CA
Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 17/07/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 300/2021 R.G.A
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI MESSINA Sezione I Civile
La Corte di Appello di NA, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1) Dott. Massimo Gullino Presidente
2) Dott. Augusto Sabatini Consigliere
3) Dott.ssa Marisa Salvo Consigliere rel.
ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 300/2021 R.G.A., posta in decisione all'udienza del 26.03.2025 vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...] residente in [...]Parte_1 C.F._1
d'Orlando Via Consolare Antica n. 731, rappresentato e difeso dall'Avv. Cristina Manfredi-
Gigliotti (c.f. , del foro di PA, con studio in S.Agata Militello (ME) CodiceFiscale_2 via Medici n. 252, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione con nuovo procuratore presente atto il quale chiede che le notifiche siano eseguite ex art. 136 c.p.c. a mezzo fax 0941-
702085 e PEC: Email_1
Appellante e
in persona del sindaco metropolitano pro-tempore Controparte_1 Per_1 giusto decreto sindacale n. 126 del 17/06/2021,rappresentata e difesa, per procura speciale
[...] allegata, da intendersi in calce alla comparsa di costituzione , dall'avv. Vincenzo Amato (C.F.
) del foro di PA e nel di lui studio elettivamente domiciliata in PA, via C.F._3
Marco Polo n. 89, nonché domicilio digitale presso l'indirizzo PEC
Email_2
oggetto: appello avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa dal UN di PA in data
16.03.10.2021 e pubblicata in data 20.03.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 893/2016
R.G.
Conclusioni dei procuratori delle parti:
Per l'appellante:
“piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare in toto
l'impugnata ordinanza e per l'effetto: Nel rispetto degli elementi richiesti dall'art. 342 c.p.c., si suggerisce: A). in relazione al punto 1, dell'atto di appello, in riforma dell'ordinanza del
16.03.2021 emessa nel giudizio iscritto al n. 893/2016 RG UN di PA, accertata
l'interruzione dei termini di prescrizione, condanni la al Parte_2 pagamento, in favore della ditta , delle somme di cui al contratto di appalto del Parte_1
19/02/1998, pari ad € 25.822,84 (£ 50.000.000), a titolo contrattuale, oltre interessi ex art. 35 e
36 del Capitolato generale d'appalto per opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici, approvato con D.P.R. 16.07.1962 N. 1063, come modificati dall'art. 4 della legge n. 741/1981 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura e con le decorrenze ivi previste. B). in relazione al punto 2 dell'atto di appello e in accoglimento dello stesso, modificare la ricostruzione del fatto
e del contegno di parte avversa, accertare che le spese di giudizio dovranno essere poste a carico dell'odierna appellata e/o ritenersi interamente compensate. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”
Per l'appellata:
“Si chiede che l'Ecc.ma Corte adita voglia in via preliminare:
- dichiarare inammissibile l'appello;
nel merito: - rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto. - con vittoria di spese e compensi difensivi.
Con salvezza di ogni altro diritto, azione o ragione nella più ampia e generale forma.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 25.05.2016, conveniva davanti Parte_1 al UN di PA la , chiedendone la condanna al pagamento Controparte_1 della somma di € 25.822,84 (£ 50.000.000), quale corrispettivo delle prestazioni oggetto del contratto d'appalto del 19.02.1991 , oltre interessi ex artt. 35 e 36 del Capitolato generale d'appalto per opere di competenza del Ministero dei Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 16.07.1962, n.
1063, come modificati dall'art. 4 della Legge n. 741/1981
Esponeva a sostegno della domanda:
- che, giusto contratto di appalto del 19.02.1991, aveva realizzato lavori di ripristino del transito sulla S.A. Piscittina-Poggio Morco del Comune di Capo d'Orlando per l'importo di
£.50.000.000;
- che rispetto ai lavori oggetto dell'appalto aveva realizzato ulteriori opere per un importo complessivo pari a £ 785.000.000;
- che, a causa del mancato pagamento del dovuto, nel 1993, aveva adito il UN di PA, chiedendo la condanna della , unitamente al Parte_2 Controparte_2
, al pagamento della predetta somma a titolo di ingiustificato arricchimento ex art.
[...]
