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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. II, sentenza 23/02/2026, n. 3084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3084 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3084/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15158/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010418515000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2876/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e agenzia delle entrate riscossioni ha impugnato la cartella in epigrafe indicata notificata al ricorrente il 7.5.2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di 231,84 eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione ritualmente evocata in giudizio non si è costituita nel presente procedimento
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni facendo valere la regolarita del suo operato.
M O TI V A Z IO NE
Il ricorso deve essere accolto. Ed invero la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, DL. 953/1982, salvo atti interruttivi validamente notificati al contribuente.
Nel caso di specie non risulta alcuna notifica di atti interruttivi entro il triennio successivo all'anno di competenza della pretesa e l'esistenza di atti interruttivi.
Il mancato deposito degli atti da parte dei resistenti, e, segnatamente, la mancata costituzione in giudizio dell'ente Regione Campania conferma l'assenza di prova circa la validità e fondatezza della pretesa creditoria, che risulta abbondantemente prescritta (trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2019).
Le spese devono essere accolte in considerazione dell'esiguita dell'importo della tassa
P- Q- M
Accoglie il ricorso e compensa le spese
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 2, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PE MARIA, Giudice monocratico in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15158/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - SS - Napoli
Email_3elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250010418515000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2876/2026 depositato il 16/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: assente Resistente/Appellato: assente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con ricorso notificato alla Regione Campania e agenzia delle entrate riscossioni ha impugnato la cartella in epigrafe indicata notificata al ricorrente il 7.5.2025, relativa alla tassa automobilistica anno 2019 per l'importo complessivo di 231,84 eccependo la mancata notifica dell'atto presupposto.
La Regione ritualmente evocata in giudizio non si è costituita nel presente procedimento
Si è costituita Agenzia delle entrate riscossioni facendo valere la regolarita del suo operato.
M O TI V A Z IO NE
Il ricorso deve essere accolto. Ed invero la tassa automobilistica è soggetta al termine di prescrizione triennale ai sensi dell'art. 5, comma 51, DL. 953/1982, salvo atti interruttivi validamente notificati al contribuente.
Nel caso di specie non risulta alcuna notifica di atti interruttivi entro il triennio successivo all'anno di competenza della pretesa e l'esistenza di atti interruttivi.
Il mancato deposito degli atti da parte dei resistenti, e, segnatamente, la mancata costituzione in giudizio dell'ente Regione Campania conferma l'assenza di prova circa la validità e fondatezza della pretesa creditoria, che risulta abbondantemente prescritta (trattandosi di tassa automobilistica relativa all'anno 2019).
Le spese devono essere accolte in considerazione dell'esiguita dell'importo della tassa
P- Q- M
Accoglie il ricorso e compensa le spese