_3
3. la scritta “fede” in 6^ facciata;
4. la data 20 dicembre 2013 espressa anche nella forma 20.12.013 (1^, 2^, 4^, 5^, 6^,
7^, 8^ facciata).
Il testamento in verifica - escluse le cancellature e sovrascritture a pennarello nero - e le scritture comparative sono state vergate da un'unica fonte ideativa, secondo un comportamento redattivo consolidato e personalizzato, unico e inimitabile, e uno stile grafico altamente connotato. Si riscontrano anche, fra scritture a confronto, gli stessi di indici di invecchiamento motorio e la stessa capacità scrittoria, caratterizzata da riduzione delle spinte e altre fenomenologie tipiche della scrittura senile.
Le cancellature e le sovrascritture coprenti, tracciate con pennarello a punta fine di colore nero sono, invece, riconducibili ad altra mano.
In particolare, si evidenzia come il grafismo emergente dalle sovrascritture ” e Per_3
“ sia incompatibile, per capacità scrittoria, con quello della de cuius prof.ssa Per_2
Dette locuzioni sono caratterizzate da particolarità di gesto che Persona_3
identificano una capacità grafomotoria nettamente superiore rispetto a quella espressa dalla prof.ssa nel 2013. Persona_3
Può, pertanto, concludersi sulla base delle fondate e convincenti argomentazioni del ctu, che sussistono due testamenti di pari data, entrambi provenienti dalla de cuius, e che contengono disposizioni radicalmente incompatibili rispetto all'immobile di via
Cola di Rienzo oggetto della domanda di scioglimento della comunione.
Né vi sono elementi che consentano di ritenere uno dei due testamenti anteriore all'altro.
5 Alla luce di questa incompatibilità delle disposizioni non può dirsi sussistente una volontà del de cuius di rendere e Parte_1 Persona_2
comproprietarie del bene.
Presupposto dello scioglimento della comunione è, ovviamente, la prova della qualità di comproprietario, prova che in questo caso difetta posto che la radicale incompatibilità delle disposizioni testamentarie non rende possibile desumere l'effettiva volontà della dante causa.
Va respinta anche la domanda di accertamento della invalidità dei testamenti posto che l'impossibilità di ricostruire in modo certo l'effettiva intenzione della testatrice in relazione all'immobile di via Cola di Rienzo, di per sé non costituisce un vizio dell'atto ma rende solo non attuabili le disposizioni testamentarie.
La reciproca soccombenza e la particolarità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Vanno poste a carico di tutte le parti costituite in uguale misura le spese della ctu,
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) respinge le domande avanzate da e da Parte_1 Persona_2
e dai suoi eredi;
[...]
2) respinge la domanda avanzata da di declaratoria di invalidità dei Parte_2
testamenti oggetto di causa;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone a carico delle parti costituite in uguale misura le spese di ctu
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
Il Collegio così composto:
1) Dott. Luigi Argan Presidente
2) Dott. Alfredo Matteo Sacco Giudice
3) dott. Renato Castaldo Giudice rel ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause civili di I Grado riunite sub n. r.g. 26162/2015 e vertenti tra:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. ZANNINI FERRUCCIO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIALE
GORIZIA 51 B 00198 ROMA presso il difensore avv. ZANNINI FERRUCCIO
ATTORE/CONVENUTO
E
, deceduta;
Pt_1 Persona_1
quali eredi e aventi CP_1 Controparte_2 CP_3
causa di , rappresentati e difesi dall'avv. Ettore Aversano. Persona_2
con il patrocinio dell'avv. MARZANO MARCO STEFANO e Parte_2
dell'avv. BALLATORE BENEDETTA ) VIA GOIRAN 4 C.F._2
ROMA; elettivamente domiciliato in VIA ILDEBRANDO GOIRAN 4 00195 ROMA presso il difensore avv. MARZANO MARCO STEFANO ontumace;
Controparte_4
1 ; contumace CP_5
contumace CP_6
contumace Controparte_7
C.F. ), contumace;
CP_8
CONVENUTI/ATTORE
OGGETTO: scioglimento comunione ereditaria, impugnazione testamento
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del
17/7/24
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel procedimento avente R.G. 26162/15 la parte attrice ha Parte_1
esposto che in data 30/6/14 era deceduta la de cuius e che in Persona_3
data 9/9/14 era stato pubblicato un testamento olografo della stessa che beneficiava quali eredi e legatari l'attrice stessa e le convenute e Persona_2 Pt_2
Segnatamente alle predette era stato assegnato in comproprietà un immobile
[...]
in Roma Via Cola di Rienzo.
