Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 813 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 813 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 2988 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2988 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: ricorso congiunto per separazione personale
TRA nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. BISCARDO SABRINA presso la C.F._1
quale elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BISCARDO SABRINA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 17/02/2025 le parti, e Parte_1 CP_1
chiedevano pronunziarsi la separazione personale in relazione al matrimonio da loro
[...]
contratto in CERCOLA il 26/06/2017 (atto n. 22, P. II, S. A, anno 2017).
Per_ Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nate il 6/03/2015 e il 14/02/2020, Per_1
minorenni.
Le parti ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso giuste note depositate in forza
1
CP_1
La precisa di percepire reddito di inclusione per un importo di 660 € circa, nonché di CP_1
percepire integralmente l'assegno unico per entrambe le figlie.
Precisa di essere in attesa della pensione di invalidità per un problema agli occhi.
In ordine al calendario concordato le parti dichiarano di avere concordato l'incontro non la domenica ma il pernotto a settimane alterne la sera tra il lunedì e il martedì. Precisano: È una decisione nostra, di fatto però c'è molta elasticità per cui può anche capitare che le bambine rimangano dal padre il fine settimana.
L' dichiara: non lavoro mi arrangio , Parte_1
All'esito delle conclusioni del P.M. depositate telematicamente in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
i figli sono affidati in maniera condivisa ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente e avranno residenza presso la IG.ra . Parte_2
le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
La casa familiare sita in Napoli alla via Bernardo Quaranta n.24, è assegnata alla IG.ra con tutti gli arredi;
CP_1
il padre potrà vedere i figli il lunedì e il giovedì dalle 13,00 alle 21,00 e la domenica dalle 12 alle 22:00 rispettando gli impegni scolastici dei minori, ed avrà diritto a tenerli con sé a settimane alterne ovvero dal Lunedì dalle ore 13:00 al termine degli impegni scolastici, sino al martedì alle ore 8:00 accompagnando le minori a scuola;
inoltre i minori trascorreranno rispettivamente con i genitori quindici giorni consecutivi durante il periodo estivo, periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
2 durante le vacanze natalizie i minori trascorreranno con i rispettivi genitori, comprendenti ad anni alterni il giorno di Natale o quello di Capodanno, così come per i tre giorni delle vacanze pasquali, comprendenti ad anni alterni il giorno di Pasqua o quello di Pasquetta.
Il IG. si obbliga a corrispondere all'altro genitore un contributo al Parte_1 mantenimento dei figli € 400,00 mensili, entro il giorno 15 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, inoltre il IG. rinuncia alla metà dell'assegno unico universale per Parte_1
i figli che sarà interamente devoluto alla IG.ra per il mantenimento delle minori, inoltre le Pt_2 spese straordinarie saranno al 50% da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate:
- Spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: acquisto medicinali per malattie varie.
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
odontoiatriche, ortopediche e oculistiche.
- Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: materiale didattico e divise scolastiche
- Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo materiale scolastico
- Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo scuola calcio, scuola danza
Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse delle minori arantendo loro la bigenitorialità.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di ricorso congiunto in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
3 • pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, la separazione personale dei ricorrenti e Parte_1 Controparte_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di CERCOLA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 22, P. II, S. A, anno 2017);
• spese irripetibili.
Così deciso in Napoli in camera di conIGlio il 30/05/2025
Il Presidente estensore Dott.ssa V. Rosetti
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