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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/02/2025, n. 270 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 270 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 320/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 320/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Lombardi, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CROCE N. 24 MANFREDONIA, presso il difensore avv. Matteo Lombardi
Ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Di Pillo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 7 TRINITAPOLI, presso il difensore avv. Antonio Di
Pillo
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta deposita per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricordo depositato in data 23.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo come tra le parti in causa, non unite in matrimonio, vi sia stata una relazione CP_1
sentimentale da cui è nato il giorno 9.9.2016 , riconosciuto da entrambi i genitori, e a tutela Persona_1 della quale la ricorrente ha chiesto l'emissione di misure relative all'affido e al mantenimento.
In particolare, la ricorrente ha dedotto a fondamento delle sue domande: che, dopo la fine della relazione sentimentale, il resistente ritornava a vive a Trinitapoli, disinteressandosi del figlio al quale solo occasionalmente versava a titolo di mantenimento la somma di euro 150,00; che fino al mese di dicembre ha percepito il reddito di cittadinanza, mentre ad oggi è disoccupata;
che il resistente è impiegato alle dipendenze del Ministero delle Difesa presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia con una retribuzione mensile pari a euro 1.800,00; che il resistente percepisce altresì il 50% dell'assegno unico universale;
che vive unitamente ai due figli, dei quali nato da una precedente Persona_2
relazione, in un immobile condotto in locazione per la quale versa 250,00 euro come canone di locazione.
Nel costituirsi in giudizio, , ha esposto che la relazione tra i due genitori è stata da Controparte_1
sempre altalenante, caratterizzata da momenti di pace e serenità a momenti di incomprensioni e litigi;
che un giorno, dopo l'ennesimo litigio, veniva costretto dalla ad andare via di casa, Parte_1
rientrando in Trinitapoli a casa dei propri genitori;
che la ricorrente da quel momento sottraeva il figlio dall'effetto del padre, impedendo al resistente ogni frequentazione nonché decisione che riguardasse il piccolo;
che il resistente ha contribuito al mantenimento del figlio, inviando mensilmente Persona_1
una somma pari ad euro 150,00/200,00, oltre alle spese straordinarie;
che ad oggi è titolare di un busta paga pari ad euro 1.380,00, già al netto di una cessione del quinto, con la quale mensilmente provvede al mantenimento di altri tre figli, nonché al pagamento dell'affitto e utente domestiche dell'immobile presso la quale è andato a vivere con la nuova compagna.
All'esito dell'udienza del 03.05.2024, il giudice istruttore, ha adottato i provvedimenti provvisori e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente con nota congiunta sottoscritta dall'avv. Antonio Di Pilla ha rappresentato che le parti hanno aggiunto un accordo accettando le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 03.05.2024, rinunciato così ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio.
******
pagina 2 di 4 Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
I patti sottoscritti dalle parti sopraindicate sono intesi a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore della coppia;
a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in subiecta materia è stata attribuita al Tribunale ordinario.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ossia senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
[secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla
Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nell'ordinanza del 03.05.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda.
Le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire il figlio minore degli istanti. Sia
i profili attinenti l'affido e il collocamento del minore sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la definizione della controversia secondo gli accordi raggiunti dalle parti, devono essere tra le stesse compensate.
P. Q. M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 737 e ss. c.p.c; visto il parere favorevole del P.M.; il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore della coppia (nato in data [...]) e le ulteriori statuizioni adottate, Persona_1
come da accordi indicati nelle note a trattazione scritta depositate in data 24.10.2024 che integralmente pagina 3 di 4 richiamano le condizioni stabilite nell'ordinanza del 03.05.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e così composto nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice relatore dott.ssa Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.g. 320/2024 R.G., avente ad oggetto “ricorso in materia di affidamento e mantenimento di figli nati fuori del matrimonio”, promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Matteo Parte_1 C.F._1
Lombardi, elettivamente domiciliata in VIA DELLA CROCE N. 24 MANFREDONIA, presso il difensore avv. Matteo Lombardi
Ricorrente
Contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonio Di Pillo, Controparte_1 C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA ROMA N. 7 TRINITAPOLI, presso il difensore avv. Antonio Di
Pillo
Resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in sede,
Interventore ex lege
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da nota congiunta di trattazione scritta deposita per l'udienza di precisazione delle conclusioni;
pagina 1 di 4 Esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Agendo con ricordo depositato in data 23.01.2024 ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
esponendo come tra le parti in causa, non unite in matrimonio, vi sia stata una relazione CP_1
sentimentale da cui è nato il giorno 9.9.2016 , riconosciuto da entrambi i genitori, e a tutela Persona_1 della quale la ricorrente ha chiesto l'emissione di misure relative all'affido e al mantenimento.
