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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 29/01/2026, n. 1072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1072 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1072/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5429/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso Via Nuova Del Faro N 114 80071 Anacapri NA
Resistente_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_1 00135 Roma RM
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 80121 Napoli NA
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_3 80122 Napoli NA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_4 80132 Napoli NA
resistente_6 - cf_resistente_6
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_6 00045 Genzano Di Roma RM
Resistente_5 - CF_Resistente_5
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_5 81030 Castel Volturno CE
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18710/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0041887 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, i ricorrenti, Ricorrente_1,
Ricorrente_1, Ricorrente_1, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_4
Ricorrente_4 Ricorrente_5 , impugnavano l'avviso di accertamento catastale n. 2023NA0041887, notificato in data 20 marzo 2023 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ed avente ad oggetto la determinazione del classamento e della rendita catastale per l'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, ubicata nel Comune di Napoli alla Indirizzo_7
.
Con la dichiarazione di variazione Doc.fa del 13 gennaio 2022, si denunciavano i seguenti dati catastali:
Categoria D/8, Rendita 2.295,00, in ragione di un documentato cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare da C/1 (negozi - botteghe) a D/8 (autorimessa ad uso pubblico), ciò anche all'esito del rilascio, da parte del Comune di Napoli, Area Urbanistica, del permesso a costruire per un intervento di restauro e risanamento conservativo consistente nella trasformazione di un locale commerciale C/1 in autorimessa ad uso pubblico (D/8)
L'Ufficio, tuttavia, provvedeva a rettificare i dati anzidetti assegnando i seguenti dati catastali cat. C/1 – cl.
8 - mq. 92,00 - R.C. € 3259,46, ritenendoli maggiormente congrui rispetto allo stato dei locali interessati.
I ricorrenti con il proprio atto, tuttavia, eccepivano:
1.Nullità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione. Violazione degli artt. 7 della Legge n.
212/2000 e 3 della Legge n. 241/1990.
2. La mancanza di ogni prova a sostegno della rettifica erariale in quanto non era possibile rinvenire alcuna indicazione sulle circostanze che avrebbero comportato e giustificato la variazione della categoria dell'immobile oggetto di verifica, con la conseguenza che l'atto impugnato doveva ritenersi viziato anche sotto tale ulteriore profilo.
3. Le circostanze concrete relative all'immobile ed al contesto abitativo, l'immobile, a seguito del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa ad uso pubblico, aveva assunto le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie di un immobile da classificare in D/8 per quanto di seguito si passa ad illustrare.
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedevano, dunque, annullarsi l'atto di rettifica con conseguente conferma dei dati catastali proposti con DOCFA.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli, la quale replicava punto per punto alle avverse eccezioni, anzitutto rilevando la legittimità dell'avviso impugnato e l'adeguata motivazione dello stesso effettuata mediante indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della conseguente classe attribuita all'esito della procedura.
A sostegno della propria tesi, poi, l'Ufficio indicava copiosa giurisprudenza di legittimità al fine di poter sostenere l'adeguata e sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Per tali ragioni, quindi, l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Con sentenza n. 18710/10/2024 depositata in data 18.12.2024 la CGT di Napoli rigettava il ricorso proposto dai contribuenti ritenendo sufficientemente motivato l'atto impugnato.
La motivazione dell'atto, infatti, ad un attento esame non poteva ritenersi “omessa” od apparente, risultando pienamente sufficiente a dar conto delle ragioni della individuazione della originaria cat. C/1, quale categoria adeguata alle caratteristiche dell'immobile, dando preliminare rilievo al fatto che le variazioni apportate, essendo limitate, non erano idonee a giustificare la nuova classe D/8, in relazione alle caratteristiche oggettive dell'immobile per superficie e contesto urbanistico circostante.
Avverso la suddetta decisione proponevano appello i ricorrenti, i quali evidenziavano il vizio della sentenza per essere la CGT di Napoli caduta in errore circa i motivi esposti in I grado dai ricorrenti, riproposti in questa sede nuovamente a sostegno delle istanze di riforma della gravata sentenza.
