Sentenza 29 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/05/2002, n. 7833 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7833 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA L 4 L 7 O 3 . B IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ) N E E , E 1 C 0 78 33 N 02 9 9 A O I 1 C - Z Oggetto 1 I A 1 D - R SSA 1 T LA CORT SUBRINA S Cossogion E 2 I - Sentenza givelig . C G I L E D SEZIONE IZAQOIVĚLÉ R U A I D G Joke porc Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: E T Y N E S E R.G.N. 20672/99 Dott. Paolo VITTORIA Cron. 21630 Presidente e Relatore - Consigliere Dott. Luigi Francesco DI NANNI Rep. SEGRETO Consigliere Ud. 18/03/02 Dott. Antonio AMATUCCI Consigliere - C.C. Dott. Alfonso MANZO Consigliere Dott. Gianfranco - ha pronunciato la seguente SENT ENZA sul ricorso proposto da: SC DO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SAN ROBERTO BELLARMINO 13, presso la Sig.ra ANNA CARDONE, difeso dall'avvocato LIBERATO PACIFICO, giusta delega in atti;
ricorrente -
contro
ACTION MIKT SRL, in persona del liquidatore Marzio Donadoni, elettivamen te domiciliata in ROMA VIA BELLUNO 1, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE 2002 TIRABOSCHI, che la difende anche disgiuntamente 716 all'avvocato FRANCO CARNAZZI, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverso il provvedimento n. 200/99 del Giudice di pace di BERGAMO, emessa il 20/04/99 e depositato il 20/04/99 (R.G. 456/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 18/03/02 dal Presidente e Relatore Dott. Paolo VITTORIA;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha chiesto si inammissibile il ricorso, con le conseguenze dichiari di legge. -2- La Corte Premesso in fatto. 1. - Il giudice di dipace Bergamo, con sentenza del 20.4.1999, ha pronunciato sulla domanda di condanna al pagamento di una somma di danaro che la società Action MK aveva proposto
contro
DO TO con la citazione notificata 1'11.1.1999. Il giudice ha accolto la domanda. Ha considerato che il convenuto, rimasto contumace, non aveva contestato i fatti dedotti dalla società attrice;
ma ha aggiunto che ne era stata anche fornita la prova, mediante il deposito di documenti. 2. - DO TO ha proposto ricorso per cassazione.
3. La società Aktion MK ha resistito con controricorso. Il pubblico ministero ha chiesto che il ricorso sia 4. deciso in camera di consiglio e rigettato, perché manifestamente infondato. Motivi della decisione 1. - Il ricorso contiene due motivi. Il primo denuncia un vizio di violazione di norme di diritto (art. 360 n. 3 cod. proc. civ., in relazione all'art. 2697 cod. civ.), il secondo un vizio di violazione di norme sul procedimento (art. 360 n. 4 cod. proc. civ., in relazione agli artt. 111 Cost., 132 n. 4 cod. proc. civ., 118, secondo comma e 119, quarto comma, disp. att. cod. proc. civ.).
2. Il secondo motivo è manifestamente privo di fondamento. 3 Gli argomenti esposti dal giudice non presentano intrinseci vizi logici e costituiscono quindi nel loro complesso ciò che deve richiedersi perché si abbia motivazione di una sentenza. Il giudice si è bensì riferito anche al comportamento del convenuto, ma ha detto che gli atti depositati avvaloravano quanto era stato sostenuto dall'attore a fondamento della sua domanda. Quanto al precetto, contenuto nell'art. 119, quarto comma ' disp. att., per cui il giudice deve indicare nel dispositivo se ha pronunciato secondo equità, deve dirsi che si tratta di norma la cui mancata osservanza non trae con sé un vizio di nullità della sentenza.
3. Anche il primo motivo è manifestamente infondato. La MK aveva chiesto al ricorrente il rimborso di spese processuali, che sosteneva d'aver dovuto affrontare perché lo TO, suo agente, s'era perduto un assegno consegnatogli da un debitore della stessa MK: si trattava di spese affrontate per avviare una procedura di ammortamento e poi procurarsi contro il suo debitore un decreto ingiuntivo. presentati per avviare tali procedimenti Dunque, gli atti come il giudice di pace ha ritenuto, adeguata fonte costituivano, per la prova che la relativa attività fosse stata compiuta ed comportato spese;
né del deposito di questi atti, perché avesse potessero essere presi in considerazione, avrebbero dovuto darsi comunicazione al ricorrente;
tantomeno avrebbero dovuto essergli notificati già nel corso delle procedure di ammortamento e d'ingiunzione.
4. Il ricorso è rigettato.
5. Il ricorrente è condannato a rimborsare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla società Action MK le spese del giudizio di dei qualicassazione, che liquida in complessivi Euro 519,07 -1 Euro 450,00-, per onorari di difesa. Così deciso il giorno 18 marzo 2002, in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di cassazione. Il presidente relatore ed estensore. marild IL CAN C1 Dott.ssa Marla Aiello 28.05.02 4 O 7 L ) 3 L . E O N B C , E A 1 P 9 E 9 I N 1 - O D I 1 Z 1 E - A 1 C R I 2 T S . D I L U G 9 E 3 G R E A E D 6 N 4 E . . T T T S N T I E ( R S E A 5