In particolare, la ricorrente ha dedotto a fondamento delle sue domande: che, dopo la fine della relazione sentimentale, il resistente ritornava a vive a Trinitapoli, disinteressandosi del figlio al quale solo occasionalmente versava a titolo di mantenimento la somma di euro 150,00; che fino al mese di dicembre ha percepito il reddito di cittadinanza, mentre ad oggi è disoccupata;
che il resistente è impiegato alle dipendenze del Ministero delle Difesa presso la Capitaneria di Porto di Manfredonia con una retribuzione mensile pari a euro 1.800,00; che il resistente percepisce altresì il 50% dell'assegno unico universale;
che vive unitamente ai due figli, dei quali nato da una precedente Persona_2
relazione, in un immobile condotto in locazione per la quale versa 250,00 euro come canone di locazione.
Nel costituirsi in giudizio, , ha esposto che la relazione tra i due genitori è stata da Controparte_1
sempre altalenante, caratterizzata da momenti di pace e serenità a momenti di incomprensioni e litigi;
che un giorno, dopo l'ennesimo litigio, veniva costretto dalla ad andare via di casa, Parte_1
rientrando in Trinitapoli a casa dei propri genitori;
che la ricorrente da quel momento sottraeva il figlio dall'effetto del padre, impedendo al resistente ogni frequentazione nonché decisione che riguardasse il piccolo;
che il resistente ha contribuito al mantenimento del figlio, inviando mensilmente Persona_1
una somma pari ad euro 150,00/200,00, oltre alle spese straordinarie;
che ad oggi è titolare di un busta paga pari ad euro 1.380,00, già al netto di una cessione del quinto, con la quale mensilmente provvede al mantenimento di altri tre figli, nonché al pagamento dell'affitto e utente domestiche dell'immobile presso la quale è andato a vivere con la nuova compagna.
All'esito dell'udienza del 03.05.2024, il giudice istruttore, ha adottato i provvedimenti provvisori e rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 11.12.2024, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., il procuratore della parte ricorrente con nota congiunta sottoscritta dall'avv. Antonio Di Pilla ha rappresentato che le parti hanno aggiunto un accordo accettando le condizioni di cui alla proposta conciliativa formulata dal Giudice Istruttore con l'ordinanza del 03.05.2024, rinunciato così ai termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Il Giudice relatore, dunque, si riservava di riferire al Collegio.
******
pagina 2 di 4 Orbene, il Collegio ritiene che la causa sia matura per la decisione.
I patti sottoscritti dalle parti sopraindicate sono intesi a conseguire l'approvazione della concordata regolamentazione inerente all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore della coppia;
a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 219/2012, la competenza funzionale in subiecta materia è stata attribuita al Tribunale ordinario.
Non essendo le parti legate da vincolo di coniugio è incontroverso come la cessazione del rapporto possa avvenire ad nutum, ossia senza necessità per l'autorità giudiziaria di accertare il carattere irreversibile della crisi del rapporto attraverso l'espletamento di tentativo di conciliazione.
L'esame del Tribunale è pertanto elettivamente diretto alla verifica dell'adeguatezza degli accordi raggiunti all'interesse della prole minore, alla luce del disposto normativo di cui all'art. 337 ter c.c.
[secondo cui “(il Tribunale, n.d.g.) Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole"] nel testo introdotto dalla
Novella di cui al D. lgs. n. 154/2013, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati (art. 337 bis c.c.).
Nella specie, le parti hanno concordemente invocato la ratifica delle pattuizioni indicate nell'ordinanza del 03.05.2024, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte ed alle quali si rimanda.
Le statuizioni di cui al predetto accordo non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire il figlio minore degli istanti. Sia
i profili attinenti l'affido e il collocamento del minore sia i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare al minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione.
L'istanza come sopra avanzata può, dunque, trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il
Tribunale pronunciarsi in senso favorevole, su conforme avviso dell'intervenuto P.M.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio e la definizione della controversia secondo gli accordi raggiunti dalle parti, devono essere tra le stesse compensate.
P. Q. M.
visti gli artt. 38 disp. att. c.c. e 737 e ss. c.p.c; visto il parere favorevole del P.M.; il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe indicata, sentito il P.M., contrariis reiectis, così provvede:
- approva l'intervenuta regolamentazione tra le parti in ordine all'affidamento ed al mantenimento del figlio minore della coppia (nato in data [...]) e le ulteriori statuizioni adottate, Persona_1
come da accordi indicati nelle note a trattazione scritta depositate in data 24.10.2024 che integralmente pagina 3 di 4 richiamano le condizioni stabilite nell'ordinanza del 03.05.2024, quivi da intendersi integralmente riportati e trascritti;
- spese di lite compensate.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Foggia nella camera di consiglio del 28.01.2025
Il Giudice est. Il Presidente
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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