Resisteva la l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli che replicava alle eccezioni dei contribuenti mediante le difese già proposte in I grado alle quali si riportava, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
Si costituiva, altresì, il ON OL il quale aderiva alle eccezioni e motivazioni esposte dagli appellanti con il proprio atto, chiedeva, infine, la riforma della gravata decisione con conseguente annullamento dell'avviso di rettifica impugnato.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di condividere la decisione di I grado che risulta adeguatamente motivata ed argomentata nell'iter logico-giuridico che ha spinto la Commissione Provinciale a ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dalla contribuente.
E, difatti, la giurisprudenza di legittimità sul punto è consolidata nel ritenere che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (cfr. da ultimo Cass. ord. 31809/18).
Qualora, dunque, la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (da ultimo, Cass. ord. 12497/16, Cass. – Sez. Tributaria – sentenza n. 977, depositata il 17/01/2018).
Si tratta, d'altronde, di orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. 23237/14, la quale
(richiamando Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”.
Diversamente deve, però, avvenire allorquando la rendita proposta con la DOFCA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, ipotesi in cui l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate.
Nel caso di specie, poi, l'atto impugnato con il quale l'Agenzia rideterminava il classamento dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti risulta chiara la motivazione specifica volta a chiarire il percorso effettuato dall'Ufficio per la rideterminazione del classamento dell'immobile, di talché lo stesso risulta del tutto fornito di elementi dai quali i contribuenti avrebbero potuto valutare, se del caso, la legittimità e congruità della rideterminazione ovvero effettuare una più compiuta difesa in sede contenziosa.
Viene, invero, specificato nell'atto impugnato: “I principali dati tecnici ed economici sono stati rilevati dall'elaborato DOCFA e dagli applicativi Territorio Web, S.I.T., Google Maps Street View, Google Earth. La parte proprietaria ripropone la stessa variazione del 2019, protocollo a N40304865/2019, già respinta da quest'ufficio, dichiarando che trattasi di unità immobiliare, costituita da un locale autorimessa con w.c. al piano terra ed un locale ad uso deposito al piano si, ubicato all'interno di un fabbricato residenziale in muratura di sette piani fuori terra ed uno entro terra, in via Indirizzo_8 zona ad alta vocazione commerciale prospiciente la stazione Contrale di Napoli. Il presente documento viene prodotto in seguito alla variazione della destinazione del sub. 49 (Cat. C/1 rendita definita in euro 3.259,46) nei sub.57 (Cat D/8 rendita proposta in euro 2.295,00). L'unità immobiliare sub. 57 deve essere accertata nell'ambito della appropriata categoria in coerenza alia destinazione ordinaria e permanente, alle caratteristiche oggettive della stessa (tipologiche e dimensionali - locale ma 71 superfice utile al P.T e locale di mq.71 di superficie utile al piano S1), ed in considerazione della piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche. Pertanto, verificato che la variazione apportata non giustifica il cambio di categoria, si ripristina la categoria e classe storicamente assegnata ali unita immobiliare in atti (C/l di classe 8), in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ha il cespite con riferimento ad unita già censite aventi analoghe caratteristiche e per la scarsa influenza della variazione apportata in termini di opere eseguite.
L'Ufficio si riserva, ove mai necessario, di effettuare ulteriori e più approfondite verifiche, eventualmente in loco, anche successivamente al termine di 12 mesi previsto dal DM 701/94 che riveste natura meramente ordinatoria e non perentoria.”
L'Ufficio riporta, altresì, le unità immobiliari utilizzate nella comparazione ai fini della corretta identificazione della classificazione catastale da attribuire all'immobile in parola.
Per tali ragioni, dunque, non si potrà che ritenere sufficientemente e legittimamente formato l'avviso in rettifica notificato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma la sentenza n. 18710/10/2024 depositata in data 18.12.2024 la CGT di Napoli.