Ha chiesto procedersi allo scioglimento della comunione e la condanna di Pt_2
al pagamento della indennità di occupazione.
[...]
ha aderito alla domanda di scioglimento della comunione. Persona_2
Si è costituita che ha esposto di avere impugnato il testamento nel Parte_2
giudizio r.g. 63083/15.
Infatti, con distinto atto di citazione nel giudizio avente r.g. 63083/15 Parte_2
ha premesso di essere unica figlia di Persona_3
Ha esposto che in data 9/9/14 e in data 24/2/15 erano stati pubblicati due testamenti della de cuius e che il primo dei due testamenti pubblicati recava la data del 20/12/13.
Ha esposto che il secondo testamento pubblicato presentava in alcune parti delle cancellature, in particolare su data e firma, che però non impedivano di leggere la sottoscrizione e come data la stessa del 20/12/13.
2 Ha esposto che sussistevano quindi due testamenti con la stessa data che presentavano disposizioni incompatibili e in ognuno di questi venivano revocate genericamente le precedenti disposizioni testamentarie.
Ha esposto che la de cuius negli ultimi periodi della sua vita era affetta da diverse patologie che ne minavano la capacità e che, in ragione di ciò, in data 6/3/14 l'attrice aveva presentato ricorso per la nomina di un amministratore di sostegno ma che nelle more dello stesso la madre era deceduta.
Ha esposto che entrambi i testamenti pubblicati erano invalidi perché incompatibili e perché non era possibile stabilire l'anteriorità di uno rispetto all'altro.
Ha esposto che le cancellature presenti su uno dei due testamenti non rendevano l'altro valido, anche perché le cancellature erano apposte da mano diversa da quella della testatrice.
Ha convenuto in giudizio i beneficiari dei testamenti e i possibili eredi legittimi e concluso chiedendo l'annullamento dei due testamenti.
Si è costituita , beneficiaria del testamento pubblicato in data Persona_2
9/9/14 sostenendo la piena validità di questo e la invalidità del testamento pubblicato in data 24/2/15.
Ha concluso per la declaratoria della nullità del testamento pubblicato in data 24/2/15
e della piena validità dell'altro testamento della de cuius.
Sono rimasti contumaci gli altri beneficiari a vario titolo dei testamenti
[...]
, e CP_4 Controparte_7 CP_5 Controparte_8 [...]
. CP_6
I due procedimenti sono stati riuniti.
Nel corso del procedimento si sono costituiti gli eredi di , Persona_2
deceduta.
La domanda di scioglimento della comunione deve essere respinta.
La domanda di scioglimento avanzata da cui ha aderito Parte_1
, si fonda sulla attribuzione in comproprietà di un immobile Persona_2
3 sito in Roma via Cola di Rienzo effettuata nel testamento del 20/12/13 pubblicato in data 9/9/14.
figlia della de cuius ha impugnato i due testamenti olografi recanti la Parte_2
stessa data di sottoscrizione e pubblicati in data 9/9/14 e 24/2/15.
Con il testamento pubblicato in data 9/9/14 la de cuius ha disposto in favore di Pt_2
e di un appartamento in
[...] Persona_2 Parte_1
Roma via Cola di Rienzo;
un altro appartamento è stato lasciato alla figlia Pt_2
un legato di somme di denaro è lasciato ad una terza persone e gioielli alla
[...]
sorella.
Nel testamento pubblicato in data 24/2/15 l'appartamento di via Cola di Rienzo è lasciato a persone parzialmente diverse e con percentuali diverse;
nel verbale di pubblicazione viene segnalata la presenza di cancellature e sovrascritture. ha sostenuto che entrambi i testamenti siano riconducibili alla madre e Parte_2
siano da annullare quanto meno per l'incompatibilità delle disposizioni in essi contenute.
È stata espletata ctu sul testamento pubblicato in data 24/2/15 che come detto presentava delle cancellature e delle sovrascritture (sulla provenienza del testamento del 9/9/14 non sono state sollevate contestazioni).