2041 c.c.;
-che con sentenza n. 209/2005 il UN di PA aveva accolto parzialmente la domanda condannando la al pagamento, a titolo di indennizzo, della Parte_2 somma di £ 50.000.000, oltre rivalutazione ed interessi;
- che, proposta impugnazione al fine di ottenere il pagamento dell'intero importo preteso, la
Corte d'Appello di NA , con sentenza n. 306/13 emessa in data 12.04.2013 e pubblicata in data 23.04.2013, passata in giudicato, aveva rigettato l'appello ed in accoglimento di quello incidentale proposto dalla , aveva riformato la sentenza del Parte_2
UN, ritenendo che non potesse essere riconosciuta al alcuna somma a titolo di Pt_1 indennizzo per l'ingiustificato arricchimento, neppure limitatamente all'importo previsto dal contratto d'appalto, posto che i diritti nascenti da questo potevano essere tutelati attraverso le azioni ad esso riconnesse e non riconosciuti a titolo di responsabilità extracontrattuale
Si costituiva in giudizio la , eccependo, per quel che qui ancor Parte_2 rileva, la prescrizione del diritto.
Con l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., resa in data 16.03.2021 e comunicata il 20.03.2021, il
UN di PA , ritenendo fondata la sollevata eccezione di prescrizione, rigettava la domanda avanzata dal nonché quella avanzata ex art. 96 c.p.c. dall'amministrazione resistente e Pt_1 condannava il primo al pagamento delle spese di lite.
Avverso l'ordinanza il proponeva appello, instando per l'accoglimento della domanda di Pt_1 pagamento delle somme dovute in forza del contratto di appalto, pari a euro 25.822,84, oltre interessi, previo accertamento dell'interruzione della prescrizione.
Si costituiva la , preliminarmente eccependo l'inammissibilità dell'appello ex Controparte_1 art. 342 c.p.c. e, nel merito, contestandone la fondatezza e chiedendone il rigetto.
Disposta con decreto presidenziale in atti la trattazione con il rito cartolare ex art. D.L. 34/2020 conv. il L. 77/20 e succ. mod. ed integrazioni, la Corte, all'udienza del 5.12.2021, rinviava la causa all'udienza del 4.03.2022 per avvenuto trasferimento del relatore e per le medesime ragioni a quella del 15.07.2022, poi differita d'ufficio al 21.10.2022.
La causa, assegnata ad altro relatore, veniva rinviata all'udienza del 27.11.2023 per la precisazione delle conclusioni ma, a causa del pensionamento del Consigliere nominato in surroga, subiva il congelamento.
A seguito di provvedimento di variazione tabellare n. 6/25 e del pedissequo provvedimento di riassegnazione dei fascicoli , la Corte, alla scadenza dei termini assegnati per il deposito di note di trattazione, ex artt. 127 ter c.p.c. e 35 D.Lgs. 149/2022, con ordinanza del 26.03.2025, la assumeva in decisione con assegnazione alle parti dei termini previsti dall'art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle successive memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.-Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata ex art. 342
c.p.c. dalla Controparte_1
Invero, secondo univoca interpretazione giurisprudenziale, tale norma, nel testo novellato dal d. l.
n. 83 del 2012 (conv. con modif. nella l. n. 134 del 2012), qui applicabile ratione temporis, va intesa nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (tra le altre v. Cass. Civ. nn. 40560/2021; 7675/2019;
20836/2018).
Nel caso in esame, le doglianze di parte appellante risultano esposte con sufficiente puntualità, rispetto (anche) alle motivazioni della sentenza impugnata, consentendo così alla Corte di delimitare in modo chiaro e senza incertezza, l'oggetto e l'ambito del riesame richiesto.
Del resto, l'appellata, pur sollevando l'eccezione de qua, ha mostrato di aver individuato le questioni sollevate da controparte, contrapponendovi specifiche argomentazioni.
L'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 ter c.p.c. è stata, invece, implicitamente disattesa dalla Corte allorquando ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
2.-Con l'impugnata sentenza, il UN di PA ha rigettato la domanda del volta ad Pt_1 ottenere il pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, ritenendo prescritto il diritto azionato.