Condanna le parti ricorrenti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'Ufficio resistente e che liquida in euro 800,00 oltre accessori se dovuti.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il
20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
IAZZETTI ALESSANDRO, Presidente e Relatore
MARINO RAFFAELE, Giudice
RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5429/2025 depositato il 15/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_2 - CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_3 - CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_4 - CF_Ricorrente_4 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_5 - CF_Ricorrente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_6 - CF_Ricorrente_6
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_7 - CF_Ricorrente_7
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
ricorrente_8 - CF_Ricorrente_8
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate Ufficio Provinciale Di Napoli-Territorio - Sede 80100 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente_1 - CF_Resistente_1 elettivamente domiciliato presso Via Nuova Del Faro N 114 80071 Anacapri NA
Resistente_1 - CF_1
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_1 00135 Roma RM
Resistente_2 - CF_Resistente_2
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_2 80121 Napoli NA
Resistente_3 - CF_Resistente_3
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_3 80122 Napoli NA
Resistente_4 - CF_Resistente_4
elettivamente domiciliato presso V Indirizzo_4 80132 Napoli NA
resistente_6 - cf_resistente_6
elettivamente domiciliato presso VIndirizzo_6 00045 Genzano Di Roma RM
Resistente_5 - CF_Resistente_5
elettivamente domiciliato presso Indirizzo_5 81030 Castel Volturno CE
Resistente_5 - CF_Resistente_5
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 18710/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
10 e pubblicata il 18/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2023NA0041887 CATASTO-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 386/2026 depositato il
22/01/2026 Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO
L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di Napoli, i ricorrenti, Ricorrente_1,
Ricorrente_1, Ricorrente_1, Ricorrente_1, Ricorrente_2, Ricorrente_3, Ricorrente_4
Ricorrente_4 Ricorrente_5 , impugnavano l'avviso di accertamento catastale n. 2023NA0041887, notificato in data 20 marzo 2023 dall'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Napoli ed avente ad oggetto la determinazione del classamento e della rendita catastale per l'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti, ubicata nel Comune di Napoli alla Indirizzo_7
.
Con la dichiarazione di variazione Doc.fa del 13 gennaio 2022, si denunciavano i seguenti dati catastali:
Categoria D/8, Rendita 2.295,00, in ragione di un documentato cambio di destinazione d'uso dell'unità immobiliare da C/1 (negozi - botteghe) a D/8 (autorimessa ad uso pubblico), ciò anche all'esito del rilascio, da parte del Comune di Napoli, Area Urbanistica, del permesso a costruire per un intervento di restauro e risanamento conservativo consistente nella trasformazione di un locale commerciale C/1 in autorimessa ad uso pubblico (D/8)
L'Ufficio, tuttavia, provvedeva a rettificare i dati anzidetti assegnando i seguenti dati catastali cat. C/1 – cl.
8 - mq. 92,00 - R.C. € 3259,46, ritenendoli maggiormente congrui rispetto allo stato dei locali interessati.
I ricorrenti con il proprio atto, tuttavia, eccepivano:
1.Nullità dell'avviso di accertamento per assenza di motivazione. Violazione degli artt. 7 della Legge n.
212/2000 e 3 della Legge n. 241/1990.
2. La mancanza di ogni prova a sostegno della rettifica erariale in quanto non era possibile rinvenire alcuna indicazione sulle circostanze che avrebbero comportato e giustificato la variazione della categoria dell'immobile oggetto di verifica, con la conseguenza che l'atto impugnato doveva ritenersi viziato anche sotto tale ulteriore profilo.
3. Le circostanze concrete relative all'immobile ed al contesto abitativo, l'immobile, a seguito del rilascio del permesso di costruire per la realizzazione di un'autorimessa ad uso pubblico, aveva assunto le caratteristiche tipologiche e costruttive proprie di un immobile da classificare in D/8 per quanto di seguito si passa ad illustrare.