L'ausiliario del Giudice ha accertato che l'intera grafia testamentaria in verifica vergata con penna biro ad inchiostro blu (escluse le cancellature e sovrascritture giustapposte vergate con pennarello nero) risulta provenire da un'unica mano scrivente, che al momento della stesura dell'olografo si trovava in avviato stato d'invecchiamento
La grafia testamentaria, limitatamente alle parti vergate con biro, risulta essere coerente in tutti gli elementi che la compongono (testo, date, firme). Si esclude, per la scrittura testamentaria vergata con biro, ogni ipotesi di imitazione perché questa presuppone somiglianze esteriori (per il tentativo di riprodurre forme grafiche quanto più simili a quelle da imitare), ma diversità intrinseche (per l'impossibilità di riprodurre la natura e lo stile grafomotorio delle forme da imitare.
4 Quanto alle cancellature e al testo da queste parzialmente nascosto l'ausiliario del
Giudice ha riferito che l'esame al microscopio a luce radente e ai raggi infrarossi, nonché le scansioni ad alta risoluzione, hanno permesso di rilevare che le cancellature/sovrascritture coprono:
1. il nome (1^ facciata); Persona_3
2. la firma (4^,5^,6^,7^,8^ facciata); Persona_3
3. la scritta “fede” in 6^ facciata;
4. la data 20 dicembre 2013 espressa anche nella forma 20.12.013 (1^, 2^, 4^, 5^, 6^,
7^, 8^ facciata).
Il testamento in verifica - escluse le cancellature e sovrascritture a pennarello nero - e le scritture comparative sono state vergate da un'unica fonte ideativa, secondo un comportamento redattivo consolidato e personalizzato, unico e inimitabile, e uno stile grafico altamente connotato. Si riscontrano anche, fra scritture a confronto, gli stessi di indici di invecchiamento motorio e la stessa capacità scrittoria, caratterizzata da riduzione delle spinte e altre fenomenologie tipiche della scrittura senile.
Le cancellature e le sovrascritture coprenti, tracciate con pennarello a punta fine di colore nero sono, invece, riconducibili ad altra mano.
In particolare, si evidenzia come il grafismo emergente dalle sovrascritture ” e Per_3
“ sia incompatibile, per capacità scrittoria, con quello della de cuius prof.ssa Per_2
Dette locuzioni sono caratterizzate da particolarità di gesto che Persona_3
identificano una capacità grafomotoria nettamente superiore rispetto a quella espressa dalla prof.ssa nel 2013. Persona_3
Può, pertanto, concludersi sulla base delle fondate e convincenti argomentazioni del ctu, che sussistono due testamenti di pari data, entrambi provenienti dalla de cuius, e che contengono disposizioni radicalmente incompatibili rispetto all'immobile di via
Cola di Rienzo oggetto della domanda di scioglimento della comunione.
Né vi sono elementi che consentano di ritenere uno dei due testamenti anteriore all'altro.
5 Alla luce di questa incompatibilità delle disposizioni non può dirsi sussistente una volontà del de cuius di rendere e Parte_1 Persona_2
comproprietarie del bene.
Presupposto dello scioglimento della comunione è, ovviamente, la prova della qualità di comproprietario, prova che in questo caso difetta posto che la radicale incompatibilità delle disposizioni testamentarie non rende possibile desumere l'effettiva volontà della dante causa.
Va respinta anche la domanda di accertamento della invalidità dei testamenti posto che l'impossibilità di ricostruire in modo certo l'effettiva intenzione della testatrice in relazione all'immobile di via Cola di Rienzo, di per sé non costituisce un vizio dell'atto ma rende solo non attuabili le disposizioni testamentarie.
La reciproca soccombenza e la particolarità della questione giustificano la compensazione integrale delle spese di lite.
Vanno poste a carico di tutte le parti costituite in uguale misura le spese della ctu,
P.Q.M.
Il Collegio definitivamente pronunciando nella controversia tra le parti in epigrafe, così provvede:
1) respinge le domande avanzate da e da Parte_1 Persona_2
e dai suoi eredi;
[...]
2) respinge la domanda avanzata da di declaratoria di invalidità dei Parte_2
testamenti oggetto di causa;
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
4) pone a carico delle parti costituite in uguale misura le spese di ctu
Roma
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Renato Castaldo dott. Luigi Argan
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