Ha, in particolare, osservato che dai documenti prodotti in giudizio (relazione di consulenza tecnica dell'arch. sentenze n. 209/2005 del UN di PA e n. 306/2013 della Corte di Per_2
Appello di NA) era emerso che la ditta aveva promosso nel 1993 azione di Pt_1 ingiustificato arricchimento , deducendo di aver già eseguito le opere previste nel contratto d'appalto.
E poiché da allora e fino all'introduzione del giudizio de quo, quest'ultimo non aveva formulato alcuna richiesta di pagamento del corrispettivo dell'appalto, né agito per far valere l'inadempimento della pubblica amministrazione , avendo, invece, chiesto il pagamento di un indennizzo a titolo di indebito arricchimento - così facendo valere la responsabilità extracontrattuale dell'Ente convenuto, ossia un' azione diversa rispetto alla richiesta di pagamento della prestazione economica prevista nell'appalto- il diritto al pagamento del corrispettivo dell'appalto , discendente direttamente dal contratto e tutelabile tramite le azioni ad esso collegate, doveva ritenersi prescritto.
Secondo il giudice di primo grado, detto convincimento risultava riscontrato dalla sentenza n.
316/2013, con cui la Corte d'Appello di NA aveva riformato la sentenza di primo grado, poichè viziata da ultrapetizione.
Invero, secondo il giudice del gravame, il UN aveva riconosciuto in favore del a Pt_1 titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento la somma di £. 50.000.000 , pari all'importo dei lavori contrattualmente previsto, laddove, invece, “i diritti nascenti dal contratto potevano essere tutelati attraverso le azioni ad esso riconnesse e non riconosciuti a titolo di responsabilità extracontrattuale”
§ Di tale statuizione si duole il con il primo motivo di gravame, con cui lamenta l'erronea Pt_1 valutazione delle risultanze istruttorie da parte del primo decidente.
Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dal UN, la proposizione della domanda giudiziale ( di ingiustificato arricchimento ) aveva comportato l'interruzione, fino al passaggio in giudicato della sentenza conclusiva, di tutti i diritti che si ricollegavano “con stretto nesso di causalità a quel rapporto” , senza che a tal fine occorresse la proposizione in quel giudizio di specifica domanda volta a farli valere.
Tale domanda, infatti, costituiva manifestazione della volontà di esercitare proprio il diritto al pagamento del corrispettivo contrattualmente previsto, benchè in via indiretta e mediata attraverso la proposizione di altro giudizio, ma inscindibilmente connesso.
Secondo l'assunto dell'appellante, poiché il giudice di primo grado con la sentenza del 2005 aveva pronunciato “ultra petita” – come riconosciuto dalla Corte di Appello nella sentenza del 2013 - , la pendenza di quel giudizio aveva, comunque, determinato “l'effetto interruttivo c.d. istantaneo del corso decennale della prescrizione, atteso che il diritto è stato riconosciuto”.
Aggiunge che, nel proporre appello avverso la sentenza n. 409/2005, esso appellante aveva lamentato la contraddittorietà della stessa per avere il UN , pur ritenendo ammissibile l'azione di ingiustificato arricchimento, limitato l'indennizzo all'importo di £. 50.000.000, contrattualmente previsto.
Sotto altro profilo, rileva che la aveva ammesso di non aver estinto il debito Controparte_1 senza, peraltro, contestare l'esatta esecuzione dell'opera, accertata nella sentenza n. 409/2005 e nella stessa relazione di c.t.u..
Inoltre, il primo decidente non aveva tenuto conto delle lettere di messa in mora allegate alla relazione di c.t.u., con cui era stato richiesto il pagamento del corrispettivo.
3.- Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la regolamentazione delle spese, che dovevano essere poste a carico di controparte o interamente compensate.
§
L'appello è infondato .
È corretta l'argomentazione dell'appellante, secondo cui la domanda giudiziale ha efficacia interruttiva e sospensiva della prescrizione riguardo a tutti i diritti che si ricolleghino, con stretto nesso di causalità, al rapporto cui inerisce, senza che occorra proporre, nello stesso o in altro giudizio, una specifica domanda diretta a farli valere e anche quando, in quello pendente, tale domanda non sia proponibile (cfr., tra le tante, Cass. 04/08/2016, n. 16293l; Cass. 12/02/2021 n.