Per tali ragioni, i ricorrenti chiedevano, dunque, annullarsi l'atto di rettifica con conseguente conferma dei dati catastali proposti con DOCFA.
Si costituiva l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli, la quale replicava punto per punto alle avverse eccezioni, anzitutto rilevando la legittimità dell'avviso impugnato e l'adeguata motivazione dello stesso effettuata mediante indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della conseguente classe attribuita all'esito della procedura.
A sostegno della propria tesi, poi, l'Ufficio indicava copiosa giurisprudenza di legittimità al fine di poter sostenere l'adeguata e sufficiente motivazione dell'atto impugnato.
Per tali ragioni, quindi, l'Agenzia chiedeva il rigetto del ricorso proposto dai ricorrenti con conseguente conferma dell'atto impugnato.
Con sentenza n. 18710/10/2024 depositata in data 18.12.2024 la CGT di Napoli rigettava il ricorso proposto dai contribuenti ritenendo sufficientemente motivato l'atto impugnato.
La motivazione dell'atto, infatti, ad un attento esame non poteva ritenersi “omessa” od apparente, risultando pienamente sufficiente a dar conto delle ragioni della individuazione della originaria cat. C/1, quale categoria adeguata alle caratteristiche dell'immobile, dando preliminare rilievo al fatto che le variazioni apportate, essendo limitate, non erano idonee a giustificare la nuova classe D/8, in relazione alle caratteristiche oggettive dell'immobile per superficie e contesto urbanistico circostante.
Avverso la suddetta decisione proponevano appello i ricorrenti, i quali evidenziavano il vizio della sentenza per essere la CGT di Napoli caduta in errore circa i motivi esposti in I grado dai ricorrenti, riproposti in questa sede nuovamente a sostegno delle istanze di riforma della gravata sentenza.
Resisteva la l'Agenzia delle Entrate Ufficio Territoriale di Napoli che replicava alle eccezioni dei contribuenti mediante le difese già proposte in I grado alle quali si riportava, chiedendo la conferma della gravata sentenza.
Si costituiva, altresì, il ON OL il quale aderiva alle eccezioni e motivazioni esposte dagli appellanti con il proprio atto, chiedeva, infine, la riforma della gravata decisione con conseguente annullamento dell'avviso di rettifica impugnato.
all'odierna udienza camerale, dopo la relazione del giudice designato ed all'esito della camera di consiglio, la controversia è stata decisa come da dispositivo in calce.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e, pertanto, va' rigettato.
Questo Collegio ritiene di condividere la decisione di I grado che risulta adeguatamente motivata ed argomentata nell'iter logico-giuridico che ha spinto la Commissione Provinciale a ritenere meritevoli di accoglimento le eccezioni sollevate dalla contribuente.
E, difatti, la giurisprudenza di legittimità sul punto è consolidata nel ritenere che in tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall'Ufficio e l'eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso. (cfr. da ultimo Cass. ord. 31809/18).
Qualora, dunque, la discrasia non derivi dalla stima del bene ma dalla divergente valutazione degli elementi di fatto indicati dal contribuente la motivazione dovrà essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente sia per delimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (da ultimo, Cass. ord. 12497/16, Cass. – Sez. Tributaria – sentenza n. 977, depositata il 17/01/2018).
Si tratta, d'altronde, di orientamento che si pone in linea con quanto stabilito da Cass. 23237/14, la quale
(richiamando Cass. ord. 3394/14) ha affermato che: “in ipotesi di classamento di un fabbricato mediante la procedura DOCFA, l'atto con cui l'amministrazione disattende le indicazioni date dal contribuente deve contenere un'adeguata ancorché sommaria motivazione, che delimiti l'oggetto della successiva ed eventuale controversia giudiziaria, affermando, appunto, che l'Ufficio non può limitarsi a comunicare il classamento che ritiene adeguato, ma deve anche fornire un qualche elemento che spieghi perché la proposta avanzata dal contribuente con la DOCFA viene disattesa”.