3655; Cass. 7/06/2023 n. 16120).
Tale efficacia non opera, dunque, con riguardo all'intera gamma di rapporti giuridici esistenti tra le parti, dovendo l'atto interruttivo essere pertinente, ossia in correlazione con il diritto che si intende far valere.
Pertanto, secondo il granitico orientamento della Corte di Cassazione, il nesso di causalità deve essere accertato con rigore, in guisa da riservare l' estensione degli effetti interruttivi non a quei fatti che siano meramente successivi rispetto allo svolgersi di altre vicende, ma solo a quelli che siano conseguenti, cioè ineluttabilmente discendenti da un altro che ne costituisce il necessario presupposto, o a quelli che, rispetto al presupposto, ne rappresentino il logico sviluppo
(Cass.20/12/20219 n. 34154).
Muovendo da tali condivisibili premesse, è stato reiteratamente affermato che la domanda giudiziale volta ad ottenere l'adempimento di un'obbligazione derivante da un contratto non vale ad interrompere la prescrizione dell'azione, successivamente esperita, di arricchimento senza causa, difettando il requisito della pertinenza dell'atto interruttivo all'azione proposta (identificata in base al "petitum" ed alla "causa petendi").
Ha precisato, in proposito, il Supremo Collegio che la richiesta di adempimento contrattuale e quella di indennizzo per l'ingiustificato arricchimento si pongono in una relazione di reciproca non fungibilità e non costituiscono articolazioni di una matrice fattuale sostanzialmente unitaria, ma derivano da diritti cosiddetti "eterodeterminati", per la identificazione dei quali, cioè, occorre far riferimento ai relativi fatti costitutivi, tra loro sensibilmente divergenti sul piano genetico e funzionale ( Cass. 3/05./2024 n.11938; Cass. 29/03/2006 n. 6570; Cass. 9/04/2003, n.5575; Cass.
2/07/2003, n.10409).
Tali azioni, invero, si differenziano strutturalmente e tipologicamente sia quanto alla "causa petendi" (esclusivamente nella seconda rilevando come fatti costitutivi la presenza e l'entità del proprio impoverimento e dell'altrui locupletazione, nonché, ove l'arricchito sia una P.A., il riconoscimento dell'utilitas da parte dell'ente), sia quanto al "petitum" (pagamento del corrispettivo pattuito o indennizzo) (Cass. SS.UU. 27/12/2020 n. 26188).
L'applicazione di detti principi nel caso in esame, che vede sostanzialmente invertiti i termini della questione, avendo il proposto dapprima l'azione volta ad ottenere l'indennizzo per Pt_1 ingiustificato arricchimento e successivamente quella volta ad ottenere l'adempimento del contratto di appalto, conferma la correttezza della statuizione del primo decidente in punto di prescrizione del diritto.
L'azione prioritariamente promossa dal infatti, non è idonea ad interrompere il termine di Pt_1 prescrizione rispetto al diritto fatto valere con il presente giudizio , avuto riguardo alla differenza in iure dei rapporti dedotti in giudizio ed all'autonomia del diritto all'indennizzo ex art.2041 c.c. rispetto a quello fondato su titolo contrattuale ed avente ad oggetto il corrispettivo ivi previsto.
Proprio la diversità dei presupposti e la conseguente non necessaria implicazione dei giudizi escludono l'effetto interruttivo invocato dall'odierno appellante.
Né può ritenersi che promuovendo la prioritaria azione l'allora attore abbia “esplicitamente” manifestato la volontà di esercitare, sebbene in via diretta e mediata, il diritto all'adempimento del contratto.
Se vero che, in quella sede, il aveva chiesto la condanna dell'amministrazione convenuta Pt_1 al pagamento anche dell'importo di £. 50.000.000, corrispondente al corrispettivo contrattualmente previsto per i lavori commessi in appalto, è, però, dirimente la circostanza che quella somma era stata richiesta esclusivamente a titolo di indennizzo ex art. 2041 c.c. e non in forza del contratto inter partes.
La domanda così formulata, pertanto, non era tale da rendere univocamente percepibile l'intendimento dell'attore di esercitare il diritto all'adempimento contrattuale , non essendo riconoscibile quale manifestazione della volontà di esercitare proprio quel diritto, benché in via indiretta e mediata mercé l'attivazione di altro giudizio.
Né appare decisivo, in senso contrario , il richiamo operato dall'appellante alla sentenza di questa
Corte del 2013, dalla quale emergono, piuttosto, argomenti a sostegno della corretta statuizione circa la prescrizione del diritto azionato dal nel presente giudizio.. Pt_1
Ed invero, il non contestato riconoscimento del vizio di ultrapetizione- che, secondo il giudice del gravame viziava la sentenza del UN di PA del 2005 - implica che il diritto al pagamento del corrispettivo contrattuale, pari a £. 50.000.000 , non era stato azionato dal con la Pt_1 conseguente violazione del principio di cui all'art. 112 c.p.c. da parte del primo decidente, che, liquidando anche quell'importo , aveva finito con il riconoscere un bene della vita non richiesto. L'appello va, pertanto, rigettato con assorbimento di tutte le ulteriori questioni, ivi comprese quelle riproposte dall'amministrazione appellata ex art. 346 c.p.c., volte a far valere, in via preliminare, quale conseguenza del giudicato formatosi sulla sentenza della Corte del 2013, che copre il dedotto ed il deducibile, l'impossibilità di avviare il presente procedimento, anche in osservanza al principio del ne bis in idem;
nel merito, il difetto di prova.
Segue la condanna dell'appellante al pagamento anche delle spese di questo grado, che si liquidano come da dispositivo secondo lo scaglione del disputatum ( € 25.822, 34) ed in base ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014, come parzialmente modificato da ultimo con D.M. n.147/2022 (in vigore dal 23 ottobre 2022), qui applicabile ratione temporis (secondo l'art.6 del citato D.M. 147/22 invero “le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”).
Va precisato che, ai fini della liquidazione dei compensi, va inclusa la voce “istruttoria e/o … trattazione”, secondo il principio di diritto (enunciato da ultimo, con indirizzo in seguito più non modificato, da Cass. Civ. Sez. VI-3, ordinanza n. 28325 del 29.09.2022) per cui: “… il parametro
è riferito alla «fase istruttoria e/o di trattazione», discendendone che l'eventuale mancato svolgimento della fase istruttoria in sé e per sé considerata (ossia di alcuna delle attività che in tale fase sono da intendersi comprese secondo l'indicazione esemplificativa contenuta nel comma
5, lett. c, del medesimo art. 4) non vale ad escludere il computo, ai fini della liquidazione giudiziale dei compensi, dell'importo spettante per la fase così come complessivamente considerata nelle tabelle, restando questo comunque riferibile anche solo alla diversa fase della trattazione (come dimostra l'uso, nella descrizione in tabelle della corrispondente voce, della congiunzione disgiuntiva "o", sia pure in alternativa alla congiunzione copulativa "e": "e/o"), la quale nel giudizio di appello deve considerarsi fisiologica ex art. 350 cod. proc. civ.” (cfr. Cass. Civ. n.
15182 del 12.05.2022).
La non particolare complessità delle questioni trattate giustifica l'applicazione di parametri minimi.
Stante il rigetto dell'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, giusta quanto disposto dall'art. 1 commi 17 e 18 L.228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di NA, Prima sezione civile, uditi i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, difesa e/o eccezione, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.
300/2021 R.G. sull'appello proposto da avverso l'ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. Parte_1 resa dal UN di PA in data 16.03.10.2021 e pubblicata in data 20.03.2021, nell'ambito del giudizio iscritto al n. 893/2016 R.G., così provvede:
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna , in favore dell'amministrazione appellata delle spese del presente Parte_1 grado di giudizio che liquida, in complessivi € 4.996,00 (di cui € 1.029,00 per la fase di studio;
€ 709,00 per quella introduttiva;
€ 1.523,00 per quella di trattazione ed € 1.735,00 per quella decisoria) oltre rimborso spese generali nella misura di legge, iva e cpa (se dovute);
3) dà atto della ricorrenza dei presupposti carico dell'appellante il pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello e manda alla
Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in NA nella camera di consiglio del 10.07.2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Marisa Salvo Dott. Massimo Gullino