Diversamente deve, però, avvenire allorquando la rendita proposta con la DOFCA non venga accettata in ragione di ravvisate differenze relative a taluno degli elementi di fatto indicati dal contribuente, ipotesi in cui l'Ufficio dovrà, appunto, specificarle, sia per consentire al contribuente di approntare agevolmente le consequenziali difese, che per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l'oggetto dell'eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all'Ufficio di addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate.
Nel caso di specie, poi, l'atto impugnato con il quale l'Agenzia rideterminava il classamento dell'unità immobiliare di proprietà dei ricorrenti risulta chiara la motivazione specifica volta a chiarire il percorso effettuato dall'Ufficio per la rideterminazione del classamento dell'immobile, di talché lo stesso risulta del tutto fornito di elementi dai quali i contribuenti avrebbero potuto valutare, se del caso, la legittimità e congruità della rideterminazione ovvero effettuare una più compiuta difesa in sede contenziosa.
Viene, invero, specificato nell'atto impugnato: “I principali dati tecnici ed economici sono stati rilevati dall'elaborato DOCFA e dagli applicativi Territorio Web, S.I.T., Google Maps Street View, Google Earth. La parte proprietaria ripropone la stessa variazione del 2019, protocollo a N40304865/2019, già respinta da quest'ufficio, dichiarando che trattasi di unità immobiliare, costituita da un locale autorimessa con w.c. al piano terra ed un locale ad uso deposito al piano si, ubicato all'interno di un fabbricato residenziale in muratura di sette piani fuori terra ed uno entro terra, in via Indirizzo_8 zona ad alta vocazione commerciale prospiciente la stazione Contrale di Napoli. Il presente documento viene prodotto in seguito alla variazione della destinazione del sub. 49 (Cat. C/1 rendita definita in euro 3.259,46) nei sub.57 (Cat D/8 rendita proposta in euro 2.295,00). L'unità immobiliare sub. 57 deve essere accertata nell'ambito della appropriata categoria in coerenza alia destinazione ordinaria e permanente, alle caratteristiche oggettive della stessa (tipologiche e dimensionali - locale ma 71 superfice utile al P.T e locale di mq.71 di superficie utile al piano S1), ed in considerazione della piena autonomia dell'ordinamento catastale rispetto a quanto dettato dalle norme urbanistiche. Pertanto, verificato che la variazione apportata non giustifica il cambio di categoria, si ripristina la categoria e classe storicamente assegnata ali unita immobiliare in atti (C/l di classe 8), in base alla destinazione ordinaria e alle caratteristiche intrinseche ed estrinseche che ha il cespite con riferimento ad unita già censite aventi analoghe caratteristiche e per la scarsa influenza della variazione apportata in termini di opere eseguite.
L'Ufficio si riserva, ove mai necessario, di effettuare ulteriori e più approfondite verifiche, eventualmente in loco, anche successivamente al termine di 12 mesi previsto dal DM 701/94 che riveste natura meramente ordinatoria e non perentoria.”
L'Ufficio riporta, altresì, le unità immobiliari utilizzate nella comparazione ai fini della corretta identificazione della classificazione catastale da attribuire all'immobile in parola.
Per tali ragioni, dunque, non si potrà che ritenere sufficientemente e legittimamente formato l'avviso in rettifica notificato.
Le questioni vagliate in espresso esauriscono il devolutum sottoposto alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, 22 marzo 1995 n. 3260 e, Cass. Civ., sez. V, 16 maggio 2012 n. 7663);
Si precisa, infine, che le argomentazioni e le eccezioni sollevate dalle parti, non espressamente esaminate, sono state dal Collegio ritenute non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'appello, conferma la sentenza n. 18710/10/2024 depositata in data 18.12.2024 la CGT di Napoli.
Condanna le parti ricorrenti alla refusione delle spese di lite del presente giudizio in favore dell'Ufficio resistente e che liquida in euro 800,00 oltre accessori se dovuti.